Common use of EVENTI SPECIALI - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI Clause in Contracts

EVENTI SPECIALI - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio. La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’assicurato, in caso di danno parziale (vedi glossario), avvenuto entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione, decida di provvedere al ripristino del veicolo presso una struttura convenzionata con l’Impresa, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.22.1 (“Criteri di determinazione del danno – Danno Parziale - Lettera a – Rete Convenzionata). Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come “danno totale” (vedi Glossario), l’indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’assicurato, in caso di danno totale (vedi glossario), avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di attivare l’opzione “Rimpiazzo”, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.23 “Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione”. Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

EVENTI SPECIALI - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti (valida solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicuratoper Autocarri, nei limiti ed alle condizioni previste dal contrattoAutocaravan-Camper, dei danni materiali Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio. La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativoRimorchi relativi). Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’assicurato, in caso di danno parziale (vedi glossario), avvenuto entro 5 7 anni dalla data di prima immatricolazione, decida di provvedere al ripristino del veicolo presso una struttura convenzionata con l’Impresa, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.22.1 3.21.1 (“Criteri di determinazione del danno – Danno Parziale - Lettera a – Rete Convenzionata). Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come “danno totale” (vedi Glossario), l’indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’assicurato, in caso di danno totale (vedi glossario), avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di attivare l’opzione “Rimpiazzo”, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.23 3.22 “Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione”. Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

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Samples: Insurance Contract

EVENTI SPECIALI - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicuratol’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio. La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’assicuratol’Assicurato, in caso di danno parziale (vedi glossario), avvenuto entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione, decida di provvedere al ripristino del veicolo presso una struttura convenzionata con l’Impresa, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.22.1 (“Criteri di determinazione del danno – Danno Parziale - Lettera a – Rete Convenzionata). Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come “danno totale” (vedi Glossario), l’indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’assicuratol’Assicurato, in caso di danno totale (vedi glossario), avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di attivare l’opzione “Rimpiazzo”, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.23 “Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione”. Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

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Samples: Assicurazione

EVENTI SPECIALI - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. (valida solo per Autocarri, Autocaravan-Camper, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi). La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio. La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’assicurato, in caso di danno parziale (vedi glossario), avvenuto entro 5 7 anni dalla data di prima immatricolazione, decida di provvedere al ripristino del veicolo presso una struttura convenzionata con l’Impresa, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.22.1 3.21.1 (“Criteri di determinazione del danno – Danno Parziale - Lettera a – Rete Convenzionata). Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come “danno totale” (vedi Glossario), l’indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’assicurato, in caso di danno totale (vedi glossario), avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di attivare l’opzione “Rimpiazzo”, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.23 3.22 “Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione”. Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

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