Fascicolo virtuale dell’operatore economico Clausole campione

Fascicolo virtuale dell’operatore economico. Articolo 25.
Fascicolo virtuale dell’operatore economico. 1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico, recante i dati e le informazioni per la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 e per l'attestazione di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
Fascicolo virtuale dell’operatore economico. Il FVOE viene istituito presso BDNCP ed è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento. In esso sono raccolti un insieme di dati e documenti di un OE necessari a verificare l'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione e per l'attestazione del possesso di requisiti di partecipazione. I dati e i documenti contenuti nel FVOE sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità dalle amministrazioni competenti al rilascio di informazioni e certificazioni, e sono utilizzati in tutte le gare e procedure di affidamento cui l’operatore partecipa. ANAC garantisce l'accesso al FVOE alle Stazioni Appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. ANAC individua, con Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP.

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