Escussione. Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Cessionario, senza necessità dell’approvazione del Cedente e senza che quest’ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l’obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di: (a) notificare ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi Garanti il verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e/o ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; (b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano; (c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabili disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, pro soluto o pro solvendo, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o (d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante. Il Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.
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Samples: Convenzione Mise Abi CDP, Addendum to the Convention on Instrumental Goods
Escussione. Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Cessionario, senza necessità dell’approvazione del relativo Cedente e senza che quest’ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l’obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di:
(a) notificare ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi Garanti il verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e/o ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
(b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
(c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabili disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, pro soluto o pro solvendo, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o
(d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante. Nel caso in cui si verifichi un Evento di Escussione, ciascun Cedente sarà solidalmente obbligato nei limiti della garanzia prestata e garantirà la soddisfazione della totalità delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx), di cui risponderà con tutti i rispettivi Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto; è esclusa la necessità di preventiva o contestuale escussione da parte del Cessionario del Contraente il Finanziamento o di altro Cedente. Il Cessionario sarà libero di procedere ad escutere separatamente ciascun Cedente, anche agendo contro ognuno di questi in momenti e con modalità (tra quelle indicate al precedente Paragrafo (a) tra loro distinte; il Cessionario sarà inoltre libero di escutere ciascun Cedente tramite plurime escussioni, secondo le modalità di volta in volta prescelte dal Cessionario, fino a completa soddisfazione delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx). Ciascun Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.
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Samples: Convenzione Mise Abi CDP
Escussione. Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, che non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadrorimediato, il Cessionario, senza necessità dell’approvazione del Cedente e senza che quest’ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l’obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di:
(a) notificare ai i Debitori Ceduti ed ai i rispettivi Garanti il del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i ai Debitori Ceduti e/o ed ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
(b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
(c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabili disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, pro soluto o pro solvendo, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o
(d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante. Il Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.
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Samples: Convenzione Mise Abi CDP