Comitato di Presidenza Clausole campione

Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare un componente del Consiglio di Amministrazione espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell’articolo 1. Spetta al Comitato di Presidenza di: a) sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione; b) curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito; c) decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Xxxxx Xxxxx deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Comitato di Presidenza. 1) Il Comitato di Presidenza è un organo tecnico composto dal Presidente e dal Vice Presidente per lo svolgimento della normale amministrazione, la predisposizione delle deliberazioni e di quant’altro sia di supporto all’attività del Consiglio e dell’Assemblea dei Soci, anche con il supporto di una segreteria. 2) Può procedere, sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio direttivo, alla nomina dei componenti degli Enti Regionali e Provinciali ed al monitoraggio dell’attività degli stessi. 3) Svolge tutte le attività e i compiti demandatigli dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Comitato di Presidenza. 1) Il Consiglio Direttivo può istituire il Comitato di Presidenza che è un organo tecnico composto dal Presidente e dal Vice Presidente per lo svolgimento della normale amministrazione, la predisposizione delle deliberazioni e di quant’altro sia di supporto all’attività del Consiglio e dell’Assemblea dei Soci, anche con il supporto di una segreteria. 2) Può procedere, sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio direttivo, alla nomina dei componenti degli Enti Regionali e Provinciali ed al monitoraggio dell’attività degli stessi. 3) Può svolgere tutte le attività e i compiti demandatigli dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all’A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente. Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente. Il Presidente presiede il Comitato di gestione e il Consiglio generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.
Comitato di Presidenza. Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Tesoriere. Il Comitato di Presidenza si riunisce secondo un calendario prestabilito dal Presidente. Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipano il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali.
Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente ed è l’or- gano preposto a garantire una gestione collegiale nell’attuazione delle linee strategiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Comitato di Presidenza. 1. Il Comitato di Presidenza: a) coordina e indirizza le attività delle Commissione nazionale e delle sue Sezioni; b) propone alla Commissione nazionale le modalità di utilizzo delle risorse economiche derivanti dal sistema E.C.M.; c) propone accordi con altri soggetti e istituzioni; d) approva l’ordine del giorno delle riunioni della Commissione nazionale; e) coordina la predisposizione della relazione annuale e la progettazione del Programma nazionale E.C.M. di cui all’art. 8. 2. Il Comitato di Presidenza è composto: a) dal Presidente e dai Vicepresidenti della Commissione nazionale; b) dal Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute; c) dal Direttore generale dell’Age.na.s.; d) dal Segretario della Commissione nazionale; e) dal Responsabile dell’Osservatorio nazionale. 3. Il Coordinatore del C.T.R. e il Presidente del Co.Ge.A.P.S. possono assistere ai lavori del Comitato di Presidenza. 4. I Coordinatori delle Sezioni della Commissione nazionale, il Coordinatore del Comitato di Garanzia, il Presidente della Federazione Nazionale Collegi IPASVI e gli altri presidenti delle Federazioni sono invitati alle riunioni del Comitato di Presidenza su richiesta del Comitato stesso. 1. Il Segretario della Commissione nazionale:
Comitato di Presidenza. 1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. 2. Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare il componente del Comitato di Gestione espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2. del precedente Art. 1, giusto l'Art. 12, lettera B), sub. a. 3. Spetta al Comitato di Presidenza:  sovraintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;  curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;  decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, Imprese ed Operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva. 4. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Xxxxx Xxxxx deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente ed è l’organo preposto a garantire una gestione collegiale nell’attuazione delle linee strategiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Presidenza: - predispone, sulla base delle proposte del Direttore del Fondo, il piano annuale delle spese di funzionamento, degli investimenti in beni materiali e immateriali, il conto di previsione, il rendiconto annuale ed il rapporto annuale di cui al precedente art. 6; - controlla l’esecuzione del piano annuale delle spese di funzionamento e degli investimenti in beni materiali ed immateriali; - definisce, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa del Fondo, dandone informazione al Consiglio di Amministrazione; - propone al Consiglio di Amministrazione, su indicazioni del Direttore, le politiche di gestione delle risorse umane e la nomina, l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti del Fondo; - dispone, sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione, gli investimenti finanziari; - adotta i provvedimenti relativi allo stato di morosità e può concedere dilazioni e rateizzazioni nel versamento dei contributi; - decide ogni azione necessaria per il recupero dei crediti, con la facoltà di transigere e rinunciare ai crediti in relazione ai singoli casi; - provvede a ogni compito che gli sia delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni del Comitato di Presidenza, con periodicità almeno mensile, sono valide con la presenza di entrambi i suoi componenti; per la convocazione valgono le norme stabilite all’art. 6.
Comitato di Presidenza. 1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. 2. Spetta al Comitato di Presidenza di: 3. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della C.E.M.A. deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.