ESPROPRIAZIONI - SERVITU' - OCCUPAZIONI TEMPORANEE Clausole campione

ESPROPRIAZIONI - SERVITU' - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. Nel presente appalto non sono previste espropriazioni. Sono a totale carico dell’Impresa tutte le pratiche ed oneri - ivi comprese le indennità per danni di qualsiasi genere - connessi con le occupazioni temporanee, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio per deviazioni temporanee di corsi d’acqua e di strade, per cave di prestito, aree di deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo per l’esecuzione dei Lavori nel sito di impianto.
ESPROPRIAZIONI - SERVITU' - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. L'Ente Appaltante provvederà tempestivamente ad ottemperare alle formalità prescritte dalle leggi in vigore sulle espropriazioni, servitù ed occupazioni temporanee per cause di pubblica utilità e consegnerà all'Appaltatore copia degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in possesso dandogli così titolo per l'occupazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori e delle opere. Qualora insorgessero difficoltà per le pratiche relative, che richiedessero un rallentamento od anche la sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione delle opere nel termine stabilito. Si specifica che l'Amministrazione consegnerà all'Impresa le aree in suo possesso in conseguenza dei provvedimenti di cui al primo capoverso del presente articolo in cui ricadono le opere e gli accessi definitivi ad esse in conformità a quanto indicato negli elaborati di progetto approvato. Nei terreni asserviti ed in quelli occupati che al termine delle lavorazioni verranno restituiti agli aventi diritto, l'Impresa dovrà allontanare tutti i materiali di risulta e provvederà al completo ripristino dei fossi colatori, corsi d'acqua minori, e similari e, limitatamente a quelli restituiti, recinzioni, impianti, stradelle campestri, ecc. in conformità alle indicazioni dei verbali di consistenza. Sono a totale carico dell'Impresa, inoltre, tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese l’indennità per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti, connessi con le occupazioni temporanee al di fuori delle succitate aree per formazione di cantieri, deposito materiali, deviazioni temporanee di corsi d'acqua, di servizi e di strade, per cave di prestito, aree di scarico, ed, in genere, per ogni altre necessità a carattere temporaneo. Nel restituire tali aree agli aventi diritto l'Impresa provvederà alla loro completa rinaturazione e, ove richiesto dalla Direzione Lavori, al ripristino morfologico dei siti. Sono altresì a totale carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento, l’occupazione e la sistemazione a lavori ultimati delle aree da adibire a discarica dei materiali di risulta dagli scavi e dalle demolizioni, ivi comprese le relative pratiche per concessioni, autorizzazioni e benestare a qualsiasi titolo richiesti.

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  • Fatturazione e pagamenti In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno fare riferimento ai seguenti codici: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda UFYQP8 Uff_eFatturaPA Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare: 1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.