Etichettatura Clausole campione
Etichettatura i prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, ove previsti, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi ed ai regolamenti comunitari in materia, vigenti all’atto della fornitura; • nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l’etichettatura o l’imballaggio esterno oppure le istruzioni per l’uso contengono, inoltre, il nome e l’indirizzo del mandatario, qualora il fabbricante non sia della Comunità; • le indicazioni necessarie per identificare il dispositivo e il contenuto della confezione destinate in special modo agli utilizzatori; se la destinazione prevista di un determinato dispositivo non è immediatamente chiara per l’utilizzatore, il fabbricante deve indicarlo chiaramente sull’etichetta e nelle istruzioni per l’uso. • l’indicazione che il dispositivo è monouso. L’indicazione del fabbricante relativa al carattere monouso del dispositivo deve essere coerente in tutta la Comunità; • le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione; • su ogni confezione, primaria e secondaria, del prodotto (in etichetta) devono essere presenti sia in formato leggibile che nei barcode o QrCode (con codifica di tipo GS1-128 o HIBC) i seguenti campi: ⇒ il codice articolo (o REF) di prodotto, che deve essere univoco in relazione al dispositivo, ad esempio misure differenti di uno stesso dispositivo devono avere REF differenti; ⇒ il lotto di produzione (per gli articoli gestiti a lotti); ⇒ la scadenza; • devono essere presenti sul confezionamento primario con caratteri ben visibili anche i seguenti dati: marcatura CE (Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 in attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche ed integrazioni concernenti i Dispositivi Medici), tipologia e materiale contenuto; inoltre, per i guanti sterili, devono essere presenti anche la parola “STERILE” ed il metodo di sterilizzazione; • su ogni confezione, primaria e secondaria, del prodotto ⇒ devono essere ben visibili i seguenti elementi: − segnalazione che il guanto è privo di polvere; − segnalazione sulla presenza di lattice; − segnalazione che il guanto è privo di polvere; ⇒ la segnalazione dei seguenti elementi non è obbligatoria, ma caratteristica preferenziale: − segnalazione sulla assenza di lattice (latex free); − segnalazione sulla presenza o meno degli ftalati.
Etichettatura. Sull’imballaggio dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali figurano avvertenze e precauzioni d’uso volte ad assicurare un comportamento corretto nella gestione del prodotto e nell’esecuzione del trattamento, minimizzando il rischio di esposizione propria, di soggetti terzi e dell’ambiente. Le istruzioni per l’uso del prodotto devono essere semplici, chiare e mirate anche a scoraggiare usi impropri. La dose deve essere espressa in modo univoco non come intervallo di valori. Per i prodotti da utilizzare dopo aggiunta di acqua la dose è espressa sia in quantità di formulato per volume di acqua (litro) che in volume di soluzione per m2. Per i prodotti pronti all’uso, valutando caso per caso in funzione della formulazione del prodotto e dell’impiego richiesto, la dose è espressa nel modo più appropriato per minimizzare errori da parte dell’utilizzatore con rischio personale o per l’ambiente. Il numero massimo di trattamenti è indicato con riferimento all'anno. In un apposito paragrafo dal titolo “Metodo e attrezzature per l’applicazione” sono indicate le modalità e le attrezzature da utilizzare per una corretta applicazione del prodotto in funzione delle caratteristiche di formulazione e confezionamento e delle colture autorizzate. Per i prodotti da applicare dopo diluizione in acqua, per irrorazione della coltura, le attrezzature utilizzabili a livello non professionale sono: − irroratrici spalleggiate azionate a mano o a motore per il trattamento delle colture orticole, delle piante da frutto e del giardino; − irroratrici spalleggiate azionate a mano o a motore oppure lancia a mano collegata ad un serbatoio per il trattamento di vigneto, uliveto e cereali. L’imballaggio, inoltre, deve contenere una descrizione delle caratteristiche fisico- chimiche e tossicologiche del prodotto, con informazioni relative ai pericoli correlati al suo uso, pittogrammi esemplificativi delle modalità di impiego, della tipologia e del corretto utilizzo delle attrezzature. Nel caso in cui le caratteristiche e le dimensioni dell’imballaggio non siano adeguate a contenere le avvertenze e le informazioni sopra indicati, anche ai fini di un’agevole lettura, tali avvertenze ed informazioni possono essere inserite in un foglio illustrativo annesso alla confezione. L’imballaggio, l’etichetta e il foglio illustrativo non devono essere ingannevoli riguardo ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente, ovvero riguardo al...
Etichettatura. Il FORNITORE è responsabile della corretta etichettatura degli imballaggi dei prodotti, in conformità con le normative applicabili e gli standard industriali oltre all’ordinaria diligenza. Eventuali ulteriori istruzioni per l'etichettatura potranno essere riportate nell'ordine e/o nelle istruzioni per la spedizione.
Etichettatura. L’Appaltatore fornisce, unitamente ai contenitori, un numero di etichette/pittogrammi di idonea tipologia, al fine di identificare correttamente durante il deposito temporaneo ed il trasporto tutte le tipologie di rifiuti. In modo particolare per quanto concerne il Lotto 2 – rifiuti pericolosi le etichette fornite dovranno essere conformi alle disposizioni dell’accordo ADR e s.m.i. e della Delibera del Comitato Interministeriale per i Rifiuti del 27/7/84 e s.m.i.
Etichettatura. L’etichettatura deve essere tale da garantire la massima riconoscibilità ed identificabilità del prodotto per la tracciabilità dello stesso e deve riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne. In particolare, sulle confezioni interne devono essere riportate obbligatoriamente le seguenti informazioni: – la descrizione del prodotto comprensiva della denominazione commerciale; – il numero di codice del prodotto; – il nome del produttore; – il metodo di sterilizzazione; – la data di scadenza della sterilizzazione e/o la durata; – la dicitura “Sterile” – la dicitura “Monouso” – marchio CE con numero identificativo dell’organismo notificato; – il numero del lotto di gara di riferimento. Se del caso, all’interno della confezione di ogni prodotto devono essere presenti dei foglietti / bugiardini contenenti le istruzioni d’uso che dovranno, in ogni caso, indicare le istruzioni in caso di danneggiamento dell’involucro e i metodi da seguire per eventuali risterilizzazioni.
Etichettatura. Nella parte interna della giacca impermeabile esterna e del giubbino autoportante, dovrà essere cucita, una etichetta in tessuto confortevole di adeguate dimensioni, con dicitura indelebile, resistente ai lavaggi e con caratteri chiari e leggibili, contenente le seguenti indicazioni: ⋅ scritta “POLIZIA DI STATO”; ⋅ nominativo della ditta fornitrice; ⋅ numero e data del contratto; ⋅ taglia relativa; ⋅ denominazione del capo “Giaccone per divisa operativa”; ⋅ composizione del tessuto in base alla normativa comunitaria vigente (Reg. UE n.1007 del 2011) e nazionale (D.lgs. n.206 del 2015); ⋅ simboli di lavaggio e manutenzione prescritti dalla normativa vigente con le eventuali frasi addizionali qualora possano servire a migliorare la manutenzione dei manufatti: Legge n.126/1991 – D.M. n. 101/1997 – UNI EN ISO 3758:2012; ⋅ indicazione geografica circa il Paese di progettazione e di confezione. Non sono ammesse etichette prive anche parzialmente delle suddette diciture.
Etichettatura. 1. Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti.
2. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
Etichettatura. F.2.5 Documentazione di accompagnamento F.2.5.1 Generalità F.2.5.2 Requisiti della documentazione di accompagnamento
Etichettatura. 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:
a) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l’abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine;
b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l’indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull’imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall’esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;
c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme all’articolo 3 («data di durata minima»). La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull’imballaggio sono precedute dal simbolo indicato al punto 3 dell’allegato VII oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro». La data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell’ordine, del mese e dell’anno oppure del giorno, del mese e dell’anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L’indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l’apertura non è rilevante...
Etichettatura. È stata disposta l’apposizione dell’etichettatura prevista per legge e necessaria a classificare il capo. Inoltre, è stata prescritta, quando richiesto, la marcatura CE prevista per i Dispositivi di Protezione Individuali, a garanzia della rispondenza del capo alla normativa nazionale di riferimento.
