Fideiussioni. 1. Con l’accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente a titolo di garanzia una Fideiussione, conforme al fac-simile allegato pari al 10% dell’importo complessivo del presente Contratto. Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016. 2. Tale Fideiussione potrà essere bancaria od assicurativa, rilasciata da primari intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari edito da Banca d’Italia che svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 3. In ogni caso, qualora la Committente abbia escusso interamente o parzialmente la Fideiussione di cui al presente articolo durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la Fideiussione stessa sino all’importo originario, entro 15 Giorni Solari dalla riduzione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 4. L’Appaltatore si obbliga a integrare la Fideiussione in ragione di ogni integrazione, modificazione o atto integrativo e/o aggiuntivo al Contratto che possano incidere sul termine e sull’importo della Fideiussione. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio all’Istituto di Credito o all’intermediario finanziario che ha rilasciato la Fideiussione ogni integrazione, modificazione o informazione relativa anche all’oggetto dell’Appalto e al Contratto, affinché lo stesso ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere la Fideiussione sempre in vigore, valida e adeguata ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo. La documentazione attestante l’integrazione della Fideiussione da parte dell’Istituto di Credito o dell’intermediario finanziario, attestante la comunicazione e la richiesta ad essi rivolta dall’Appaltatore e la presa d’atto e il riscontro positivo di tali soggetti a quanto comunicato dall’Impresa, dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione. 5. L’inosservanza a quanto sopra o il mancato rispetto dei termini ivi previsti, attribuiscono alla Committente la facoltà di garanzia risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 6. Si applica, per quanto qui non espressamente previsto, l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Contract for Telecommunications Services, Contratto Di Noleggio a Lungo Termine
Fideiussioni. 1. Con l’accettazione la lettera di accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente a titolo di garanzia una Fideiussione, conforme al fac-simile allegato Fideiussione dell’importo di € [•] (euro[•/•]) [pari al 10% dell’importo complessivo del presente Contratto. Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016Corrispettivo].
2. Tale Fideiussione potrà essere bancaria od assicurativa, rilasciata da primari intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari edito da Banca d’Italia che svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. dall’articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. La Fideiussione dovrà contenere l’espressa condizione che il fideiubente è tenuto a eseguire il pagamento della somma nella stessa indicata entro 15 Xxxxxx Xxxxxx a semplice richiesta scritta della Committente, senza bisogno di preventiva costituzione in mora in caso di inadempimenti contrattuali e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché alla facoltà di opporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1945 e 1957 cod. civ..
4. La durata della Fideiussione deve essere almeno pari a 30 giorni successivi alla data di scadenza del contratto.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino a 30 giorni successivi alla data di scadenza del contratto.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La Fideiussione è costituita a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che la Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’espletamento del Contratto in confronto ai risultati emergenti dal conto finale e di quant’altro dovuto, a qualsiasi titolo, ivi incluso per quanto previsto all’art. 5 “Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa”, comma 8, del Contratto, dall’Appaltatore alla Committente.
8. In ogni caso, qualora la Committente abbia escusso interamente o parzialmente la Fideiussione di cui al presente articolo durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la Fideiussione stessa sino all’importo originario, entro 15 Giorni Solari dalla riduzione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..l’escussione della stessa.
49. L’Appaltatore si obbliga a integrare la Fideiussione in ragione di ogni integrazione, modificazione o atto integrativo e/o aggiuntivo al Contratto che possano incidere sul termine e sull’importo della Fideiussione. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio all’Istituto di Credito o all’intermediario finanziario che ha rilasciato la Fideiussione ogni integrazione, modificazione o informazione relativa anche all’oggetto dell’Appalto e al Contratto, affinché lo stesso ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere la Fideiussione sempre in vigore, valida e adeguata ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo. La documentazione attestante l’integrazione della Fideiussione da parte dell’Istituto di Credito o dell’intermediario finanziario, attestante la comunicazione e la richiesta ad essi rivolta dall’Appaltatore e la presa d’atto e il riscontro positivo di tali soggetti a quanto comunicato dall’Impresadall’Appaltatore, dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione.
5. L’inosservanza a In difetto di quanto sopra o il mancato rispetto dei termini ivi previsti, attribuiscono alla Committente la facoltà di garanzia risolvere il Contratto ai sensi dell’artprocedere con l’escussione della stessa garanzia. 1456 c.c..
6. Si 00.Xx applica, per quanto qui non espressamente previsto, l’art. 103 del D.Lgs. 50/201650/16.
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Samples: Contract for Asset Management Services, Contratto Di Appalto Di Servizi Di Gestione (Asset Management)
Fideiussioni. 1. Con l’accettazione la lettera di accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente a titolo di garanzia una Fideiussione, conforme al fac-simile allegato Fideiussione dell’importo di € [•] (euro [•/•]) [pari al 10% dell’importo complessivo del presente Contratto. Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.
2Corrispettivo]. Tale Fideiussione potrà essere bancaria od assicurativa, rilasciata da primari intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari edito da Banca d’Italia che svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. dall’articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. La Fideiussione dovrà contenere l’espressa condizione che il fideiubente è tenuto a eseguire il pagamento della somma nella stessa indicata entro 15 Xxxxxx Xxxxxx a semplice richiesta scritta della Committente, senza bisogno di preventiva costituzione in mora in caso di inadempimenti contrattuali e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché alla facoltà di opporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1945 e 1957 cod. civ.. La durata della Fideiussione deve essere almeno pari alla Durata dei Servizi. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione dell’accettazione definitiva. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La Fideiussione è costituita a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che la Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’espletamento del Contratto in confronto ai risultati emergenti dal conto finale e di quant’altro dovuto, a qualsiasi titolo, ivi incluso per quanto previsto all’art. 5. “Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa”, comma 8, del Contratto, dall’Appaltatore alla Committente. In ogni caso, qualora la Committente abbia escusso interamente o parzialmente la Fideiussione di cui al presente articolo durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la Fideiussione stessa sino all’importo originario, entro 15 Giorni Solari dalla riduzione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
4l’escussione della stessa. L’Appaltatore si obbliga a integrare la Fideiussione in ragione di ogni integrazione, modificazione o atto integrativo e/o aggiuntivo al Contratto che possano incidere sul termine e sull’importo della Fideiussione. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio all’Istituto di Credito o all’intermediario finanziario che ha rilasciato la Fideiussione ogni integrazione, modificazione o informazione relativa anche all’oggetto dell’Appalto e al Contratto, affinché lo stesso ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere la Fideiussione sempre in vigore, valida e adeguata ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo. La documentazione attestante l’integrazione della Fideiussione da parte dell’Istituto di Credito o dell’intermediario finanziario, attestante la comunicazione e la richiesta ad essi rivolta dall’Appaltatore e la presa d’atto e il riscontro positivo di tali soggetti a quanto comunicato dall’Impresa, dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione.
5. L’inosservanza a In difetto di quanto sopra o il mancato rispetto dei termini ivi previsti, attribuiscono alla Committente la facoltà di garanzia risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
6. Si applica, per quanto qui non espressamente previsto, l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016procedere con l’escussione della stessa garanzia.
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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio