Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1. 3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l. 4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste. 5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. 6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. 9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 11. In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo. 12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11. 13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall’articolo 1, comma 1, lettera “a)”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni).
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione l’ente o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario l’orario settimanale di servizio lavoro si articoli su sei cinque giorni, ai fini delle ferie il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti ai sensi del comma 1 sono pari a 32 giornate lavorative28, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive comprensivi delle due giornate di cui al previste dall’art. 1, comma l.1, lettera “a”, della L. n. 937/1977.
43. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno nell’anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/1977.
54. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi eè considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo. Per gli enti che operano su diverse località, se coincidenti con ai fini di una razionalizzazione dei servizi, tramite la domenicaconcertazione, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazionepotranno essere definite diverse modalità di fruizione.
65. Nell'anno Nell’anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili6. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
97. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 12. Esse sono fruite, anche frazionatamente a giornate intere o a mezze giornate, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente.
8. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione se rientra dall’estero per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
109. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL’Amministrazione, producendo alla quale deve essere inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
1110. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'annodell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno l’anno successivo.
1211. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno solare. In tal caso, caso il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 1110.
1312. Fermo Xxxxx restando il disposto del comma 87, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e spettanti a tale data non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del l’Amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivosostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’Amministrazione receda dal rapporto.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che Qualora, presso l'Amministrazione l’ente o agenzia ovvero presso la struttura cui il dirigente è preposto preposto, l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti di cui al comma 2 assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.1.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono santo patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Analogo effetto si determina nell’ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del santo patrono con una festività nazionale.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo dell’ art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio, applicando quanto previsto dall’art. 66, comma 2; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazionel’ente o agenzia, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di cui agli artt. 40 e 41.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella presso la pubblica amministrazione, amministrazione dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio contratto hanno diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione l’ ente o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio lavoro si articoli su sei cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono pari ridotti, rispettivamente, a 32 giornate lavorative28 e 26, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive comprensivi delle due giornate di cui al previste dall'articolo 1, comma l.1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/77.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazioneè considerata giorno festivo purchè ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo artdell'art. 25 (Assenze retribuite) 18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile ee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al nel comma 13. Esse sono fruite, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurataanche frazionatamente, nel periodo corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua assenza, la continuità delle attività ordinarie responsabilità e straordinarienel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL'amministrazione, producendo alla quale deve essere inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivosostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell’art. 27.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a retribuito.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall'art. 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
23. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazioneIn caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, dopo la stipulazione durata del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dal dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti servizio, anche a tempo determinato o in qualifiche non dirigenziali, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1stabiliti nei commi 2 e 3.
36. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per A tutti i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente dipendenti sono altresì attribuite 4 quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/77.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
67. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
78. Il dirigente che abbia fruito di ha usufruito delle assenze retribuite ai sensi del successivo artdi cui all’art. 25 (Assenze retribuite) 15 conserva il diritto alle ferie.
89. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare programmare, organizzare e organizzare comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di funzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
910. In caso Le ferie maturate e non godute per esigenze di rientro anticipato dalle servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per impreviste necessità motivi di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, il . Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non godutogodute.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
1112. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno dell’anno successivo.
1213. Il Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dirigente informare tempestivamente l’amministrazione, al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 15, comma 1, lett. b.
14. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 21, comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze per dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 1112.
1315. Fermo restando Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella località in cui il disposto del comma 8dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
16. Nel caso dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di lavoro per qualsiasi causa Alta formazione artistica, musicale e non fruite dal dirigente per esigenze di serviziocoreutica, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivoi riferimenti all’ “anno”, contenuti nei precedenti commi 1, 5, 6, 7, 12 e 14, devono essere intesi, rispettivamente, all’ “anno scolastico” e all’ “anno accademico”.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. (art. 21 ccnl 5/12/96; art. 24 co. 2 ccnl 3/11/05)
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall’art. 1, comma 1, lettera “a)”, della L. 23 dicembre 197723/12/77, n. 937937 . In tale periodo, al dirigente spetta, dall’entrata in vigore del ccnl 3/11/05, la retribuzione di cui alla tabella 3.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero ccnl 5/12/96 - fatti salvi coloro che alla medesima data risultino essere già dipendenti del comparto - è di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario l’orario settimanale di servizio si articoli lavoro sia articolato su sei cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono pari ridotti, rispettivamente, a 32 giornate lavorative28 e 26, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive comprensivi delle due giornate di cui al previste dall’articolo 1, comma l.1, lettera “a”, L. 23/12/77, n. 937.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno nell’anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstecondi- zioni previste dalla menzionata L. 937/77.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazioneè considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno Nell’anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo artdell’art. 25 (Assenze retribuite) 41 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile ee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al nel comma 13. Esse sono fruite, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurataanche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di xxxxx nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinariedal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL’azienda o ente, producendo cui è inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'annodell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno dell’anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo Xxxxx restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizioservizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, danno titolo alla corresponsione del l’azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivosostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell’art 58.
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Samples: Collective Labor Agreement
Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno Per il personale neo assunto la durata delle ferie è di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 130 giorni. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano per il personale a T. I. è di 32 giorni, dei quali 15 giorni sono scelti dal dipendente, altri 15 giorni possono essere assegnati dal Dirigente scolastico. Se per particolari esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale e di malattia le ferie non sono state godute entro l'anno scolastico di riferimento, potranno essere godute, sentito il DSGA, entro il mese di aprile dell'anno successivo. Le ferie non sono monetizzabili, tranne nel caso in cui alla cessazione del rapporto di lavoro non siano state godute interamente per motivi di servizio o cause di forza maggiore. A tutti i dipendenti spettano, inoltre, 4 giorni di riposo (festività soppresse) e il giorno del Santo Patrono se ricade in giorno lavorativo, che devono essere fruiti nell'anno scolastico. La richiesta di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA. Le richieste per la fruizione delle ferie durante le festività natalizie dovranno pervenire entro il 30 novembre, per le festività pasquali entro il 28 febbraio. Le ferie estive, di almeno 15 giorni consecutivi, possono essere usufruite nei mesi di giugno, luglio e agosto. Le relative richieste devono pervenire entro il 30 aprile dell’anno corrente. I rimanenti giorni di ferie previsti nel comma 1.
3possono essere stabiliti dalla Dirigenza. Nel mese di luglio (dal 1 luglio al 31 luglio) dovranno essere in servizio 4 assistenti amministrativi 5 collaboratori scolastici Nel mese di agosto (dal 1 agosto al 31 agosto) dovranno essere in servizio: per gli Assistenti amministrativi: almeno 2 unità fino al 31 agosto + una reperibilità; per i Collaboratori Scolastici: almeno 2 unità + una reperibilità. Dal 1 settembre: tutti i collaboratori scolastici, tecnici e amministrativi, compatibilmente con le loro assegnazioni. Per l’Area Assistenti Xxxxxxx e per gli Addetti dell’Azienda le unità in servizio dovranno essere pari al 50% dell’organico, salvo particolari esigenze dovute alle colture in pieno campo o in serra. Per questo personale la richiesta di ferie estive deve essere presentata entro il 15 maggio. La Dirigenza fornirà la propria risposta entro 15 giorni. Presentate le richieste, il DSGA predispone il piano delle ferie (con relativa accettazione delle richieste) entro 10 giorni. Le eventuali richieste di ferie durante l’attività didattica devono essere consegnate 5 giorni prima. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui tutto il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi epersonale di una qualifica richieda lo stesso periodo, si cercherà il dipendente/i disponibile/i a cambiare il piano ferie; se coincidenti con la domenicanessuno fosse disponibile, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente si procederà al servizio prestatosorteggio, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, garantendo la continuità delle attività ordinarie e straordinariedei 15 giorni.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Samples: Contrattazione d'Istituto
Ferie e festività. 1. Il dirigente Dirigente ha diritto, in ogni anno di servizioser- vizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di Dirigente dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero contratto - fatti salvi coloro che alla medesima data risultino essere già dipendenti del comparto - è di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti Dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente Diri- gente è preposto l'orario settimanale o assegnato l’orario settima- nale di servizio si articoli lavoro sia articolato su sei cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.ai sensi dei commi 1 e
4. Al dirigente Dirigente sono altresì attribuite 4 giornate giorna- te di riposo da fruire nell'anno nell’anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/1977.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente Dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazioneè considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavora- tivo.
6. Nell'anno Nell’anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio presta- to. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente Dirigente che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo artdell’art. 25 (Assenze retribuite) 22 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile ee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al nel comma 13. Esse sono fruite, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurataanche frazionata- mente, nel corso di ciascun anno solare in perio- di programmati dallo stesso Dirigente nel rispet- to dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al Dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di xxxxx nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinariedal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente Dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio viag- gio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente Dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.inoltre
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL’azienda o ente, producendo cui è inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, deve essere tempestivamente informa- ta.
11. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'annodell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno se- mestre dell’anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze as- senze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno solareso- lare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà av- verrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e lavo- ro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizioservizio o per cause indipendenti dalla volontà del Dirigen- te, danno titolo alla corresponsione del l’azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivosostitutivo delle stesse. Analoga- mente si procede nel caso che l’azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell’art. 35.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente scolastico ha diritto, in ogni anno di serviziolavoro, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. l. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente scolastico spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti scolastici assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio CCNL, hanno diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. I. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.I.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente scolastico è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 28 giornate lavorative, ridotte a 30 26 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente scolastico sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare scolastico ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente scolastico presta servizio sono considerate giorni festivi e, è considerata giorno festivo se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.ricadente in giorno ordinariamente lavorativo;
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.;
7. Il dirigente scolastico che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) art.18 conserva il diritto alle ferie.;
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente scolastico programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi in accordo con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, il dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale in modo da garantire la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.del servizio
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente scolastico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente scolastico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.;
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente scolastico informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.;
11. In presenza di motivate motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'annodell'anno scolastico, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno scolastico successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno scolastico successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solarescolastico. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 86, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente scolastico per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Sono stabilite in misura annua pari a gg. 34 o 36 (30 o 32 per più anzianità inferiore ad anni 5) a seconda dell'articolazione dell'orario e comprendono i 4 gg. di 3 giorni o diano luogo festività soppresse. Non sono fruibili ad ore. Devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare, almeno gg. 15 a ricovero ospedalierorichiesta del dipendente devono essere fruite nel periodo estivo. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazionele eventuali ferie residue, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate non fruite per indifferibili esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie o per motivi personali nel corso dell'annodell'anno di riferimento, le ferie previa autorizzazione dovranno essere fruite entro il nel primo semestre dell'anno successivo. In caso I giorni di festività soppresse devono essere utilizzati nell'anno di riferimento.
2. E' consentita la fruizione di 15 gg. continuativi nel periodo estivo a richiesta del dipendente. Ove non sia stato possibile fruire delle ferie nell'anno solare di riferimento per indifferibili esigenze di servizio assolutamente indifferibilio personali, tale termine su autorizzazione del Responsabile, le stesse dovranno essere fruite tassativamente nel primo semestre dell'anno successivo (nel computo delle ferie residue devono essere esclusi i giorni di festività soppresse che vanno fruiti entro l'anno solare di riferimento). In via eccezionale si può essere prorogato fino procedere alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di monetizzazione delle ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine fruite limitatamente alla fattispecie di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto risoluzione del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per quiescenza; nei casi di mobilità volontaria, non essendoci novazione del rapporto di lavoro, il diritto alla fruizione viene mantenuto con il passaggio ad altra amministrazione, salvo diverso accordo fra l'azienda di provenienza ed il dirigente.
3. In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, permessi retribuiti o aspettativa concessa a qualsiasi causa titolo, la festività si intende assorbita dalla stessa assenza.
4. Per quanto riguarda il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, le ferie in godimento sono proporzionali al servizio prestato.
5. Si precisa che durante il periodo di aspettativa facoltativa post-partum, retribuita al 30%, e di aspettativa senza assegni, il dipendente non fruite dal dirigente matura giorni di ferie.
6. Nel caso in cui il mancato godimento sia dipeso da infortunio, malattia, nonché in caso di astensione obbligatoria per esigenze maternità, le ferie non godute potranno essere recuperate anche oltre i termini massimi citati.
7. Le ferie in corso di serviziogodimento vengono sospese in caso di malattia protrattasi per più di tre giorni, danno titolo alla corresponsione previa presentazione di idonea documentazione medica, oppure in caso di ricovero ospedaliero.
8. La fruizione dei periodi di ferie è subordinata all’autorizzazione del pagamento sostitutivoresponsabile competente e deve essere tempestivamente comunicata al competente Ufficio.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che Qualora, presso l'Amministrazione l'ente o agenzia ovvero presso la struttura cui il dirigente è preposto preposto, l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti di cui al comma 2 assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.1.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono santo patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Analogo effetto si determina nell'ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del santo patrono con una festività nazionale.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo dell' art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio, applicando quanto previsto dall'art. 66, comma 2; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazionel'ente o agenzia, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. L’art. 19 del C.C.N.L. 01.09.1995 prevede una differenziazione tra i dipendenti già in servizio alla data di stipula (1.9.95) e quelli assunti successivamente, limitatamente al primo triennio di servizio. Nelle schede seguenti si riassumono la durata annua delle ferie spettanti per anno solare: personale già in servizio all’1.9.95 MATERIA PERS. CON ORARIO SU 5 GIORNI Ferie Festività ex Lg.937/77 32 giorni annui personale assunto in data successiva all’1.9.95 (personale relativo al primo triennio di servizio) MATERIA PERS. CON ORARIO SU 5 GIORNI Ferie 30 giorni annui Precisazioni riguardanti la materia
1. Il dirigente ha diritto, le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile (il pagamento sostitutivo può essere corrisposto soltanto nel caso in ogni anno cui non siano state fruite prima della cessazione del rapporto di servizio, ad un periodo lavoro a tempo determinato per esigenze di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera aservizio o per cause indipendenti dalla volontà del di- pendente), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.;
2. I dirigenti assunti le ferie possono essere utilizzate a giornate intere o a mezze giornate; in ogni caso, in tale giorna- ta non può essere effettuato in nessun modo un orario complessivo superiore al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.debito orario giornaliero;
3. Nel caso le festività soppresse possono essere utilizzate esclusivamente a giornate intere;
4. la fruizione delle ferie può avvenire frazionata in più periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Uno di questi periodi, di almeno quindici giorni continuativi lavorativi, deve essere as- sicurato al dipendente che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie ne faccia richiesta nel periodo 1° giugno/30 settembre;
5. le ferie sono comprensive delle due giornate sospese in caso di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate malattie – insorte durante la fruizione – (debitamente documenta- te), che si siano protratte per più di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate tre giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno o che abbiano dato luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.ricovero ospedaliero;
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle le ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturatidebbono essere fruite entro l’anno. La frazione fruizione può essere rimandata entro il primo se- mestre dell’anno successivo per inderogabili esigenze di mese superiore a quindici servizio o personali. Nel caso di malat- tia per l’intero anno il dipendente può fruire le ferie (che vengono comunque maturate) al di fuo- ri dei limiti di cui sopra, compatibilmente con le esigenze di servizio. Eventuali giorni è considerata a tutti gli effetti come mese interodi xxxxx non usufruiti entro 18 mesi dall’anno di maturazione saranno convertiti in ore, eventualmente re- cuperabili con le procedure in atto.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi al fine della programmazione del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva lavoro, ogni struttura predispone ad inizio anno, secondo una tempistica predefinita, il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle piano ferie per impreviste necessità la propria struttura, prevedendo comunque la fruizione di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, tutte le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivonei termini previsti dal CCNL.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a retribuito.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall' art. 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
23. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazioneIn caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, dopo la stipulazione durata del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dal dall' art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1stabiliti nei commi 2 e 3.
36. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per A tutti i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente dipendenti sono altresì attribuite 4 quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/77.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
67. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
78. Il dirigente che abbia fruito di ha usufruito delle assenze retribuite ai sensi del successivo artdi cui agli artt. 25 (Assenze retribuite) … e … conserva il diritto alle ferie.
89. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. Le ferie non possono essere fruite ad ore.
910. In caso Le ferie maturate e non godute per esigenze di rientro anticipato dalle servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per impreviste necessità motivi di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, il . Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non godutogodute.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
1112. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno dell’anno successivo.
1213. Il Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dirigente informare tempestivamente l’amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nella ipotesi di cui all’art. …, lett. …
14. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. …, comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze per dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
1312. Fermo restando il disposto del comma 8, le I nserire dichiarazione congiunta su monetizzazione ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.in comune con sezione Professionisti
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Ferie e festività. 1. Il dirigente segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all’art. 41.
2. I dirigenti assunti Il segretario assunto al primo impiego nella presso la pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno contratto, ha diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti al segretario spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione l’ente, l’Agenzia nazionale o presso la struttura cui il dirigente è preposto altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, l'orario settimanale di servizio lavoro si articoli su sei cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono pari ridotti, rispettivamente, a 32 giornate lavorative28 e 26, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive comprensivi delle due giornate di cui al previste dall'articolo 1, comma l.1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al dirigente segretario sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/1977. In caso di mancata fruizione delle stesse il trattamento economico da corrispondere è identico a quello previsto per i giorni di ferie.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente segretario presta servizio sono considerate giorni festivi eè considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo; nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazionesi considera giorno festivo il Santo Patrono del comune capofila.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente segretario che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) dell'art.18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile ee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al nel comma 13. Esse sono fruite, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurataanche frazionatamente, nel periodo corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua assenza, la continuità delle attività ordinarie responsabilità e straordinarienel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente segretario ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente segretario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL'amministrazione, producendo alla quale deve essere inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivosostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di cui agli artt. 40 e 41.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella presso la pubblica amministrazione, amministrazione dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio contratto hanno diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione l’ ente o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio lavoro si articoli su sei cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.ai sensi dei commi
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/77.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazioneè considerata giorno festivo purchè ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo artdell'art. 25 (Assenze retribuite) 18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile ee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al nel comma 13. Esse sono fruite, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurataanche frazionatamente, nel periodo corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua assenza, la continuità delle attività ordinarie responsabilità e straordinarienel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL'amministrazione, producendo alla quale deve essere inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivosostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell’art. 27.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari Per il personale a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio T.I. la durata delle ferie è determinata proporzionalmente di 32 giorni. I neo assunti hanno diritto a 30 giorni, e dopo tre anni di servizio a 32 giorni. Se per particolari esigenze di servizio o di motivate esigenze di carattere personale e di malattia le ferie non sono state godute entro l’anno scolastico di riferimento (31 agosto), potranno essere godute, sentito il DSGA, entro il mese di aprile dell’anno successivo. L’art. 5 comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di A tutti i dipendenti spettano inoltre n. 4 giorni di riposo (festività soppresse) e il giorno del santo patrono (7 dicembre) se ricade in giorno lavorativo (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero) e devono essere fruiti nell’anno scolastico. La richiesta di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA. Le richieste di ferie per il periodo estivo possono essere usufruite dalla chiusura delle attività didattiche (esami di stato) e in particolare nei mesi di luglio e agosto; le relative richieste devono pervenire entro il 1° maggio di ciascun anno. Il piano ferie sarà predisposto tenendo in considerazione che: - dal termine delle attività didattiche alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di n° 2 assistenti amministrativi e da almeno n° 2 collaboratori scolastici (presso la scuola Primaria di Zingonia, sede dell’Istituto Comprensivo). I collaboratori in servizio prestatonel periodo estivo, potranno essere utilizzati anche in altre scuole dell’istituto diverse da quelle di abituale servizio. La chiusura dei plessi avverrà dopo che i collaboratori scolastici avranno provveduto alla pulizia approfondita di tutti i locali. Il personale, a decorrere dal giorno 18 luglio 2016, dovrà prestare servizio presso la scuola primaria di Zingonia, sede dell’Istituto Comprensivo, salvo diverse esigenze. - nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo di ferie, si procederà alla verifica della disponibilità a modificare le richieste, in ragione dei dodicesimi mancanza del personale disponibile al cambiamento, sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di anno maturati. La frazione vincolo oggettivo (chiusura aziendale) al fine di mese superiore a quindici consentire almeno 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito lavorativi di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva ferie coincidenti con il diritto alle ferie.
8coniuge o il convivente. Le ferie costituiscono vanno fruite, di norma, durante i periodi di sospensione delle lezioni (almeno 4 settimane durante l’estate). Ciascun lavoratore ha diritto a fruire di un diritto irrinunciabile eperiodo di almeno di 15 giorni lavorativi consecutivi nel periodo estivo (luglio/agosto) o comunque in periodo coincidente con il coniuge/convivente. Potranno essere lasciati Xxx 6 giorni di ferie a residuo per il personale con contratto a tempo indeterminato. Se i restanti giorni vengono richiesti durante i periodi di attività didattica, salvo quanto previsto al comma 13poiché la pulizia del reparto/reparti dovrà essere effettuata dai colleghi “senza diritto” alla corresponsione del lavoro straordinario, non il dipendente contestualmente alla richiesta dovrà indicare il nome dei colleghi che lo sostituiranno. Le richieste di ferie per le festività natalizie e le festività Pasquali sono monetizzabilida presentare con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie Le richieste di ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9didattica sono da richiedere con almeno 6 giorni lavorativi di anticipo. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo Le richieste di ferie estive e non goduto.
10estive si intendono tacitamente accettate se, entro 10 giorni lavorativi successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore/lavoratrice non perviene alcuna comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente Scolastico. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo Nella comunicazione devono essere indicate le motivazioni connesse a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate specifiche esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'annohanno impedito la concessione. L’eventuale variazione del piano ferie, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravissime e motivate (per scritto) esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12servizio. Il periodo Le richieste per ogni altro tipo d’assenza (con esclusione di ferie non è riducibile per assenze quelle per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solareeventi eccezionali) dovranno essere presentate con almeno 2 giorni di preavviso. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, Nei periodi precedenti le ferie disponibili all'atto della cessazione estive o comunque prima di lunghe assenze dal rapporto servizio programmate (compresi i periodi d’interruzione dell’attività didattica), ogni collaboratore scolastico dovrà occuparsi delle pulizie più approfondite e avere premura di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivolasciare pulito tutto il reparto assegnatogli.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro
Ferie e festività. 1. Il dirigente segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all’art. 41.
2. I dirigenti assunti Il segretario assunto al primo impiego nella presso la pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno contratto, ha diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti al segretario spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione l’ente, l’Agenzia nazionale o presso la struttura cui il dirigente è preposto altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, l'orario settimanale di servizio lavoro si articoli su sei cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono pari ridotti, rispettivamente, a 32 giornate lavorative28 e 26, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive comprensivi delle due giornate di cui al previste dall'articolo 1, comma l.1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al dirigente segretario sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/1977. In caso di mancata fruizione delle stesse il trattamento economico da corrispondere è identico a quello previsto per i giorni di ferie.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente segretario presta servizio sono considerate giorni festivi eè considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo; nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazionesi considera giorno festivo il Santo Patrono del comune capofila.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente segretario che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) dell'art.18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile ee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al nel comma 13. Esse sono fruite, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurataanche frazionatamente, nel periodo corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua assenza, la continuità delle attività ordinarie responsabilità e straordinarienel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente segretario ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente segretario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le 10.Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL'amministrazione, producendo alla quale deve essere inviata la relativa documentazione sanitaria.
11certificazione medica, deve essere tempestivamente informata. In presenza 00.Xx caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il 00.Xx periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione di cui all'art. 38.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazioneNel caso in cui l'orario settimanale di lavoro del dirigente si articoli su cinque giorni, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione il sabato è considerato. non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 lavorativo ed i giorni lavorativi di ferie spettanti ai sensi del comma 1, sono ridotti a 26, comprensivi delle due giornate previste dal dall'articolo 1, comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge 23 dicembre 1977, n. 937.
54. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazioneè considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
65. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
76. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo artdell'art. 25 (Assenze retribuite) 21 conserva il diritto alle ferie.
87. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile e, e salvo quanto previsto al nel comma 1312 un periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. Esse sono fruite, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurataanche frazionatamente, nel periodo corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua assenza, la continuità delle attività ordinarie responsabilità e straordinarienel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente.
98. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
109. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL'Ente, producendo al quale deve essere inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, deve essere tempestivamente informato.
1110. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivosuccessivo e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge.
11. In caso Durante il periodo di esigenze di servizio assolutamente indifferibilipreavviso, tale termine il dirigente non può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivousufruire delle ferie.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella presso la pubblica amministrazione, amministrazione dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio contratto hanno diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione l’ ente o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio lavoro si articoli su sei cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.ai sensi dei commi
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/77.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazioneè considerata giorno festivo purchè ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo artdell'art. 25 (Assenze retribuite) 21 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile ee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al nel comma 13. Esse sono fruite, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurataanche frazionatamente, nel periodo corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua assenza, la continuità delle attività ordinarie responsabilità e straordinarienel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL'amministrazione, producendo alla quale deve essere inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'annodell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno dell’anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell’art. 40.
14. Nei casi di ferie non godute nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, ovvero nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui al comma 4, l’entità del pagamento sostitutivocompenso sostitutivo da corrispondere al dirigente per ogni giornata è determinata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione in godimento nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, e l’eventuale maturato economico annuo di cui all’art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL del 10.4.1996.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di cui agli artt. 40 e 41.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella presso la pubblica amministrazione, amministrazione dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio contratto hanno diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione l’ ente o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio lavoro si articoli su sei cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono pari ridotti, rispettivamente, a 32 giornate lavorative28 e 26, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive comprensivi delle due giornate di cui al previste dall'articolo 1, comma l.1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/77.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazioneè considerata giorno festivo purchè ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore su- periore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo artdell'art. 25 (Assenze retribuite) 18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile ee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al nel comma 13. Esse sono fruite, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurataanche frazionatamente, nel periodo corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua assenza, la continuità delle attività ordinarie responsabilità e straordinarienel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL'amministrazione, producendo alla quale deve essere inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivoso- stitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell’art. 27.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni ed il segretario hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a retribuito.
2. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall’ art. 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, legge n. 937937/1977.
23. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazioneIn caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, dopo la stipulazione durata del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dal dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge n. 937/1977.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al Ministero dell’Interno o altra amministrazione che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
5. Per il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
6. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti servizio, anche presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali, spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1stabiliti nei commi 2 e 3.
37. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono Sono altresì attribuite 4 quattro giornate di riposo da fruire nell'anno nell’anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/1977.
58. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
9. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario che hanno usufruito delle assenze retribuite di cui all’art. 19 conservano il diritto alle ferie.
10. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente personale presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Analogo effetto si determina nell’ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con una festività nazionale. Nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera festivo il Santo Patrono del comune capofila.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
811. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’amministrazione, tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidatodi servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell’ambito dei criteri generali predisposti dall’organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione all’amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell’assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario.
912. In caso Al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario, nel rispetto della programmazione adottata e ferma restando, comunque, la verifica della conciliabilità con le esigenze di rientro anticipato dalle servizio, è consentita anche la possibilità di fruire di almeno 15 giorni di ferie consecutivi nel periodo 1° giugno – 30 settembre.
13. Le ferie maturate e non godute per impreviste necessità esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2.
14. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dirigente personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, il dirigente ha inoltre diritto ferie nonché al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non godutogodute.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
1115. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'annodell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno dell’anno successivo.
1216. Il Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell’interessato informare tempestivamente l’amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 1, lett. b).
17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 20, comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze per dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 1115.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. legge 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazioneimpiego, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio contratto, hanno diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei 5 giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 28 giornate lavorative, ridotte a 30 26 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.1.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono santo patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, è considerata giorno festivo se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazionericadente in giorno ordinariamente lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con nonché di quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazionel'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni ed il segretario hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a retribuito.
2. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall’ art. 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, legge n. 937937/1977.
23. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazioneIn caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, dopo la stipulazione durata del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dal dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge n. 937/1977.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al Ministero dell’Interno o altra amministrazione che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
5. Per il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
6. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti servizio, anche presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali, spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1stabiliti nei commi 2 e 3.
37. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono Sono altresì attribuite 4 quattro giornate di riposo da fruire nell'anno nell’anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/1977.
58. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
9. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario che hanno usufruito delle assenze retribuite di cui all’art. 19 conservano il diritto alle ferie.
10. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente personale presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Analogo effetto si determina nell’ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con una festività nazionale. Nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera festivo il Santo Patrono del comune capofila.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
811. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’amministrazione, tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidatodi servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell’ambito dei criteri generali predisposti dall’organo amministrativo di vertice ed è oggetto di preventiva informazione all’amministrazione, al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell’assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario nonché con le esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica.
912. In caso Al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario, nel rispetto della programmazione adottata e ferma restando, comunque, la verifica della conciliabilità con le esigenze di rientro anticipato dalle servizio, è consentita anche la possibilità di fruire di almeno 15 giorni di ferie consecutivi nel periodo 1 giugno – 30 settembre.
13. Le ferie maturate e non godute per impreviste necessità esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. ..
14. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dirigente personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, il dirigente ha inoltre diritto ferie nonché al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non godutogodute.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
1115. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'annodell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno dell’anno successivo.
1216. Il Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura dell’interessato informare tempestivamente l’amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 1, lett) b).
17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 20, comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze per dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 1115.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che in cui presso l'Amministrazione o presso la struttura le Amministrazioni regionali cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio lavoro si articoli su sei cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti ai sensi del comma 1, sono pari ridotti a 32 giornate lavorative28, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive comprensivi delle due giornate di cui al previste dall'articolo 1, comma l.1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
43. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge 23 dicembre 1977, n. 937.
54. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazioneè considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
65. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
76. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo artdell'art. 25 (Assenze retribuite) 20 conserva il diritto alle ferie.
87. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidatogli e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente, e, salvo quanto previsto al comma 13ove non possibile in via continuativa, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarieanche frazionatamene”.
98. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio, il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
109. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneLe Amministrazioni regionali, producendo cui deve essere inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, devono essere tempestivamente informate.
1110. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'annodell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno dell’anno successivo.
1211. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 1110.
1312. Fermo restando il disposto del comma 810, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal del rapporto di lavoro per qualsiasi causa e lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo le Amministrazioni regionali di appartenenza procedono al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso in cui le Amministrazioni regionali receda dal rapporto di lavoro.
13. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, ai dirigenti in servizio alla corresponsione data di entrata in vigore del pagamento sostitutivocontratto del 22 novembre 2000, in prospettiva di una graduale omogeneizzazione del trattamento con i dirigenti degli altri comparti, nelle strutture in cui l’orario di lavoro si articola su 5 giorni lavorativi, il periodo si ferie annuale, comprensivo delle due giornate di cui alla legge n. 937/1977, è pari a 30 giorni lavorativi.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall' articolo 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di cui agli artt. 40 e 41.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella presso la pubblica amministrazione, amministrazione dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio contratto hanno diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione l'ente o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio lavoro si articoli su sei cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono pari ridotti, rispettivamente, a 32 giornate lavorative28 e 26, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive comprensivi delle due giornate di cui al previste dall' articolo 1, comma l.1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/77 .
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazioneè considerata giorno festivo purchè ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo dell' art. 25 (Assenze retribuite) 18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile ee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al nel comma 13. Esse sono fruite, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurataanche frazionatamente, nel periodo corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua assenza, la continuità delle attività ordinarie responsabilità e straordinarienel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL'amministrazione, producendo alla quale deve essere inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 88 , le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivosostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell' art. 27.
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Ferie e festività. Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono (art. 28 CCNL 2016/18)
1. Il dirigente dipendente ha diritto, in ogni anno di servizioser- vizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzati- ve ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell’orario settima- nale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall’ articolo 1, comma 1, lettera “a)”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
23. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazioneIn caso di distribuzione dell’orario settima- nale di lavoro su sei giorni, dopo la stipulazione durata del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi pe- riodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dal dall’ art.1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei gior- ni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1stabiliti nei commi 2 e 3.
36. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per A tutti i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente dipendenti sono altresì attribuite 4 quattro giornate di riposo da fruire nell'anno nell’anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5previste dal- la menzionata legge n. 937/77. Le festività nazionali e È altresì con- siderato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono patrono della località in cui il dirigente dipendente presta servizio sono considerate giorni festivi eservizio, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazionepurché ricadente in un giorno lavorativo.
67. Nell'anno Nell’anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio pre- stato. La frazione di mese superiore a quindici quindi- ci giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
78. Il dirigente dipendente che abbia fruito ha usufruito dei permessi retribuiti di assenze retribuite ai sensi del successivo artcui agli artt. 25 (Assenze retribuite) 31 e 33 conserva il diritto di- ritto alle ferie.
89. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno so- lare, in periodi compatibili con le proprie ferie tenendo esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipen- dente.
10. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigen- ze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle re- lative disposizioni applicative.
12. Compatibilmente con le esigenze del servizio a lui affidatoservi- zio, coordinandosi con quelle generali della struttura il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di appartenenzaferie prestabiliti, provvedendo affinché sia assicurataassicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il go- dimento di almeno due settimane continuati- ve nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie1 giugno - 30 settembre.
913. In caso di rientro anticipato dalle Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per impreviste necessità motivi di servizio, il dirigente dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, il dirigente . Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non godutogodute.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
1114. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'annodell’anno, le ferie dovranno do- vranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno dell’anno successivo.
15. In caso di motivate esigenze di servizio assolutamente indifferibilicarattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivoil dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.
1216. Il Le ferie sono sospese da malattie adegua- tamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l’en- te, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì so- spese per lutto, nelle ipotesi considerate all’art. 31, comma 1, secondo alinea.
17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retri- buita di cui all’art. 36, comma 2, il periodo di ferie xxxxx non è riducibile per assenze per dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà deve essere pre- viamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine i termini di cui ai commi 14 e 15.
18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fru- ite, nei casi in cui la monetizzazione deve rite- nersi ancora possibile, ai sensi del comma 11., è determinato, per ogni giornata, con riferi- mento all’anno di mancata fruizione, prenden- do a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 114 del medesimo art.10.
1319. Fermo restando Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6 il disposto del trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie. In relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative ema- nate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF- Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie disponibili all'atto della cessazione dal non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o ricon- ducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa inidoneità fisica perma- nente e non fruite dal dirigente assoluta, congedo obbligatorio per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivomaternità o paternità.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di cui agli artt. 40 e 41.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella presso la pubblica amministrazione, amministrazione dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio contratto hanno diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma comma
1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione l’ ente o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio lavoro si articoli su sei cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni per settimana, le di ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.ai sensi dei commi 1 e
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/77.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazioneè considerata giorno festivo purchè ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione proporzione dei dodicesimi di anno maturatiservizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo artdell'art. 25 (Assenze retribuite) 18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile ee non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al nel comma 13. Esse sono fruite, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurataanche frazionatamente, nel periodo corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua assenza, la continuità delle attività ordinarie responsabilità e straordinarienel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano siano protratte per più di 3 giorni o diano abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazioneL'amministrazione, producendo alla quale deve essere inviata la relativa documentazione sanitariacertificazione medica, deve essere tem- pestivamente informata.
11. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivosostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell’art. 27.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni ed il segretario hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a retribuito.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo dall' art. 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, legge n. 937937/1977.
23. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazioneIn caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, dopo la stipulazione durata del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dal dall'art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge n. 937/1977.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al Ministero dell'Interno o altra amministrazione che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
5. Per il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
6. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti servizio, anche presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali, spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1stabiliti nei commi 2 e 3.
37. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono Sono altresì attribuite 4 quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previstepreviste dalla menzionata legge n. 937/1977.
58. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
9. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario che hanno usufruito delle assenze retribuite di cui all'art. 19 conservano il diritto alle ferie.
10. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente personale presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Analogo effetto si determina nell'ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con una festività nazionale. Nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera festivo il Santo Patrono del comune capofila.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
811. Le ferie costituiscono sono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidatodi servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell'ambito dei criteri generali predisposti dall'organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione all'amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell'assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario.
912. In caso Al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario, nel rispetto della programmazione adottata e ferma restando, comunque, la verifica della conciliabilità con le esigenze di rientro anticipato dalle servizio, è consentita anche la possibilità di fruire di almeno 15 giorni di ferie consecutivi nel periodo 1° giugno – 30 settembre.
13. Le ferie maturate e non godute per impreviste necessità esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2.
14. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dirigente personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, il dirigente ha inoltre diritto ferie nonché al rimborso delle spese sostenute anticipate per il periodo di ferie non godutogodute.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
1115. In presenza caso di motivate indifferibili esigenze personali o di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
1216. Il Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell'interessato informare tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lett. b).
17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 20, comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze per dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 1115.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a)", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione di cui all’art 37.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazionepresso l’ Amministrazione dello Stato, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio CCNL, hanno diritto a 26 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione l’ Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 28 giornate lavorative, ridotte a 30 26 per i dirigenti assunti al primo impiegoimpiego ; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.1.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, è considerata giorno festivo se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazionericadente in giorno ordinariamente lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite è stato assente ai sensi del successivo dell' art. 25 (Assenze retribuite) 18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidatoin accordo con il vertice dirigenziale della struttura, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, in modo da garantire la continuità delle attività dell’ufficio con riguardo alle esigenze di servizio ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' ’ cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazionel'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno dell’ anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
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