Occupazioni temporanee Clausole campione

Occupazioni temporanee. 1. Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di esproprio allegato a ciascun Contratto Applicativo, necessarie per l’esecuzione dei lavori e per necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi delle tariffe contrattuali.
Occupazioni temporanee. 1. Le occupazioni e le servitù temporanee, che l’Appaltatore ritenesse eventualmente necessarie per l’esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore medesimo e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.
Occupazioni temporanee. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, secondo i criteri indicati nel successivo art. 13, parte II capo II. Il canone è dovuto dalla data di decorrenza della concessione e sino al termine della stessa, indipendentemente dalla effettiva occupazione. Ai fini dell’applicazione del canone per le occupazioni temporanee , la richiesta di eventuale proroga vale come richiesta di nuova concessione . Le occupazioni temporanee possono essere: a)a giorno, cioè per l’intero arco delle 24 ore b)a fasce orarie, così come segue:
Occupazioni temporanee. Criteri di calcolo A seconda della zona di interesse, moltiplicando la tariffa giornaliera o oraria per la superficie occupata Occupazioni temporanee in strade in categoria 1 Tariffa piena Art. 16 co. 5 lett. a) Occupazioni temporanee in strade in categoria 2 -10% Art. 16 co. 5 lett. b) Occupazioni temporanee in strade in categoria 3 -19% Art. 16 co. 5 lett. c) Occupazioni temporanee di durata compresa tra 15 e 30 giorni - 35% Art. 16 co. 2 lett. a) Occupazioni temporanee di durata superiore al 30 giorni consecutivi o aventi carattere ricorrente - 50% (riduzione ulteriore rispetto alla tariffa base ridotta del 35 %) Art. 16 co. 2 lett. a) Occupazione temporanee di soprassuolo con tende - 70% Art. 16 co. 2 lett. b) Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti + 25% Art. 18 co. 1 lett. b) Occupazioni temporanee effettuate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto - 50% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende Art. 16 co. 2 lett. c) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - 80% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende Art. 16 co. 2 lett. d) Occupazioni di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro per la manutenzione o la posa di conduttore e cavi - 50% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende Art. 16 co. 2 lett. e) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - 50% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende Art. 16 co. 2 lett. f) Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - 80% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende Art. 16 co. 2 lett. g) Criteri di calcolo A seconda della zona di interesse, moltiplicando la tariffa forfettaria prevista fino ad un km liberare per un’occupazione fino a 30 giorni In caso di occupazione superiore ad un km lineare + 50% Art. 18 co. 1 lett. c) n. i) In caso di occupazione oltre il 30° giorno e fino a 90 giorni + 30% Si applica anche la maggiorazione se superficie superiore al km lineare Art. 18 co. 1 lett. c) n. ii) In caso di occupazione oltre il 90° giorno e fino a 180 giorni + 50% Si applica anche la maggiorazione se superficie superiore al km lineare Art. 18 co. 1 lett. c) n. iii) In caso di occupazione oltre il 180° giorno + 100% Si applica anche la maggiorazione s...
Occupazioni temporanee il pagamento del Canone va effettuato in unica soluzione anticipatamente all’atto di ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il versamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dell’inizio previsto per l’occupazione. Per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale (che si ripetono automaticamente poiché effettuate in alcuni giorni fissi della settimana il pagamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 marzo relativamente alle occupazioni che si svolgono per tutto l'arco temporale dell'anno ed entro la data di inizio dell’occupazione per le concessioni relative ai posteggi di carattere stagionale di durata inferiore all’anno; - per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale (che si ripetono automaticamente, poiché effettuate in alcuni giorni fissi della settimana, il pagamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31/03 relativamente alle occupazioni che si svolgono per tutto l'arco temporale dell'anno ed entro la data di inizio dell’occupazione per le concessioni relative ai posteggi di carattere stagionale di durata inferiore all’anno; - è ammessa, tuttavia, la possibilità di pagamento rateale per importi superiori a quelli indicati nella lettera a) del presente articolo con le seguenti modalità: • per le occupazioni sorte in xxxxx x'xxxx, xx x. 0 rate di eguale importo da corrispondere la prima in via anticipata rispetto al ritiro della concessione, comunque, prima dell’inizio previsto per l’occupazione e la seconda entro il giorno in cui termina l'occupazione stessa; • per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno, in n. 4 rate d'eguale importo aventi le medesime scadenze previ- ste per quelle permanenti relativamente alle annualità successive alla prima; • per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale aventi carattere sta- gionale di durata inferiore all’anno, in n. 2 rate di uguale importo da corrispondere la prima entro la data di inizio occupazione e la seconda entro il giorno di scadenza dell’occupazione stessa.
Occupazioni temporanee. A) Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, come definite dall’art. 1 del presente Regolamento, la tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di (TB): I categoria £ 400 II categoria £ 350 III categoria £ 250
Occupazioni temporanee. La tariffa base (TB) prevista a giorno di cui al punto 1 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella 1 ed eventualmente rapportata alla fascia oraria (FO). L’importo così ottenuto, già indicato nella tabella 1, va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. La formula per la determinazione del canone per le occupazioni temporanee (COT) è la seguente: COT = TB x CE x MQ /ML eventualmente rapportato alla fascia oraria
Occupazioni temporanee a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 2), lett. b), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.
Occupazioni temporanee. L’Impresa provvederà invece a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l’impianto e la rimozione dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla D.LL., per cave di prestito e per tutto il necessario alla esecuzione dei lavori; sono pure a carico dell’Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati ed Enti o a qualsiasi altro soggetto interessato per danni alle colture e/o frutti pendenti, la quantificazione di tali indennizzi e ogni altro onere per il completo espletamento delle pratiche connesse alle occupazioni in oggetto. Gli indennizzi dovranno essere quantificati sulla base delle tabelle ufficiali dell’Ispettorato Agrario riferite all’epoca in cui si svolgono i lavori e liquidati per 1,5 volte l’annualità; tali indennizzi dovranno comunque essere sottoposti, prima di essere liquidati, all’approvazione del Comune di Cadoneghe. Qualora l’impresa non fosse in grado di trovare un accordo amichevole con la controparte, essa potrà richiedere l’assistenza del Comune di Cadoneghe per la risoluzione delle eventuali controversie; resta inteso che l’eventuale assistenza legale per la definizione dei contenziosi è totalmente a carico dell’impresa. Si precisa che le disposizioni sopra elencate valgono esclusivamente per opere eseguite in aree private e non hanno alcun riferimento per le opere eseguite in area pubblica, strade, pertinenze demaniali, oppure in aree private urbanizzate, per le quali saranno assegnate le aree concesse dall’Ente tutore o dalla tipologia del luogo.
Occupazioni temporanee. 1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.