Adottato con Deliberazione Consiliare n. del 30 luglio 2013
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA
Adottato con Deliberazione Consiliare n. del 30 luglio 2013
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 5 CAPO I - NORME PRELIMINARI 5
ARTICOLO 1. Oggetto 5
ARTICOLO 2. Competenze 5
ARTICOLO 3. Responsabilità 5
ARTICOLO 4. Servizi gratuiti e a pagamento 5
ARTICOLO 5. Atti a disposizione del pubblico 6
CAPO II –DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA MORTUARIA 6
ARTICOLO 6. Dichiarazione di morte 6
ARTICOLO 7. Denuncia della causa di morte 6
ARTICOLO 8. Accertamenti necroscopici 7
ARTICOLO 9. Referto all’autorità giudiziaria 7
ARTICOLO 10.Rinvenimenti di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane 7
CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO 7
ARTICOLO 11. Termini di osservazione 7
ARTICOLO 12. Modalità di osservazione 8
ARTICOLO 13. Deposito di osservazione, obitorio e camera mortuaria 8
ARTICOLO 14. Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento 8 ARTICOLO 15. Riscontro diagnostico 8
ARTICOLO 16. Rilascio di cadaveri a scopo di studio 9
ARTICOLO 17. Prelievi per trapianti terapeutici 9
ARTICOLO 18. Autopsie e trattamenti conservativi 9
CAPO IV - FERETRI 9
ARTICOLO 19. Deposizione del cadavere nel feretro 9
ARTICOLO 20. Verifica e chiusura feretri 10
ARTICOLO 21. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 10
ARTICOLO 22. Fornitura gratuita di feretri 10
ARTICOLO 23. Piastrina di riconoscimento 10
TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE 11
CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI 11
ARTICOLO 24. Modalità di trasporto e percorso 11
ARTICOLO 25. Trasporti funebri 11
ARTICOLO 26. Trasporti gratuiti e a pagamento 11
ARTICOLO 27. Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali 11
ARTICOLO 28. Norme generali per i trasporti 11
ARTICOLO 29. Riti religiosi 12
ARTICOLO 30. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 12
ARTICOLO 31. Trasporti in luogo diverso dal cimitero 12
ARTICOLO 32. Trasporti all'estero o dall'estero 12
ARTICOLO 33. Trasporto di ceneri e resti 12
TITOLO III - CIMITERI 13
CAPO I - CIMITERO 13
ARTICOLO 34. Disposizioni generali – Vigilanza 13
ARTICOLO 35. Reparti del cimitero civico 13
ARTICOLO 36. Reparti speciali 13
ARTICOLO 37. Ammissione nel cimitero civico e nei reparti speciali 14
ARTICOLO 38. Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme 14
ARTICOLO 39. Ricevimento della salma presso il cimitero – Camera mortuaria 14
CAPO II- DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 15
ARTICOLO 40. Disposizioni generali 15
ARTICOLO 41. Piano regolatore cimiteriale 15
ARTICOLO 42. Consulta cimiteriale: nomina, composizione e funzionamento 15
ARTICOLO 43. Compiti della consulta cimiteriale 16
CAPO III - ILLUMINAZIONE VOTIVA 16
ARTICOLO 44. Tipi di illuminazione 16
ARTICOLO 45. Servizio di illuminazione elettrica 16
ARTICOLO 46. Procedura di allacciamento e abbonamento 16
CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE 17
ARTICOLO 47. Inumazione 17
ARTICOLO 48. Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo ad inumazione 17
ARTICOLO 49. Tumulazione 17
ARTICOLO 50. Deposito temporaneo 18
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 18
ARTICOLO 51. Esumazioni ordinarie 18
ARTICOLO 52. Esumazioni straordinarie 19
ARTICOLO 53. Estumulazioni ordinarie 19
ARTICOLO 54. Estumulazioni straordinarie 19
ARTICOLO 55. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento 20
ARTICOLO 56. Raccolta delle ossa 20
ARTICOLO 57. Oggetti da recuperare 20
ARTICOLO 58. Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture 20
CAPO VI - CREMAZIONE 21
ARTICOLO 59. Forno crematorio 21
ARTICOLO 60. Modalità per il rilascio dell’ autorizzazione alla cremazione 21
ARTICOLO 61. Controlli e sanzioni relativi alla cremazione 21
ARTICOLO 62. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri 21
ARTICOLO 63. Urne cinerarie 21
ARTICOLO 64. Dispersione e affidamento delle ceneri 21
CAPO VII - NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE 22
ARTICOLO 65. Orario 22
ARTICOLO 66. Disciplina dell'ingresso 22
ARTICOLO 67. Divieti speciali - sanzioni 22
ARTICOLO 68. Riti funebri 23
ARTICOLO 69. Reclami del pubblico 23
CAPO VIII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE 23
ARTICOLO 70. Identificazione delle sepolture, e ornamentazioni. 23
ARTICOLO 71. Costruzione e ornamentazioni delle tombe di famiglia 23
ARTICOLO 72. Fiori e piante ornamentali 24
ARTICOLO 73. Materiale ornamentale – caratteristiche dei monumenti e delle lapidi 24 ARTICOLO 74. Obbligo di manutenzione 24
ARTICOLO 75 Epigrafi 25
CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO 25
ARTICOLO 76. Servizi cimiteriali 25
ARTICOLO 77. Custodi seppellitori 25
ARTICOLO 78. Doveri generali del personale addetto al cimitero 26
TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI 26
CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE 26
ARTICOLO 79. Sepolture in concessione 26
ARTICOLO 80. Tombe di famiglia – Cauzione 27
ARTICOLO 81. Durata della concessione 27
ARTICOLO 82. Rinnovo della concessione 27
ARTICOLO 83. Rotazione delle salme nelle tombe 28
ARTICOLO 84. Diritto di sepolcro 28
ARTICOLO 85. Opposizione al diritto di sepolcro 29
ARTICOLO 86. Successione nella concessione 29
ARTICOLO 87. Cenotafi e lapidi murarie 29
ARTICOLO 88. Limitazioni alla concessione 29
ARTICOLO 89. Doveri generali dei concessionari 29
CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE 29
ARTICOLO 90. Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture 29
ARTICOLO 91. Criteri di assegnazione di tombe di famiglia 30
ARTICOLO 92. Concessione di loculi per traslazione di salme 30
CAPO III - MODALITA’ DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE 30
ARTICOLO 93. Cause dei cessazione della concessione 30
ARTICOLO 94. Rinuncia 31
ARTICOLO 95. Decadenza 31
ARTICOLO 96. Revoca 32
ARTICOLO 97. Estinzione 32
ARTICOLO 98. Decadenza per estinzione della famiglia 32
TITOLO V - IMPRESE E LAVORI PRIVATI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI 32
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI 32
ARTICOLO 99. Imprese appaltatrici del Comune 32
ARTICOLO 100. Lavori per conto di privati – accesso al cimitero 33
ARTICOLO 101. Registro matricola e albo fornitori 33
ARTICOLO 102. Recinzione aree 33
ARTICOLO 103. Cantieri di lavoro e materiali di costruzione 33
ARTICOLO 104. Circolazione dei mezzi 34
ARTICOLO 105. Orari di lavoro 34
ARTICOLO 106. Vigilanza e collaudo delle opere 34
CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI 34
ARTICOLO 107. Funzioni - Licenza 34
ARTICOLO 108. Divieti 35
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 35
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE 35
ARTICOLO 109. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
-Famedio 35
ARTICOLO 110. Tombe di interesse storico 35
ARTICOLO 111. Schedario dei defunti - Scadenzario delle concessioni 35
ARTICOLO 112. Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e
per fuori Comune 36
ARTICOLO 113. Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali
accessorie 36
ARTICOLO 114. Sanzioni 36
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI 36
ARTICOLO 115. Abrogazione delle precedenti norme regolamentari 36
ARTICOLO 116. Efficacia delle disposizioni del presente regolamento
- Concessioni pregresse 37
ARTICOLO 117. Cautele 37
ARTICOLO 118. Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione 37
ARTICOLO 119. Rinvio ad altre norme 37
ARTICOLO 120. Entrata in vigore 38
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - NORME PRELIMINARI
ARTICOLO 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al Regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché della Legge Regionale n. 33/2009, del Regolamento Regionale n. 6/2004, e successive loro modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito locale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme, oltre che a disciplinare i servizi cimiteriali.
ARTICOLO 2. Competenze
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l’espletamento di detti compiti, dei dirigenti così come previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20 giugno 2012.
2. Spettano al dirigente responsabile o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
3. I servizi inerenti alla polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli art. 113 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 le funzioni e l’organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
ARTICOLO 3. Responsabilità
1. L’Ente cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
3. I soggetti privati che operano all’interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l’attività specifica ed a quanto eventualmente previsto nella singola autorizzazione ai lavori.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell’autorizzazione ad operare all’interno del cimitero.
ARTICOLO 4. Servizi gratuiti e a pagamento
1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, così espressamente qualificati dalla legge e/o specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a. il recupero e relativo trasporto presso il cimitero dei deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
b. la fornitura della bara, con le caratteristiche di cui all’art. 10, il trasporto funebre, le spese della cremazione, o il servizio di inumazione in campo comune e relative esumazioni ordinarie per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, così come verificate ed attestate dall’ufficio competente in materia di servizi sociali, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico;
c. il servizio di osservazione dei cadaveri;
d. la deposizione delle ossa nell’ossario comune;
e. la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze,
f. il deposito provvisorio delle salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione. Lo stato di indigenza o di bisogno di cui al comma b. è attestato dall’ufficio competente in materia di servizi sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassettine per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza. Non sono ammessi contenitori non biodegradabili.
4. Tutti gli altri servizi, salvo diverse previsioni legislative, sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale.
5. L'Amministrazione Comunale, nelle forme di legge, può individuare servizi da erogare a tariffa agevolata.
ARTICOLO 5. Atti a disposizione del pubblico
1. Presso la portineria del cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali, che viene compilato dagli addetti al servizio cimiteriale, anche per fornire informazioni sulle sepolture.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e presso il cimitero:
a. l'orario di apertura e chiusura;
b. copia del presente regolamento;
c. le tariffe dei servizi funerari;
d. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
CAPO II –DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA MORTUARIA.
ARTICOLO 6. Dichiarazione di morte
1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all’ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con defunto o da loro delegato; in mancanza di essi, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende anche ai nati morti.
3. La dichiarazione è fatta su apposito modulo contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e vistata dal funzionario incaricato dell’ufficio di Stato Civile.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono comunicati, con l’apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.
ARTICOLO 7. denuncia della causa di morte
1. Il medico curante entro ventiquattro ore dal decesso deve fare denuncia a Sindaco della malattia ritenuta causa di morte compilando l’apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute d’intesa con l’Istituto centrale di statistica.
2. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo deve provvedere anche alla denuncia della causa presunta o, in alternativa, chiederne la compilazione al medico curante.
3. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all’art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.230. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell’ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
ARTICOLO 8. Accertamenti necroscopici
1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da medico designato dall’Autorità Giudiziaria, il medico incaricato provvede alla visita necroscopica, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minor termini di cui al successivo articolo
11. Essa ha per oggetto l’accertamento della morte.
2. Qualora il necroscopo ravvisi che la morte sia derivata da reato, ne dà immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
3. In esito alla visita, il necroscopo compila l’apposito certificato. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla Azienda Sanitaria Locale.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da un suo delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda ISTAT che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il Sindaco o suo delegato, udito il competente servizio dell’ASL, può autorizzare il responsabile dell’Ufficio Stato Civile a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.
ARTICOLO 9. Referto all’autorità giudiziaria
1. Il medico che nelle predette visite, come anche in esito diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articolo 365 del Codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.
ARTICOLO 10. Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane
1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
CAPO III
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO
ARTICOLO 11. Termini di osservazione
1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelamento, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonea strumentazione, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio ASL.
3. Il termine di cui sopra deve essere protratto fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa e di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.
ARTICOLO 12. Modalità di osservazione
1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di sorveglianza di cui all’art. 13, anche con impiego, all’occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell’ASL prescrive le speciali misure cautelative.
ARTICOLO 13. Deposito di osservazione, obitorio e camera mortuaria
1. Il Comune procede al deposito di osservazione dei cadaveri all'obitorio in locali idonei, all’uopo destinati all’interno del cimitero, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco anche su domanda dalla Pubblica Autorità.
3. Nel caso di richiesta di deposito effettuata da Comuni limitrofi non dotati di locali per deposito di osservazione, il deposito è autorizzato di volta in volta dal Sindaco dietro corresponsione di apposita tariffa determinata dalla Giunta comunale.
4. Nel locale a ciò destinato, durante il deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee non autorizzate.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D. Lgs. n. 230/95.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
ARTICOLO 14. Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento
1. Salvo il nulla osta di cui all’art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell’ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuta la morte, accertando che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall’ordinamento di Stato Civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti ed i prodotti del concepimento, aventi l’età presunta richiesta dall’art. 7 del D.P.R. 285/90, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell’Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel testé citato articolo. Il trasporto è gratuito.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell’ufficiale di Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.
ARTICOLO 15. Riscontro diagnostico
1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all’art. 37 del D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37,38 e 39 dello stesso D.P.R.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco o suo delegato e da quest’ultimo al competente servizio dell’ASL per l’eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta dalla scheda di morte che c’è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d’urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’ente per il quale viene effettuato.
ARTICOLO 16. Rilascio di cadaveri a scopo di studio
1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto.
2. Il rilascio è subordinato alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; di esse si deve sempre garantire l’identificazione mediante una apposita targhetta con le relative generalità applicata in modo visibile a parte della salma, e comunque agli atti che la accompagnano.
3. Si rinvia agli artt. 41 e 43 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.
ARTICOLO 17. Prelievi per trapianti terapeutici
1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 Dicembre 1975 n. 644, modificata dalla Legge 13 luglio 1990 n. 198, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n. 409 e dalle altre leggi che regolano la materia.
ARTICOLO 18. Autopsie e trattamenti conservativi
1. Presso il cimitero civico è presente una sala autoptica, avente le caratteristiche di cui all’art. 66 D.P.R. 285/1990, e alle normative regionali di riferimento, per l’esecuzione delle autopsie ordinate dall’autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dalle autorità competenti, da eseguirsi, di regola, su salme di persone decedute nell’ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie presenti sul territorio prive di sala autoptica o al di fuori di strutture sanitarie.
2. Il cimitero è altresì dotato di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Qualora alle suddette celle vengano avviate salme di persone decedute in altri comuni, tali comuni sono tenuti al rimborso delle spese.
3. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.
4. I trattamenti per l’imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco o suo delegato e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione previo parere del competente servizio dell’ASL. Il medico incaricato dell’operazione deve indicare, in apposita dichiarazione, il procedimento che intende eseguire ed il luogo e l’ora in cui sarà effettuata. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all’art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è eseguito da personale tecnico competente, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
6. L’imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
CAPO IV - FERETRI
ARTICOLO 19. Deposizione del cadavere nel feretro
1. Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 per defunti di altre fedi religiose (inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone), nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione di madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Quando la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere
deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Qualora il cadavere risulti portatore di radioattività, è fatto obbligo attenersi alle indicazioni fornite dai competenti servizi di A.R.P.A. e A.S.L. per evitare la contaminazione ambientale e degli operatori.
ARTICOLO 20. Verifica e chiusura feretri
1. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel Regolamento Regionale n. 6/2004 e suoi allegati.
ARTICOLO 21. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Xxxxxxx in proposito, le disposizioni di cui all’art. 18 e all’allegato 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, viene valutato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l’operazione o del competente servizio dell’ A.S.L. ove richiesto, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
3. Qualora la salma provenga da altro Comune, gli operatori cimiteriali verificano la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro (cassa in legno avvolta da cassa in zinco) e la salma sia destinata a inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, così come previsto dalla normativa vigente.
4. Per l’inumazione, l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., nonché ai sensi delle leggi e dei regolamenti regionali.
5. La cassa in legno e la cassa in metallo debbono portare impresso, ben visibile, sulla parte esterna della cassa, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice al fine di evitare eventuali contestazioni.
6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, previsti dalla normativa vigente, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
ARTICOLO 22. Fornitura gratuita di feretri
1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo precedente per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, alle condizioni e secondo le modalità di cui al precedente art. 4
ARTICOLO 23. Piastrina di riconoscimento
1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata, in osservanza delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 6/2004, apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI
ARTICOLO 24. Modalità di trasporto e percorso
1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, dalla Sala del Commiato, il tragitto al luogo di culto o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. In tutti i casi particolari l’ufficio dello Stato Civile comunica al Comando di Polizia Locale lo svolgimento dei funerali sul territorio perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Per motivi di viabilità il Comando di Polizia Locale potrà limitare o vietare i cortei a piedi.
ARTICOLO 25. Trasporti funebri
1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo quanto disposto dal
D.P.R. 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 26. Trasporti gratuiti e a pagamento
1. Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l’attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:
a. servizio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
b. servizio obbligatorio di trasporto, di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
4. Ai fini dell’esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, a rotazione, delle imprese che hanno sottoscritto la convenzione ai prezzi convenuti.
ARTICOLO 27. Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali
1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con apposito provvedimento comunale che disciplina le modalità operative del presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta all'ufficio di Stato Civile dai familiari del defunto o loro delegati. A seguito della richiesta di cui sopra l'ufficio dello Stato Civile cura la riscossione di tutte le somme dovute in base al tariffario approvato dalla Giunta comunale.
3. L'ufficio di Stato Civile fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, fornisce i chiarimenti richiesti e adotta i provvedimenti conseguenti.
ARTICOLO 28. Norme generali per i trasporti
1. Il trasporto dei feretri deve, in ogni caso, avvenire in modo conforme alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa statale e regionale in materia, nonché accompagnati dai prescritti documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento.
ARTICOLO 29. Riti religiosi
1. Per il rito religioso, la presenza dei sacerdoti della chiesa cattolica o dei ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, è richiesta direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre.
2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Al fine di ricevere l'omaggio della cittadinanza, solo per personalità cittadine civili o religiose, prima del rito funebre, la salma può sostare anche in altri luoghi temporaneamente attrezzati.
ARTICOLO 30. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano. E' fatta salva l’ipotesi di cui all'art. 16.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco, osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
ARTICOLO 31. Trasporti in luogo diverso dal cimitero
1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.
ARTICOLO 32. Trasporti all'estero o dall'estero
1. Per il trasporto di cadaveri all’estero o dall’estero si fa rinvio agli art. 27 del D.P.R. 285/1990 nel caso in cui il trasporto avvenga da o verso uno Stato che abbia aderito alla Convenzione Interstatale di Berlino approvata e resa esecutiva con R.D. 1.7. 1937, n. 1379; oppure nel caso di Stato non aderente si rinvia gli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.
2. Il Sindaco rilascia le autorizzazioni per il trasporto di cadaveri da o per altro Stato estero, così come previsto da D.P.C.M. 26 maggio 2000.
ARTICOLO 33. Trasporto di ceneri e resti
1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco su domanda degli interessati.
2. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri e di resti mortali.
4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa, in particolare dall’art. 36 DPR 285/1990 e s.m.i.
TITOLO III - CIMITERO CAPO I - CIMITERO
ARTICOLO 34. Disposizioni generali – Xxxxxxxxx
1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero civico.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all’art. 102 del D.P.R. n. 285/1990, del Regolamento Regionale n. 6/2004 e di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l’accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nel cimitero spettano al Sindaco.
4. Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, con le forme di gestione riconosciute adeguate tra quelle previste dalla legge.
5. Competono esclusivamente al personale addetto al cimitero, ovvero a personale all’uopo incaricato dal Comune, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di frutti del concepimento e di resti anatomici.
6. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e l’esercizio delle funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del
D.P.R. n. 285/1990.
ARTICOLO 35. Reparti del cimitero civico
1. Il cimitero civico è suddiviso nei seguenti reparti:
a. Campi di inumazioni per adulti;
b. Campi di inumazioni per bambini di età inferiore a 10 anni;
c. Campi di inumazione per nati morti e feti,
d. Campi di inumazioni per enti, collettività religiose ed altre confessioni;
e. Campi di mineralizzazione;
f. Campo per parti anatomiche riconoscibili;
g. Aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura;
h. Reparti destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari e a nicchie cinerarie;
i. Ossario comune;
j. Cinerario comune;
x. Xxxxxxxx delle Rimembranze;
l. Cappella per caduti in guerra;
m. Servizi igienici ad uso pubblico;
x. Xxxxxxxxx, spogliatoi e servizi igienici personale dipendente;
o. Camera mortuaria, sala autoptica;
p. Portineria.
ARTICOLO 36. Reparti speciali
1. All'interno del cimitero è previsto un reparto speciale, individuato dal piano regolatore cimiteriale, destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. Gli oneri per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa vigente sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del Dirigente competente, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.
ARTICOLO 37. Ammissione nel cimitero civico e nei reparti speciali
1. Nel cimitero civico, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti e frutti del concepimento, ossa, ceneri, di:
a. deceduti nel territorio del Comune;
b. ovunque deceduti ma che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
c. le salme di coloro che abbiano avuto nel Comune residenza ultradecennale;
d. le salme di coloro che abbiano il coniuge, o il convivente more uxorio, già sepolto nel cimitero del Comune;
e. nati morti e frutti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in una struttura sanitaria sita nel Comune o i cui genitori siano residenti nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.
3. Sono altresì ammessi nel Cimitero i resti mortali e le ceneri dei defunti la cui richiesta sia avanzata dal coniuge o del convivente more uxorio da un parente entro il terzo grado il quale abbia la residenza nel Comune.
4. La Giunta comunale può ammettere nel cimitero, su richiesta degli aventi diritto, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso.
ARTICOLO 38. Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme
1. I soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura delle salme, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6/2004, sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del C.C., o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Nel caso di mancato accordo tra il convivente more uxorio ed un parente, chi dispone del cadavere è il convivente.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.
ARTICOLO 39. Ricevimento della salma presso il cimitero – Camera mortuaria
1. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio di Stato Civile trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.
3. Per il ricevimento delle salme è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
5. Nella camera mortuaria del cimitero, che ha le caratteristiche previste dall'articolo 65 del
D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura. La predetta sosta non può comunque essere superiore a dieci giorni.
6. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
7. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall’Autorità Giudiziaria.
CAPO II- DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
ARTICOLO 40. Disposizioni generali
1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze dei campi ad inumazione decennale, il cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell’art. 90 e seguenti del DPR n. 285/90.
4. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l’ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.
ARTICOLO 41. Piano regolatore cimiteriale
1. In data 15/11/2010 il consiglio comunale ha adottato, con propria deliberazione n. 80, il piano regolatore cimiteriale, soggetto a revisione almeno decennale, che recepisce le necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni, ai sensi del Capo III del Regolamento Regionale n. 6/2004, nonché del Capo X del D.P.R. 285/1990.
2. Il piano di cui al comma 1 è deliberato dal Comune, sentita l’ASL e l’Agenzia per la protezione dell’Ambiente (ARPA). Ai pareri di che trattasi, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta, si applica l’articolo 139 del Decreto Legislativo 267/2000.
3. Nella elaborazione del piano si deve tener conto di quanto all’uopo previsto dall’art.6, comma 5, del Regolamento Regionale n. 6/2004
4. Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
ARTICOLO 42. – Consulta cimiteriale: nomina, composizione e funzionamento.
1. E’ istituita una consulta cimiteriale.
2. La consulta è costituita da 7 esperti in materie tecniche ed artistiche nominati dal Sindaco; della consulta fa inoltre parte, quale membro di diritto, il dirigente responsabile del servizio o suo delegato, che svolge anche le funzioni di segretario.
3. I componenti durano in carica cinque anni dalla data della nomina e non sono immediatamente rieleggibili.
4. Il Presidente è designato dal Sindaco. La Consulta, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno il Vice-Presidente a cui sono attribuite funzioni vicarie in caso di assenza e impedimento del Presidente.
5. In assenza sia del Presidente che del Vice-Presidente la seduta è presieduta dal commissario più anziano di età tra quelli presenti.
6. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri con diritto di voto compreso il Presidente o il Vice-Presidente o chi ne fa le veci.
7. Per la validità della seduta in seconda convocazione, che potrà avvenire anche lo stesso giorno dopo mezz’ora da quella stabilita per la prima convocazione, è sufficiente la presenza di tre componenti con diritto di voto compreso il Presidente o il Vice-Presidente o chi ne può svolgere le funzioni.
8. Gli inviti di convocazione devono essere inviati preferibilmente via telematica a tutti i componenti la Consulta, unitamente all’elenco delle pratiche da trattare, 72 ore prima del giorno stabilito per la seduta. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione dovrà essere inviato entro le 24 ore.
9. I Componenti la Consulta cimiteriale che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La giustifica dell’assenza deve pervenire al Sindaco per iscritto e deve comparire nel verbale della seduta in questione.
10. La decadenza è pronunciata dal Sindaco il quale provvede alla nuova nomina.
ARTICOLO 43 Compiti della consulta cimiteriale
1. La consulta esprime al dirigente competente pareri sui progetti di costruzione di tombe e cappelle, sui progetti di manutenzione straordinaria di tombe e cappelle. A tal fine:
a. esamina i progetti sotto l’aspetto della tecnica e dell’arte;
b. cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano confacenti alla dignità del luogo e corrispondenti al dettato del presente regolamento
c. stabilisce qualità e misure idonee dei materiali da impiegarsi;
d. verifica la corrispondenza tra i progetti presentati e le previsioni del piano regolatore cimiteriale.
2. I pareri espressi dalla consulta devono essere congruamente motivati.
3. La consulta svolge funzioni propositive per tutto ciò che riguarda l’ordinamento tecnico ed estetico del cimitero.
4. La Consulta, anche di propria iniziativa, può sentire i cittadini interessati alle pratiche sottoposte al suo esame onde ottenere i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.
5. I cittadini ed i progettisti comunque hanno diritto di essere sentiti dalla Consulta in merito ad eventuali dinieghi.
CAPO III - ILLUMINAZIONE VOTIVA
ARTICOLO 44. Tipi di illuminazione
1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all’illuminazione elettrica, anche l’illuminazione ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l’illuminazione elettrica.
ARTICOLO 45. Servizio di illuminazione elettrica
1. L’apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all’autorizzazione del responsabile del servizio.
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusiva.
ARTICOLO 46. Procedura di allacciamento e abbonamento
1. La domanda di allacciamento, da redigersi su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione e reperibile anche sul sito web, va presentata al protocollo dell’ente ovvero presso la portineria del cimitero.
2. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l’apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune.
3. Il servizio è a pagamento. Il relativo canone è distinto tra costo di nuovo allacciamento, canone annuo e spese di esercizio, e comprende sia manutenzione ordinaria che la sostituzione delle lampadine.
4. Il pagamento del canone avviene tramite spedizione diretta del bollettino di conto corrente postale o tramite altra modalità, anche telematica, che l’Amministrazione ritenesse più opportuna, previa idonea comunicazione agli interessati. Il bollettino viene recapitato all’ultimo domicilio dichiarato dell’abbonato
5. Nel caso di ripristino di un allacciamento disdetto vengono addebitate le spese di riallacciamento e del canone dell’anno, applicando le tariffe approvate dalla Giunta comunale.
6. Nel caso di mancato pagamento, dopo il sollecito scritto, si procederà d’ufficio alla disattivazione del punto luce.
7. E’ fatto divieto all’utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l’impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all’impianto. In caso di trasgressioni il comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
8. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.
CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE
ARTICOLO 47. Inumazione
1. Per inumazione si intende la sepoltura di feretro nella terra.
2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Per l’assegnazione del relativo spazio è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
3. In ottemperanza al combinato disposto degli artt. 74 e 75 del DPR 285/1990 e art. 15 Regolamento Regionale n. 6/2004, ogni cadavere destinato all’inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.
4. L'inumazione di arti, feti e prodotti del concepimento avviene solo con cassette di legno di idonea dimensione.
5. Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche di cui all’art. 15 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
6. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.
ARTICOLO 48. Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo ad inumazione
1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo viene applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, su ogni fossa in campo ad inumazione, può essere autorizzata dal Comune, previo versamento della relativa tariffa, l'apposizione, a cura e spese degli interessati, di cordonati di pietra naturale della misura di m. 0,70 x 2,00 agli spigoli esterni, nonché la sistemazione delle sepolture stesse, mediante posa di monumenti copritomba che lascino scoperta un’area pari ad almeno un terzo della fossa, al fine di non rallentare il fenomeno della mineralizzazione.
4. Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare l'altezza di un metro.
5. L’installazione di monumenti copritomba in violazione dei commi precedenti è soggetta alla riduzione in ripristino a cura dei richiedenti. In difetto si procederà d’ufficio con rivalsa delle spese nei confronti dei contravventori.
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.
ARTICOLO 49. Tumulazione
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in loculo/colombaro, tomba di famiglia, cappella di famiglia, ossario e urne cinerarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi le spoglie mortali, per un periodo di tempo determinato, come risultante dal contratto di concessione.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell’allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come integrate dal Regolamento Regionale n. 6/2004.
5. In un loculo o in un colombaro contenente già un feretro è consentita la tumulazione di cassette contenenti resti mortali o di urne cinerarie, purché vi sia lo spazio necessario a norma del comma 10 art. 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
ARTICOLO 50. Deposito temporaneo
1. Per deposito temporaneo si intende la sepoltura in forma provvisoria in tomba di famiglia x xxxxxxxxx o il luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva.
2. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, individuato dal responsabile del servizio, previo pagamento del canone stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
3. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a. per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
c. per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.
4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal dirigente competente e non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero. Il canone relativo all’intera durata viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; l’ eventuale saldo sarà calcolato, nel caso di proroga della durata, al momento della traslazione della salma nella sepoltura privata.
6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio competente.
7. E’ consentito ed è gratuito il deposito provvisorio delle salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione.
8. E' consentita altresì, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ARTICOLO 51. Esumazioni ordinarie
1. Per esumazione ordinaria si intende l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione.
2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi 30 anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
3. Le esumazioni ordinarie si svolgono di norma nei mesi da ottobre ad aprile. Può essere richiesta la presenza di personale A.S.L. qualora il responsabile del servizio ne ravveda la necessità.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza annuale.
5. E' compito del responsabile, o di un suo incaricato, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. Nel caso di mancata mineralizzazione, al momento dell'esumazione ordinaria i resti mortali sono trasferiti in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato; in tali casi è consentito l’utilizzo di additivi che abbiano caratteristiche biodegradanti e che possano favorire i processi di scheletrizzazione. Il periodo di permanenza nella fossa di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all’impiego di additivi biodegradanti: in 5 anni se non vi si ricorre, e in 3 anni in caso positivo.
6. Per le operazioni di esumazione è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.
7. I resti mortali provenienti da esumazione possono essere:
a. avviati a cremazione previo assenso degli aventi diritto;
b. tumulati o deposti in sepoltura privata di nuova assegnazione o già in concessione;
c. deposti nell’ ossario della tomba di famiglia o nell’ossario comune.
8. Nel caso di mancato interesse da parte dei familiari il Comune procede d’ufficio al trattamento previsto circa la destinazione di ossa o resti di fenomeni cadaverici trasformativi, che di norma consiste nella deposizione delle ossa rinvenute nell’ossario comune.
9. Entro il 30 giugno di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria.
10. L'inizio delle operazioni programmate di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’ingresso del cimitero con congruo anticipo (e comunque entro il primo settembre), contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell’ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre nei campi interessati, nonché con cartellini di segnalazione sulle singole sepolture. In ogni caso l’elenco dovrà essere reso consultabile sul sito web del comune.
ARTICOLO 52. Esumazioni straordinarie
1. Sono esumazioni straordinarie quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza; esse possono avvenire nei casi di seguito riportati:
a. per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
b. a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso od altro cimitero;
c. per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, con preferenza per i mesi da ottobre ad aprile. Può essere richiesta la presenza di personale
A.S.L. qualora il responsabile del servizio di custodia ravveda la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Quando, prima dell’esumazione, si accerti che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lettere b) e c) sono richieste con apposita istanza e sono autorizzate dall’ufficio competente.
6. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.
ARTICOLO 53. Estumulazioni ordinarie
1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione.
2. Le operazioni di estumulazione devono avvenire preferibilmente nei mesi da ottobre ad aprile. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato, i resti mortali sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi sono collocati nell’ossario comune.
3. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell’estumulazione sono:
a. trasferimento per l’inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione;
b. avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto;
c. tumulazione in sepoltura privata se richiesto con oneri a carico dei richiedenti.
4. In caso di mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, il Comune d'ufficio provvede a deporre le ossa nell’ossario comune, a reinumarle per la completa mineralizzazione, o avviarle a cremazione.
ARTICOLO 54. Estumulazioni straordinarie
1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione. Essa può essere disposta:
a. su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
b. su richiesta degli aventi titolo o d’ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura o per il trasporto in altro cimitero;
c. per motivi di natura igienico-sanitaria.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del cadavere in altra sepoltura sono effettuate previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata su istanza degli interessati.
3. Può essere richiesta la presenza di personale A.S.L. qualora il responsabile del servizio ravveda la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
ARTICOLO 55. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente solo nei casi stabiliti dall’art. 4 del presente regolamento.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d’ufficio sono a carico del richiedente. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del Regio Regio 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
ARTICOLO 56. Raccolta delle ossa
1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni promosse d'ufficio sono depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ossario, in loculo, in tomba di famiglia o cappella privata.
ARTICOLO 57. Oggetti da recuperare
1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode seppellitore che provvede a consegnarli all’economo del Comune il quale li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in apposito registro conservato tra gli atti dell’ufficio cimiteriale.
ARTICOLO 58. Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture
1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, se non richiesti dai concessionari, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il dirigente competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il quarto grado, previo accertamento del buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e della loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di asportare dal cimitero gli ornamenti delle sepolture che non abbiano valore artistico o storico. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimitero.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Le fotografie vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro la data di esumazione o estumulazione.
CAPO VI - CREMAZIONE
ARTICOLO 59. Forno crematorio
1. Non essendo dotato il cimitero di forno crematorio, ed al fine di garantire il servizi alla cittadinanza il Comune stipula una o più convenzioni con altri comuni.
ARTICOLO 60. Modalità per il rilascio dell’ autorizzazione alla cremazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, alla Legge n. 130/2001 ed al Regolamento Regionale n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative sono determinate dall’Ufficio di Stato Civile quale ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi.
3. Nel caso di morte segnalata all’autorità Giudiziaria, il nulla-osta rilasciato da quest’ultima deve recare la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
ARTICOLO 61. Controlli e sanzioni relativi alla cremazione
1. E’ demandato all’ufficio di Stato Civile, coadiuvato del Comando Polizia Locale, il controllo periodico, anche a campione, della corretta conservazione delle urne cinerarie oggetto di affidamento presso l’abitazione dichiarata e nel luogo indicato.
2. L’Ufficiale dello Stato Civile, le autorità sanitarie, i pubblici ufficiali sono tenuti a denunciare all’autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua atti nei quali possa configurarsi il sospetto di reato di distruzione o dispersione delle ceneri di cui all’art. 411 del codice penale.
3. Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento in merito all’osservanza delle prescrizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004 e Legge n. 130/2001, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis DLgs. 18.08.2000 n.267, salvo che non costituiscano presupposto per l’applicazione delle pene previste dall’art. 411 del codice penale.
ARTICOLO 62. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
1. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere rilasciata, in mancanza di un documento attestante la volontà del defunto, su richiesta del coniuge, del convivente more uxorio o, in difetto, dal parente più prossimo e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
ARTICOLO 63. Urne cinerarie
1. Ciascuna urna cineraria può contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria singola o doppia (di pilastro) o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri all’interno del Cimitero nell’area denominata “giardino delle Rimembranze” , o nel cinerario comune ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso, in ossequio a quanto disposto dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge regionale n. 22/2003 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004
3. Qualora gli aventi diritto non abbiano indicato alcuna delle destinazioni tra quelle di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel giardino delle rimembranze.
ARTICOLO 64. Dispersione e affidamento delle ceneri
1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all’interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolati dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge regionale n. 22/2003 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
3. La dispersione nell’area cimiteriale avviene in area appositamente individuata e denominata giardino delle Rimembranze.
4. In attesa dell’ampliamento del cimitero che dovrà destinare apposita area a giardino delle rimembranze, il luogo della dispersione è individuato nel prato soprastante l’ossario comune.
CAPO VII - NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE ARTICOLO 65. Orario
1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all’ingresso e sul sito web del Comune. All’interno di detto orario si effettuano le visite ai defunti, il trasporto delle salme ed i funerali.
2. Con apposito provvedimento, da adottarsi a cura del responsabile dell’ufficio di Stato Civile, può essere disposta una limitazione all’effettuazione dei funerali per i giorni festivi.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi.
4. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
ARTICOLO 66. Disciplina dell'ingresso
1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
a. agli animali, ad esclusione di quelli che abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o diversamente abili;
b. alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età che comportino difficoltà di deambulazione, debitamente dichiarati mediante certificazione medica, il responsabile del servizio rilascia un permesso al fine di consentire la visita alle sepolture di familiari a mezzo di veicoli.
4. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’ufficio competente, dietro presentazione di richiesta formulata secondo il disposto dell’art. 98.
5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.
ARTICOLO 67. Divieti speciali - sanzioni
1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a. fumare, tenere contegno xxxxxxxxx, cantare, parlare ad alta voce;
b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c. introdurre oggetti irriverenti;
d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli altrui o nei vialetti;
f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g. danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
j. eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei
concessionari;
x. xxxxxxx il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
m. svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente alla portineria del cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene diffidato ad uscire immediatamente, dal personale addetto al cimitero; il personale ha l’obbligo di segnalare il fatto agli agenti della forza pubblica o all'Autorità Giudiziaria, per i provvedimenti di competenza.
4. Il responsabile della custodia del cimitero o l’agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all’autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.
ARTICOLO 68. Riti funebri
1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo ad una numerosa partecipazione di pubblico l’Ufficio di Stato Civile deve informare il responsabile della custodia che di concerto con il Comando di Polizia Locale predisporrà quanto necessario per la sicurezza pubblica.
ARTICOLO 69. Reclami del pubblico
1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente ufficio comunale.
CAPO VIII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE
ARTICOLO 70. Identificazione delle sepolture, e ornamentazioni.
1. Come previsto dall’art. 17 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa di inumazione, loculo, tomba o nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto. I cippi sono numerati in ordine progressivo senza soluzione di continuità
2. Le lapidi di chiusura dei loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.
3. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.
4. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
5. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.
6. E’ inoltre consentita l’apposizione sulle lapidi di fotografie di altri defunti, purché parenti entro il quarto grado, sebbene non tumulati nel loculo stesso;
7. Fanno fede inoltre tutte le disposizioni riportate nel contratto di concessione e nel piano regolatore cimiteriale.
ARTICOLO 71. Costruzione e ornamentazioni delle tombe di famiglia
1. I concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura; i medesimi concessionari, come pure i concessionari di tombe di famiglia realizzate al rustico dal Comune devono
provvedere, entro un anno dall’aggiudicazione, a pena di decadenza, alla collocazione di un monumento. I monumenti devono essere costruiti in modo da permettere l’introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
2. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Dirigente competente. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione ed al termine di ultimazione dei lavori.
Per il rilascio dell’autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla concessione. La medesima autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d’opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
4. La domanda, deve essere stesa su apposito modulo, e asseverata anche dall’impresa alla quale il concessionario ha appaltato l’esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in tre copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
5. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
6. In ogni caso l’altezza massima del monumento, a sistemazione avvenuta, non dovrà superare cm. 170 rispetto al piano finito della tomba posta a cm. 40 rispetto alla quota 0 del campo. Nel caso di monumenti artistici realizzati da scultori, maggiori dimensioni dovranno essere valutate dalla Consulta.
7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
ARTICOLO 72. Fiori e piante ornamentali
1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, gli operatori cimiteriali provvederanno alla loro asportazione.
2. E’ consentita la messa a dimora di piccole piante ornamentali.
ARTICOLO 73. Materiale ornamentale – caratteristiche dei monumenti e delle lapidi
1. Dal cimitero saranno asportarti d’ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre tombali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o rischiose per l’incolumità pubblica.
2. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.
3. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. I provvedimenti d’ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’ingresso del cimitero, o all’Albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
ARTICOLO 74. Obbligo di manutenzione
1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. Il responsabile della custodia vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene
diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del dirigente competente rilasciata su domanda dell'interessato.
ARTICOLO 75. Epigrafi
1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto; oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio o citazioni di testi sacri.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso della propria lingua.
3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
4. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello sopra indicato vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate dall’ufficio competente
CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERO
ARTICOLO 76. Servizi cimiteriali
1. Le funzioni di polizia mortuaria, la vigilanza sul cimitero ed i connessi servizi sono esercitate ed i servizi assicurati dagli uffici individuati in sede di regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nel relativo funzionigramma, cui si fa rinvio.
2. E’ fatta salva la competenza dell’Ufficio di Stato Civile con riguardo ai permessi di seppellimento, le autorizzazioni al trasporto ed alla cremazione, il rilascio delle concessione dei loculi, delle celle ossario, delle urne cinerarie e delle autorizzazioni alle esumazioni ed alle estumulazioni.
3. Le funzioni igienico sanitarie spettano ai competenti servizi dell’A.S.L., secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e normativa vigente.
ARTICOLO 77. Custodi seppellitori
1. Sono compiti specifici del custode/seppellitore:
a. aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
b. esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico la vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
c. ricevere ed accompagnare il corteo funebre sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
d. tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
e. fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori;
x. xxxxxxxx affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
g. vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
x. xxxxxxxx affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi,
i. vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
j. tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
k. attenersi scrupolosamente alle norme di cui al presente regolamento circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.
l. fare immediato rapporto per iscritto al responsabile della custodia di qualsiasi
incidente avvenga nel cimitero e delle infrazioni al presente regolamento che fossero compiute da privati, dal personale di servizio, dai visitatori e dai concessionari;
m. avvertire l’ufficio competente delle riparazioni occorrenti ai manufatti del cimitero.
ARTICOLO 78. Doveri generali del personale addetto ai cimiteri
1. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
a. vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
b. presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
c. prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di emergenza;
x. xxxxxxxsi, mentre è in servizio, dal fumare al di fuori dei locali a suo uso esclusivo;
e. aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso.
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari:
a. di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b. di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
c. di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d. di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e. di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI
CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
ARTICOLO 79. Sepolture in concessione
1. Per le sepolture private è concesso l’uso di aree e di manufatti realizzabili anche da parte del Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (loculi, nicchie cinerarie, ossari), nonché tombe di proprietà comunale;
4. Alle sepolture private di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà in capo al Comune.
6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata, ovvero laddove richiesto della forma pubblica amministrativa, con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano l’imposta di bollo ed ogni altra spesa contrattuale.
7. Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:
a. la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione;
b. il numero di posti salma assegnati;
d. la durata;
e. il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici o, nel caso di collettività il legale rappresentante pro tempore;
f. i dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
g. l’eventuale restrizione o ampliamento del diritto d’uso;
h. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
9. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo vigente al momento della stipula della concessione-contratto, secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
10. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; nell’ipotesi in cui siano già state inumate o tumulate delle salme si procede alla loro esumazione o estumulazione d’ufficio, a spese dell’inadempiente, procedendo all’inumazione delle stesse in campo comune.
11. Non si procede all’apertura di nuovi corpi di loculi e ossari sino a completo esaurimento di quelli in uso.
ARTICOLO 80. Tombe di famiglia – Cauzione
1. All'atto dell’assegnazione in concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o di tombe di famiglia realizzate al rustico dal Comune, il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e della corretta esecuzione dei lavori e posa del monumento.
2. La cauzione ammonta al dieci per cento del corrispettivo dovuto e può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, o in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli istituti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.
4. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
a. se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione, nel caso di assegnazione di area, o la domanda di approvazione del monumento, nel caso di concessione di manufatto, entro il termine assegnatogli con l’atto di concessione.
b. se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza;
c. se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza;
6. La cauzione viene svincolata con provvedimento del Dirigente competente, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.
ARTICOLO 81. Durata della concessione
1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990 e dell’art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975.
2. Ferme restando le inumazioni in campo ad inumazione decennale, per le quali non è richiesta alcuna concessione, la durata delle concessioni è fissata in:
a) 50 anni per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura per famiglie e collettività;
b) 30 anni per loculi, ossari e cinerari.
3. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti
4. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio secondo quanto stabilito dal contratto.
ARTICOLO 82. Rinnovo della concessione
1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione e di sepolture a tumulazione in loculi singoli trentennali non sono rinnovabili alla scadenza della concessione in quanto soggette a rotazione.
2. Le concessioni in uso di sepolture a tumulazione in loculi singoli decennali sono rinnovabile due volte o comunque fino al completamento del trentennio di tumulazione della salma.
2. Per i cosiddetti “colombari doppio gemelli” è consentito, a richiesta degli interessati, il rinnovo onde consentire il compimento di trent’anni di tumulazione anche al secondo defunto, dietro il pagamento del canone previsto.
3. Gli ossari e le nicchie cinerarie possono essere rinnovati alla scadenza per un periodo di pari durata, a richiesta dell’interessato e previo pagamento del relativo canone di concessione. In ogni caso, il Dirigente competente, quando si verifica una situazione di carenza di ossari o nicchie cinerarie, può vietare il rinnovo di tali concessioni o, con propria determinazione, prevedere il rinnovo per una più breve durata.
4. Le concessioni relative a tombe collettive possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per un periodo di tempo equivalente a quello iniziale della concessione, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che il Dirigente competente accerti che le sepolture siano in buono stato di manutenzione.
5. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione.
ARTICOLO 83. Rotazione delle salme nelle tombe
1. Nelle tombe collettive in muratura è consentita la estumulazione dei feretri tumulati da almeno trent’anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altri feretri.
2. Per le operazioni indicate nel comma precedente è dovuto il corrispettivo previsto dal tariffario approvato dalla Giunta comunale.
ARTICOLO 84. Diritto di sepolcro
1. Si definisce diritto di sepolcro (jus sepulchri) il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. Il diritto d’uso delle tombe di famiglia è riservato al concessionario ed ai membri della sua famiglia, nonché agli affini, ai collaterali e ad altre persone appositamente autorizzate, ovvero alle persone iscritte all’Ente concessionario (istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 93 del D.P.R. n.285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
a. coniuge del concessionario originario o convivente more uxorio;
b. ascendenti e discendenti in linea retta fino al 6° grado;
c. fratelli e sorelle del concessionario originario;
d. generi e nuore;
x. x conviventi del concessionario o dei suoi eredi.
Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all’atto dell’ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto con apposita dichiarazione da rendere all’ufficio di Stato Civile che concederà il nulla osta. In mancanza del titolare della concessione o degli aventi diritto, le salme saranno tumulate previa verifica del diritto predisposta d’ufficio.
4. Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei suoi confronti dietro corresponsione di tariffa definita dalla Giunta.
5. Resta salva la facoltà per il concessionario, di limitare il diritto d’uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall’atto di concessione.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.
ARTICOLO 85. Opposizione al diritto di sepolcro
1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.
ARTICOLO 86. Successione nella concessione
1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio di Stato Civile, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 81.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
ARTICOLO 87. Cenotafi e lapidi murarie
1. Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.
2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri, in campi di battaglia, o i cui resti siano stati deposti nell'ossario o nel cinerario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati.
3. All'interno delle tombe di famiglia la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione ma ad autorizzazione onerosa.
ARTICOLO 88. Limitazioni alla concessione
1. Per l’esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata a carico del Comune.
ARTICOLO 89. Doveri generali dei concessionari
1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.
CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE
ARTICOLO 90. Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture
1. Il rilascio di concessioni cimiteriali in colombaro non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Il rilascio di concessione a coniuge vivente, o convivente more uxorio, è subordinato alla disponibilità di sepolture dichiarata dal piano regolatore vigente.
3. E’ altresì ammesso, subordinatamente alla disponibilità di sepolture dichiarata dal piano regolatore cimiteriale, il rilascio di concessioni cimiteriali in colombaro a persona vivente ed
invalida, genitore o figlio o nipote del defunto. Lo stato di invalidità deve comprovarsi mediante certificato dell’I.N.P.S. o della Prefettura o mediante certificato medico, nell’ipotesi che sia in corso la procedura di riconoscimento dell’invalidità. La percentuale di invalità non deve essere inferiore ai due terzi.
4. Il Dirigente competente valuta in base alla disponibilità la possibilità di concessione di ossari anche se, a causa della non completa mineralizzazione della salma, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione.
5. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero in una sepoltura in concessione. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri.
6. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta.
8. Qualora pervengano più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data di presentazione della richiesta.
9. Gli ossari e i cinerari di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati all’atto della richiesta a secondo della disponibilità del momento.
ARTICOLO 91. Criteri di assegnazione di tombe di famiglia
1. La disponibilità di aree cimiteriali per la concessione di tombe di famiglia viene resa nota dall’Amministrazione tramite avviso affisso presso la portineria del Cimitero , sull’area interessata, sul sito istituzionale del comune e sui giornali locali.
2. Scaduto il termine di presentazione delle domande viene stilata una graduatoria; in caso di parità di punteggio tra gli offerenti si procederà per sorteggio.
3. Il canone di concessione di ogni tomba è determinato dalla Giunta comunale, insieme alle tariffe degli altri servizi e concessioni cimiteriali.
4. Tra i criteri individuati dovrà essere data priorità al fatto che il richiedente abbia dei parenti tumulati o inumati nel cimitero di Treviglio, che trasferirà nell’assegnanda sepoltura.
5. Le richieste non soddisfatte non saranno comunque tenute in graduatoria per successivi bandi.
6. Le tombe di famiglia non di nuova costruzione, che dovessero rendersi disponibili, verranno assegnate in concessione tramite pubblico incanto.
7. Il canone di concessione di ogni tomba di recupero viene determinato dal Dirigente competente. La stima terrà conto del pregio tecnico-artistico della sepoltura, delle condizioni di manutenzione, della posizione all’interno del cimitero e del numero di salme o resti che possono esservi tumulati. Oltre alla somma offerta per la tomba il concessionario dovrà corrispondere anche la tariffa prevista per la concessione. La procedura per la pubblicazione dell’avviso e l’assegnazione della sepoltura è la medesima riportata al precedente comma.
8. In merito all’obbligo di effettuare il lavori necessari per la sistemazione della tomba di famiglia, si rimanda all’art. 57 del presente regolamento. In ogni caso non è consentita la tumulazione di alcun feretro fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati.
ARTICOLO 92 - Concessione di loculi per traslazione di salme
1. Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme già sepolte all'interno del cimitero in altro loculo o in altra sepoltura è consentito solo per il periodo necessario al raggiungimento del trentennio e dietro pagamento delle tariffe previste stabilite dalla Giunta.
CAPO III - MODALITA’ DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
ARTICOLO 93. Cause dei cessazione della concessione
1. Le concessioni cessano per:
a. rinuncia;
b. decadenza;
c. revoca;
x. xxxxxxxxxx (scadenza, soppressione cimitero, estinzione famiglia).
2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e gli accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti al patrimonio del Comune.
ARTICOLO 94. Rinuncia
1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede, con spese a carico del concessionario rinunciante.
3. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
4. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
6. In caso di rinuncia per collocare la salma in tomba di famiglia in altra sepoltura, spetterà ai rinunciatari il rimborso di una somma di cui alla tabelle allegata al presente regolamento e stabilita dalla Giunta Comunale.
7. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre della salma.
ARTICOLO 95. Decadenza
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del contratto- concessione;
b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
d. quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
e. quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
f. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti 5) ed 6) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo on line e all’ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al dirigente responsabile del servizio in base ad accertamento dei presupposti con provvedimento motivato.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dell’ufficio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune ponendo le relative spese a carico del concessionario decaduto
6 Dopodiché, il Dirigente competente disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose.
7. Se non richiesti dal nuovo concessionario, il Comune provvede a proprie spese alla ricollocazione all'interno del Cimitero dei monumenti e delle ornamentazioni, anche non di pregio, presenti sulla tomba o sul loculo dichiarati liberi.
ARTICOLO 96. Revoca
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente competente, con provvedimento motivato, previo accertamento dei presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi titolo l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all’ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.
5. Nel giorno indicato, la traslazione delle salme avverrà anche in assenza del concessionario.
ARTICOLO 97. Estinzione
1. Le concessioni si estinguono:
a. per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione;
b. per la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.
2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro dodici mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
3. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
ARTICOLO 98. Decadenza per estinzione della famiglia
1. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi trenta anni dall’ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa.
TITOLO V - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI
ARTICOLO 99. Imprese appaltatrici del Comune
1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.
ARTICOLO 100. Lavori per conto di privati – accesso al cimitero
1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente le imprese devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell’ufficio competente del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività eticamente, professionalmente e moralmente scorrette o censurabili.
4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale di 1.000 euro o la stipula di una polizza assicurativa di pari valore relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità è determinata dal Dirigente competente.
5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti e per i lavori di ordinaria manutenzione, sarà sufficiente ottenere il permesso dagli addetti al cimitero, salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di cui al comma precedente.
6. Il personale delle imprese ammesso ad eseguire i lavori all’interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
ARTICOLO 101. Registro matricola e albo fornitori
1. Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, le imprese edili e marmiste devono essere iscritte nell'apposito registro matricola tenuto dall'Ufficio competente ed iscritte nell’Albo Fornitori del Comune.
2. La domanda di iscrizione, presentata su apposito modello disponibile sul sito internet del comune, deve contenere:
a. autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura non antecedente a tre mesi;
b. autocertificazione di iscrizione all’INPS;
c. autocertificazione di iscrizione all’INAIL.
3. All'ingresso del Cimitero e presso l'Ufficio competente viene esposto l'elenco delle imprese iscritte nel registro matricola. L'Ufficio provvede annualmente alla revisione del registro.
4. In caso di inosservanza o violazione delle norme contenute nel presente regolamento da parte delle imprese iscritte o da parte di loro dipendenti, con provvedimento motivato il responsabile del servizio dispone la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi. Nei casi più gravi viene disposta la cancellazione dal registro e dall’Albo Fornitori
ARTICOLO 102. Recinzione aree
1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale
ARTICOLO 103. Cantieri di lavoro e materiali di costruzione
1. All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti e tombe; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal Dirigente competente.
2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
3. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; il responsabile del servizio, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno venire rimosse.
5. Per il consumo dell'acqua e dell’energia elettrica impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfetariamente determinato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l’esecuzione dei lavori, dovranno essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l’incolumità del personale e dei visitatori.
7. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discariche autorizzate o al luogo indicato dalla direzione del cimitero, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
8. Le ossa eventualmente rinvenute durante i lavori devono essere consegnate al responsabile, che provvederà al deposito come da presente Regolamento
ARTICOLO 104. Circolazione dei mezzi
1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio.
2. La sosta dei mezzi è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché non restino incustoditi.
3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante e cordonati.
ARTICOLO 105. Orari di lavoro
1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare il sabato pomeriggio e nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del servizio.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Dal 26 ottobre al 7 novembre in occasione della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal responsabile del servizio di non sospendere, in detto periodo di tempo, i lavori in corso.
6. Sono fatti salvi eventuali interventi straordinari che si rivelino necessari o obbligatori per motivi igienico-sanitari o di messa in sicurezza.
ARTICOLO 106. Vigilanza e collaudo delle opere
1. Il Dirigente competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il dirigente competente collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione.
3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla direzione del cimitero la fine dei lavori.
CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
ARTICOLO 107. Funzioni - Licenza
1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli
accessori relativi;
b. occuparsi della salma e del cadavere dei resti mortali, delle ceneri;
c. effettuare il trasporto di defunti in o da altri Comuni.
d. espletare le incombenze presso gli uffici A.S.L.;
e. provvedere al recupero salma, anche su richiesta del Comune.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con X.X. 00 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Per l’esercizio dell’attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del Regolamento Regionale n. 6/2004 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.
ARTICOLO 108. Divieti
1. E' fatto divieto alle imprese:
a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
b. di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 109. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
–Famedio
1. All'interno del cimitero è riservata apposita zona detta “delle Persone Illustri” (c.d. Famedio) individuata con ordinanza del Sindaco, ove l’Amministrazione comunale potrà disporre, col consenso dei parenti, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro alla città per i loro eccezionali meriti.
2. L’amministrazione comunale può destinare nel cimitero aree o tombe per tali sepolture con le modalità di seguito descritte:
a. l’assegnazione avverrà ad istanza di parte, di cittadini, di associazioni o su impulso della Giunta stessa;
b. la valutazione della sussistenza dei requisiti è demandata alla Giunta;
c. l’area o la tomba verranno assegnate gratuitamente e per 50 anni al solo titolare e, su richiesta, previo pagamento della tariffa vigente, per 30 anni, al coniuge o ai familiari.
ARTICOLO 110. Tombe di interesse storico
1. L’ Amministrazione comunale provvede alla manutenzione di quelle sepolture di particolare interesse storico o dove risultino tumulati personaggi illustri e benemeriti per la città di Treviglio, caratterizzate da stato di abbandono o di cattiva manutenzione per incuria o morte degli aventi diritto.
ARTICOLO 111. Schedario dei defunti - Scadenzario delle concessioni
1. Presso l’ufficio di Stato Civile è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, preferibilmente, mediante mezzi informatici.
2. Nello schedario vengono annotati i nominativi dei defunti i cui resti sono presso il cimitero comunale.
3. In ogni scheda sono riportati:
a. generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
b. il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
c. gli estremi del contratto di concessione;
d. le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
e. il canone di concessione versato;
f. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
4. Presso l'ufficio di Stato Civile è altresì tenuto lo scadenzario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
5. L'ufficio competente dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.
ARTICOLO 112. Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori Comune
1. Presso la portineria del cimitero è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori Comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro è tenuto, preferibilmente con l’ausilio di strumenti informatici.
2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni: il numero progressivo, la data del decesso, l'ora del decesso, le generalità del defunto (cognome, nome, sesso, data di nascita), il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene la salma, la sepoltura o il comune di destinazione della salma.
ARTICOLO 113. Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie
1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.
ARTICOLO 114. Sanzioni
1. Nei casi in cui la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 bis della Legge n. 689/1981, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
2. Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 115. Abrogazione delle precedenti norme regolamentari
1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale.
2. E’ espressamente abrogato e cessa di avere applicazione, dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, il precedente regolamento. Sono fatti salvi i diritti acquisiti.
ARTICOLO 116. - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve, fino al loro naturale esaurimento, tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.
2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l’osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, può, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
4. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti in precedenza è comunicato all’interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
ARTICOLO 117. - Cautele
1. Chi domanda un servizio qualsiasi: trasporto, tumulazione, inumazione, cremazione, esumazione, traslazione o una concessione di area, loculo, manufatti o l’apposizione di croci, lapidi, s’intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati aventi diritto.
2. Nel caso di contestazioni fra gli interessati aventi diritto, l’amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne dovesse conseguire.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
ARTICOLO 118. - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione
1. In assenza di regolare atto di concessione rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, è demandato ai parenti o ai discendenti del defunto provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. A sanatoria, i parenti o discendenti aventi titolo, possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia, ai sensi del presente regolamento e previo pagamento della relativa tariffa.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe il canone dovuto è quello previsto dal tariffario approvato dalla Giunta comunale, per la sola concessione dell'area corrispondente.
4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione, si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II.
ARTICOLO 119. - Rinvio ad altre norme
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con X.X. 00 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, del regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 nonché alle norme regionali ed in particolare alla L. R. 11 novembre 2003, n. 22 e al Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali del 9 novembre 2004, n. 6, e successive loro modificazioni e/o integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
ARTICOLO 120. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 4 comma 5 dello statuto comunale è soggetto a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.