CIG 4962582437
CIG 0000000000
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
accordo quadro con unico operatore per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – DURATA: 36 MESI
Sommario
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO 3
ART. 2 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO 4
ART. 3 - CAUZIONE DEFINITIVA 4
ART. 4 - CARATTERISTICHE e DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 4
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA NEI CONFRONTI DELL’ENTE E DEI LAVORATORI 6
ART.6 - RESPONSABILE OPERATIVO e RESPONSABILE SICUREZZA 7
ART.7 SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI 7
ART.8 CONTROLLI 8
ART. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DIRITTI SINDACALI 8
ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 8
Art. 11 – PENALITA’ 9
ART.12 RECESSO 9
ART.13 RISOLUZIONE 10
ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 11
ART. 15 CESSIONE DEL CREDITO 12
ART.16 TUTELA DELLA PRIVACY 12
ART. 17 – RESPONSABILITA’ 12
ART.18 SUBAPPALTO / CESSIONE 13
ART.19 FALLIMENTO DELL’IMPRESA 13
ART.20 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 13
ART.21 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 13
ART.22 NORME APPLICABILI 14
ART.23 CONTROVERSIE 14
ART.24 FORO GIURIDICO 14
ART.25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 14
ART.26 INFORMATIVA D.LGS.196/2003 14
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO
1. La procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro, come definito ai sensi degli articoli 3, comma 13, e 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mira ad individuare un'agenzia per il lavoro alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Collesalvetti, mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro di personale appartenente alle categorie B e C, con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni- Autonomie Locali. Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio e quella di procurare al Comune utilizzatore uno strumento contrattuale dinamico con cui consentire l’impiego temporaneo di manodopera in relazione ad esigenze contingenti, straordinarie, anche dovute ad innovazioni legislative che comportano l’attribuzione di nuove funzioni, ovvero di attività connesse allo svolgimento di progetti/obiettivi finalizzati; ciò in quanto alle stesse non è possibile far fronte con il personale in servizio, al fine di garantire le molteplici attività cui l’Amministrazione è chiamata ad ottemperare. Nello specifico, le prestazioni che di volta in volta si renderanno necessarie, dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente capitolato. Il personale che, presumibilmente, occorrerà al comune, appartiene alle seguenti categorie del vigente CCNL e risponde ai seguenti profili:
CATEGORIA | POSIZIONE ECONOMICA | PROFILO | MANSIONE |
B | 1 | Tecnico | Operaio generico o specializzato |
B | 1 | Amministrativo | Impiegato – esecutore |
C | 1 | Amministrativo, amm.vo contabile, tecnico della comunicazione | Impiegato, (istruttore) |
C | 1 | Tecnico | Geometra (istruttore) |
2. Si precisa che le qualifiche dei lavoratori sono solo presuntive e non obbligano l’Ente, che si riserva la facoltà di variarle o integrarle in qualunque momento.
3. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell’utilizzo.
4. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale sia la gestione del personale medesimo.
5. L’accordo ha una durata massima di 36 mesi e decorre dal momento della sottoscrizione dello stesso, salvo che non sia stata data esecuzione anticipata ai sensi dell’art.11, co.9, D.Lgs.163/06: in tal caso la durata decorre dal momento di effettivo avvio del servizio.
6. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Ente nei confronti dell’Agenzia, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.
7. Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato, ma sarà determinato dal Comune in relazione alle concrete esigenze riscontrate. Pertanto, l’impresa appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o ristoro o risarcimento, qualora le venga richiesto
di svolgere il servizio per un importo inferiore a quello indicato nel disciplinare. In tal senso l’Ente si riserva la facoltà, qualora non se ne ravvisino esigenze, di non richiedere alcuna prestazione, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa.
8. Al termine del periodo di validità contrattuale, l’Ente si riserva la facoltà di:
a) prorogare lo stesso per un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, in regime di “proroga tecnica”, agli stessi xxxxx xxxxxxxx e condizioni del presente accordo quadro;
ART. 2 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO
1. In caso di urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, l'inizio del servizio è affidato anche nelle more della stipula dell’accordo: in tal caso la durata decorrerà dalla data di effettivo avvio del servizio.
2. Nel caso di esecuzione anticipata, al momento dell’avvio del servizio, deve essere consegnata al Direttore dell’Esecuzione la seguente documentazione:
a) cauzione definitiva, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art.3
b) il nominativo del Responsabile Operativo o Referente della Ditta, come meglio specificato al successivo art.6.
c) il Responsabile della sicurezza della Ditta, individuato ai sensi del D.Lgs.81/2008
ART. 3 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’aggiudicataria del servizio di che trattasi è obbligata a presentare:
a) una garanzia, mediante polizza fideiussoria o cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale nelle forme e con le modalità di cui all’art.113 del decreto legislativo 163/2006;
2. Nel caso che il ribasso superi il 10% o il 20% la cauzione definitiva deve essere incrementata in proporzione, conformemente alle modalità specificate nell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
3. La cauzione definitiva è presentata a titolo di garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla impresa, del pagamento di ogni addebito a carico della stessa in conseguenza della stipulazione dell’accordo quadro o della sua esecuzione o risoluzione.
4. La cauzione definitiva è svincolata alla fine dell’accordo e comunque non prima della regolazione di ogni dare-avere.
ART. 4 - CARATTERISTICHE e DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. La Ditta Aggiudicataria, è tenuta a svolgere il servizio in oggetto secondo i modi, i tempi e le condizioni stabilite dal presente capitolato.
2. L’Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all’Agenzia appaltatrice mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell’esecuzione o loro delegati: l’Agenzia ha l’obbligo di fornire il lavoratore in somministrazione entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta richiesta.
3. Nei casi di urgenza sarà premura dell’amministrazione avvertire l’agenzia, la quale si impegna a rispondere ed a fornire il lavoratore in somministrazione entro un termine massimo di 24 ore solari dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ente.
4. L’Amministrazione appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
c) sede ed orario di lavoro;
d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dall’Amministrazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.
5. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente Ccnl, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
6. L’attività del lavoratore presso l’Amministrazione appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
7. L’orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell’orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione appaltante, per un massimo di 36 ore settimanali; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione si cui al precedente comma 4.
8. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente Ccnl ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
9. La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall’Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
10. La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
11. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Amministrazione appaltante.
12. I buoni pasto saranno consegnati mensilmente al lavoratore direttamente dal Comune sulla base delle presenze effettive e regolarmente validate. Il corrispettivo soggetto a tassazione sarà comunicato con la stessa periodicità all’Agenzia da parte della stazione appaltante.
13. Il personale somministrato opera presso il Comune in regime di distacco : l’Amministrazione appaltante provvede ad informare l’Agenzia in merito alla rilevazione e valutazione di rischi sui luoghi di lavoro, a sua volta l’Agenzia provvede, sulla base di tali informazioni, ad informare e formare a proprie spese i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso l’Amministrazione appaltante.
14. L’Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, ma non sarà responsabile degli eventuali infortuni che si verificheranno presso la/e sede/i di lavoro. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’Amministrazione ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
15. I prestatori di lavoro saranno sottoposti a giudizio di idoneità specifica alle mansioni proprie della categoria per cui è stato assunto, avanti al medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, le spese sono a carico dell’Agenzia aggiudicataria.
16. Il personale richiesto dall’Amministrazione appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
17. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile al personale in somministrazione (art.28 CCNL 24/7/08)
18. Il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, con atto scritto, qualora il Comune ne ravvisi la necessità. La durata massima di utilizzazione del lavoro somministrato è
stabilita dall’art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
19. Il rapporto che si instaura tra il lavoratore ed il Comune di Collesalvetti è di tipo gerarchico - funzionale: il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’ente ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti dal Comune stesso.
20. L’ente dovrà corrispondere alla società fornitrice solo il costo delle ore effettivamente lavorate; in caso di assenza del lavoratore per malattie o per infortunio, nessun corrispettivo è dovuto alla Ditta Fornitrice, la quale invece dovrà retribuire il prestatore di lavoro.
21. Tutte le predette condizioni minime devono essere mantenute per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di inadempienze, l’Ente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art.11
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA NEI CONFRONTI DELL’ENTE E DEI LAVORATORI
1. Al momento della sottoscrizione dell’accordo e dell’effettivo avvio del servizio, l’Agenzia dovrà avere istituito almeno una sede operativa nelle Province di Pisa o Livorno, al fine di agevolare eventuali visite ispettive che l’Amministrazione vorrà effettuare. La mancata istituzione di tale sede comporterà la risoluzione in danno nei modi meglio descritti al successivo art.13.
2. L’Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Essa si impegna inoltre a fornire:
a) Entro 10 gg dalla sottoscrizione del singolo contratto di somministrazione, copia del contratto sottoscritto dall’appaltatore e dal lavoratore e del certificato medico di idoneità alla mansione ai sensi del precedente art.4, co.15, se dovuto;
b) In allegato alle fatture, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta e copia delle dichiarazioni sull’imponibile IRAP per ciascun lavoratore.
3. Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni: per tale motivazione, entro 10 gg dalla stipula del singolo contratto di somministrazione, ne dovrà essere presentata copia alla stazione appaltante.
4. L’Agenzia deve fornire all’Amministrazione utilizzatrice lavoratori con condizioni psicofisiche e di competenza tali da consentire loro di svolgere, in sicurezza, le mansioni oggetto del contratto di somministrazione sulla base dei parametri che, di volta in volta, verranno indicati dall’Amministrazione stessa e che diverranno clausole contrattuali. Nel caso di condotta illecita o inadeguatezza dei lavoratori somministrati, anche oltre il periodo di prova, l’Agenzia ne risponderà a titolo di inadempimento contrattuale nei modi meglio descritti ai successivi art.7, co.4, art.11 co.2 lett.a) ed art.13, co.4, lett.c).
5. L’Agenzia deve provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L’agenzia è tenuta informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività in generale che i prestatori svolgeranno presso l’Amministrazione e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, e successive modificazioni ed integrazioni.
È a carico dell’agenzia l’assunzione della responsabilità dei danni cagionati a terzi dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni.
6. E’ a carico dell’agenzia la competenza e la spesa per la visita idoneativa presso il medico competente USL prevista dal D.Lgs.81/08, alla quale devono sottoporsi i lavoratori in somministrazione presso l’Ente al momento dell’avvio del rapporto lavorativo e tenuto conto delle mansioni da svolgere.
7. L’impresa dovrà esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio in oggetto.
8. L’Ente appaltante, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione alla ditta dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al debito dell’Azienda per il servizio di cui al presente capitolato fino a che non si sarà ufficialmente accertato il debito verso i lavoratori ed Istituti assicurativi e previdenziali e lo stesso non sia stato saldato, ovvero, che la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni ne’ avanzare pretese di risarcimento danni o interessi.
ART.6 - RESPONSABILE OPERATIVO e RESPONSABILE SICUREZZA
1. L'impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile del Procedimento, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del responsabile operativo cui è demandata la responsabilità dell'esecuzione e la conduzione del servizio ed il nominativo del responsabile per la sicurezza dell’Agenzia aggiudicataria. Il responsabile operativo ha il compito, in nome e per conto della ditta appaltatrice, di assicurare la rispondenza del servizio a quanto previsto della presente Specifica Tecnica.
2. Il Comune, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione del servizio, comunica le proprie osservazioni ed i propri rilievi, relativi all’accordo quadro, al responsabile operativo.
3. Il responsabile operativo è tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico aziendale e deve essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al Comune di contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione.
4. In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura della ditta appaltatrice indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.
5. Il Comune potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati.
ART.7 SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI
1. Nell’ipotesi in cui le assenze dal lavoro del prestatore per malattia o per infortunio eccedano il 10% della durata del singolo contratto di somministrazione, o nel caso di cessazione dal lavoro per dimissioni, sarà obbligo della ditta fornitrice garantire in via definitiva, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, la sostituzione del lavoratore, con altro di pari profilo professionale e per la cui prestazione la Ditta fornitrice sarà regolarmente remunerata.
2. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di prova, l’Amministrazione ritenga che il lavoratore selezionato dall’Agenzia per il lavoro non corrisponda alle proprie esigenze o comunque che le prestazioni di lavoro offerte non siano conformi agli standard richiesti, né darà comunicazione scritta all’impresa fornitrice, la quale a sua volta provvederà ad informare il lavoratore. In tal caso l’Agenzia per il lavoro sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a sostituire il lavoratore cessato con altra figura professionale nel termine perentorio di gg. 5 lavorativi dalla data della formale richiesta da parte dell’ente.
3. La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle
prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.
4. Nel caso di condotta illecita o inadeguatezza dei lavoratori somministrati tali da arrecare danno all’Amministrazione utilizzatrice sulla base dei parametri definiti nei singoli contratti di somministrazione, l’Agenzia dovrà provvedere alla relativa sostituzione entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell’Ente.
ART.8 CONTROLLI
1. L’Ente effettua a propria discrezione attraverso il Direttore dell’Esecuzione o il personale dell’ufficio personale, il controllo del servizio, sia durante il suo espletamento, sia all’esito, esaminando ogni elemento utile alla valutazione del corretto adempimento di quanto previsto dal presente capitolato e dalle norme in vigore.
2. L’agenzia deve all’uopo assicurare tutta la collaborazione necessaria, fornendo se del caso ogni chiarimento richiesto.
1. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
ART. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DIRITTI SINDACALI
1. L’esercizio del potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo è riservato all’Agenzia di lavoro ai sensi dell’art. 23 co.7 del Dlgs. 276/2003.
2. L’ente provvederà a comunicare tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della Legge 300/1970.
3. Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.
ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
1. L’Amministrazione appaltante si impegna a comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
2. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l’Amministrazione appaltante ne darà comunicazione scritta all’Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.
3. L’Amministrazione appaltante, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
4. L’Amministrazione appaltante provvede ad informare l’Agenzia in merito alla rilevazione e valutazione di rischi sui luoghi di lavoro.
5. L’Amministrazione osserva nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, ma non sarà responsabile degli eventuali infortuni che si verificheranno presso la/e sede/i di lavoro. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’Amministrazione ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11 – PENALITA’
1. Il comune ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli, qualitativi e quantitativi, relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l’appaltatore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
2. L’ente, qualora risultino inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni dovute, può applicare una penale come di seguito indicato:
a) per il mancato rispetto dei termini delle singole fasi previste dai commi 2 e 3 art.5, e commi 1, 2 e 4 art.7: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
b) per il mancato rispetto dei tempi di pagamento al lavoratore di cui al co.2 art.5 : € 200,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso il ritardo in oggetto si protragga per più di 15gg, la stazione appaltante potrà decidere di pagare direttamente il lavoratore, detraendo tale importo dal corrispettivo dovuto o dalla cauzione.
c) ritardo nella trasmissione di documentazione necessaria ad assolvere obblighi di legge o di contratto: € 30,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito a titolo di interessi e/o sanzioni pecuniarie;
d) omessa, incompleta, erronea trasmissione di documentazione: fino a 200,00 euro, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito a titolo di interessi e/o sanzioni pecuniarie;
3. Nelle ipotesi sopra previste, oltre all’applicazione delle penali, tra loro cumulabili, il comune non compenserà le prestazioni non correttamente eseguite.
Esecuzione in danno
4. Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente capitolato con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione, previa applicazione delle penali previste e decorsi infruttuosamente venti giorni dall'applicazione delle stesse, potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
5. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'aggiudicatario il quale dovrà far pervenire in ogni caso le proprie deduzioni al Comune di Collesalvetti nel termine massimo di 5 giorni dalla ricezione di detta contestazione.
7. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune di Collesalvetti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto.
9. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.
10. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
ART.12 RECESSO
1. L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta ed accettata dall’appaltatore, di recedere dall’accordo quadro in ogni momento, mediante lettera raccomandata, ove ricorrano obiettive circostanze di interesse pubblico.
2. In tal caso spetterà all’appaltatore il pagamento delle fatture relative a servizi regolarmente eseguiti, oltre alla somma, a titolo di mancato guadagno, prevista dall’art.134 D.Lgs.163/06.
3. Il recesso contrattuale è attuabile nel rispetto di quanto disposto all’art.134 D.Lgs.163/06.
4. Resta esclusa la facoltà dell’impresa appaltatrice di richiedere il recesso del contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile e dall’art. 302, comma 5, DPR 207/2010.
5. A norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con la L. 7 agosto 2012 n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
ART.13 RISOLUZIONE
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., a rischio e danno dell’impresa aggiudicataria con riserva di risarcimento del danno, qualora i servizi non vengano effettuati secondo quanto pattuito e l’impresa, diffidata per scritto ai sensi dell’art.1454 c.c. alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di 10 giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali.
2. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note per la medesima tipologia di inadempimento, l’ente potrà procedere alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso in cui l’inadempimento o il presupposto per la risoluzione contrattuale si verifichi prima della stipula del contratto, l’aggiudicazione verrà revocata, l’impresa non ha diritto a nessun riconoscimento economico a nessun titolo e l’ente potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria, salvo il maggior danno subito.
4. Clausola risolutiva espressa
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:
a. non si dia inizio all’erogazione del servizio nonostante gli accordi intercorsi con l’ufficio personale;
b. non abbia provveduto all’apertura della sede in una delle Province di Livorno o Pisa come indicato all’art.5, co.1;
c. mancato avvio o ritardo nell’invio del prestatore di lavoro o nella sostituzione dello stesso superiore a 7 giorni lavorativi rispetto ai termini stabiliti agli artt.5 e 7;
d. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
e. perdita di autorizzazioni o titoli abilitativi richiesti;
f. sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
g. grave inadempimento, derivante da una delle seguenti ipotesi:
- mancato pagamento di almeno tre mensilità nell'anno solare;
- omesso versamento di almeno tre mensilità di contributi nell'anno solare;
- omessa o incompleta formazione ed informazione al personale in somministrazione in materia di obblighi di sicurezza ex X.Xxx.81/08;
h. cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
i. nel caso di cessione, anche parziale ed in qualsiasi forma, delle attività oggetto del presente atto, senza aver dichiarato l’opzione al subappalto in sede di offerta.
j. per il persistere di cause di forza maggiore che impediscano l’esecuzione del contratto senza la possibilità, in un tempo ragionevole, di provvedere alla loro eliminazione.
5. Inoltre in caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti.
6. Il contratto ha un espresso richiamo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., il mancato rispetto di tale norma da parte dell’appaltatore determina, ai sensi dell’art. 3 – co. 9/bis – della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la risoluzione di diritto del contratto.
7. E’ sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
8. La risoluzione del contratto è notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa appaltatrice che, ricevutala, deve astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.
9. L’impresa appaltatrice non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni ad altra impresa e deve rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto.
10. La segnalazione dell’inadempimento che comporta la risoluzione in danno, deve essere effettuata nel rispetto del procedimento meglio descritto all’art.136 D.Lgs.163/06
ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Il corrispettivo, per il completo ed esatto adempimento del presente contratto, è determinato dal costo orario offerto in sede di gara per ogni categoria, aumentato del relativo moltiplicatore, comprensivo di ogni e qualsiasi onere.
2. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l’Amministrazione appaltante, in persona del responsabile ufficio personale, sottoscriverà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all’Agenzia a cura del lavoratore.
3. L’ente liquida esclusivamente le ore effettuate; rimangono, quindi, a carico dell'appaltatore (che ne avrà tenuto conto in sede di presentazione dell'offerta) quelle riferite a ferie, a festività, ai permessi retribuiti e non, a congedi, etc..
4. L’appaltatore fattura mensilmente all’ente. La fattura, emessa in base alle ore effettivamente utilizzate, dovrà contenere la specifica, per ogni dipendente, delle ore lavorate, del costo del lavoratore, del moltiplicatore applicato e del costo del servizio. L'appaltatore allega ad ogni fattura:
a. la dichiarazione sull’imponibile IRAP ;
b. la copia della busta paga dei lavoratori;
5. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di consorzi, la fattura è emessa dalla società capogruppo ovvero dal consorzio, alla/al quale l’ente liquiderà il corrispettivo.
6. Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal contratto e dal presente capitolato speciale d’appalto. L’appaltatore, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.
7. Ogni singola fattura è liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento da parte dell’ente, dopo aver riportato il visto di regolarità tecnica del
Responsabile del Procedimento o del Direttore dell’Esecuzione attestante la regolarità del servizio svolto, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e salvo contestazioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell'esecuzione.
8. Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 comma 8 e s.m.i., l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare al Comune di Collesalvetti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Per poter procedere al pagamento, sulle fatture vi deve essere riportata la seguente
annotazione:”CIG 0000000000, IBAN rispetto dell’art.3 L136/2010 e s.m.i.”
ART. 15 CESSIONE DEL CREDITO
dichiarato nel
1. Nel caso in cui l’impresa intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto dall’art. 117 del D.lgs n.163/2006. In particolare, ai fini dell’opponibilità al Comune, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata al Comune medesimo.
2. La cessione diviene efficace qualora il Comune non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell’atto.
ART.16 TUTELA DELLA PRIVACY
1. L’appaltatore procede al trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisisce attenendosi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione. In particolare esso:
a) deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato;
b) non può comunicare a terzi nè diffondere i dati in suo possesso;
c) non può conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto;
d) deve adottare le misure atte a garantire la sicurezza dei dati cartacei e informatizzati in suo possesso.
ART. 17 – RESPONSABILITA’
1. L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che in virtù del servizio svolto potrebbero verificarsi alla persona dell’assuntore o alle persone di cui si avvale, né per gli incidenti che comunque potrebbero derivare ai medesimi per causa di servizio.
2. La ditta aggiudicataria L’Amministrazione comunale è responsabile per tutti i danni eventuali arrecati a terzi ed all’Ente, dipendenti dall’attività svolta durante il servizio: tuttavia non è esclusa la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art.2043 del Codice Civile, nei confronti del quale l’amministrazione può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.
3. L’impresa è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio connesso, di conseguenza risponde nei confronti del comune e dei terzi per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. E’ fatto dunque obbligo all’impresa di mantenere il Comune indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati.
ART.18 SUBAPPALTO / CESSIONE
1. È possibile procedere al subappalto di parti del servizio oggetto dell’appalto, nei limiti e con le modalità indicati dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. La ditta deve indicare in sede di gara le parti del servizio che intende subappaltare : la mancata richiesta comporterà il diniego dell’autorizzazione al subappalto.
2. È vietata la cessione, anche parziale del contratto.
3. Nei casi di modificazioni soggettive dell’esecutore del contratto si applica quanto previsto dall’art. 116 del D. lgs. 163/2006.
4. Il Comune si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione oggetto della presente gara rientri negli scopi di costituzione.
ART.19 FALLIMENTO DELL’IMPRESA
1. In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell’art.140 del D. lgs. 163/2006.
ART.20 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
1. Tutte le spese occorrenti per la stipulazione dell’accordo quadro e consequenziali, fanno carico all’appaltatore senza diritto di rivalsa.
2. Salva l’applicazione dell’art. 2 del presente capitolato, la ditta aggiudicataria deve presentarsi per la sottoscrizione dell’accordo quadro entro il termine specificato nella lettera di aggiudicazione definitiva nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 11
D. Lgs. 163/2006, successivamente all’espletamento dei controlli di cui all’art.38 del medesimo decreto.
3. Nell’ipotesi di cui all’art. 3 del presente capitolato, qualora i controlli sui requisiti generali di cui al predetto art. 38, nonché quelli sulla regolarità contributiva, non vadano a buon fine, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’appalto, all’escussione della cauzione provvisoria ed al pagamento delle prestazioni pattuite in esecuzione anticipata.
4. L’Accordo Quadro prevede che il Comune possa avvalersi della procedura di cui all’art.
57 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento di ulteriori servizi complementari, nonché della procedura di cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, per affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore iniziale. In tal caso, i suddetti servizi potranno essere affidati per un ulteriore triennio. Nel caso in cui, scaduti i termini contrattuali, non sia stato ancora individuato il nuovo operatore, l’affidatario di cui all’attuale procedura è obbligato allo svolgimento del servizio per massimo ulteriori 180 giorni, in regime di proroga tecnica. I termini di cui sopra sono cumulabili
ART.21 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
1. Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono conosciute e accettate, da parte della ditta concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato, della lettera di
invito, di ogni documentazione inerente : queste si devono pertanto intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell’art. 1341 del codice civile.
ART.22 NORME APPLICABILI
1. L’Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l’Amministrazione rinvia:
a) disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
b) disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
c) disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
d) disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
e) disposizioni in materia di antimafia;
f) disposizioni del codice civile.
g) d.lgs n. 276 del 10/09/2003
2. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si fa riferimento alle disposizioni del D. lgs. 163/2006, L.R.T. 38/2007, D.Lgs. 81/2008, DPR 207/2010 e ss.mm.ii., e comunque alle vigenti disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi.
ART.23 CONTROVERSIE
1. In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., D.lgs. 104/2010, ed ogni altra norma in tema di contenzioso in materia di appalti pubblici di forniture e servizi
ART.24 FORO GIURIDICO
1. Per qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Livorno.
ART.25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Responsabile del procedimento e’il Responsabile del Servizio “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane” – Segretario Generale – Dott.Xxxxxxx Di Blasi
2. Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art.299 DPR 207/2010 è la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx, ufficio personale, tel 0000000000, x.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
ART.26 INFORMATIVA D.LGS.196/2003
1. Si informa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I dati sono trattati per le finalità connesse alla gara e alla successiva stipula e gestione del contratto.
2. Sono fatti salvi i diritti di garanzia dei soggetti interessati; soggetto attivo della raccolta dei dati e’ la stazione appaltante.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.Xxxxxxx Di Blasi
Collesalvetti, 28 febbraio 2013