FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 1. In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell’art.140 del D. lgs. 163/2006.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro, Servizio Di Potatura E Abbattimento Piante
FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 1. In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Comune l’Ente si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell’art.140 nell’art. 140 del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006.
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FALLIMENTO DELL’IMPRESA. 1. In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell’art.140 del D. lgsD.Lgs. 163/2006.
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