Facoltà del Contraente. Il Contraente ha la facolta di dare in pegno o comun- que vincolare il credito derivante da presente Contratto a condizione che l’ente pignoratizio e/o vincolatario non coincida con l’intermediario che ha collocato il presente Contratto, in conformità alla normativa in materia di con- flitto di interessi. La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le ec- cezioni che le spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente Contratto (art. 2805 Codice Civile).
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Facoltà del Contraente. Il Contraente ha la facolta di dare in pegno o comun- que vincolare il credito derivante da presente Contratto a condizione che l’ente pignoratizio e/o vincolatario non coincida con l’intermediario che ha collocato il presente Contratto, in conformità alla normativa in materia di con- flitto di interessi. La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le ec- cezioni eccezioni che le spetterebbero verso il Contraente originario ori- ginario sulla base del presente Contratto (art. articolo 2805 Codice CivileCivile italiano). Il Contraente non puó invece cedere il Contratto a terzi.
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