Estinzione del rapporto. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati dal presente contratto collettivo, ha luogo: a) al compimento dei limiti di età previsti dalle norme di legge per il conseguimento della pensione; b) per dimissioni del dipendente; c) per recesso della Fondazione.
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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro, Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro
Estinzione del rapporto. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati dal presente contratto collettivodagli artt. 45, 47, 57 ha luogo:
a) al compimento dei limiti di età o di servizio previsti dalle norme di legge per il conseguimento della pensionelegge;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per recesso della Fondazionedell’Amministrazione;
d) per decesso del dipendente.
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Samples: Educational Services
Estinzione del rapporto. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato superat o il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati dal presente contratto collettivoContratto, ha luogo:
a) al compimento dei limiti di età previsti dalle norme di legge per il conseguimento della pensione;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per recesso della Fondazione.
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