Common use of Fideiussioni Clause in Contracts

Fideiussioni. 32.1 Al fine di garantire il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, si obbliga a consegnare al Committente una fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni, emessa da primario istituto di credito e rinnovabile alla scadenza. La fideiussione sarà valida e vincolante a partire dalla data della sua emissione. L’Appaltatore, entro e non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza della fideiussione dovrà provvedere al rinnovo della garanzia, qualora le obbligazioni garantite non siano state puntualmente ed esattamente adempiute. In caso di mancato rinnovo della fideiussione, il Committente ha diritto alla risoluzione del Contratto.

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