Common use of Esumazioni ordinarie Clause in Contracts

Esumazioni ordinarie. 1. Il turno di rotazione ordinario dei campi di inumazione (campi comuni, campo bambini) fissato dal Comune è pari ad anni 10 (dieci). 2. Il turno di rotazione ordinario dei campi del cimitero parco fissato dal Comune è pari ad anni 15 (quindici). Prima della scadenza di tale termine non è ammesso effettuare esumazioni. 3. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e quelle eseguite dopo dieci anni dalla inumazione nei campi comuni e nel campo bambini e quelle eseguite dopo quindici anni nei campi del cimitero parco. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione, ma comunque dopo dieci anni dalla inumazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro o per rinuncia ai sensi dell’art.66 del presente Regolamento o a seguito di dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell’art.70 del presente Regolamento. Sono altresì considerate esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali in apposito verbale. 4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, qualora le condizioni climatiche lo consentano. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente. 5. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 43. 6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione; b) essere trasferito in altra fossa (campo comune) in contenitori di materiale biodegradabile; c) su richiesta dei famigliari, essere tumulato in sepoltura privata; d) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. La scelta sulla collocazione, nonché la determinazione della durata della eventuale nuova inumazione/tumulazione, verrà effettuata di volta in volta, sentiti i parenti e verificate le disponibilità di sepolture all’interno dei Cimiteri, dal Responsabile del Servizio o da suo delegato e riportata in apposito verbale. E’ consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all’esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Per il trasporto fuori dal cimitero di esiti di fenomeni trasformativi si applica quanto previsto all’art.20 del Reg.Reg. 9 novembre 2004 n.6, così come modificato dal reg. reg. 6 febbraio 2007, n.1. 7. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato si applicano le procedure e le modalità indicate all’art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, o il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in caso di esecuzione diretta, che assistono all’esumazione stabiliscono se un cadavere sia o meno mineralizzato. 8. Per l’esecuzione del servizio di esumazione il comune può provvedere tramite proprio personale o tramite ditta all’uopo incaricata nelle forme di legge. Durante le operazioni di esumazione dovranno essere adottate tutte le misure igienico sanitarie previste nella Circolare Regionale nr.32/SAN/2000 nonché della circolare A.S.L. n.1 della provincia di Milano Distretto n.4 di Legnano prot.n.73326 del 23.08.2000 e comunque previste per legge. I necrofori e tutte le persone che partecipano direttamente alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. Per ogni esumazione dovranno essere presenti almeno un necroforo ed un responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, munito di idonea abilitazione, a cui compete la redazione dei verbali di cui al successivo comma 9. Nel caso di esecuzione diretta da parte dell’Amministrazione comunale, alle operazioni di esumazione sarà presente un rappresentante dell’Amministrazione stessa, all’uopo incaricato dal Responsabile del Servizio, il quale redigerà i verbali di cui al successivo comma 9. La presenza del personale dell’ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria. 9. Per ogni esumazione devono essere redatti i seguenti verbali: 10. Delle esumazioni ordinarie eseguite prima dello scadere della concessione, ma comunque dopo dieci anni dalla inumazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro o per rinuncia ai sensi dell’art.66 del presente Regolamento, non viene data preventiva pubblicità. La richiesta di esumazione, formulata su apposito modello, in cui sarà chiaramente indicato il nominativo del parente del concessionario a cui verrà assegnata la fossa e la relativa concessione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. 11. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all’albo pretorio ed all’ingresso del Cimitero, per almeno novanta giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con tali pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione di ossa s’intende come assenso al relativo deposito in ossario comune. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione di fenomeni cadaverici trasformativi s’intende come assenso al trattamento che verrà stabilito di volta in volta dal comune, ivi compresa la cremazione, mediante determinazione Dirigenziale. 12. Non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l’ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. 13. Il cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle esumazioni e solo i parenti stretti possono assistere

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Samples: Regolamento Dei Servizi Funerari

Esumazioni ordinarie. 1. Il Nei cimiteri il turno di rotazione ordinario dei campi di inumazione (campi comuni, campo bambini) fissato dal Comune è pari ad anni 10 (dieci)a dieci anni. 2. Il turno di rotazione ordinario dei campi del cimitero parco fissato dal Comune è pari ad anni 15 (quindici). Prima della scadenza di tale termine non è ammesso effettuare esumazioni. 3. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e quelle eseguite dopo dieci anni dalla inumazione nei campi comuni e nel campo bambini e quelle eseguite dopo quindici anni nei campi del cimitero parco. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione, ma comunque dopo dieci anni dalla inumazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro o per rinuncia ai sensi dell’art.66 del presente Regolamento o a seguito di dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell’art.70 del presente Regolamento. Sono altresì considerate esumazioni inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali in apposito verbale. 43. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno nel rispetto delle norme sanitarie vigentidell’anno, qualora le condizioni climatiche lo consentano. Le esumazioni ordinarie sono regolate anche se di norma è preferibile dal Responsabile del Servizio competentemese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto. 54. Nel caso che il cadavere esumato la salma esumata si presenti completamente scheletrificato scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 4326. 5. Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preventivamente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa. 6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato della salma esumata il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione; b) essere trasferito in altra fossa (campo comuneindecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile; c) su richiesta dei famigliari, essere tumulato in sepoltura privata; d) essere avviato, avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. La scelta sulla collocazione, nonché la determinazione della durata della eventuale nuova inumazione/tumulazione, verrà effettuata di volta in volta, sentiti i parenti e verificate le disponibilità di sepolture all’interno dei Cimiteri, dal Responsabile del Servizio o da suo delegato e riportata in apposito verbale. E’ consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all’esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Per il trasporto fuori dal cimitero di esiti di fenomeni trasformativi si applica quanto previsto all’art.20 del Reg.Reg. 9 novembre 2004 n.6, così come modificato dal reg. reg. 6 febbraio 2007, n.1. 7. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato si applicano le procedure e le modalità indicate all’art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, o il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in caso di esecuzione diretta, personale che assistono all’esumazione stabiliscono esegue l’esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato, eventualmente acquisendo un parere del responsabile del competente servizio dell’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria. 8. Per l’esecuzione del servizio di esumazione il comune può provvedere tramite proprio personale o tramite ditta all’uopo incaricata nelle forme di legge. Durante le operazioni di esumazione dovranno essere adottate tutte le misure igienico sanitarie previste nella Circolare Regionale nr.32/SAN/2000 nonché della circolare A.S.L. n.1 della provincia di Milano Distretto n.4 di Legnano prot.n.73326 del 23.08.2000 e comunque previste per legge. I necrofori e tutte le persone che partecipano direttamente alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. Per ogni esumazione dovranno essere presenti almeno un necroforo ed un responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, munito di idonea abilitazione, a cui compete la redazione dei verbali di cui al successivo comma 9. Nel caso di esecuzione diretta da parte dell’Amministrazione comunale, alle operazioni di esumazione sarà presente un rappresentante dell’Amministrazione stessa, all’uopo incaricato dal Responsabile del Servizio, il quale redigerà i verbali di cui al successivo comma 9. La presenza del personale dell’ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria. 9. Per ogni esumazione devono essere redatti i seguenti verbali: 10. Delle esumazioni ordinarie eseguite prima dello scadere della concessione, ma comunque dopo dieci anni dalla inumazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro o per rinuncia ai sensi dell’art.66 del presente Regolamento, non viene data preventiva pubblicità. La richiesta di esumazione, formulata su apposito modello, in cui sarà chiaramente indicato il nominativo del parente del concessionario a cui verrà assegnata la fossa e la relativa concessione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. 11. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all’albo pretorio ed all’ingresso del Cimitero, per almeno novanta giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con tali pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione di ossa s’intende come assenso al relativo deposito in ossario comune. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione di fenomeni cadaverici trasformativi s’intende come assenso al trattamento che verrà stabilito di volta in volta dal comune, ivi compresa la cremazione, mediante determinazione Dirigenziale. 12. Non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l’ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. 13. Il cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle esumazioni e solo i parenti stretti possono assistere

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Samples: Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria E Cimiteriale

Esumazioni ordinarie. 1. Il Per esumazione ordinaria si intende l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di rotazione ordinario dei campi di inumazione (campi comuni, campo bambini) fissato dal Comune è pari ad anni 10 (dieci)inumazione. 2. Il Nel cimitero il turno ordinario di rotazione ordinario dei campi del cimitero parco fissato dal Comune inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi 30 anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad anni 15 (quindici). Prima della scadenza di tale termine non è ammesso effettuare esumazioniesumazione ordinaria. 3. Sono Le esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e quelle eseguite dopo dieci anni dalla inumazione si svolgono di norma nei campi comuni e nel campo bambini e quelle eseguite dopo quindici anni nei campi mesi da ottobre ad aprile. Può essere richiesta la presenza di personale A.S.L. qualora il responsabile del cimitero parco. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione, ma comunque dopo dieci anni dalla inumazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro o per rinuncia ai sensi dell’art.66 del presente Regolamento o a seguito di dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell’art.70 del presente Regolamento. Sono altresì considerate esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali in apposito verbaleservizio ne ravveda la necessità. 4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, qualora le condizioni climatiche lo consentano. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competenteSindaco con propria ordinanza annuale. 5. E' compito del responsabile, o di un suo incaricato, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. Nel caso di mancata mineralizzazione, al momento dell'esumazione ordinaria i resti mortali sono trasferiti in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato; in tali casi è consentito l’utilizzo di additivi che il cadavere esumato abbiano caratteristiche biodegradanti e che possano favorire i processi di scheletrizzazione. Il periodo di permanenza nella fossa di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si presenti completamente scheletrificato ricorra o meno all’impiego di additivi biodegradanti: in 5 anni se non vi si applica quanto disposto nel successivo articolo 43ricorre, e in 3 anni in caso positivo. 6. Nel caso Per le operazioni di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato esumazione è dovuto il resto mortale potràcorrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale. 7. I resti mortali provenienti da esumazione possono essere: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione; b) essere trasferito in altra fossa (campo comune) in contenitori di materiale biodegradabile; c) su richiesta dei famigliari, essere tumulato in sepoltura privata; d) essere avviato, a. avviati a cremazione previo assenso degli aventi diritto, a cremazione ; b. tumulati o deposti in contenitori sepoltura privata di materiale facilmente combustibile. La scelta sulla collocazione, nonché la determinazione nuova assegnazione o già in concessione; c. deposti nell’ ossario della durata della eventuale nuova inumazione/tumulazione, verrà effettuata tomba di volta in volta, sentiti i parenti e verificate le disponibilità di sepolture all’interno dei Cimiteri, dal Responsabile del Servizio famiglia o da suo delegato e riportata in apposito verbale. E’ consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all’esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Per il trasporto fuori dal cimitero di esiti di fenomeni trasformativi si applica quanto previsto all’art.20 del Reg.Reg. 9 novembre 2004 n.6, così come modificato dal reg. reg. 6 febbraio 2007, n.1nell’ossario comune. 78. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato si applicano le procedure e le modalità indicate all’art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, o il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in caso di esecuzione diretta, che assistono all’esumazione stabiliscono se un cadavere sia o meno mineralizzato. 8. Per l’esecuzione del servizio di esumazione il comune può provvedere tramite proprio personale o tramite ditta all’uopo incaricata nelle forme di legge. Durante le operazioni di esumazione dovranno essere adottate tutte le misure igienico sanitarie previste nella Circolare Regionale nr.32/SAN/2000 nonché della circolare A.S.L. n.1 della provincia di Milano Distretto n.4 di Legnano prot.n.73326 del 23.08.2000 e comunque previste per legge. I necrofori e tutte le persone che partecipano direttamente alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. Per ogni esumazione dovranno essere presenti almeno un necroforo ed un responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, munito di idonea abilitazione, a cui compete la redazione dei verbali di cui al successivo comma 9. Nel caso di esecuzione diretta mancato interesse da parte dell’Amministrazione comunale, alle operazioni di esumazione sarà presente un rappresentante dell’Amministrazione stessa, all’uopo incaricato dal Responsabile del Servizio, dei familiari il quale redigerà i verbali di cui Comune procede d’ufficio al successivo comma 9. La presenza del personale dell’ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria. 9. Per ogni esumazione devono essere redatti i seguenti verbali: 10. Delle esumazioni ordinarie eseguite prima dello scadere della concessione, ma comunque dopo dieci anni dalla inumazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro o per rinuncia ai sensi dell’art.66 del presente Regolamento, non viene data preventiva pubblicità. La richiesta di esumazione, formulata su apposito modello, in cui sarà chiaramente indicato il nominativo del parente del concessionario a cui verrà assegnata la fossa e la relativa concessione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. 11. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all’albo pretorio ed all’ingresso del Cimitero, per almeno novanta giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con tali pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei famigliari previsto circa la destinazione di ossa s’intende come assenso al relativo deposito in ossario comune. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione o resti di fenomeni cadaverici trasformativi s’intende come assenso al trattamento trasformativi, che verrà stabilito di volta in volta dal norma consiste nella deposizione delle ossa rinvenute nell’ossario comune, ivi compresa la cremazione, mediante determinazione Dirigenziale. 129. Non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta Entro il 30 giugno di cadavere portatore ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura di radioattività, a meno che l’ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio elenchi con l'indicazione delle salme per la pubblica salutele quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria. 1310. Il L'inizio delle operazioni programmate di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’ingresso del cimitero deve con congruo anticipo (e comunque entro il primo settembre), contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell’ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre nei campi interessati, nonché con cartellini di segnalazione sulle singole sepolture. In ogni caso l’elenco dovrà essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle esumazioni e solo i parenti stretti possono assisterereso consultabile sul sito web del comune.

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Samples: Regolamento Polizia Mortuaria

Esumazioni ordinarie. 1. Il turno Sono disciplinate dagli artt. 82 ed 85 del D.P.R. n. 285/90 e dalla Circ. Min. San. N. 10/98 e consistono nel liberare la fossa scavata nella terra dai resti del cadavere che vi era stato sepolto, dopo un decennio dalla inumazione. Sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze, che disciplinano le date di rotazione ordinario dei campi avvio ed i tempi delle operazioni, le modalità per informare preventivamente i parenti, la destinazione delle ossa che vi si rinvengono. Copia delle succitate ordinanze è trasmessa alla locale Azienda U.S.L., che può formulare indicazioni e prescrizioni di inumazione (campi comunicarattere igienico – sanitario. Le operazioni di esumazione ordinaria non necessitano di autorizzazione dirigenziale. Le fosse, campo bambini) fissato dal Comune è pari ad anni 10 (dieci)una volta liberate, vengono utilizzate per nuove inumazioni. 2. Il turno Qualora, all’esito delle operazioni di rotazione ordinario esumazione il responsabile del servizio di custodia accerti che la mineralizzazione dei campi resti è incompleta è possibile: a) il mantenimento nella fossa originaria; b) la reinumazione in apposito reparto del cimitero parco fissato dal Comune è pari ad anni 15 (quindici). Prima della scadenza di tale termine non è ammesso effettuare esumazionicimitero; c) la cremazione. 3. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e quelle eseguite dopo dieci anni dalla inumazione nei campi comuni e nel campo bambini e quelle eseguite dopo quindici anni nei campi del cimitero parco. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessioneIn caso di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione, ma comunque dopo dieci anni dalla inumazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro o per rinuncia ai sensi dell’art.66 del presente Regolamento o a seguito di dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell’art.70 del presente Regolamento. Sono altresì considerate esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo i resti ed il primo decennio, per terreno circostante il periodo fissato in base alle condizioni locali in apposito verbale. 4. Le esumazioni ordinarie relativo contenitore possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, qualora le condizioni climatiche lo consentano. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente. 5. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 43. 6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione; b) essere trasferito in altra fossa (campo comune) in contenitori di materiale biodegradabile; c) su richiesta dei famigliari, essere tumulato in sepoltura privata; d) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, trattati con sostanze idonee a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. La scelta sulla collocazione, nonché la determinazione della durata della eventuale nuova inumazione/tumulazione, verrà effettuata di volta in volta, sentiti i parenti e verificate le disponibilità di sepolture all’interno dei Cimiteri, dal Responsabile del Servizio o da suo delegato e riportata in apposito verbale. E’ consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all’esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché a condizione che tali sostanze preparati non siano tossiche nocivi o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo suolo. In questa ipotesi, il periodo di reinumazione o la falda idricadi permanenza nella fossa originaria è di due anni. Per In mancanza di utilizzo di additivi biodegradanti il trasporto fuori dal cimitero di esiti di fenomeni trasformativi si applica quanto previsto all’art.20 del Reg.Reg. 9 novembre 2004 n.6, così come modificato dal reg. reg. 6 febbraio 2007, n.1periodo suddetto è elevato a cinque anni. 7. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato si applicano le procedure e le modalità indicate all’art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 2544. Il responsabile della ditta appaltatrice del servizioSindaco con ordinanza di cui al comma 1, ove individuata, o il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in caso di esecuzione diretta, può prevedere che assistono all’esumazione stabiliscono se un cadavere sia o meno mineralizzato. 8. Per l’esecuzione del servizio di esumazione il comune può provvedere tramite proprio personale o tramite ditta all’uopo incaricata nelle forme di legge. Durante non siano effettuate le operazioni di esumazione dovranno essere adottate tutte le misure igienico sanitarie previste nella Circolare Regionale nr.32/SAN/2000 nonché ordinaria nei periodi di luglio ed agosto qualora vengano registrate in presenza di temperature più elevate della circolare A.S.L. n.1 della provincia di Milano Distretto n.4 di Legnano prot.n.73326 del 23.08.2000 e comunque previste per leggemedia stagionale. I necrofori e tutte le persone che partecipano direttamente alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. Per ogni esumazione dovranno essere presenti almeno un necroforo ed un responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, munito di idonea abilitazione, a cui compete la redazione dei verbali di cui al successivo comma 9. Nel caso di esecuzione diretta da parte dell’Amministrazione comunale, alle operazioni di esumazione sarà presente un rappresentante dell’Amministrazione stessa, all’uopo incaricato dal Responsabile del Servizio, il quale redigerà i verbali di cui al successivo comma 9. La presenza del personale dell’ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria. 9. Per ogni esumazione devono essere redatti i seguenti verbali: 10. Delle Le esumazioni ordinarie non sono eseguite prima dello scadere della concessione, ma comunque dopo dieci anni dalla inumazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro o per rinuncia ai sensi dell’art.66 del presente Regolamento, non viene data preventiva pubblicità. La richiesta di esumazione, formulata su apposito modello, in cui sarà chiaramente indicato il nominativo del parente del concessionario a cui verrà assegnata la fossa e la relativa concessione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi dirittonella settimana antecedente alla Commemorazione dei defunti. 11. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all’albo pretorio ed all’ingresso del Cimitero, per almeno novanta giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con tali pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione di ossa s’intende come assenso al relativo deposito in ossario comune. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione di fenomeni cadaverici trasformativi s’intende come assenso al trattamento che verrà stabilito di volta in volta dal comune, ivi compresa la cremazione, mediante determinazione Dirigenziale. 12. Non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l’ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. 13. Il cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle esumazioni e solo i parenti stretti possono assistere

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Samples: Regolamento Di Polizia Mortuaria