Valutazione del rischio Clausole campione

Valutazione del rischio. Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Utilizzatore, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il premio.
Valutazione del rischio. ALTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE CGML.6.3.3.C. ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA INDIRIZZATE A FAVORIRE IMPROPRIAMENTE DETERMINATE STRUTTURE TERMALI. Codici di comportamento (cfr. par. 5.1.) Obblighi di astensione e comunicazione (cfr. par. 5.6.) Formazione del personale (cfr. par. 5.9.) Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici, in caso di condanna penale per delitti contro la PA (cfr. 5.5.) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. par. 5.7.) Rotazione del personale ordinaria e straordinaria (cfr. par. 5.10. – 5.11.)
Valutazione del rischio. Conclusa la fase di analisi del contesto interno ed esterno, il processo di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio ovvero la macro-fase in cui l’Amministrazione procede all’identificazione, analisi e confronto dei rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). La valutazione del rischio si articola in tre fasi:
Valutazione del rischio. Le circostanze influenti sulla valutazione del Rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, rese ai fini sia del presente Contratto sia della Polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, l’Impresa ha prestato il suo consenso e determinato il Premio.
Valutazione del rischio. Nella fase assuntiva e precontrattuale si richiede all’Assicurato di compilare e sottoscrivere il QUESTIONARIO FINANZIARIO.
Valutazione del rischio. Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attività nell'ambito del processo produttivo dell'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una check-list di controllo che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude valutando se la presenza dei fattori di rischio è caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni collocando così il rischio in tre rispettive zone di rischio:
Valutazione del rischio. In una prospettiva di forte responsabilizzazione del titolare del trattamento, il GDPR prevede che lo stesso debba adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire ed essere in grado di dimostrare che i dati siano trattati in maniera conforme al Regolamento (art. 24) e, per impostazione predefinita, solo se e nella misura in cui siano necessari in relazione alla specifica finalità perseguita con il trattamento medesimo (art. 25). Sia il titolare sia il responsabile del trattamento, inoltre, sono tenuti ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; ciò che, evidentemente, presuppone una costante valutazione dei rischi connessi al trattamento e, in particolare, una accurata analisi dei rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Qualora il trattamento presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (si pensi, in particolare, all’uso di nuove tecnologie), il titolare del trattamento deve eseguire in via preventiva una c.d. “valutazione d’impatto” del trattamento sulla protezione dei dati. Tale valutazione è espressamente richiesta nei casi previsti dall’art. 35, par. 3 (elenco esemplificativo e non esaustivo), mentre non deve essere eseguita nelle ipotesi contemplate dall’art. 35, paragrafi 5 e 10. Il Regolamento prevede, poi, che una singola valutazione d’impatto può prendere in considerazione anche una serie di trattamenti simili che presentino natura, contesto, finalità ed elevati rischi analoghi. Qualora, valutati i rischi ed assunte le misure idonee ad attenuarli, residuino pericoli derivanti dal trattamento dei dati, il titolare potrà consultare l’Autorità di controllo (art. 36), la quale, ove ritenga sussistere una violazione del Regolamento, potrà rendere un parere recante l’indicazione delle ulteriori misure preventive da adottare per incrementare il livello di sicurezza e gestire il rischio residuale, ovvero esercitare i poteri di indagine e correttivi delineati dall’art. 58. I titolari ed i responsabili del trattamento sono obbligati – salvo non abbiano meno di 250 dipendenti ed effettuino un trattamento occasionale, non rischioso per i diritti e le libertà degli interessati e non avente ad oggetto dati sensibili (art. 30, par. 5) – a tenere un Registro delle operazioni di trattamento, il cui c...
Valutazione del rischio. La valutazione dell’indice di rischio, effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 riguarda i rischi derivanti dall'attività lavorativa analizzata che risultino ragionevolmente prevedibili. L'identificazione dei fattori di rischio e dei successivi indici sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e da informazioni statistiche raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione. Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa. Per una lista orientativa dei fattori di rischio che possono essere presi in considerazione può farsi riferimento all'allegato I degli Orientamenti CEE, fermo restando che tale elenco di situazioni e di attività lavorative possibili, come chiaramente indicato dai suoi compilatori, ha carattere non esaustivo. I fattori di rischio della fase lavorativa sono desunti dalle schede di sicurezza inserite per quella fase e l’analisi del rischio può essere effettuata per ognuna delle schede inserite. Vanno considerate le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio, in termini di una gamma di conseguenze quali: - lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili) - lesioni o disturbi di modesta entità - lesioni o patologie gravi - incidente mortale stimando nel contempo la probabilità di accadimento del danno, il livello di probabilità può essere espresso con giudizi in scala crescente. La valutazione del rischio effettivo avverrà quindi associando per ogni argomento di rischio una probabilità di accadimento di incidente provocata da tale sorgente ed una entità di danno derivante atteso. La probabilità di accadimento è fissata in tre livelli (Improbabile, poco probabile, probabile), mentre la magnitudo del danno atteso è fissata, in ugual modo, in tre livelli di gravità (lieve, media ed alta). L’entità del rischio associato quindi ad ogni sorgente è rappresentata dal prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale per il valore della probabilità di accadimento P relativo a quel rischio. 3 6 9 2 4 6 1 2 3 Nella figura seguente sono rappresentati su una matrice (Matrice del rischio) i valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e ma...
Valutazione del rischio. La Compagnia può in ogni caso: • accettare la proposta dell’Aderente/Assicurato senza riserve; • rifiutare la proposta dell’Aderente/Assicurato, secondo le modalità di cui al precedente Art. 4.1.
Valutazione del rischio. Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, rese ai fini del presente contratto per tutte le Sezioni di Polizza in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.