Etichettatura. Sull’imballaggio dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali figurano avvertenze e precauzioni d’uso volte ad assicurare un comportamento corretto nella gestione del prodotto e nell’esecuzione del trattamento, minimizzando il rischio di esposizione propria, di soggetti terzi e dell’ambiente. Le istruzioni per l’uso del prodotto devono essere semplici, chiare e mirate anche a scoraggiare usi impropri. La dose deve essere espressa in modo univoco non come intervallo di valori. Per i prodotti da utilizzare dopo aggiunta di acqua la dose è espressa sia in quantità di formulato per volume di acqua (litro) che in volume di soluzione per m2. Per i prodotti pronti all’uso, valutando caso per caso in funzione della formulazione del prodotto e dell’impiego richiesto, la dose è espressa nel modo più appropriato per minimizzare errori da parte dell’utilizzatore con rischio personale o per l’ambiente. Il numero massimo di trattamenti è indicato con riferimento all'anno. In un apposito paragrafo dal titolo “Metodo e attrezzature per l’applicazione” sono indicate le modalità e le attrezzature da utilizzare per una corretta applicazione del prodotto in funzione delle caratteristiche di formulazione e confezionamento e delle colture autorizzate. Per i prodotti da applicare dopo diluizione in acqua, per irrorazione della coltura, le attrezzature utilizzabili a livello non professionale sono: − irroratrici spalleggiate azionate a mano o a motore per il trattamento delle colture orticole, delle piante da frutto e del giardino; − irroratrici spalleggiate azionate a mano o a motore oppure lancia a mano collegata ad un serbatoio per il trattamento di vigneto, uliveto e cereali. L’imballaggio, inoltre, deve contenere una descrizione delle caratteristiche fisico- chimiche e tossicologiche del prodotto, con informazioni relative ai pericoli correlati al suo uso, pittogrammi esemplificativi delle modalità di impiego, della tipologia e del corretto utilizzo delle attrezzature. Nel caso in cui le caratteristiche e le dimensioni dell’imballaggio non siano adeguate a contenere le avvertenze e le informazioni sopra indicati, anche ai fini di un’agevole lettura, tali avvertenze ed informazioni possono essere inserite in un foglio illustrativo annesso alla confezione. L’imballaggio, l’etichetta e il foglio illustrativo non devono essere ingannevoli riguardo ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente, ovvero riguardo al...
Etichettatura. Il FORNITORE è responsabile della corretta etichettatura degli imballaggi dei prodotti, in conformità con le normative applicabili e gli standard industriali oltre all’ordinaria diligenza. Eventuali ulteriori istruzioni per l'etichettatura potranno essere riportate nell'ordine e/o nelle istruzioni per la spedizione.
Etichettatura. L’Appaltatore fornisce, unitamente ai contenitori, un numero di etichette/pittogrammi di idonea tipologia, al fine di identificare correttamente durante il deposito temporaneo ed il trasporto tutte le tipologie di rifiuti. In modo particolare per quanto concerne il Lotto 2 – rifiuti pericolosi le etichette fornite dovranno essere conformi alle disposizioni dell’accordo ADR e s.m.i. e della Delibera del Comitato Interministeriale per i Rifiuti del 27/7/84 e s.m.i.
Etichettatura. Nella parte interna dei maglioni, in modo da risultare il più confortevole possibile durante l’utilizzo, evitando da parte dell’operatore l’asportazione perché fastidiosa, dovrà essere cucita, una etichetta in tessuto di adeguate dimensioni, con dicitura indelebile, resistente ai lavaggi e con caratteri chiari e leggibili, contenente le seguenti indicazioni: ⋅ scritta “POLIZIA DI STATO”; ⋅ nominativo della ditta fornitrice; ⋅ numero e data del contratto; ⋅ taglia relativa; ⋅ denominazione del capo “Maglione per divisa operativa”; ⋅ composizione del tessuto in base alla normativa comunitaria vigente (Reg. UE n.1007 del 2011) e nazionale (D.lgs. n.206 del 2015); ⋅ simboli di lavaggio e manutenzione prescritti dalla normativa vigente con le eventuali frasi addizionali qualora possano servire a migliorare la manutenzione dei manufatti: Legge n.126/1991 – D.M. n. 101/1997 – UNI EN ISO 3758:2012; ⋅ indicazione geografica circa il Paese di progettazione e di confezione. Non sono ammesse etichette prive anche parzialmente delle suddette diciture.
Etichettatura. L’etichettatura deve essere tale da garantire la massima riconoscibilità ed identificabilità del prodotto per la tracciabilità dello stesso e deve riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne. In particolare, sulle confezioni interne devono essere riportate obbligatoriamente le seguenti informazioni: − la descrizione del prodotto comprensiva della denominazione commerciale; − il numero di codice del prodotto; − il nome del produttore; − il metodo di sterilizzazione; − la data di scadenza della sterilizzazione e/o la durata; − la dicitura “Sterile” − la dicitura “Monouso” − marchio CE con numero identificativo dell’organismo notificato; − il numero del lotto di gara di riferimento. Se del caso, all’interno della confezione di ogni prodotto devono essere presenti dei foglietti / bugiardini contenenti le istruzioni d’uso che dovranno, in ogni caso, indicare le istruzioni in caso di danneggiamento dell’involucro e i metodi da seguire per eventuali risterilizzazioni.
Etichettatura. Sulle singole confezioni debbono essere riportate direttamente o su etichette inamovibili, le seguenti indicazioni, indelebili e facilmente visibili: denominazione di vendita, stato fisico del prodotto, denominazione e sede della ditta produttrice, data di scadenza con la dicitura "da consumarsi entro", data di confezionamento, una dicitura che consenta di identificare il otto del prodotto, peso netto, modalità di conservazione, riproduzione del bollo sanitario riportante il n. di identificazione dello stabilimento riconosciuto CEE che ha effettuato la macellazione e/o il sezionamento oppure il confezionamento, la specie, il taglio, lo stato di freschezza della carne. • Petto di pollo (con forcella): petto senza pelle con la clavicola e la punta cartilaginea dello sterno; il peso della clavicola e della cartilagine non deve incidere per più del 3% sul peso complessivo del taglio. La resa per filettatura al coltello non deve risultare inferiore al 90%. gli alimenti surgelati devono essere preparati, confezionati e trasportati in conformità alle norme vigenti (D.L.vo n. 110/92;D.M. n. 493 de125/09/1995) e devono provenire da stabilimenti CEE conformemente al D.L.vo n.531/92. Le confezioni devono essere in porzioni pronte per l'uso e devono: • avere caratteristiche idonee ad assicurare protezione delle caratteristiche organolettiche e qualitative del prodotto; • proteggere il prodotto da contaminazioni batteriche; • impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità a gas; • non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee; • possedere i requisiti previsti dalla Legge n° 283 del 30/04/1962 e successive modificazioni: • riportare etichettatura contenente le indicazioni previste dal D.L. 109/92 così come modificato dal D.L.vo n. 181/2003 e dal D.L.. n° l 10de127 gennaio 1992. • il prodotto deve essere conforme alle norme vigenti per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario, le qualità delle materie impiegate e le procedure di lavorazione; • i prodotti non devono presentare segni di un avvenuto parziale o totale scongelamento, quali formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte esterna della confezione; • la percentuale di glassatura di ogni prodotto offerto non deve essere superiore al 20 –30% e deve formare uno strato continuo e uniforme; • i prodotti non devono presentare alterazioni di colore, odore o sapore, né bruciature da freddo, né asciugamento delle superfici per sublimazione della glassatura, né parziali decongelazioni, né ammuffiment...
Etichettatura. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l’etichettatura oggetto del presente regolamento deve riportare, in lingua italiana, le seguenti diciture obbligatorie, quando sono aggiuntive o ulteriori specificazioni rispetto a quelle prescritte dal citato decreto legislativo n. 111 del 1992:
a) la dicitura “Alimento dietetico destinato a fini medici speciali”;
b) l’indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal e il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto così come contenuto nella confezione o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto per il consumo secondo le istruzioni del produttore. Tali informazioni possono in aggiunta essere espresse anche per razione quantificata sull’etichetta o per porzione, a condizione che sia indicato il numero delle porzioni contenute nella confezione;
c) l’indicazione del tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate nell’allegato e contenute nel prodotto, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto così come contenuto nella confezione o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto per il consumo secondo le istruzioni del produttore. Tali informazioni possono in aggiunta essere espresse anche per razione quantificata sull’etichetta o per porzione, a condizione che sia indicato il numero delle porzioni contenute nella confezione;
Etichettatura. 1. I prodotti di cui al presente decreto sono commercializzati con la denominazione di: «integratore alimentare» o con i sinonimi di cui all’articolo 2, comma 2.
2. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.
3. Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti.
4. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l’etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:
a) il nome delle categorie di sostanze nutritive o delle altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze;
b) la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera;
c) un’avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate per l’assunzione giornaliera;
d) in presenza di sostanze nutritive o di altre sostanze ad effetto nutritivo di cui all’articolo 2, comma 1, l’indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata;
e) l’indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età;
f) l’effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori.
5. La quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, contenuta nel prodotto, è espressa numericamente sull’etichetta. Le unità di misura da utilizzare per le vitamine e i minerali sono specificate nell’allegato I.
6. Le quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell’etichetta.
7. I dati sulle vitamine e i minerali sono espressi anche, se del caso, in percentuale dei valori di riferimento che figurano nell’allegato al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
8. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali di cui al comma 6 può essere fornita sotto forma di grafico. Art. 15.
Etichettatura. L’articolo 8 della legge è sostituito dal seguente: “Art. 8. - 1. I prodotti cosmetici, ivi compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di seguito indicato come condizionamento primario, e l’imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:
Etichettatura. 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:
a) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l’abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine;
b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l’indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull’imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall’esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;
c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme all’articolo 3 («data di durata minima»). La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull’imballaggio sono precedute dal simbolo indicato al punto 3 dell’allegato VII oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro». La data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell’ordine, del mese e dell’anno oppure del giorno, del mese e dell’anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L’indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l’apertura non è rilevante...