CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
AUTOVETTURE, AUTOTASSAMETRI ED
AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO
NOBIS CAR
EDIZIONE TARIFFARIA 01.04.2023 – NC.RCA.2018.002-2023.001
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione;
che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI E ALTRE GARANZIE
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Nobis Car
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private delle Autovetture, Autoveicoli ad uso promiscuo, Autotassametri e Rimorchi.
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
🗴 il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a
persona e a cose;
🗴 il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di
riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
🗴 il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti
e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del
locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
🗴i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del
proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se
conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
🗴 se l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se
conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito l’Impresa) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto “massimale”).
Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di €. 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.
In particolare, sono assicurati i danni causati:
🗸 a terzi dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata del veicolo;
🗸 dalla circolazione del veicolo in aree private;
🗸 ai trasportati su sedie a rotelle che, per le operazioni di salita e discesa dal veicolo, debbono avvalersi di mezzi o dispositivi meccanici;
🗸 dai trasportati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione;
🗸 dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
L’Impresa, in particolare per l’R.C.A., ha diritto di recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
! nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
! nel caso di veicolo con targa “prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni di legge;
! nel caso di veicolo concesso in noleggio con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario;
! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge;
! se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! in caso di dolo del conducente.
Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o nella scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Per dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione.
🗸 dal traino di rimorchi forniti di targa propria;
🗸 alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze conseguenti alla circolazione del veicolo;
🗸 per responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni (veicolo
adibito scuola guida);
🗸 per responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati (copertura operante relativamente agli autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico).
Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi il Dip Aggiuntivo e le Condizioni
di assicurazione):
Condizioni aggiuntive: Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Furto e Rapina, Atti vandalici ed eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione, Kasko, Cristalli, Garanzie Accessorie, Assistenza, Tutela Legale (Tutela della circolazione, Tutela recupero punti patente), Infortuni del Conducente (Infortuni dei trasportati, Protezione famiglia).
🗸 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.
🗸 Per le Sezioni “Danni”, “Infortuni del conducente” e “Estensione trasportati” e “Rimborso spese mediche da infortunio”, l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde” la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
🗸 Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza Stradale”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e, in relazione all’assicurazione R.C.A. l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite dietro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia assegnataria del contratto e può essere effettuato tramite:
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’agenzia nella sua specifica qualità oppure all’Impresa;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale
beneficiario l’agenzia nella sua specifica qualità oppure l’Impresa;
• denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e, comunque, fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è
privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione e cessa alla sua naturale scadenza, senza
possibilità di tacito rinnovo.
Puoi risolvere il contratto in corso d’anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI E ALTRE GARANZIE AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto Nobis Car
01/04/2023
Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l’ultima versione disponibile pubblicata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2021
Bilancio approvato il 29/04/2022
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 71.902.188 di cui capitale sociale €. 37.890.907, riserva di sovrapprezzo €. 1.224.864 e riserve patrimoniali €. 48.803.267.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 175,29% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 435,83% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la legge italiana.
L’Impresa risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il Contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
Massimali | Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.300.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. È possibile richiedere all’Impresa un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore. | |
Si confronti quanto indicato nella sezione “Che cosa è assicurato?” del Dip Base. | ||
Tipo di guida | Salvo diversamente esplicitato in polizza, l’impresa risponde dei danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato indipendentemente dall’esperienza del conducente, purché in regola con quanto previsto dal Codice della Strada e dalle altre normative vigenti. | |
Guida Esclusiva | Opzione a seguito della quale la copertura opererà a condizione che il veicolo venga condotto dalla persona indicata al momento della sottoscrizione del contratto. Tale soggetto dovrà necessariamente corrispondere con l’intestatario del veicolo presso il P.R.A. | |
Guida Esperta | Opzione a seguito della quale il veicolo potrà essere condotto da una persona fisica, di età pari o superiore a 26 anni, che sia provvista di regolare patente di guida da non meno di 3 anni. | |
Risarcimento del danno in forma specifica | Opzione valida solo se richiamato in Polizza e valido solo per contratti aventi decorrenza antecedente al giorno 1 aprile 2023. Qualora il Contraente abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza. In caso di sinistro: - con danni a cose o con danni a cose e persone, ma in quest’ultimo caso limitatamente alle cose, - totalmente risarcibile, - gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto, l’Assicurato si impegna a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa. Si ha sinistro totalmente risarcibile nel caso l’Assicurato – sulla base degli elementi acquisiti – risulti esente da ogni responsabilità. | |
Aumento dei massimali | È facoltà del Contraente scegliere Xxxxxxxxx superiori a quelli minimi previsti dalla norma accettando il relativo adeguamento del premio. | |
Pagamento del premio a rate | Il premio assicurativo può essere pagato in rate di pari importo, delle quali la prima all’atto della stipulazione del contratto e le successive entro le date indicate in polizza e con le modalità previste dall’Impresa. Al pagamento della prima rata del premio, l’impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato di assicurazione e la Carta Verde secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore. | |
Rinuncia alla rivalsa per i danni alla persona subiti dai Trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza. Rivalsa limitata all’importo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. | L’Impresa, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, dell’Intestatario al PRA e del Conducente: • nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza; • nel caso di Xxxxxxxx che comportino danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. L’Impresa si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà; • nel caso di Sinistri cagionati durante la conduzione del veicolo da parte di una persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’assicurazione non è operante nel caso in cui il Contraente e/o l’Intestatario al PRA fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2.3 – “Esclusioni e rivalsa”, limita all’importo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. | |
Rinuncia alla rivalsa per i danni alla persona subiti dai Trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza. Rivalsa limitata all’importo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. | Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è concesso in uso dalla Persona giuridica Proprietaria/Locataria ai propri Dipendenti o Collaboratori anche occasionali, l’Impresa, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Persona giuridica Proprietaria/Locataria e del Conducente: • nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza; • nel caso di Xxxxxxxx che comportino danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. L’Impresa si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà; • nel caso di Sinistri cagionati durante la conduzione del veicolo da parte di una persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2.3 – “Esclusioni e rivalsa”, limita all’importo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’assicurazione non è operante nel caso in cui la Persona giuridica Proprietaria/Locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. |
La responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante. Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C.A. è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Garanzia Incendio (opzionale) | |
Garanzie di base | L’Impresa si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo. |
L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi. | |
La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall’autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma. - Ricorso Terzi da Incendio: Sono esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; d) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. - Scoperti e minimo non indennizzabile: Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’Assicurato; Se la polizza prevede l’applicazione di un minimo non indennizzabile, significa che un importo fisso viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile. |
Garanzie di base | NOBIS si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso. |
Non previste. | |
- In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizzerà all’Assicurato i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia previa detrazione di una franchigia pari ad Euro 250,00. L’applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00. - In caso di furto parziale limitato esclusivamente all’impianto di navigazione satellitare e/o all’impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno. |
Garanzie di base | L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio. |
Non previste. | |
- La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. - Scoperti e minimo non indennizzabile: Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’Assicurato; |
Se la polizza prevede l’applicazione di un minimo non indennizzabile, significa che un importo fisso viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile. - Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati. |
Garanzie di base | L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti. |
Urto con animali selvatici: L’Impresa indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione della collisione accidentale con un animale selvatico che dovesse improvvisamente occupare la sede stradale durante la marcia del veicolo su una strada pubblica con un massimale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per evento e per anno assicurativo, con una franchigia sempre operante pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per evento. L’evento dovrà essere comprovato da adeguata documentazione rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza. | |
Si precisa che, unicamente per quanto riguarda i danni derivanti da grandine, l’Impresa rimborserà all’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, i costi sostenuti per la: 1) Riparazione a freddo (ottenuta attraverso la tecnica del c.d. tirabolli), applicando al rimborso nessuna franchigia per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l’Impresa e una franchigia pari a euro 1.000,00 (mille/00) per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l’Impresa; 2) Riparazione a caldo (ottenuta attraverso il “metodo tradizionale” che prevede carteggio, stuccatura, levigatura e verniciatura) applicando al rimborso una franchigia sempre operante pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l’Impresa e a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l’Impresa. - Principali casi di Esclusioni: Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. Resta comunque esclusa l’operatività della presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte delle Autorità preposte. |
Garanzie di base | L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo. |
Non previste. | |
- Scoperti e minimo non indennizzabile Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’Assicurato; se la polizza prevede l’applicazione di un minimo non indennizzabile, significa che un importo fisso viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile. - Principali casi di Esclusioni: La garanzia non è operante: - se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; - se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni; - se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; - in conseguenza di attività illecite; - se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; - se i danni risultano causati da atti vandalici; - se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; - in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato; - in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio; - in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce; - per i danni conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. |
In rete | Fuori rete | |
Riparazione a freddo (punto 1) | 0,00 | 1.000,00 |
Riparazione a caldo (punto 2) | 500,00 | 1.500,00 |
Garanzia Collisione (opzionale) | |
Garanzie di base | L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta. |
Non previste. | |
- Principali casi di esclusioni: La garanzia non è operante: - se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; - se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni; - se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; - in conseguenza di attività illecite; - se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; - se i danni risultano causati da atti vandalici; - in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato; - se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; - per i danni conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. |
Garanzie di base | L’Impresa si obbliga a indennizzare l’Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. |
Non previste. | |
- Resta inteso che la presente garanzia opererà con il limite di tre sinistri per anno assicurativo. - Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l’Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 350,00 per ciascun sinistro. - Principali casi di esclusioni: Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli, così come i danni conseguenti ad evento atmosferico (comprendendo in tale categoria anche la grandine). In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza. Relativamente alla presente garanzia NOBIS non risarcisce i danni conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi. |
Garanzie di base | - Garanzie Accessorie A: La garanzia copre le spese sostenute per: Danni da imbrattamento L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti, fino ad Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell’Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell’Autorità. Fenomeno elettrico L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico, fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria. Ripristino dei dispositivi di sicurezza L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, a seguito dell’attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione, sino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. |
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino dei danni patiti dal locale adibito a rimessa del veicolo assicurato (di proprietà dell’Assicurato o del Contraente) in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo, sino ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Recupero, parcheggio e rimessaggio L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall’Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, fino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione dell’Assicurato. Sostituzione delle serrature L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di furto o smarrimento delle chiavi da parte dell’Assicurato o di chi ha in uso il veicolo. Qualora risulti operante tale copertura, il contratto prevede anche il rimborso dei costi sostenuti per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico. In tutti i casi, resta fermo l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. In tutti i casi, la garanzia opera sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. Non è in alcun modo prevista l’indennizzo in caso di semplice duplicazione delle chiavi smarrite, ancorché in presenza di denuncia di smarrimento o furto alle Autorità. Immatricolazione e/o passaggio di proprietà L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l’immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, qualora: - il veicolo assicurato risulti aver patito un danno totale a seguito di incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo; - in caso di demolizione resa necessaria dal verificarsi di un sinistro indennizzabile; previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico. La presente copertura opererà sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. Duplicato della patente L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, in caso d’incendio, furto o smarrimento, sino ad Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo, fermo restando l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. Custodia L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia del veicolo sequestrato con provvedimento dell’Autorità, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante, sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La portata della presente garanzia è limitata esclusivamente alle spese sostenute nel periodo di attesa dello svincolo del veicolo da parte dell’Autorità. Danni al bagaglio L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio trasportato sul veicolo assicurato, sino ad Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo. Ripristino dell’impianto antifurto L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, le spese sostenute dall’Assicurato per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, sino ad Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. Acquisizione documenti per la liquidazione L’Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l’acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza. La prestazione opererà con il limite di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo. - Garanzie Accessorie B: La garanzia copre le spese sostenute per: Kasko Pneumatici NOBIS indennizza l’Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS. La garanzia viene prestata con il limite di uno pneumatico per anno e di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale. Rimborso premio assicurazione non obbligatoria In caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, l’Impresa rimborsa la parte di premio pagata a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. per le coperture non obbligatorie e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza indicata in polizza, con esclusione della parte di premio relativa alla garanzia eventualmente colpita dal sinistro. |
Sinistro Sicuro NOBIS indennizza l’Assicurato del danno materiale e diretto all’autoveicolo patito in conseguenza di una collisione verificatasi durante la circolazione su strada pubblica, con altro veicolo identificato ma non assicurato per la Responsabilità Civile Auto. L’Impresa, con un massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal veicolo assicurato. Fattura Rimborsata In caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l’Impresa indennizza l’Assicurato di quanto questi abbia speso per le riparazioni o per l’acquisto dei ricambi nei 12 mesi precedenti l’evento. Resta espressamente inteso come la presente copertura opererà unicamente in relazione a quei costi che l’Assicurato sarà in grado di documentare attraverso idonea documentazione fiscale. Mobilità In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di furto e) di utilizzare il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’Assicurato: - Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista, sostenute e documentate per un massimo giornaliero di euro 35,00; - Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo; - Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00; - Rimborso delle spese di deposito del veicolo. | |
Non previste. | |
Relativamente alla garanzia Sinistro Sicuro, non sono compresi i danni subiti dal veicolo conseguenti a: - dolo da parte del Contraente/Assicurato; - sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa; - violazioni di legge o amministrative; - incidenti di qualsivoglia natura contro veicoli non identificati; - sinistri verificatisi su strade non pubbliche; - incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti. Resta espressamente inteso che, qualora la riparazione avvenga presso la Rete Convenzionata NOBIS (l’elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet www nobis it), l’Impresa non applicherà alcuna franchigia. Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l’Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 300,00 per ciascun sinistro. La garanzia Fattura Rimborsata è soggetta al limite di indennizzo di euro 1.000,00 per ciascuna fattura, per sinistro e per anno assicurativo. - Esclusioni relative alla garanzia Fattura Rimborsata: La garanzia è valida a condizione la fattura oggetto di rimborso: - Sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato; - Non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro; - Risulti regolarmente annotata dal Riparatore/Venditore nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72). L’Impresa non indennizza i sinistri causati da: - Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; - Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - Dolo dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia; - Colpa grave dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia. La garanzia Mobilità può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all’Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’Assicurato della quale è richiesto il rimborso. |
Garanzie di base | Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito. L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è erogata dall’Impresa tramite la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA. Garanzie prestate: Soccorso stradale per guasto Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo presso il luogo indicato dall’Assicurato (purché nel raggio di 50 km) oppure al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente |
entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento nonché il montaggio delle catene da neve. Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato). È data facoltà all’Assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete. Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’Assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada). Recupero fuori strada del veicolo Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale, fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimale di €. 1.000,00 per autovetture. La prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo. Veicolo Sostitutivo Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. secondo i seguenti criteri: a) fino ad un massimo di 3 giorni in caso guasto; b) fino ad un massimo di 3 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione NON venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate; c) fino ad un massimo di 14 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazionevenga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate; d) fino ad un massimo di 30 giorni in caso di perdita totale del veicolo. Restano a carico dell’Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell’Assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato. Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate. Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio. Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l’autovettura in sostituzione, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e l’Impresa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 100,00 per evento. Invio pezzi di ricambio all’estero Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. Spese di albergo Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’Assicurato. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica/biglietto ferroviario prima classe/passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di Euro 500,00 per evento. |
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri. Trasporto/Rimpatrio del veicolo Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico Trasporto in autoambulanza Qualora l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l’autoambulanza. Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l’anno ed è valida soltanto in Italia. | |
Non previste. | |
- Principali casi di Esclusioni - Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti. - Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. - Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono. - L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato. - L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato. - L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso. - Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. - Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. |
Garanzie di base | L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie “Tutela della circolazione” e “Tutela recupero punti patente”. L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, quali: • l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio; • le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d’Ufficio (CTU) dal Giudice; • le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; • le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp); • per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese; • per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000; • per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; • per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti. Tutela della circolazione: La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo. Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato. La garanzia è operante nei seguenti casi: 1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il |
Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi: • inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta; • mancata comunicazione o diniego di offerta; • mancato accordo tra le parti. 2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo; 3. xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione. Tutela Recupero Punti Patente: L’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l’esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di Euro 1000 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di: • punti 6 per le patenti A e B; • punti 9 per le patenti superiori; dalla data di sottoscrizione del presente contratto. | |
Non previste. | |
Principali casi di Esclusioni relativi alla garanzia “Tutela Legale”: Sono esclusi dalla garanzia: - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali; - le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; - le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; - le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; - le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; - le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; - spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); - tasse di registro. Principali casi di Esclusioni relativi alla garanzia “Tutela della circolazione”: La garanzia non è operante: - se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; - nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti; - se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso; - in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; - per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; - nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private. Principali casi di Esclusioni relativi alla garanzia “Tutela recupero punti patente”: La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. e conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli: Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell’esame di revisione Art. 141 – Gare di velocità; Art. 186 – Guida in stato d’ebbrezza; Art. 187 – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Art. 189 – Omissione di soccorso; Art. 192 – Violazione di posti di blocco. |
Garanzie di base | NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende. Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano: • l’invalidità permanente, con franchigia fissa ed assoluta del 5%; • la morte. |
- La garanzia Infortuni del conducente può essere estesa anche alle persone trasportate sul veicolo assicurato. - Può essere attivata la garanzia “spese mediche da infortunio” che prevede un indennizzo massimo di 2.500,00 per spese mediche occorse a seguito di infortunio. - Può essere attivata l’estensione di garanzia “Protezione famiglia”: La presente estensione di garanzia opera per il caso di invalidità permanente, a seguito di infortunio subito dal Conducente e/o dai Trasportati sul veicolo assicurato. Si intendono assicurati con la presente estensione esclusivamente i componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia, dell’intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato. |
- Principali casi di Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni: - derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro; - in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie; - derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti; - derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni; - in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti; - in caso di dolo del Conducente. |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che cosa non è assicurato?”. Per le garanzie diverse dalla R.C.A. si rimanda a “Limitazioni, esclusioni e rivalse” di ogni singola garanzia. |
Per le garanzie diverse dalla R.C.A. si rimanda a “Limitazioni, esclusioni e rivalse” di ogni singola garanzia.
Ad integrazione dei limiti indicati nella sezione “Limitazioni, esclusioni e rivalse” di ogni singola garanzia, si riportano di seguito le esclusioni comuni della Sezione “Garanzie offerte dalla sezione Corpi Veicoli Terrestri”:
NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:
- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l’azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto all’art. 3.10 (garanzia “Fenomeno elettrico”);
- dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia “furto” sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Xxxxx accidentali – Collisione e Xxxxx Accidentali - Kasko;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Eventi Speciali - Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;
- trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali, fermo quanto previsto al punto 3.6) delle Condizioni di Assicurazione, tranne che per le garanzie Eventi Speciali - Eventi Naturali di cui al predetto punto 3.6) a patto che, per le suddette circostanze, non venga diramata dichiarazione da parte delle Autorità competenti dello “stato di calamità”.
Sono sempre escluse le spese sostenute dall’Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura.
Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non materiali. Sono sempre esclusi i danni derivanti dall’appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
Cosa fare in caso di sinistro? | • Denuncia di sinistro garanzia R.C.A. ove trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto: Deve essere fatta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente (Xxxxxx Xxx). La denuncia può essere presentata presso la sede dell’Impresa (Ufficio Sinistri - Centro Direzionale Colleoni, Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 - 20864 AGRATE BRIANZA - MB) mediante lettera raccomandata AR, oppure tramite fax al n. x00.000.0000000 o tramite posta elettronica all’indirizzo sinistrirca@ xxxxx.xx. L’Assicurato deve dare preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero x00.000.0000000 (dall’estero). Mediante la procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, può inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente a Nobis utilizzando il Modulo Blu. La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che: - si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.; - dall’incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti; - le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card. • Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte In tutti i casi in cui la procedura di “Risarcimento Diretto” non può essere attivata (incidente accaduto all’estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l’Assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro. |
• Denuncia di sinistro CVT e/o Garanzie Accessorie: In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde 800.894147 dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero x00.000.0000000 comunicando subito le seguenti informazioni: - Nome e Cognome; - Numero di polizza; - Targa del veicolo e la sua reperibilità; - Motivo della chiamata; - Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. • Risarcimento del terzo trasportato I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da Nobis con attivazione della procedura prevista dall’articolo 148 del Codice. • Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno è disciplinata nei seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private: - 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l’immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia; - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero. • Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (xxx.xxxxxx.xx). | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus L’Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell’ultima annualità assicurativa trascorsa, indipendentemente dalla data di accadimento. Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, l’Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP per conoscere l’ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso. Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l’Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo all’ente in questione, che rilascia un’attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto. Nel caso invece si tratti di Xxxxxxxx non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati direttamente all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto. A riscatto avvenuto, l’Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dalla scadenza. | |
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto - diversi da quello derivante dal pagamento del premio - si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di “Responsabilità Civile” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l’eventuale termine più lungo previsto per il reato). Per l’assicurazione di “Tutela Legale” il termine decorre dal momento della richiesta delle spese legali. | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che obblighi ho?” | |
Nobis, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini: 1. se il sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”: - 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/ Denuncia di sinistro (Modulo Blu); - 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%; 2. se il sinistro rientra nella procedura ordinaria: • per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxxx danni; - 30 giorni se il “Modulo Blu” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti. • per i danni alla persona: - 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di Nobis e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “Modulo Blu”. |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” |
Nel caso di cessazione del rischio per: - Trasferimento della proprietà del veicolo; - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo; - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo; la Compagnia rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si verifichi una delle condizioni indicate sopra, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. Nobis procede inoltre, con le stesse modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. |
Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall’ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione è operante fino alla data di effetto del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. | |
Il contratto può essere sospeso su richiesta del Contraente. Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a Nobis restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non dovessero essere più in possesso del Contraente, quest’ultimo dovrà consegnare copia della denuncia presentata all’Autorità competente. NOBIS rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, con rinuncia però, da parte di NOBIS, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato. Decorsi 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e il Premio resta acquisito da NOBIS. Il contratto sospeso può essere riattivato. La riattivazione è possibile sia sullo stesso Xxxxxxx che su di un altro Veicolo, della medesima tipologia, purché il Proprietario Assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. In caso di riattivazione del contratto su di un altro Veicolo occorre inoltre che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza, anche in presenza di eventuali garanzie diverse dalla R.C.A. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Solo per le polizze stipulate a distanza, il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata a.r. contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Il Contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: • demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo o conto vendita; • sospensione in corso di contratto, qualora questo non venga riattivato; • Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. |
Il prodotto Nobis Car è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di autovetture ed autotassametri (taxi) che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi, riconducibili alla propria responsabilità civile, connessi alla circolazione del veicolo, o proteggere il veicolo e/o le persone che lo utilizzano.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
Costi di intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario è pari al 10,37% sul premio netto imponibile per la garanzia RC, del 37,63% per le garanzie Infortuni, del 36,04 per le garanzie Cvt, del 44,79 per le Garanzie Perdite Pecuniarie, del 20,29% per la garanzia Tutela Legale e del 44,52% per la garanzia Assistenza.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri, o il comportamento della Società, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. È possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Una volta ricevuto il reclamo, Xxxxx deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www giustizia it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Nobis con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Procedura di conciliazione paritetica Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema. • Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da “Responsabilità Civile Autoveicoli”) L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra Nobis e l’Assicurato. • Liti transfrontaliere Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet hiips:// xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx- financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
PER QUESTO CONTRATTO NOBIS DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRÀ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 6
1.1 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio (clausola “contratto base”) 6
1.2 – Sostituzione del certificato – Duplicato di polizza 6
1.3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente (clausola “contratto base”) 6
1.4 – Estensione territoriale (clausola “contratto base”) 6
1.5 – Durata del contratto (clausola “contratto base”) 7
1.6 – Rinnovo del contratto 7
1.7 – Diritto di recesso (Valido solo per le polizze stipulate a distanza) 7
1.8 – Sospensione e riattivazione del contratto (clausola “contratto base”)
Sospensione del contratto (clausola aggiuntiva al contratto base attinente alla modalità di gestione del contratto
senza variazione del premio e automaticamente prestata) 7
1.9 – Trasferimento della proprietà del veicolo e cessione del rischio (clausola “contratto base”) 8
1.10 – Cessazione del rischio (clausola “contratto base”) 9
1.10.1 – Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo 9
1.10.2 – Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo (clausola “contratto base”) 9
1.10.3 – Sezioni diverse dalla responsabilità civile veicoli 10
1.11 – Foro competente 10
1.12 – Oneri a carico del Contraente (clausola “contratto base”) 10
1.13 – Rinvio alle norme di legge (clausola “contratto base”) 10
1.14 – Polizze vincolate 10
1.15 – Cessione del credito 10
1.16 – Xxxxxxxx broker (Valida solo per le polizze intermediate da broker) 10
SEZIONE III 1 – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) 11
CAPITOLO 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI 11
2.1 – Oggetto del contratto (clausola “contratto base”) 11
2.2 – Soggetti esclusi 11
2.3 – Esclusioni e rivalsa (clausola “contratto base”) 12
2.4 – Obblighi di informativa alla clientela 12
2.5 – Attestazione di rischio (clausola “contratto base”) 12
2.6 – Periodi di osservazione 13
2.7 – Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del codice - Denuncia dei sinistri 13
2.8 – Gestione delle vertenze (clausola “contratto base”) 13
2.9 – Risarcimento del danno in forma specifica (valido solo se richiamato in Polizza
e valido solo per contratti aventi decorrenza antecedente al giorno 1 aprile 2023) 13
2.10 – Limitazione all’azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive (clausole sempre operanti e senza sovraprezzo) 14
Xxxxxxxx aggiuntive al contratto base di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio, operanti se corrisposto il relativo premio e se espressamente richiamate in polizza 14
CAPITOLO 3 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE 15
2.11 – Forma tariffaria e altre condizioni speciali 15
Bonus/Malus (clausola “contratto base”) 15
Guisa Esclusiva (clausola aggiuntiva al contratto base limitativa della copertura assicurativa con riduzione del premio) 23
Guida Esperta (clausola aggiuntiva al contratto base limitativa della copertura assicurativa con riduzione del premio) 23
Rimorchi – Rischio statico 23
Aumento dei massimali minimi di legge (clausola aggiuntiva al contratto base di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio) 23
Pagamento del premio a rate 23
SEZIONE III 2 – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) 24
3.1 – Oggetto dell’assicurazione 24
CAPITOLO 1 - FURTO 24
3.2 – Furto totale e parziale 24
3.3 – Definizione di furto totale 24
CAPITOLO 2 - INCENDIO 24
3.4 – Incendio 24
CAPITOLO 3 – RICORSO TERZI DA INCENDIO 24
3.4.1 – Ricorso terzi da incendio (sempre compresa nella garanzia incendio) 24
CAPITOLO 4 – EVENTI SPECIALI 25
3.5 – Eventi speciali - atti vandalici ed eventi sociopolitici 25
3.6 – Eventi speciali - eventi naturali 25
CAPITOLO 5 – DANNI ACCIDENTALI 25
3.7 – Xxxxx accidentali - Collisione 25
3.8 – Xxxxx xxxxxxxxxxx – Kasko 26
CAPITOLO 6 – CRISTALLI 26
3.9 – Cristalli 26
CAPITOLO 7 – GARANZIE ACCESSORIE 27
3.10 – Garanzie accessorie “A” 27
3.11 – Garanzie accessorie “B” 28
NORME VALIDE PER TUTTA LA SEZIONE “GARANZIE OFFERTE DALLA SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI” 29
3.12 – Esclusioni valide per la sezione “garanzie offerte dalla sezione corpi veicoli terrestri” 29
3.13 – Determinazione del valore assicurato 29
3.14 – Adeguamento del valore assicurato 29
3.15 – Obblighi in caso di sinistro 30
3.16 – Ritrovamento del veicolo rubato 30
3.17 – Accertamento ed indennizzo del danno 30
3.18 – Definizione di danno totale 30
3.19 – Definizione di danno parziale 31
3.20 – Relitto 31
3.21 – Determinazione dell’ammontare del danno 31
3.21.1 – Rete convenzionata 31
3.21.2 – Fuori rete convenzionata 31
3.22 – Criteri di determinazione del danno 31
3.22.1 – Danno parziale 31
3.22.2 – Danno totale 31
3.23 – Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione 31
3.23.1 – Entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione: 31
3.24 – Opzione rimpiazzo del veicolo oltre 12 mesi dalla prima immatricolazione 32
3.24.1 – Oltre 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione: 32
3.25 – Pagamento dell’indennizzo 32
3.26 – Somme assicurate al netto di I.V.A. (Imposta sul valore aggiunto) o con I.V.A. Parziale 32
3.27 – Determinazione del premio 32
3.28 – Garanzie prestate e relativi scoperti e franchigie 32
3.29 – Rinuncia al diritto di surrogazione (per le garanzie kasko, collisione e collisione a P.R.A.) 35
3.30 – Regola proporzionale 35
3.31 – Clausola satellitare fornito dalla compagnia 35
(Norma operante unicamente nel caso in cui sia richiamata sul modulo di polizza) 35
SEZIONE III 3 – GARANZIE ACCESSORIE 36
CAPITOLO 1 – GARANZIA ASSISTENZA 36
4.1 – Garanzia assistenza 36
4.2 – Garanzie prestate formula assistenza soccorso stradale per guasto 36
4.3 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia assistenza 38
4.4 – Obblighi in caso di sinistro 38
CAPITOLO 2 – GARANZIA TUTELA LEGALE 38
5.1 – Condizioni particolari della garanzia “tutela legale” 38
5.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “tutela legale” 39
5.3 – Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 00
5.4 – Gestione del sinistro 39
SOTTO SEZIONE 1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE 40
5.5 – Oggetto dell’assicurazione 39
5.6 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “tutela della circolazione” 40
SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE 39
5.7 – Patente a punti 40
5.8 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia recupero punti patente 40
5.9 – Obblighi in caso di sinistro 40
5.10 – Modalità di liquidazione 40
CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE 41
6.1 – Oggetto dell’assicurazione 41
6.1 – Esclusioni 41
6.3 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge 41
6.4 – Rinuncia al diritto di surrogazione 41
6.5 – Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità 42
6.6 – Determinazione dell’indennizzo 42
6.7 – Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità 42
6.8 – Morte da infortunio 42
SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI DEI TRASPORTATI E RIMBORSO - SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 42
6.9 – Oggetto della garanzia infortuni trasportati (garanzia attivabile con pagamento di un premio aggiuntivo) 42
6.10 – Oggetto della garanzia rimborso spese mediche da infortunio (garanzia attivabile con pagamento di un premio aggiuntivo) 43
SEZIONE ESTENSIONE PROTEZIONE FAMIGLIA 45
6.11 – Oggetto della garanzia protezione famiglia 45
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 46
7.1 – Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 000 xxx xxxxxx - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
(xxxxxxxx “contratto base”) 46
7.2 – Richiesta cosa fare in caso di sinistro CVT e/o garanzie accessorie 46
APPENDICE NORMATIVA 48
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 52
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, con l’iniziale in maiuscolo, essi assumono il significato di seguito indicato.
Mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile.
Clausola con la quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l’interpretazione o l’esecuzione del contratto.
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
AREE EQUIPARATE ALLE STRADE DI USO PUBBLICO
Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Sezione Garanzia Assistenza, limitatamente alle prestazioni “spese di albergo” e “rientro nella residenza o proseguimento del viaggio”, sono assicurati anche i trasportati presenti nel veicolo al momento del sinistro.
Il contratto di assicurazione.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTOVEICOLO AD USO PROMISCUO
Autoveicolo per trasporto promiscuo definito dall’art. 54 lettera c) del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
AUTORIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA)
Autoriparatore convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.
Autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
La tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.
Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.
CENTRO CONVENZIONATO/RETE CONVENZIONATA
La carrozzeria/officina che ha sottoscritto una specifica convenzione con Nobis.
A seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.
CESSIONE DEL CONTRATTO
Facoltà concessa al Contraente di cedere il Contratto a seguito dell’alienazione del veicolo.
CLASSE UNIVERSALE - CU
Classe di “Conversione universale” risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE DELLA STRADA
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx).
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
CONTRATTO BASE
il contratto r.c. auto offerto dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell’Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all’articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all’art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’impresa;
CONTRATTO
Il contratto di assicurazione.
La garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio.
Danno determinato da un fatto, espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà o intenzione di causare l’evento lesivo.
DANNO DOLOSO
Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.
DANNO EXTRACONTRATTUALE
Xxxxx conseguente a fatto illecito che non presume l’esistenza di alcun rapporto contrattuale.
DANNO PARZIALE
Ogni danno il cui ammontare sia inferiore al’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
DANNO PRETERINTENZIONALE
Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa dal quale derivano conseguenze più gravi rispetto a quelle volute da colui che ha agito per commettere l’illecito.
DANNO TOTALE
Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari al’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
DEGRADO
Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura compreso il chilometraggio.
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Impresa.
Il periodo di validità del contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FAMILIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FATTO ILLECITO
Qualunque fatto dell’uomo diverso dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall’ordinamento giuridico.
FRANCHIGIA
Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GUIDA ESCLUSIVA
Formula assicurativa tale per cui la copertura opererà a condizione che il veicolo venga condotto dalla persona indicata al momento della sottoscrizione del contratto. Tale soggetto dovrà necessariamente corrispondere con l’intestatario del veicolo presso il P.R.A. Tali requisiti sono necessari in caso di attivazione della Condizione Speciale “Guida Esclusiva”, che dovrà risultare dalla Scheda di polizza.
GUIDA ESPERTA
La persona fisica, di età pari o superiore a 26 anni, che sia provvisto di regolare patente di guida da non meno di 3 anni. Tali requisiti sono necessari in caso di attivazione della Condizione Speciale “Guida Esperta”, che dovrà risultare dalla Scheda di polizza.
IMPRESA/COMPAGNIA
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.
La autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
INCIDENTE
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza stradale è il sinistro che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
L’evento, connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Per insorgenza del sinistro si intende:
il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali; il momento in cui l’Assicurato, la Controparte o un Terzo inizi a violare norme di legge o di contratto in tutti gli altri casi.
La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all’ISVAP.
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
Proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato.
L’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile. Per le altre garanzie è la somma assicurata che costituisce il limite massimo dell’indennizzo dovuto dall’Impresa.
MASSIMALI MINIMI OBBLIGATORI DI LEGGE
I limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base RC Auto stabiliti dall’art.128 del Codice.
Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., per la composizione tra soggetti privati dei conflitti relativi a “diritti disponibili”.
Le norme di NOBIS che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione deipedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’Art. 2 Codice della Strada.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d’osservazione inizia: per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera; i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Impresa, quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta.
Inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l’informazione di garanzia.
Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice di Pace o al Tribunale.
L’intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Per la garanzia Assistenza Stradale è l’aiuto che, in caso di sinistro, l’Impresa deve fornire all’Assicurato, nel momento delbisogno, tramite la Struttura Organizzativa.
R.C. AUTO
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
RAPINA
Reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle circostanze previste dall’art 1.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.
La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
La polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.
La somma dovuta dall’Impresa a terzi danneggiati in caso di sinistro.
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA
Per i Sinistri, totalmente risarcibili, che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice è il ripristino del Veicolo Assicurato nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. Il ripristino viene effettuato direttamente da NOBIS o per il tramite di Autoriparatore Convenzionato.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
È la facoltà concessa all’Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato.
Importo espresso in percentuale sull’ammontare del danno che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.
Il repentino dirompersi di contenitori dovuto a un eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Circostanza che determina la cessazione degli effetti della polizza sino alla data della sua eventuale riattivazione.
Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio.
SPESE DI SOCCOMBENZA
Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura dell’Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.
TARIFFA
La Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
I soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice;
TRANSAZIONE
Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale.
Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.
VALORE A NUOVO
Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate oppure in via sussidiaria il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell’IVA (salvo che all’Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge).
VALORE COMMERCIALE
Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista “Quattroruote”, il valore di listino “Automobili Usate” riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus; per gli altri veicoli il valore del bene in comune commercio.
Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le
attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Autovetture, autotassametri ed autoveicoli ad uso promiscuo – Edizione tariffaria 01.04.2023 – NC.RCA.2018.002-2023.001
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
1.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza se è stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).
Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.
NOBIS rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui tale documento sia stato sottratto, smarrito, distrutto o si sia deteriorato. In questo ultimo caso NOBIS rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato.
NOBIS si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.
Salvo quanto previsto nel presente contratto al punto I), rubricato “pagamento del premio a rate”, di cui alle “clausole aggiuntive al contratto base attinenti alle modalità di gestione del contratto con aumento del premio assicurativo” contenuto nel Capitolo 3 (Condizioni Speciali di Assicurazione), il premio deve essere pagato in un’unica soluzione all’atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall’Impresa, dietro rilascio di quietanza emessa dall’Impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Al pagamento del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.
1.2 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO – DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, NOBIS vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, NOBIS rilascia un duplicato o una copia su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
1.3 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE DEL CONTRAENTE (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza. Le reticenze e le dichiarazioni inesatte che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a NOBIS e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile auto, NOBIS qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
1.4 – ESTENSIONE TERRITORIALE (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente. L’Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro,
salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. NOBIS risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. NOBIS, qualora sia applicabile la normativa prevista dall’Art. 1901,secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall’Art. 170 xxx xxx x.xxx. 000/0000 (xxxx anche art. 1.5 “Durata del contratto”), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a NOBIS; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio relativi al contratto.
Per le Sezioni “Danni”, “Infortuni del conducente” e “Estensione trasportati e rimborso spese mediche da infortunio”, l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde” la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza Stradale”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
1.5 – DURATA DEL CONTRATTO (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione e cessa alla sua naturale scadenza, senza possibilità di tacito rinnovo (in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice Civile). L’Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all’effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
XXXXX è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
1.6 – RINNOVO DEL CONTRATTO
Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. XXXXX provvederà alla consegna del certificato.
Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.
1.7 – DIRITTO DI RECESSO
(valido solo per le polizze stipulate a distanza)
Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata a.r. contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e CartaVerde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio
Sanitario Nazionale.
1.8 – SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO (XXXXXXXX AGGIUNTIVA AL CONTRATTO BASE ATTINENTE ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRATTO SENZA VARIAZIONE DEL PREMIO E AUTOMATICAMENTE PRESTATA)
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS restituendo
il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non
fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
NOBIS rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice.
Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, con rinuncia però, da parte di NOBIS, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.
Decorsi 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e il Premio resta acquisito da NOBIS. Qualora, invece, su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. XXXXX procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del Premio, il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate insolute, salvo si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10.
All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da NOBIS sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso Xxxxxxx che su di un altro Veicolo, della medesima tipologia, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro Veicolo occorre inoltre che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato
in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni, le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a NOBIS; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 90 giorni
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 90 giorni, sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Al momento della riattivazione, nel calcolo Premio da corrispondere, relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto, si tiene conto:
• della tariffa in vigore sul contratto sospeso;
• del conteggio, a favore del Contraente, del rateo di Premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
NOBIS tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.
Non è consentita la sospensione per i contratti:
• ceduti all’acquirente del Veicolo venduto;
• amministrati con “libro matricola”;
• vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della società vincolataria;
• per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati, circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione;
• con durata inferiore all’anno;
• che si trovino nell’ultimo giorno di validità.
1.9 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSIONE DEL RISCHIO (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l’eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante, previa restituzione all’Intermediario, al quale è assegnato il contratto, del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al Veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo, di sua proprietà o del coniuge, il convivente di fatto o persona unita civilmente, che rientri nella medesima classe, come indicata dall’art. 47 del Codice della Strada, di quello precedentemente assicurato: in questo caso NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto, (nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa) e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a NOBIS e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di compravendita certificata, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Ai sensi dell’articolo 1918 del Codice Civile, il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.
Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio; per l’assicurazione dello stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Il cedente può conservare la classe universale CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà o di consegna dello stesso in conto vendita attestata da idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a NOBIS restituendo contestualmente certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. NOBIS, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e
contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del Xxxxxxx, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Il contratto si risolve, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita, a condizione che siano stati restituiti all’Intermediario di NOBIS il certificato di assicurazione e l’eventuale e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso il Contraente ha diritto, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, dal momento della documentata consegna in conto vendita del Veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).
1.10 – CESSAZIONE DEL RISCHIO (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
1.10.1 – DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:
• in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
• in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo - che rientri nella medesima classe di quello precedentemente assicurato (come indicata dall’art. 47 del Codice della Strada) - di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente.
Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui l’alienante del veicolo non richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e l’acquirente non subentri nel contratto di assicurazione, il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Qualora certificato e Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del Veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
1.10.2 – FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e l’eventuale la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS copia della denuncia presentata all’Autorità competente. Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo - che rientri nella medesima classe di quello precedentemente assicurato (come indicata dall’art. 47 del Codice della Strada) - di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua. Il Contraente deve darne tempestiva notizia a Xxxxx fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente.
Ne caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
NOBIS procede inoltre, con le stesse modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
1.10.3 – SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Auto, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, non si procede ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.
1.11 – FORO COMPETENTE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
1.12 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, presenti e futuri, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da NOBIS.
1.13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
1.14 – POLIZZE VINCOLATE
Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell’Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:
• non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
• comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, ai sensi dell’art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l’indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
1.15 – CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti
e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell’Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro
4 giorni da quando l’Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o l’Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto. Tale consenso si intende già prestato, da parte dell’Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore Convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa.
1.16 – XXXXXXXX BROKER
(valida solo per le polizze intermediate da Broker)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con NOBIS.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata a.r. o fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
SEZIONE III 1 – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (Responsabilità Civile Autoveicoli – Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria – Condizioni speciali di assicurazione) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
2.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
L’Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi dell’articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall’articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall’articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato, sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. (XXXXXXXX AGGIUNTIVA AL CONTRATTO BASE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO) la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante. Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo. In questi casi il Contraente dovrà pagare un Premio aggiuntivo. Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è invece necessario stipulare una copertura separata (vedi Condizione Speciale “G” RIMORCHI - RISCHIO STATICO);
6. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
7. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
8. PER AUTOTASSAMETRI ED AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
NOBIS inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive, i Xxxxxx non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 7, 8 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
2.2 – SOGGETTI ESCLUSI
L’Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Xxxxx alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali
o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).
2.3 – ESCLUSIONI E RIVALSA (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”) L’assicurazione non è operante nelle seguenti ipotesi:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
• nel caso di Veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente
o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada;
• in caso di dolo del conducente.
le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per
XXXXX rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Xxxxxxx, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso
dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente
con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l’Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall’articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
2.4 – OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
NOBIS, nella sezione del proprio sito internet dedicata ai suoi Clienti, mette a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione che contiene:
- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).
2.5 – ATTESTAZIONE DI RISCHIO (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
XXXXX, consegna al Contraente, al proprietario, ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’Art. 134 del Codice e dal reg. IVASS n. 9/2015 e successive modificazioni, (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell’Area Clienti del sito, consentendo, altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell’art. 7 del Regolamento IVASS, n. 9/2015).
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio di cui al comma 2 dell’art. 134 del Codice.
NOBIS rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione. Nei casi di:
- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);
- efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); l’impresa rilascia l’attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, XXXXX consegna l’attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
XXXXX consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all’ultima annualità compiuta. NOBIS non rilascia l’attestazione nel caso di:
- sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
- polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
- polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.6 – PERIODI DI OSSERVAZIONE
Per l’applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale C, sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
2.7 – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell’Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. x00.000.0000000 o tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; o all’Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma o fax.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, “Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro”, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero x00.000.0000000 (dall’estero).
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all’indirizzo mail xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o tramite fax al n. x00.000.0000000.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
2.8 – GESTIONE DELLE VERTENZE (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
NOBIS non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora XXXXX lo richieda espressamente.
2.9 – RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA
(valido solo se richiamato in Polizza e valido solo per contratti aventi decorrenza antecedente al giorno 1 aprile 2023)
a) Qualora il Contraente abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza.
b) In caso di sinistro:
• con danni a cose o con danni a cose e persone, ma in quest’ultimo caso limitatamente alle cose,
• totalmente risarcibile,
• gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto,
l’Assicurato si impegna a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa. Si ha sinistro totalmente risarcibile nel caso l’Assicurato – sulla base degli elementi acquisiti – risulti esente da ogni responsabilità.
Sul sito internet di NOBIS (www nobis it) l’Assicurato potrà trovare l’elenco degli Autoriparatori convenzionati, con i relativi Sul sito riferimenti. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.
L’Impresa, nel caso in cui l’Assicurato - al verificarsi di un sinistro avente tutte le caratteristiche elencate ai punti a e b) - non faccia eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con NOBIS o con altra azienda eventualmente preposta dall’Impresa stessa:
• avrà diritto ad esigere dall’Assicurato, a titolo di penale forfettizzata per inadempimento, il pagamento di un importo pari al 10% del risarcimento, con il minimo di euro 300,00 e con il massimo di euro 500,00, che il Contraente autorizza sin d’ora a detrarre dall’importo dovuto per la liquidazione del sinistro.
• non riconoscerà all’Assicurato il rimborso di eventuali onorari dovuti a legali da lui incaricati, contestualmente o subito
dopo la violazione dell’obbligo contrattuale e comunque prima che l’Impresa abbia comunicato allo stesso le proprie determinazioni in merito alla liquidazione del danno.
Sul sito internet di NOBIS (xxx.xxxxx.xx), nell’apposita Area Clienti, l’Assicurato potrà trovare in maniera dettagliata l’elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.
c) Nel caso l’Autoriparatore Convenzionato più vicino alla residenza dell’Assicurato si trovi ad una distanza maggiore di 00 xx xxxxxxxxxxx (x 0 xx xx xx xxxxx) oppure nel caso in cui il Veicolo non sia nelle condizioni di raggiungere autonomamente la Struttura convenzionata, l’Impresa potrà offrire all’Assicurato, previo accordo e senza alcun costo aggiuntivo, il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio” al fine di ricoverare il Veicolo in una Struttura convenzionata. L’Assicurato dovrà contattare il n. verde 800.196.958 per individuare l’Autoriparatore più vicino alla propria residenza ed eventualmente per richiedere il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”.
Qualora, al verificarsi delle condizioni di cui al presente punto c), l’Impresa non offra il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”, l’Assicurato avrà facoltà di provvedere alle riparazioni ricorrendo ad una struttura diversa da quelle convenzionate, senza addebito di alcuna penale.
d) Xxxxx inteso che in caso di perdita totale del Veicolo a seguito di Sinistro, l’Impresa, anche tramite Struttura convenzionata, ne darà avviso all’Assicurato ponendo a sua disposizione l’equivalente in denaro del bene danneggiato e non più ripristinabile.
Si ha perdita totale quando il danno - accertato sulla base della valutazione tecnica di incaricato dell’Impresa - equivale o supera il valore commerciale (riferimento Quattroruote) del Veicolo al momento del Sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un Veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.
NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. NOBIS non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora XXXXX lo richieda espressamente.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.10 – LIMITAZIONE ALL’AZIONE DI RIVALSA, RINUNCIA ALLA RIVALSA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE (CLAUSOLE SEMPRE OPERANTI E SENZA SOVRAPREZZO)
A) Rivalsa limitata all’importo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, per i danni alla persona subiti dai Trasportati e per i Sinistri cagionati da persona non abilitata alla guida.
L’Impresa, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa”, limita all’importo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, dell’Intestatario al PRA e del Conducente:
• nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• nel caso di Xxxxxxxx che comportino danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. L’Impresa si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nel caso di Sinistri cagionati durante la conduzione del veicolo da parte di una persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui il Contraente e/o l’Intestatario al PRA fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
B) Rivalsa limitata all’importo di € 5.000,00 nei confronti della Persona giuridica Proprietaria/Locataria del veicolo assicurato. Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è concesso in uso dalla Persona giuridica Proprietaria/Locataria ai propri Dipendenti o Collaboratori anche occasionali, l’Impresa, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa”, limita all’importo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nei confronti della Persona giuridica Proprietaria/Locataria e del Conducente:
• nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• nel caso di Xxxxxxxx che comportino danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. L’Impresa si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nel caso di Sinistri cagionati durante la conduzione del veicolo da parte di una persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui la Persona giuridica Proprietaria/Locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
XXXXXXXX AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO, OPERANTI SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO E SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA
C) Rinuncia alla rivalsa per i danni alla persona subiti dai Trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza. Rivalsa limitata all’importo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’Impresa, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, dell’Intestatario al PRA e del Conducente:
• nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
• nel caso di Xxxxxxxx che comportino danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità
alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. L’Impresa si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nel caso di Sinistri cagionati durante la conduzione del veicolo da parte di una persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui il Contraente e/o l’Intestatario al PRA fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2.3 – “Esclusioni e rivalsa”, limita all’importo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
D) Rinuncia alla rivalsa per i danni alla persona subiti dai Trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza. Rivalsa limitata all’importo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è concesso in uso dalla Persona giuridica Proprietaria/Locataria ai propri Dipendenti o Collaboratori anche occasionali, l’Impresa, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Persona giuridica Proprietaria/Locataria e del Conducente:
• nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
• nel caso di Xxxxxxxx che comportino danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. L’Impresa si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nel caso di Sinistri cagionati durante la conduzione del veicolo da parte di una persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2.3 – “Esclusioni e rivalsa”, limita all’importo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui la Persona giuridica Proprietaria/Locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
CAPITOLO 3 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.11 – FORMA TARIFFARIA E ALTRE CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.
C) BONUS/MALUS (CLAUSOLA “CONTRATTO BASE”)
C.1 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
C.2 - Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)
1) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale
• Per i Veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
a. In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
b. In caso di Xxxxxxx già assicurato:
i. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):
Tabella 1 – Determinazione della classe di merito sulla base del numero di annualità
Anni senza sinistri | Classe di merito C.U. |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle
N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (inclusa l’annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
A titolo di esempio:
• il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
• il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro);
• il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
• Nel caso di Xxxxxxx già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (Classe Interna), tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2:
Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe NOBIS (Classe Interna)
Classe CU indicata nell’Attestazione rilasciata dall’altra impresa | Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna) |
1 | -5 * |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
* In presenza di attestato di rischio sempre valorizzato consecutivamente, con numero di sinistri pari a zero, con CU di provenienza e di assegnazione 1, NOBIS assegnerà CU interna uguale -5.
2) Regole di assegnazione della classe di merito CU e Classe NOBIS (Classe Interna)
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
1 | Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto oppure casi non espressamente indicati | Classe 18 | Classe 18 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) |
2 | Veicolo assicurato per la primavolta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggiodi proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) |
3 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) |
4 | Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto – comma 4 bis dell’art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. “Legge Bersani” | Classe CU risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato | Classe 14 o migliore Classe NOBIS corrispondente alla CU acquisita | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà,o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice dicessione contratto 2) Copia del libretto di circolazione del familiareda cui si eredita la classe di merito 3) Originale del duplicato (se non disponibile in Banca Dati) dell’attestazione dello stato del rischiorelativo al veicolo della medesima tipologia di proprietà del familiare 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 5) Fotocopia certificato valido (se stessa targa ATR) 6) Stato di famiglia |
5 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se nondisponibile in BancaDati) 2) Copia del libretto di circolazione coneventuale passaggio di proprietà 3) Documento d’identità valido (CARTAIDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
6 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Maluscon Attestazione dello stato del rischio scaduta danon oltre 15 giorni | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in BancaDati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ovvero Documento comprovante la cessazione del rischioassicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
7 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta danon oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in BancaDati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero Documento comprovante la cessazione del rischioassicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
8 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 60 mesi | Classe di merito 18 | Uguale a Classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
9 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/Malus con attestazionescaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in BancaDati) 2) Copia della documentazione attestante l’avvenutacessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
10 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’estero, in conto vendita o per il quale è cessata lacircolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in BancaDati) 2) Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
11 | Veicolo assicurato presso compagnia estera | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU | Uguale a classe CU | 1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
12 | Veicolo in leasing operativo finanziario o noleggio a lungo termine, acquistato dal soggetto utilizzatore in occasione della scadenza del contratto di leasing o del noleggio (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) o mantenimento della classe CU maturata se il nominativo è indicato sul libretto da almeno 12 mesi | Uguale a classe CU | 1) Duplicato dell’ultima Attestazione dello stato delrischio relativa al Veicolo in uso (se non disponibilein Banca Dati) 2) Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
13 | Veicolo assicurato con contrattotemporaneo | Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo o sull’attestato di rischio se disponibile, ovvero classe14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Copia del contratto temporaneo o dell’Attestazione dello Stato di Rischio se disponibile (se non disponibile in banca dati); 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo, se il contratto temporaneo risulta scaduto da più di 15 giorni. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
14 | Veicolo assicurato con un’altra Compagnia a cui è vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa | Classe riportata nella dichiarazione presentata | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione ola classe di assegnazione CU, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale 3) Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
15 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della B/M maturata entro un anno dalla data del furto | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in BancaDati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventualepassaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
16 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della classe B/M maturata oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro i 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in BancaDati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
17 | Polizza annullata e ritrovamento del veicolo entro un anno dalla data del furto | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in BancaDati) 2) Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
18 | Polizza annullata e ritrovamento del veicolo oltreil dodicesimo mese dalla datadel furto ma entro 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati)2)Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) |
19 | Ritrovamento del veicolo anche successivamente all’utilizzo dellaclasse di merito maturata per altro veicolo | Classe di merito risultante dall’ultima attestazione dello stato del rischio maturata | Uguale a classe CU | 1) Denuncia di furto 2) Denuncia di ritrovamento 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) 5) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) |
20 | Proveniente da polizza sospesa (stesso veicolo) | Classe di merito risultante dall’attestato dellostato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Dichiarazione di non aver circolato dal momentodella sospensione |
21 | Proveniente da polizza sospesa (veicolo diverso) | Classe di merito risultante dall’attestato dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Atto di vendita o conto vendita o certificato di rottamazione o denuncia di furto del veicolo assicurato dalla polizza sospesa 6) Dichiarazione che la classe risultante dall’ATR non è stata utilizzata per nessunaltro veicolo 7) Libretto veicolo assicurato nella polizza sospesa |
22 | Da conto vendita | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/ PATENTE/PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il veicolo era stato consegnato |
3) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche
a. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi, o conviventi di fatto o unite civilmente di un Veicolo, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una ditta individuale alla persona fisica titolare della stessa, e da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa; nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda, di società di persone o capitali, Nobis riconosce il trasferimento della classe CU maturata sul veicolo, alla persona giuridica che ne abbi acquisito civilisticamente la proprietà.
b. In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l’Attestazione è inviata a quest’ultimo e NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
c. Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, NOBIS attribuisce la classe CU maturata sul suddetto Veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
d. Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita,
- demolizione,
- furto di cui sia esibita Denuncia,
- certificazione di cessazione della Circolazione,
- definitiva esportazione all’estero,
- consegna in conto vendita,
NOBIS assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell’Assicurato, o al convivente di fatto o alla persona con cui lo stesso è unito civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo, da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
e. Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe universale CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisitola proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
f. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito NOBIS di pertinenza, in base alla Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS sotto riportata, a seconda che NOBIS abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
g. È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, di cui alla Tabella 4 riportata di seguito, rimborsando, alla data di scadenza del contratto, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri cagionati. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa, indipendentemente dalla data di accadimento.
Tale facoltà può essere esercitata:
- in caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, rimborsando il Sinistro alla CONSAP; la richiesta per conoscere l’importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 – 00198 ROMA; Tel. 00.00000000; Fax: 00.0000000/547; sito internet: www consap it; indirizzo di Via Yseposta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx;
- in caso di Xxxxxxxx non rientrante nella suddetta procedura, rimborsando il Sinistro direttamente a NOBIS, ancheper il tramite dell’Intermediario che ha in gestione il contratto.
Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale.
h. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso - comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il proprietario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.
i. La sostituzione del Veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro Veicolo della stessa tipologia - della classe di merito in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o rapina, sempreché il Proprietario del Veicolo sostituente (nel caso dei contratti di leasing/noleggio, il locatario/intestatario temporaneo) sia lo stesso o sia il convivente di fatto o la persona con cui lo stesso è unito civilmente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. L’Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto o rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Xxxxxxx, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni.
l. In caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992, è possibile mantenere la classe di merito CU già maturata, ferma la scadenza di polizza.
4) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza
Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabella 3).
Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati
Classe di merito di provenienza CU | Classe di merito di assegnazione CU | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
C.3 – Classi NOBIS e loro regole evolutive
La formula tariffaria “Bonus/Malus” si articola in 24 classi di merito (Classi Interne o Classi NOBIS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe “-5” (classe di massimo sconto) alla classe “18”:
Formula tariffaria “Bonus/Malus” Classi NOBIS (Classi Interne) | ||
-5 | 3 | 11 |
-4 | 4 | 12 |
-3 | 5 | 13 |
-2 | 6 | 14 |
-1 | 7 | 15 |
0 | 8 | 16 |
1 | 9 | 17 |
2 | 10 | 18 |
Sono previsti riduzioni o aumenti di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel “periodo di osservazione”, definito al punto C.1; di seguito si riporta la tabella di attribuzione della Classe NOBIS per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (Tabella 4). Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella Tabella 5.
Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS
Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza | Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero complessivo di: a. sinistri con responsabilità principale pagati b. volte in cui la responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% | ||||
(a+b) 0 | (a+b) 1 | (a+b) 2 | (a+b) 3 | (a+b) 4 o più | |
-5 | -5 | -3 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -2 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella 5 – Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri
Classe NOBIS di provenienza | Classe NOBIS di assegnazione | Variazione % del premio |
-5 | -5 | - |
-4 | -5 | -1,89% |
-3 | -4 | -1,85% |
-2 | -3 | -1,82% |
-1 | -2 | -1,79% |
0 | -1 | -1,68% |
1 | 0 | -3,46% |
2 | 1 | -5,48% |
3 | 2 | -6,77% |
4 | 3 | -6,20% |
5 | 4 | -5,84% |
6 | 5 | -5,40% |
7 | 6 | -7,38% |
8 | 7 | -3,45% |
9 | 8 | -4,40% |
10 | 9 | -4,21% |
11 | 10 | -5,00% |
12 | 11 | -10,71% |
13 | 12 | -10,40% |
14 | 13 | -10,71% |
15 | 14 | -20,00% |
16 | 15 | -20,45% |
17 | 16 | -4,35% |
18 | 17 | -8,00% |
D) GUIDA ESCLUSIVA (CLAUSOLA AGGIUNTIVA AL CONTRATTO BASE LIMITATIVA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON RIDUZIONE DEL PREMIO)
(valida solo se richiamata in polizza)
Qualora in polizza venga richiamata la clausola aggiuntiva “Guida esclusiva”, l’assicurazione R.C.A. è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dall’intestatario al P.R.A. dello stesso. Qualora, al momento del Sinistro, alla guida del Veicolo si trovi una persona diversa dal Conducente esclusivo, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.
Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Speciale C, con il massimo di € 3.000.
XXXXX non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
• guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
L’importo oggetto dell’azione di Rivalsa è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di Premio.
E) GUIDA ESPERTA (CLAUSOLA AGGIUNTIVA AL CONTRATTO BASE LIMITATIVA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON RIDUZIONE DEL PREMIO)
(valida solo se richiamata in polizza)
L’assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da persona con età uguale o superiore ad anni 26 che sia provvisto di regolare patente di guida da non meno di 3 anni.
Qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovasse una persona sprovvista dei suddetti requisiti, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.
Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Speciale C, con il massimo di € 3.000,00.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nel limite suddetto.
XXXXX non eserciterà tuttavia il diritto alla rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
• guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo dovuto a stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
L’importo oggetto dell’azione di Rivalsa è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di Premio.
La garanzia prestata con il presente contratto vale esclusivamente per i danni a Xxxxx derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. La presente condizione prevede una formula tariffaria fissa che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.
Non sono considerati Terzi coloro che:
• occupano il rimorchio;
• partecipano alle manovre a mano;
• sono comunque addetti all’uso del Veicolo e al carico e scarico delle merci.
Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.
G) AUMENTO DEI MASSIMALI MINIMI DI LEGGE (CLAUSOLA AGGIUNTIVA AL CONTRATTO BASE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO)
È facoltà del Contraente scegliere Xxxxxxxxx superiori a quelli minimi previsti dalla norma accettando il relativo adeguamento del premio.
XXXXXXXX AGGIUNTIVA AL CONTRATTO BASE ATTINENTE ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRATTO CON AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO
H) PAGAMENTO DEL PREMIO A RATE
Il premio assicurativo può essere pagato in rate di pari importo, delle quali la prima all’atto della stipulazione del contratto e le successive entro le date indicate in polizza e con le modalità previste dall’Impresa. Al pagamento della prima rata del premio, l’impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato di assicurazione e la Carta Verde secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore.
SEZIONE III 2 – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
Questa sezione è suddivisa in 7 capitoli principali (Furto – Incendio – Ricorso terzi da incendio – Eventi speciali – Danni accidentali – Cristalli – Garanzie accessorie) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
3.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
XXXXX tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo, causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con il limite del valore indicato in polizza e con l’applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente indicati sulla stessa o, in mancanza, sul presente Set Informativo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
CAPITOLO 1 - FURTO
3.2 – FURTO TOTALE E PARZIALE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
NOBIS si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.
In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza all’Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia. L’applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00.
In caso di furto parziale limitato esclusivamente all’impianto di navigazione satellitare e/o all’impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno.
3.3 – DEFINIZIONE DI FURTO TOTALE
Il Furto o la rapina del veicolo si considerano “totali” qualora lo stesso non venga ritrovato.
Parimenti, il caso assicurativo è considerato “furto totale” qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.
3.4 – INCENDIO
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall’autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.
CAPITOLO 3 – RICORSO TERZI DA INCENDIO
3.4.1 – RICORSO TERZI DA INCENDIO (sempre compresa nella garanzia Incendio)
L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi. Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
d) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
3.5 – EVENTI SPECIALI - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.
La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.
Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’Assicurato, in caso di danno parziale (vedi glossario), avvenuto entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione, decida di provvedere al ripristino del veicolo presso una struttura convenzionata con l’Impresa, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.22.1 (“Criteri di determinazione del danno – Danno Parziale - Lettera a – Rete Convenzionata). Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come “danno totale” (vedi Glossario), l’indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Qualora l’Assicurato, in caso di danno totale (vedi glossario), avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di attivare l’opzione “Rimpiazzo”, rimarrà fermo quanto previsto dall’art. 3.23 “Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione”.
Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.
3.6 – EVENTI SPECIALI - EVENTI NATURALI
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti.
Si precisa che, unicamente per quanto riguarda i danni derivanti da grandine, l’Impresa rimborserà all’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, i costi sostenuti per la:
1) Riparazione a freddo (ottenuta attraverso la tecnica del c.d. tirabolli), applicando al rimborso nessuna franchigia per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l’Impresa e una franchigia pari a euro 1.000,00 (mille/00) per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l’Impresa;
2) Riparazione a caldo (ottenuta attraverso il “metodo tradizionale” che prevede carteggio, stuccatura, levigatura e verniciatura) applicando al rimborso una franchigia sempre operante pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l’Impresa e a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l’Impresa.
IN RETE | FUORI RETE | |
RIPARAZIONE A FREDDO (punto 1) | 0,00 | 1.000,00 |
RIPARAZIONE A CALDO (punto 2) | 500,00 | 1.500,00 |
Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
Resta comunque esclusa l’operatività della presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte delle Autorità preposte.
L’Impresa indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione della collisione accidentale con un animale selvatico che dovesse improvvisamente occupare la sede stradale durante la marcia del veicolo su una strada pubblica con un massimale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per evento e per anno assicurativo, con una franchigia sempre operante pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per evento. L’evento dovrà essere comprovato da adeguata documentazione rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza.
CAPITOLO 5 – DANNI ACCIDENTALI
3.7 – DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Collisione
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 3.12 la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
• se i danni risultano causati da atti vandalici;
• in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
• se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
• per i danni conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
Specifiche per l’indennizzo della Collisione
In caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI e la denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto.
3.8 – DANNI ACCIDENTALI – XXXXX
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.
Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 3.12 la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
• se i danni risultano causati da atti vandalici;
• se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
• in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
• in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato xxxxxxxxx;
• in caso di xxxxx conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce;
• per i danni conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
Specifiche per l’indennizzo della Kasko
In caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI e la denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto.
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Resta inteso che la presente garanzia opererà con il limite di tre sinistri per anno assicurativo.
Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l’Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 350,00 per ciascun sinistro.
Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli, così come i danni conseguenti ad evento atmosferico (comprendendo in tale categoria anche la grandine).
In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.
Relativamente alla presente garanzia NOBIS non risarcisce i danni conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi.
CAPITOLO 7 – GARANZIE ACCESSORIE
3.10 – GARANZIE ACCESSORIE “A”
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
La garanzia copre le spese sostenute per:
Danni da imbrattamento
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti, fino ad Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell’Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell’Autorità.
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico, fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.
Ripristino dei dispositivi di sicurezza
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, a seguito dell’attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione, sino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino dei danni patiti dal locale adibito a rimessa del veicolo assicurato (di proprietà dell’Assicurato o del Contraente) in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo, sino ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Recupero, parcheggio e rimessaggio
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall’Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, fino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione dell’Assicurato.
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di furto o smarrimento delle chiavi da parte dell’Assicurato o di chi ha in uso il veicolo. Qualora risulti operante tale copertura, il contratto prevede anche il rimborso dei costi sostenuti per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico.
In tutti i casi, resta fermo l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. In tutti i casi, la garanzia opera sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Non è in alcun modo prevista l’indennizzo in caso di semplice duplicazione delle chiavi smarrite, ancorché in presenza di denuncia di smarrimento o furto alle Autorità.
Immatricolazione e/o passaggio di proprietà
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l’immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, qualora:
• il veicolo assicurato risulti aver patito un danno totale a seguito di incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo;
• in caso di demolizione resa necessaria dal verificarsi di un sinistro indennizzabile;
previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico. La presente copertura opererà sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, in caso d’incendio, furto o smarrimento, sino ad Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo, fermo restando l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia del veicolo sequestrato con provvedimento dell’Autorità, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante, sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La portata della presente garanzia è limitata esclusivamente alle spese sostenute nel periodo di attesa dello svincolo del veicolo da parte dell’Autorità.
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio trasportato sul veicolo assicurato, sino ad Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Ripristino dell’impianto antifurto
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, le spese sostenute dall’Assicurato per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, sino ad Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
Acquisizione documenti per la liquidazione
L’Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l’acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza. La prestazione opererà con il limite di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.
3.11 – GARANZIE ACCESSORIE “B”
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
La garanzia copre le spese sostenute per:
Kasko Pneumatici
NOBIS indennizza l’Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS.
La garanzia viene prestata con il limite di uno pneumatico per anno e di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale.
Rimborso premio assicurazione non obbligatoria
In caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, l’Impresa rimborsa la parte di premio pagata a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. per le coperture non obbligatorie e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza indicata in polizza, con esclusione della parte di premio relativa alla garanzia eventualmente colpita dal sinistro.
Sinistro Sicuro
NOBIS indennizza l’Assicurato del danno materiale e diretto all’autoveicolo patito in conseguenza di una collisione verificatasi durante la circolazione su strada pubblica, con altro veicolo identificato ma non assicurato per la Responsabilità Civile Auto. L’Impresa, con un massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal veicolo assicurato.
L’Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:
- dolo da parte del Contraente/Assicurato;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- violazioni di legge o amministrative;
- incidenti di qualsivoglia natura contro veicoli non identificati;
- sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
- incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.
Resta espressamente inteso che, qualora la riparazione avvenga presso la Rete Convenzionata NOBIS (l’elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx), l’Impresa non applicherà alcuna franchigia.
Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l’Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 300,00 per ciascun sinistro.
In caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l’Impresa indennizza l’Assicurato di quanto questi abbia speso per le riparazioni o per l’acquisto dei ricambi nei 12 mesi precedenti l’evento. Resta espressamente inteso come la presente copertura opererà unicamente in relazione a quei costi che l’Assicurato sarà in grado di documentare attraverso idonea documentazione fiscale.
La garanzia è soggetta al limite di indennizzo di euro 1.000,00 per ciascuna fattura, per sinistro e per anno assicurativo.
- Modalità per rendere operante la garanzia
Per ogni fattura devono essere trascritti i dati identificativi del cliente/Assicurato, la data di emissione, il numero, l’importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione dei servizi resi e/o dei beni ceduti.
- Esclusioni e limitazioni
La garanzia è valida a condizione la fattura oggetto di rimborso:
- Sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato;
- Non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro;
- Risulti regolarmente annotata dal Riparatore/Venditore nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72).
L’Impresa non indennizza i sinistri causati da:
- Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Dolo dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia;
- Colpa grave dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia.
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di furto e) di utilizzare il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’Assicurato:
- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista, sostenute e documentate per un massimo giornaliero di euro 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’Assicurato della quale è richiesto il rimborso.
L’elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione sul sito internet di NOBIS xxx.xxxxx.xx.
NORME VALIDE PER TUTTA LA SEZIONE “GARANZIE OFFERTE DALLA SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI”
3.12 – ESCLUSIONI VALIDE PER LA SEZIONE “GARANZIE OFFERTE DALLA SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI” NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l’azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto all’art. 3.10 (garanzia “Fenomeno elettrico”);
e) dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia “furto” sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
f) aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
g) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.7) Xxxxx Accidentali – Collisione e 3.8) Xxxxx Accidentali - Kasko;
h) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Eventi Speciali - Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici di cui al punto 3.5);
i) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali, fermo quanto previsto al precedente punto 3.6), tranne che per le garanzie Eventi Speciali - Eventi Naturali di cui al punto 3.6) a patto che, per le suddette circostanze, non venga diramata dichiarazione da parte delle Autorità competenti dello “stato di calamità”.
Sono sempre escluse le spese sostenute dall’Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura.
Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non materiali.
Sono sempre esclusi i danni derivanti dall’appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
3.13 – DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Se il veicolo di prima immatricolazione è assicurato in concomitanza del suo acquisto, il Valore Assicurato è pari alla somma in Euro – corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optionals) e degli audiofonovisivi, senza detrarre sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati – risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso emessa dal venditore.
Se il veicolo non è di prima immatricolazione, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.
Se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell’acquisto o l’Assicurato non sia in possesso della fattura, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.
In ogni caso, il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nella quietanza, deve comprendere anche il valore degli eventuali accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella polizza. Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in polizza, solo se stabilmente installati sul veicolo.
3.14 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
Relativamente a quelle garanzie l’operatività delle quali è basata sul valore del veicolo, NOBIS si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare al valore di mercato, rilevabile dalla rivista specializzata “Quattroruote” e conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo. Nel caso in cui sul frontespizio di Polizza venga richiamato l’adeguamento automatico dei valori assicurati, la Compagnia, alla scadenza anniversaria, adegua automaticamente il
valore dello stesso e proporzionalmente riduce il valore degli eventuali accessori assicurati, adeguando quindi il premio ai nuovi valori. Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato da “Quattroruote”, come sopra rilevato, l’adeguamento non sarà operante fino a quando il valore stesso risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista “Quattroruote” del secondo mese antecedente la data di scadenza annuale della polizza. I nuovi valori assicurati saranno indicati sulla quietanza rilasciata al Contraente al momento del pagamento anniversario del premio.
Nel caso in cui NOBIS proponga alla scadenza nuove condizioni tariffarie e l’Assicurato voglia rinnovare il contratto, il premio di rinnovo sarà calcolato applicando la nuova tariffa sulla base del valore del veicolo risultante dalla rivista “Quattroruote” del secondo mese antecedente il rinnovo.
Rimane comunque ferma la facoltà del Contraente di richiedere ad ogni scadenza anniversaria l’adeguamento del valore del veicolo al valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio.
La presente condizione non trova applicazione in caso di:
- cessazione o sostanziale modifica delle rubriche “Automobili Nuove” od “Automobili Usate” della rivista “Quattroruote”;
- assicurazione di autovetture non riportate o non più previste in elenco nelle succitate rubriche;
- mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell’autovettura assicurata necessari per l’operatività della condizione in oggetto.
In tali casi sarà a carico del Contraente richiedere, ad ogni scadenza anniversaria, l’adeguamento del valore del veicolo all’effettivo valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio. In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso, fermo il disposto di cui all’Art. 3.17) - “Accertamento ed indennizzo del danno”. L’operatività o meno della procedura di adeguamento automatico viene indicata sul modulo di polizza.
3.15 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente/l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e alla Direzione – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx, Fax: 000.0000000) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Nei casi di furto, rapina ed Eventi Speciali-Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a NOBIS, copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
Su richiesta di NOBIS, inoltre, il Contraente/Assicurato deve presentare la seguente documentazione, ove necessaria all’istruzione del sinistro:
- l’estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore dell’Impresa: l’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- fornire originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, se presente, o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le chiavi in dotazione di serie allo stesso;
- fornire prova dell’esistenza e della operatività degli impianti antifurto nonché dell’esistenza e della disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente purché avente validità fiscale.
In caso di sinistro relativo alla garanzia Xxxxx Accidentali - Collisione, alla denuncia di sinistro inoltrata a NOBIS, deve far seguito l’invio in originale a NOBIS del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti.
Il Contraente o l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato materialmente accertato da NOBIS, salvo le riparazioni di prima urgenza.
3.16 – RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto a NOBIS appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.
L’Assicurato ha facoltà di chiedere e NOBIS di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso. Se NOBIS ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra NOBIS e l’Assicurato.
Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’erogazione dell’indennizzo, NOBIS liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
3.17 – ACCERTAMENTO ED INDENNIZZO DEL DANNO
L’accertamento dell’indennizzo e il suo ammontare sono concordati dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla NOBIS e uno dal Contraente.
I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando si verifichi disaccordo tra di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione in sinistro si è verificato.
Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
3.18 – DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE
Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:
• furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
• eventi fra quelli assicurati che determinino al veicolo danni di importo pari o superiore al’80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
3.19 – DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE
Per danno parziale si intende il danno che non rientra nella definizione di “danno totale” a sensi del precedente art. 3.18.
Qualora la riparazione del veicolo sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come “relitto”.
Al verificarsi della circostanza poc’anzi indicata, NOBIS ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso liquidando all’Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso come l’Assicurato – a semplice richiesta di NOBIS – dovrà produrre il certificato del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
3.21 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:
3.21.1 – Rete Convenzionata
L’assicurato deve contattare l’Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell’Assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza.
Per i danni avvenuti e riparati all’estero, l’Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.
3.21.2 – Fuori Rete Convenzionata
L’assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro.
L’Impresa, accertato il diritto all’indennizzo, rimborsa direttamente l’Assicurato, detraendo gli scoperti/franchigie previsti in polizza. Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall’Impresa abbia sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.
3.22 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
3.22.1 – Danno Parziale
a) Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l’indennizzo, per danni occorsi entro i prime cinque (5) anni di età del veicolo, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi successivamente a tale periodo, l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d’uso del veicolo. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
b) Rete Non Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d’uso del veicolo. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
In ogni caso, l’Impresa rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa [massimo Euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all’ora].
Qualora l’Assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l’Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.
L’Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata “Quattroruote”, aumentato del valore degli optionals (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.
In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato sulla base del “valore a nuovo”, fermo l’eventuale minor valore assicurato.
Resta espressamente inteso come l’eventuale indennizzo verrà erogato con l’applicazione dell’eventuale franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
3.23 – OPZIONE XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX 00 MESI DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE
3.23.1 – Entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:
L’Assicurato, a seguito di danno totale che avvenga entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, può optare per il rimpiazzo del veicolo con un altro, nel limite del possibile equivalente o comunque similare per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera), da scegliersi, ad opera del cliente, fra un elenco di 3 (tre) veicoli proposti da NOBIS e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa.
XXXXX provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali e con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.
L’opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso più di 25.000 (venticinquemila) km/anno.
La Compagnia provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta).
Nel caso in cui non fosse possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un indennizzo pari al valore “a nuovo” del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.
3.24 – OPZIONE RIMPIAZZO DEL VEICOLO OLTRE 12 MESI DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE
3.24.1 – Oltre 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:
L’Assicurato, a seguito di danno totale che avvenga oltre 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, può optare per il rimpiazzo del veicolo con un altro, nel limite del possibile equivalente o comunque similare per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera), da scegliersi, ad opera del cliente, fra un elenco di 3 (tre) veicoli proposti da NOBIS e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa.
NOBIS provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali risultanti dal Modulo di polizza, pari al valore commerciale al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata “Quattroruote”, aumentato del valore degli optionals (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quello applicato al veicolo, con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.
L’opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso mediamente più di 25.000 (venticinquemila) km all’anno.
La Compagnia provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta).
Nel caso in cui non fosse possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un indennizzo pari al valore “commerciale” al momento del sinistro, del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.
3.25 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’atto di liquidazione in originale debitamente firmato e sottoscritto.
3.26 – SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) O CON I.V.A. PARZIALE
Su specifica richiesta del Contraente/Assicurato – a condizione che lo stesso sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Xxxxx ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale – le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale.
Conseguentemente, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell’importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto dell’I.V.A. o al lordo della quota parte dell’imposta non recuperabile dal Contraente/Assicurato.
3.27 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di polizza con riferimento al tipo di veicolo, uso, marca, modello e allestimento (utilizzando il valore di listino per i veicoli nuovi ed il valore commerciale, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento per i veicoli usati), al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa. In caso di leasing, ferme le norme poc’anzi indicate, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.
3.28 – GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE
Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel modulo di polizza.
Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nel Modulo di Xxxxxxx o in mancanza si intendono operanti quelli riportati nelle seguenti tabelle:
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO ED EVENTI ATMOSFERICI (esclusa grandine per la quale vedi art. 3.6) | ||||||||
PROVINCIA DI RESIDENZA INTESTATARIO AL P.R.A. | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l’opzione Rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione “CON SCOPERTO” | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazionial di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione “CON SCOPERTO” | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l’opzione Rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione “SENZA SCOPERTO” | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione “SENZA SCOPERTO” | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l’opzione Rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis – Opzione “SAT” “CON SCOPERTO” | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione “SAT” “CON SCOPERTO” | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l’opzione Rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione “SAT” “SENZA SCOPERTO” | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione “SAT” “SENZA SCOPERTO” |
AV BA BR BT CE CT CZ KR FG LE NA PA RC SA SCV SMO TA VV | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | ND | ND | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | ND | ND |
RM TO | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | ND | ND | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 - SOLO PER FURTO E L’INCENDIO TOTALE NESSUNO |
AG BN BS CA CS EN GE MT MB ME MI PZ SR | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 - SOLO PER IL FURTO E L’INCENDIO TOTALE NESSUNO | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 - SOLO PER FURTO E L’INCENDIO TOTALE NESSUNO |
AT BG BO CL CB CH CO CR CN FI FR IS LC LO LT NO NU PG PE PC RG SS TR TP VA VR VT | NESSUNO | Rimanea carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 - SOLO PER IL FURTO E L’INCENDIO TOTALE NESSUNO | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 - SOLO PER FURTO E L’INCENDIO TOTALE NESSUNO |
AL AN AO AR AP BI BL BZ FE FC FM FO GO GR IM AQ SP LILU MC MN MS MO OR PD PR PV PS PI PTPN PO PdSS RA RE RIRN RO RSM SV SI SOTE TN TV TS UD VE VBVC VI | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 - SOLO PER IL FURTO E L’INCENDIO TOTALE NESSUNO | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 - SOLO PER FURTO E L’INCENDIO TOTALE NESSUNO |
AFI – Aeronautica Militare - AM Corpo Diplomatico - CD Corpo forestale - CFS Croce Rossa Italiana -CRI Dir. Protez. Civile - DPC Escursionisti Esteri - EI Esercito Italiano - EI FTASE - FTA Guardia di Finanza - GDF Marina Militare – MM Polizia – POL .Vigili del Fuoco - VF | NESSUNO | Rimanea carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | ND | ND | NESSUNO | Rimanea carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00 | ND | ND |
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE COLLISIONE E XXXXX | |||
XXXXXXXX DANNI ACCIDENTALI | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. | SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS |
Collisione | TUTTE | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 750,00 |
Kasko | TUTTE | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 750,00 |
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI | ||
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’INTESTATARIO AL P.R.A. | SCOPERTI/FRANCHIGIE se utilizzata l’opzione Rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS | SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori dellestrutture convenzionate con NOBIS |
Tutte le Regioni e Provincie | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con ilminimo di € 500,00 |
Targhe Speciali | NESSUNO | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con ilminimo di € 500,00 |
3.29 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per le garanzie Kasko, Collisione e Collisione a P.R.A.)
Relativamente alle garanzie 3.7) Xxxxx Accidentali – Collisione e 3.8) Xxxxx Accidentali - Kasko, NOBIS rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile.
Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti all’art. 3.13) “Determinazione del valore assicurato”, risulti maggiore del valore assicurato, NOBIS risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori.
In nessun caso NOBIS, indennizzerà un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza.
3.31 – CLAUSOLA SATELLITARE FORNITO DALLA COMPAGNIA
(norma operante unicamente nel caso in cui sia richiamata sul Modulo di Polizza)
Qualora il Contraente/Assicurato decida di attivare la presente clausola, dichiara al contempo di prendere atto delle condizioni qui di seguito elencate e di accettarne integralmente il contenuto:
• è operante uno Scoperto del 25% (venticinque percento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina, qualora la centrale operativa documenti che:
- il Sistema Satellitare non sia stato posizionato, entro 72 ore dalla data di ricevimento, all’interno del veicolo assicurato secondo le modalità tecniche e operative indicate dall’Impresa e da questa trasmesse all’Assicurato insieme al Sistema Satellitare;
- il Sistema Satellitare, anche se fornito da altro soggetto e già attivato in precedenza, non si trovava a bordo del veicolo assicurato al momento del sinistro;
- il Contraente non abbia provveduto, per dolo o colpa, alla manutenzione o alle procedure di sicurezza necessarie, non ottemperando alle indicazioni ricevute a tal fine dalla Centrale Operativa o dal Costruttore;
• operante uno Scoperto del 15% (quindici percento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina, nel caso in cui il Veicolo si trovi temporaneamente in aree territoriali non facenti parte di Stati dell’Unione Europea (escludendo dal novero di tali Stati la Svizzera, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino);
• è fatto obbligo al proprietario del veicolo di avvisare immediatamente la Centrale Operativa in caso di furto o di smarrimento del Sistema Satellitare per consentire a NOBIS di consegnare un altro Sistema Satellitare a protezione del veicolo. In mancanza di tale avviso, qualora si verifichi un sinistro sulle garanzie Furto e Rapina, la liquidazione avverrà applicando uno scoperto del 25% (venticinque percento).
L’Assicurato si impegna espressamente – in caso di Xxxxx e Xxxxxx – a denunciare nel più breve tempo possibile all’Impresa quanto accaduto, essendo stato edotto in merito al fatto che la mancata tempestiva denuncia pregiudica la possibilità di procedere alla localizzazione del veicolo tramite il Sistema Satellitare. In caso di mancata tempestiva denuncia sarà operante uno Scoperto del 25% (venticinque percento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina.
SEZIONE III 3 – GARANZIE ACCESSORIE
Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (Assistenza stradale – Tutela Legale - Infortuni) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
CAPITOLO 1 – GARANZIA ASSISTENZA
4.1 – GARANZIA ASSISTENZA
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito.
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è erogata dall’Impresa tramite la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall’estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico x00.000.0000.000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’Assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’Assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
L’Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
4.2 – GARANZIE PRESTATE FORMULA ASSISTENZA Soccorso Stradale per guasto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo presso il luogo indicato dall’Assicurato (purché nel raggio di 50 km) oppure al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’Assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento nonché il montaggio delle catene da neve.
Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).
È data facoltà all’Assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.
Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’Assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Recupero fuori strada del veicolo
Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale, fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 1.000,00 per autovetture. La prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo.
Veicolo Sostitutivo
Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. secondo i seguenti criteri:
a) fino ad un massimo di 3 giorni in caso guasto;
b) fino ad un massimo di 3 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione NON venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
c) fino ad un massimo di 14 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
d) fino ad un massimo di 30 giorni in caso di perdita totale del veicolo.
Restano a carico dell’Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell’Assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato. Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.
Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.
Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l’autovettura in sostituzione, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e l’Impresa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 100,00 per evento.
Invio pezzi di ricambio all’estero
Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.
La prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’Assicurato.
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica/biglietto ferroviario prima classe/passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di Euro 500,00 per evento.
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.
Trasporto/Rimpatrio del veicolo
Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell’eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00.
Qualora l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l’autoambulanza.
Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l’anno ed è valida soltanto in Italia.
4.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA
• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
• Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
• Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.
• L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
• L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
• L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso.
• Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
• Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4.4 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894147 o, se dall’estero, x00.000.0000000.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza;
4. targa del veicolo;
5. modello del veicolo;
6. indirizzo del luogo in cui si trova il veicolo;
7. il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
CAPITOLO 2 – GARANZIA TUTELA LEGALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. (Operante solo se riportata sul Modulo di Polizza)
5.1 – CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA “TUTELA LEGALE”
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 5.5 e 5.7. L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, quali:
• l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;
• le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d’Ufficio (CTU) dal Giudice;
• le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
• le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
• per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese;
• per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000;
• per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
• per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.
5.2 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA LEGALE”
Sono esclusi dalla garanzia:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• gli oneri fiscali;
• le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
• le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
• le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
• le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;
• spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto);
• tasse di registro.
5.3 – INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini dell’operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.
5.4 – GESTIONE DEL SINISTRO
L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/ Assicurato.
In caso di disaccordo tra il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
SOTTO SEZIONE 1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
5.5 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con riferimento all’art. 5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione Tutela Legale, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo.
Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato.
La garanzia è operante nei seguenti casi:
1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.
Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
• inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta;
• mancata comunicazione o diniego di offerta;
• mancato accordo tra le parti.
2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo;
3. xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione.
5.6 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE”
La garanzia non è operante:
a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti;
c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private.
SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
5.7 – PATENTE A PUNTI
La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l’Assicurato al momento dell’effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.
Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l’effetto della presente polizza.
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l’esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di Euro 1000 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:
• punti 6 per le patenti A e B;
• punti 9 per le patenti superiori;
dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
5.8 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE
La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:
Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell’esame di revisione Art. 141 – Gare di velocità Art. 186 – Guida in stato d’ebbrezza
Art. 187 – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Art. 189 – Omissione di soccorso Art. 192 – Violazione di posti di blocco
5.9 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
5.10 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.894137
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero x00.000.0000000 comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome;
• Numero di polizza;
• Targa del veicolo e la sua reperibilità;
• Motivo della chiamata;
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Centro Direzionale Colleoni Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Per eventuali reclami scrivere a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con le modalità descritte del Dip Aggiuntivo, allegando alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI TUTELA LEGALE
Occorre inviare all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l’imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l’Assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinchè l’Impresa possa intervenire con la massima efficacia.
Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. (La garanzia è valida solo se richiamata nel Modulo di Xxxxxxx)
6.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende.
Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano:
• l’invalidità permanente, con franchigia fissa ed assoluta del 5%;
• la morte.
6.2 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;
• in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie;
• derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
• in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
• in caso di dolo del Conducente.
6.3 – INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE
La garanzia Infortuni è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito dalla legge.
6.4 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916
c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.
6.5 – GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, paga all’Assicurato un’indennità in funzione dell’invalidità permanente accertata, al netto della franchigia contrattuale del 5%.
Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche
o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.
Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella allegata per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
6.6 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Sulla base della documentazione ricevuta, degli accertamenti effettuati e del valore assicurato, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un’offerta di indennizzo. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.
6.7 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITÀ
La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicurato e da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte.
Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.
Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi a cura dello stesso Xxxxxxxx; in tal caso il Collegio può anche convenire sulla opportunità di concedere un anticipo sull’indennizzo dovuto dall’Impresa.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente/Assicurato.
Sarà in ogni caso facoltà di ciascuna Parte rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
6.8 – MORTE DA INFORTUNIO
L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell’infortunio subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’evento lesivo.
L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.
SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI DEI TRASPORTATI E RIMBORSO - SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
(La garanzia è valida solo se richiamata nel Modulo di Polizza contestualmente alla garanzia infortuni del Conducente)
6.9 – OGGETTO DELLA GARANZIA INFORTUNI TRASPORTATI (garanzia attivabile con pagamento di un premio aggiuntivo)
La garanzia Infortuni del Guidatore di cui alla sezione Infortuni del Conducente, è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Per l’accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate ai precedenti articoli 6.1– 6.2– 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.7– 6.8.
Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza.
Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascuno.
6.10 – OGGETTO DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO (garanzia attivabile con pagamento di un premio aggiuntivo)
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura fino alla concorrenza di € 2.500,00, per ogni evento e per ogni anno assicurativo, il rimborso delle spese mediche rese necessarie a seguito infortunio, subito dal Conducente il veicolo assicurato e/o dai trasportati, e sostenute per:
a) esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;
b) gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;
c) le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
d) le rette di degenza;
e) il trasporto dell’Assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o all’ambulatorio e viceversa.
Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle spese sanitarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’ammontare delle spese sostenute da ciascuno.
Il rimborso verrà effettuato da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l’applicazione di uno scoperto pari al 25% (venticinque per cento) delle spese con un minimo di €250,00 per sinistro.
Nel caso in cui il Conducente e/o i trasportati si avvalgano del “Servizio Sanitario Nazionale”, la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall’Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto alcuno.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa all’Impresa verrà restituita contestualmente alla liquidazione. Qualora il Conducente e/o i trasportati debbano presentare l’originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute delle spese sostenute o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | |
des | sin | |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | ||
Un arto superiore | 70% | 60% |
Una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
Un pollice | 18% | 16% |
Un indice | 14% | 12% |
Un medio | 8% | 6% |
Un anulare | 8% | 6% |
Un mignolo | 12% | 10% |
Una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
Amputazione di un arto inferiore: | ||
Al disopra della metà della coscia | 70% | |
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio | 60% | |
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba | 50% | |
Amputazione di un piede | 40% | |
Amputazione di ambedue i piedi | 100% | |
Amputazione di un alluce | 5% | |
Amputazione di un altro dito del piede | 1% | |
Amputazione della falange ungueale dell’alluce | 2,5% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | |
Sordità completa di un orecchio | 10% | |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40% | |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: | ||
Una vertebra cervicale | 12% | |
Una vertebra dorsale | 5% | |
12° dorsale | 10% | |
Una vertebra lombare | 10% | |
Esiti di frattura di un meta mero sacrale | 3% | |
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme | 5% | |
Perdita anatomica di un rene | 15% | |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.
SEZIONE ESTENSIONE PROTEZIONE FAMIGLIA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. (La garanzia è valida solo se richiamata nel Modulo di Xxxxxxx)
6.11 – OGGETTO DELLA GARANZIA PROTEZIONE FAMIGLIA
La presente estensione di garanzia opera per il caso di invalidità permanente, a seguito di infortunio subito dal Conducente e/o dai Trasportati sul veicolo assicurato.
Si intendono assicurati con la presente estensione esclusivamente i componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia, dell’intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato.
Per l’accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate ai precedenti articoli 6.2 – 6.4 – 6.5 (da intendersi con franchigia assoluta del 60%) – 6.6 – 6.7.
La presente estensione di garanzia prevede un capitale assicurato per veicolo pari a euro 40.000,00 (quarantamila/00). Qualora il veicolo al momento del sinistro fosse occupato da una pluralità di soggetti, detto xxxxxxxxx s’intende ripartito in egual proporzione tra tutti gli occupanti.
In caso di sinistro verrà valutata la percentuale di invalidità permanente riportata da ciascun assicurato, verrà calcolato l’indennizzo spettante in base alla percentuale di invalidità riportata e detto importo verrà liquidato nella misura del massimale previsto per ciascun occupante del veicolo (vedi capoverso che precede), ferma la franchigia fissa e assoluta prevista.
La garanzia prestata con la presente estensione (i.e. l’invalidità permanente) opera con franchigia fissa ed assoluta del 60%. Al superamento di tale percentuale, l’Impresa liquida la totalità del capitale previsto per ciascun occupante infortunato.
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento alla tabella INAIL (D.P.R. 30/06/1965,
n.1.124 – e successive modificazioni).
La presente garanzia opera con una franchigia fissa Assoluta pari al 60%.
DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI:
SETTORE I
Autovetture (esclusi autotassametri), autoveicoli per trasporto promiscuo.
SETTORE II
Autotassametri.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
7.1 – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 000 X 000 XXX XXXXXX - XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (XXXXXXXX “CONTRATTO BASE”)
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell’Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. x00.000.0000000 o tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; o all’Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma o fax.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo fornito da NOBIS, “Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro”, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia avvenuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero x00.000.0000000 (dall’estero).
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all’indirizzo mail xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o tramite fax al n.
x00.000.0000000.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
A fronte dell’omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile). Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.
7.2 – RICHIESTA COSA FARE IN CASO DI SINISTRO CVT E/O GARANZIE ACCESSORIE
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.894147
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero x00.000.0000000 comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome;
• Numero di polizza;
• Targa del veicolo e la sua reperibilità;
• Motivo della chiamata;
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Centro Direzionale Colleoni Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Per eventuali reclami scrivere a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con le modalità descritte del Dip Aggiuntivo, allegando alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI TUTELA LEGALE
Occorre inviare all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l’imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l’Assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinchè l’Impresa possa intervenire con la massima efficacia.
Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Per eventuali reclami scrivere a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.Ufficio Reclami
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX)
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il Contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta.
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI
ART. 129 > SOGGETTI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del 4presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all’articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
ART. 134 > ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
1. L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1 - bis I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, secondo le modalità stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Il regolamento può prevedere l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L’attestazione è consegnata dal Contraente all’Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
4 - bis L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
4 - ter Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le Imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
4 - quater È fatto comunque obbligo alle Imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
ART. 144 > AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al risarcimento del danno. L’Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
ART. 2 > “CONTENUTO DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO”
- Regolamento IVASS 19 maggio 2015 N. 9/2015
1. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato.
l) Il Codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell’attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.
La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus.
In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus.
In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus.
Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
Art. 1260 – Cedibilità dei crediti
CODICE CIVILE
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo.
All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all›assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e,in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Codice Civile – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche conriguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorieparticolari di cui all’Art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’Art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’Art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’Art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’Art. 16 (diritto di rettifica), dall’Art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Notes
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 aprile 2023
Set Informativo Nobis Car - modello NC.RCA.2018.002-2023.001 - edizione 01.04.2023