Etichettatura Clausole campione

Etichettatura. Sull’imballaggio dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali figurano avvertenze e precauzioni d’uso volte ad assicurare un comportamento corretto nella gestione del prodotto e nell’esecuzione del trattamento, minimizzando il rischio di esposizione propria, di soggetti terzi e dell’ambiente. Le istruzioni per l’uso del prodotto devono essere semplici, chiare e mirate anche a scoraggiare usi impropri. La dose deve essere espressa in modo univoco non come intervallo di valori. Per i prodotti da utilizzare dopo aggiunta di acqua la dose è espressa sia in quantità di formulato per volume di acqua (litro) che in volume di soluzione per m2. Per i prodotti pronti all’uso, valutando caso per caso in funzione della formulazione del prodotto e dell’impiego richiesto, la dose è espressa nel modo più appropriato per minimizzare errori da parte dell’utilizzatore con rischio personale o per l’ambiente. Il numero massimo di trattamenti è indicato con riferimento all'anno. In un apposito paragrafo dal titolo “Metodo e attrezzature per l’applicazione” sono indicate le modalità e le attrezzature da utilizzare per una corretta applicazione del prodotto in funzione delle caratteristiche di formulazione e confezionamento e delle colture autorizzate. Per i prodotti da applicare dopo diluizione in acqua, per irrorazione della coltura, le attrezzature utilizzabili a livello non professionale sono: − irroratrici spalleggiate azionate a mano o a motore per il trattamento delle colture orticole, delle piante da frutto e del giardino; − irroratrici spalleggiate azionate a mano o a motore oppure lancia a mano collegata ad un serbatoio per il trattamento di vigneto, uliveto e cereali. L’imballaggio, inoltre, deve contenere una descrizione delle caratteristiche fisico- chimiche e tossicologiche del prodotto, con informazioni relative ai pericoli correlati al suo uso, pittogrammi esemplificativi delle modalità di impiego, della tipologia e del corretto utilizzo delle attrezzature. Nel caso in cui le caratteristiche e le dimensioni dell’imballaggio non siano adeguate a contenere le avvertenze e le informazioni sopra indicati, anche ai fini di un’agevole lettura, tali avvertenze ed informazioni possono essere inserite in un foglio illustrativo annesso alla confezione. L’imballaggio, l’etichetta e il foglio illustrativo non devono essere ingannevoli riguardo ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente, ovvero riguardo al...
Etichettatura. Il FORNITORE è responsabile della corretta etichettatura degli imballaggi dei prodotti, in conformità con le normative applicabili e gli standard industriali oltre all’ordinaria diligenza. Eventuali ulteriori istruzioni per l'etichettatura potranno essere riportate nell'ordine e/o nelle istruzioni per la spedizione.
Etichettatura. L’Appaltatore fornisce, unitamente ai contenitori, un numero di etichette/pittogrammi di idonea tipologia, al fine di identificare correttamente durante il deposito temporaneo ed il trasporto tutte le tipologie di rifiuti. In modo particolare per quanto concerne il Lotto 2 – rifiuti pericolosi le etichette fornite dovranno essere conformi alle disposizioni dell’accordo ADR e s.m.i. e della Delibera del Comitato Interministeriale per i Rifiuti del 27/7/84 e s.m.i.
Etichettatura. L’etichettatura deve essere tale da garantire la massima riconoscibilità ed identificabilità del prodotto per la tracciabilità dello stesso e deve riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne. In particolare, sulle confezioni interne devono essere riportate obbligatoriamente le seguenti informazioni: – la descrizione del prodotto comprensiva della denominazione commerciale; – il numero di codice del prodotto; – il nome del produttore; – il metodo di sterilizzazione; – la data di scadenza della sterilizzazione e/o la durata; – la dicitura “Sterile” – la dicitura “Monouso” – marchio CE con numero identificativo dell’organismo notificato; – il numero del lotto di gara di riferimento. Se del caso, all’interno della confezione di ogni prodotto devono essere presenti dei foglietti / bugiardini contenenti le istruzioni d’uso che dovranno, in ogni caso, indicare le istruzioni in caso di danneggiamento dell’involucro e i metodi da seguire per eventuali risterilizzazioni.
Etichettatura. Nella parte interna dei maglioni, in modo da risultare il più confortevole possibile durante l’utilizzo, evitando da parte dell’operatore l’asportazione perché fastidiosa, dovrà essere cucita, una etichetta in tessuto di adeguate dimensioni, con dicitura indelebile, resistente ai lavaggi e con caratteri chiari e leggibili, contenente le seguenti indicazioni: ⋅ scritta “POLIZIA DI STATO”; ⋅ nominativo della ditta fornitrice; ⋅ numero e data del contratto; ⋅ taglia relativa; ⋅ denominazione del capo “Maglione per divisa operativa”; ⋅ composizione del tessuto in base alla normativa comunitaria vigente (Reg. UE n.1007 del 2011) e nazionale (D.lgs. n.206 del 2015); ⋅ simboli di lavaggio e manutenzione prescritti dalla normativa vigente con le eventuali frasi addizionali qualora possano servire a migliorare la manutenzione dei manufatti: Legge n.126/1991 – D.M. n. 101/1997 – UNI EN ISO 3758:2012; ⋅ indicazione geografica circa il Paese di progettazione e di confezione. Non sono ammesse etichette prive anche parzialmente delle suddette diciture.
Etichettatura. Sulle singole confezioni debbono essere riportate direttamente o su etichette inamovibili, le seguenti indicazioni, indelebili e facilmente visibili: denominazione di vendita, stato fisico del prodotto, denominazione e sede della ditta produttrice, data di scadenza con la dicitura "da consumarsi entro", data di confezionamento, una dicitura che consenta di identificare il otto del prodotto, peso netto, modalità di conservazione, riproduzione del bollo sanitario riportante il n. di identificazione dello stabilimento riconosciuto CEE che ha effettuato la macellazione e/o il sezionamento oppure il confezionamento, la specie, il taglio, lo stato di freschezza della carne. • Petto di pollo (con forcella): petto senza pelle con la clavicola e la punta cartilaginea dello sterno; il peso della clavicola e della cartilagine non deve incidere per più del 3% sul peso complessivo del taglio. La resa per filettatura al coltello non deve risultare inferiore al 90%. gli alimenti surgelati devono essere preparati, confezionati e trasportati in conformità alle norme vigenti (D.L.vo n. 110/92;D.M. n. 493 de125/09/1995) e devono provenire da stabilimenti CEE conformemente al D.L.vo n.531/92. Le confezioni devono essere in porzioni pronte per l'uso e devono: • avere caratteristiche idonee ad assicurare protezione delle caratteristiche organolettiche e qualitative del prodotto; • proteggere il prodotto da contaminazioni batteriche; • impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità a gas; • non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee; • possedere i requisiti previsti dalla Legge n° 283 del 30/04/1962 e successive modificazioni: • riportare etichettatura contenente le indicazioni previste dal D.L. 109/92 così come modificato dal D.L.vo n. 181/2003 e dal D.L.. n° l 10de127 gennaio 1992. • il prodotto deve essere conforme alle norme vigenti per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario, le qualità delle materie impiegate e le procedure di lavorazione; • i prodotti non devono presentare segni di un avvenuto parziale o totale scongelamento, quali formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte esterna della confezione; • la percentuale di glassatura di ogni prodotto offerto non deve essere superiore al 20 –30% e deve formare uno strato continuo e uniforme; • i prodotti non devono presentare alterazioni di colore, odore o sapore, né bruciature da freddo, né asciugamento delle superfici per sublimazione della glassatura, né parziali decongelazioni, né ammuffiment...
Etichettatura. Le carcasse vengono identificate secondo una procedura articolata in due parti. La prima parte della procedura di identificazione consiste nell’apporre sulle carcasse – mediante un rullo stampigliatore – la sigla “A C” che percorre ininterrottamente e in senso longitudinale ciascun lato della carcassa dalla punta della natica, passando sopra la coscia, i lombi, il costato, oltrepassando la punta della spalla. La stampigliatura della metà destra prosegue fino alla regione del collo ed eventualmente della testa, se presente. Le specifiche tecniche della sigla “A C” sono le seguenti: Corpo carattere: 16 pt – Carattere: Mangal in lettere maiuscole – Colore: monocromatico rosso – Interlinea: 31 pt – Distanza tra i caratteri A e C: 4,25 pt. La seconda parte consiste nell’applicazione di due fascette non riutilizzabili, riportanti il logo della denominazione, la data di macellazione, il codice alfanumerico progressivo e, nell’ultima posizione di questo, una tra le seguenti lettere in maiuscolo: L per agnello leggero; P per agnello pesante; C per castrato. Tali fascette avvolgono la tibia sinistra e destra di ciascuna carcassa e sono poste al di sotto dei rispettivi tendini. Possono essere integrate anche da un codice identificativo elettronico (microchip) o da un Bar Code. Il colore delle fascette è bianco per la tipologia agnello leggero, giallo per l’agnello pesante, marrone per il castrato. Sulle fascette di colore giallo e marrone la data ed il codice alfanumerico, eventualmente accompagnato dal Bar Code, sono riportate all’interno di due spazi rettangolari a sfondo bianco. La carne è posta in vendita al consumo a partire da carcasse intere; da mezzene ottenute da tagli sagittali della carcassa in parti simmetriche; da quarti anteriori e posteriori; da sesti anteriori e posteriori; da lombi; in tagli interi o affettati. Le carni destinate al confezionamento sotto forma di tagli interi o affettati, nella fase di vendita sono poste in contenitori sigillati. Le confezioni devono essere composte dalla medesima tipologia di prodotto prevista nell’Art. 2. Le carni di Agnello del Centro Italia, devono essere commercializzate provviste di etichetta. L’etichetta utilizzata deve riportare le seguenti informazioni: logo dell’Agnello del Centro Italia; la tipologia del prodotto (Leggero – Pesante – Castrato); simbolo grafico comunitario. Il logo della denominazione, rappresenta il profilo stilizzato della testa e del collo di agnello, in colore bianco, posto su uno sfond...
Etichettatura i prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, ove previsti, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi ed ai regolamenti comunitari in materia, vigenti all’atto della fornitura; • nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l’etichettatura o l’imballaggio esterno oppure le istruzioni per l’uso contengono, inoltre, il nome e l’indirizzo del mandatario, qualora il fabbricante non sia della Comunità; • le indicazioni necessarie per identificare il dispositivo e il contenuto della confezione destinate in special modo agli utilizzatori; se la destinazione prevista di un determinato dispositivo non è immediatamente chiara per l’utilizzatore, il fabbricante deve indicarlo chiaramente sull’etichetta e nelle istruzioni per l’uso. • l’indicazione che il dispositivo è monouso. L’indicazione del fabbricante relativa al carattere monouso del dispositivo deve essere coerente in tutta la Comunità; • le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione; • su ogni confezione, primaria e secondaria, del prodotto (in etichetta) devono essere presenti sia in formato leggibile che nei barcode o QrCode (con codifica di tipo GS1-128 o HIBC) i seguenti campi: ⇒ il codice articolo (o REF) di prodotto, che deve essere univoco in relazione al dispositivo, ad esempio misure differenti di uno stesso dispositivo devono avere REF differenti; ⇒ il lotto di produzione (per gli articoli gestiti a lotti); ⇒ la scadenza; • devono essere presenti sul confezionamento primario con caratteri ben visibili anche i seguenti dati: marcatura CE (Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 in attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche ed integrazioni concernenti i Dispositivi Medici), tipologia e materiale contenuto; inoltre, per i guanti sterili, devono essere presenti anche la parola “STERILE” ed il metodo di sterilizzazione; • su ogni confezione, primaria e secondaria, del prodotto ⇒ devono essere ben visibili i seguenti elementi: − segnalazione che il guanto è privo di polvere; − segnalazione sulla presenza di lattice; − segnalazione che il guanto è privo di polvere; ⇒ la segnalazione dei seguenti elementi non è obbligatoria, ma caratteristica preferenziale: − segnalazione sulla assenza di lattice (latex free); − segnalazione sulla presenza o meno degli ftalati.
Etichettatura. Conformemente all’art. 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 1048/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 e secondo le modalità descritte dall’ art.1 del Regolamento Delegato (UE) 1049/2014 della Commissione del 30 luglio 2014, dovrà essere data pubblica informazione del contributo finanziario ottenuto nell'ambito del programma nazionale. A tal proposito, in linea con l’art. XIV della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta con l’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, sulla fornitura dovranno essere apposte le etichette sulla base dei form, di cui all’art. 3 del Capitolato Tecnico generale.
Etichettatura. Le indicazioni devono essere, indelebili, facilmente visibili, chiaramente leggibili di: carne fresca di bovino maschio giovane non congelata. Il peso delle mezzene di origine, siano esse di provenienza nazionale o comunitaria, non deve essere inferiore a kg. 150 e non superiore a kg. 180. I quarti devono essere resi al netto di pelle, interiora, frattaglie, reni, testa, adipe (intendendosi per adipe le masse grasse esistenti in cavità e pertinenti ad organi addominali ed intestino, ivi compreso il tessuto adiposo peritoneale), le estremità devono essere recise in corrispondenza del carpo e del tarso. dovrà provenire da animali che non abbiano registrato un peso vivo alla macellazione inferiore a 130 Kg., i lombi senz’osso dovranno essere privati della pelle, dei grassi costituenti il lardo, fino a scoprire la fascia aponeurotica che ricopre il muscolo lungo del dorso, sarà non inferiore ai 5 Kg. – inoltre le mezzane dovranno essere privi di interiora, frattaglie, reni-. I cosci di carne suina devono avere un peso di 12-14 Kg. cad.