Eteroprotesi e cure odontoiatriche Clausole campione

Eteroprotesi e cure odontoiatriche. Le Parti, a modifica dell’attuale regolamento per tale prestazione straordinaria, concordano di incrementare da 1 a 2 erogazioni APE, effettivamente percepite dalla Cassa Edile di Roma, il requisito per poter avere accesso alla prestazione di cui trattasi. Le Parti concordano, altresì, che, sempre dalla stessa data del 1° luglio 2006, la spesa della prestazione sia ripartita nella misura del 65% a carico della Cassa Edile di Roma e provincia e, per il restante 35%, a carico del lavoratore. Le Parti, anche in considerazione dell’obiettivo, nel medio periodo, che le spese per prestazioni collaterali erogate dalla Cassa Edile di Roma e provincia, in conformità a quanto determinato dalle Parti nazionali con l’accordo del 31 maggio 2005, siano sostenute esclusivamente dal gettito proveniente dal contributo istituzionale e fino a quando sarà operativo il contributo del fondo FIGAS, impegnano il Comitato di Gestione della Cassa a non erogare, nei singoli esercizi, prestazioni collaterali/straordinarie, pagate direttamente o mediante polizze assicurative, che eccedano globalmente l’importo derivante dal gettito del predetto contributo sperimentale FIGAS. A tal fine la Presidenza della Cassa Edile di Roma e provincia è tenuta, tramite gli uffici della Direzione, a monitorare periodicamente e costantemente entrate ed uscite per le prestazioni collaterali/straordinarie e, funzionalmente, la Direzione della Cassa, alla luce delle predette risultanze, informerà tempestivamente la Presidenza della Cassa Edile di Roma la quale è tenuta a non concedere autorizzazioni per prestazioni straordinarie in caso del raggiungimento del tetto massimo di spesa. La Presidenza della Cassa dovrà, altresì, in tal caso comunicare immediatamente le predette risultanze alle Parti sociali per le decisioni del caso. Le Parti sociali sottoscritte impegnano, inoltre, il Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Roma e provincia ad incontrarsi entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo per effettuare una analisi compiuta ed esaustiva in merito alla eventuale modifica delle altre prestazioni straordinarie erogate direttamente o mediante polizze assicurative - a fronte del monitoraggio effettuato - riportando le risultanze al tavolo politico delle Parti sociali per consentire, tramite i necessari correttivi, di mantenere il costo complessivo di tutte le prestazioni straordinarie di cui sopra entro il gettito massimo derivante dall’applicazione del contributo sperimentale F...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).