FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica disciplina dell’art. 37, commi 18 e 19, del Dlgs n. 163/2006.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa1. In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto.
2. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
3. Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in Nel caso di fallimento dell’impresa mandataria o Raggruppamento di una delle imprese mandanti Imprese si applica applicherà la disciplina dell’artdi cui all’art. 37, commi 18 e 19, 48 del Dlgs n. 163/200650/2016.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’appaltatoredel fornitore, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appaltol’Amministrazione potrà procedere ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica disciplina dell’art. 37, commi 18 e 19, del Dlgs n. 163/2006.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Custodia E Pulizia
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. L’appaltatore L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’appaltatoredell’Appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appaltoStazione Appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di morte del titolare di ditta individuale, individuale sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di impreseImprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica la disciplina dell’art. 37, commi 18 e 19, del Dlgs D.Lgs. n. 163/2006.
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