Occupazioni temporanee Clausole campione
Occupazioni temporanee. 1. Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di esproprio allegato a ciascun Contratto Applicativo, necessarie per l’esecuzione dei lavori e per necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi delle tariffe contrattuali.
2. Conformemente a quanto sopra, qualora Ferrovie decida nel corso dell’appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all’Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà Ferrovie.
Occupazioni temporanee. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, secondo i criteri indicati nel successivo art. 13, parte II capo II. Il canone è dovuto dalla data di decorrenza della concessione e sino al termine della stessa, indipendentemente dalla effettiva occupazione. Ai fini dell’applicazione del canone per le occupazioni temporanee , la richiesta di eventuale proroga vale come richiesta di nuova concessione . Le occupazioni temporanee possono essere: a)a giorno, cioè per l’intero arco delle 24 ore b)a fasce orarie, così come segue:
Occupazioni temporanee. Criteri di calcolo A seconda della zona di interesse, moltiplicando la tariffa giornaliera o oraria per la superficie occupata Occupazioni temporanee in strade in categoria 1 Tariffa piena Art. 16 co. 5 lett. a) Occupazioni temporanee in strade in categoria 2 -10% Art. 16 co. 5 lett. b) Occupazioni temporanee in strade in categoria 3 -19% Art. 16 co. 5 lett. c) Occupazioni temporanee di durata compresa tra 15 e 30 giorni - 35% Art. 16 co. 2 lett. a) Occupazioni temporanee di durata superiore al 30 giorni consecutivi o aventi carattere ricorrente - 50% (riduzione ulteriore rispetto alla tariffa base ridotta del 35 %) Art. 16 co. 2 lett. a) Occupazione temporanee di soprassuolo con tende - 70% Art. 16 co. 2 lett. b) Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti + 25% Art. 18 co. 1 lett. b) Occupazioni temporanee effettuate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto - 50% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende Art. 16 co. 2 lett. c) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - 80% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende Art. 16 co. 2 lett. d) Occupazioni di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro per la manutenzione o la posa di conduttore e cavi - 50% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende Art. 16 co. 2 lett. e) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - 50% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende Art. 16 co. 2 lett. f) Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - 80% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende Art. 16 co. 2 lett. g) Criteri di calcolo A seconda della zona di interesse, moltiplicando la tariffa forfettaria prevista fino ad un km liberare per un’occupazione fino a 30 giorni In caso di occupazione superiore ad un km lineare + 50% Art. 18 co. 1 lett. c) n. i) In caso di occupazione oltre il 30° giorno e fino a 90 giorni + 30% Si applica anche la maggiorazione se superficie superiore al km lineare Art. 18 co. 1 lett. c) n. ii) In caso di occupazione oltre il 90° giorno e fino a 180 giorni + 50% Si applica anche la maggiorazione se superficie superiore al km lineare Art. 18 co. 1 lett. c) n. iii) In caso di occupazione oltre il 180° giorno + 100% Si applica anche la maggiorazione s...
Occupazioni temporanee. L’Impresa provvederà invece a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l’impianto e la rimozione dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indi- cati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave di prestito e per tutto il necessario alla esecuzione dei lavori; sono pure a carico dell’Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati ed Enti o a qualsiasi altro soggetto interessato per danni alle colture e/o frutti pendenti, la quantificazione di tali indennizzi e ogni altro onere per il completo espletamento delle pratiche connesse alle occupazioni in oggetto. Gli indennizzi dovranno essere quantificati sulla base delle tabelle ufficiali dell’Ispettorato Agrario riferite all’epoca in cui si svolgono i lavori e liquidati per 1,5 volte l’annualità; tali indennizzi dovranno comunque essere sottoposti, prima di es- sere liquidati, all’approvazione dell’Amministrazione appaltante. Qualora l’impresa non fosse in grado di trovare un accordo amichevole con la controparte, essa potrà richiedere l’assistenza dell’Amministrazione per la risoluzione delle eventuali controversie; resta inteso che l’eventuale assistenza legale per la definizione dei contenziosi è totalmente a carico dell’impresa. In ogni caso l’Impresa non potrà occupare aree maggiori di quelle di seguito specificate: • per la costruzione di manufatti particolari, edifici e opere murarie in genere: oltre all’area occupata dall’opera una fascia perimetrale di larghezza pari a mt. 1,00 aumentata di una misura pari alla massima profondità di scavo misura- ta dal filo estremo dell’opera. • per la costruzione delle condotte e dei manufatti relativi: una fascia in funzione del DN delle stesse e cioè: - DN fino a mm 600, larghezza massima m. 8,00; - DN da mm 601 a mm 1600, larghezza massima m. 10,00; - DN da mm 1601 a mm 2500, larghezza massima m. 14,00. • per la costruzione o il risezionamento di canali: una fascia di m. 8,00 oltre alla occupazione massima dell’opera da eseguire. Si precisa che le disposizioni sopra elencate valgono esclusivamente per opere eseguite in aree private e non hanno al- cun riferimento per le opere eseguite in area pubblica, strade, pertinenze demaniali, oppure in aree private urbanizzate, per le quali saranno assegnate le aree concesse dall’Ente tutore o dalla tipologia del luogo.
Occupazioni temporanee a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 2), lett. b), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.
b) Occupazioni nei mercati settimanali e fiere - Per i mercati settimanali e fiere, individuati e regolamentati con specifici atti deliberativi o da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali, così come previsto dalle norme in materia di commercio su aree pubbliche e dal relativo regolamento comunale di esecuzione. Coloro che esercitano temporaneamente il commercio con banchi o bancarelle, in occasioni di fiere, manifestazioni, mercatini etc…, tutti indetti dal Comune di Cortona, devono preventivamente presentare domanda di partecipazione. Il versamento delle somme dovute ed il rilascio della ricevuta di avvenuto pagamento, sostituiscono in questo caso il rilascio formale della concessione. La somma dovuta varia a seconda della dimensione e del periodo di occupazione. Coloro che esercitano il commercio con occupazioni effettuate in occasione di attività culturali, sportive, sociali e politiche, ad esclusione di quelle realizzate con l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono preventivamente presentare domanda di partecipazione. Il versamento delle somme dovute ed il rilascio della ricevuta di avvenuto pagamento, sostituiscono in questo caso il rilascio formale della concessione. - In presenza di occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente è possibile disporre la riscossione mediante convenzione per n° 48 (quarantotto) presenze a tariffa ridotta fino al massimo del 50% (cinquanta per cento).
c) Spettacoli viaggianti - Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, circo, artista in genere) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. L’esercizio di tali attivit...
Occupazioni temporanee. 1. Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di esproprio, necessarie per l'esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.
2. Conformemente a quanto sopra, qualora “Ferrovie” decida nel corso dell’appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all’Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà “Ferrovie”.
Occupazioni temporanee. Tipologia di attività Coefficienti moltiplicatori
Occupazioni temporanee. 1. Le occupazioni e le servitù temporanee necessarie per l'esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.
2. Conformemente a quanto sopra, qualora “Ferrovie” decida nel corso dell’appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all’Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà “Ferrovie”.
3. Per quanto attiene l’eventuale utilizzo di aree aree raccordate, e/o aree ad esse prospicienti, ubicate tra Ospitaletto e Brescia Scalo, si evidenzia che dette aree non risultano essere in asset a Ferrovie. Pertanto si significa che l’eventuale utilizzo di dette aree da parte dell’Appaltatore è soggetto al pagamento dei canoni di affitto/occupazione, la cui entità e durata saranno oggetto di accordo tra codesto Appaltatore e le società cui dette aree risultano essere in asset.
Occupazioni temporanee. L’Impresa provvederà invece a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l’impianto e la rimozione dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla D.LL., per cave di prestito e per tutto il necessario alla esecuzione dei lavori; sono pure a carico dell’Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati ed Enti o a qualsiasi altro soggetto interessato per danni alle colture e/o frutti pendenti, la quantificazione di tali indennizzi e ogni altro onere per il completo espletamento delle pratiche connesse alle occupazioni in oggetto. Gli indennizzi dovranno essere quantificati sulla base delle tabelle ufficiali dell’Ispettorato Agrario riferite all’epoca in cui si svolgono i lavori e liquidati per 1,5 volte l’annualità; tali indennizzi dovranno comunque essere sottoposti, prima di essere liquidati, all’approvazione del Comune di Cadoneghe. Qualora l’impresa non fosse in grado di trovare un accordo amichevole con la controparte, essa potrà richiedere l’assistenza del Comune di Cadoneghe per la risoluzione delle eventuali controversie; resta inteso che l’eventuale assistenza legale per la definizione dei contenziosi è totalmente a carico dell’impresa. Si precisa che le disposizioni sopra elencate valgono esclusivamente per opere eseguite in aree private e non hanno alcun riferimento per le opere eseguite in area pubblica, strade, pertinenze demaniali, oppure in aree private urbanizzate, per le quali saranno assegnate le aree concesse dall’Ente tutore o dalla tipologia del luogo.
Occupazioni temporanee. 1. Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l’occupazione della sede stradale.
2. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) durata stabilita nel titolo;
b) nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà demaniale, il ponteggio dovrà essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati;
c) la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione;
d) in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico;
e) in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente o non dovrà esserne impedita la visione.