Common use of Finanziamento della "Cassa" Clause in Contracts

Finanziamento della "Cassa". Le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al precedente punto a) sono fissate in: - 14 (quattordici) Euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/10/2011 per ogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione e 15 (quindici) euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/9/2013. - 24 (ventiquattro) Euro "Una Tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'art. 12 della Legge 153/1969 riformulato dal D.Lgs. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc.). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali. Per ogni soggetto beneficiano di cui alla lettera a) il diritto alle prestazioni previste dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1- giorno del quarto mese successivo a quello dalla data di iscrizione alla "Cassa".

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Samples: www.conteggilavoro.it

Finanziamento della "Cassa". Le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al precedente punto a) ), sono fissate in: - 14 (quattordici) Euro euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/10/2011 dal 1° ottobre 2011 per ogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione e 15 (quindici) euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/9/2013. dal 1° settembre 2013; - 24 (ventiquattro) Euro euro "Una Tantumuna tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'art. dall'articolo 12 della Legge legge n. 153/1969 riformulato dal D.Lgs. n. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti istituti contrattuali (TFR t.f.r., ecc.). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNLc.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario sanitario per i dipendenti degli Studi Professionalistudi professionali. Per ogni soggetto beneficiano beneficiario di cui alla lettera lett. a) il diritto alle prestazioni previste dal dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1- giorno del quarto mese successivo a quello dalla della data di iscrizione alla "Cassa".

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Samples: www.odcec.torino.it

Finanziamento della "Cassa". Le quote Con decorrenza 1° luglio 2004, la quota a carico dei de i datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al precedente punto a) sono fissate in: - 14 (quattordici) Euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/10/2011 per ogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione e 15 (quindici) l'assistenza sanitaria supplementare è fissata in 13,00 euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/9/2013. - 24 (ventiquattro) Euro "Una Tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiariodipendente. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'art. 12 della Legge legge n. 153/1969 riformulato dal D.Lgs. n. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti istituti contrattuali (TFR t.f.r., ecc.). Per ogni lavoratore in servizio alla data del 30 giugno 2004 e che viene iscritto alla "Cassa" in data successiva alla data di stipula del presente CCNL, dovrà essere effettuato a carico dei datori di lavoro un versamento "una tantum" pari a 24,00 euro per ogni dipendente. Per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2005 il versamento di una tantum sopra richiamato, verrà calcolato pro-quota in relazione alla anzianità di servizio maturata nello stesso periodo. Dall'iscrizione è dovuto poi, con le modalità di cui al successivo punto b) del presente articolo, un versamento pari a 13,00 euro per ogni dipendente iscritto. Per i dipendenti neo assunti in data successiva al 1° gennaio 2006 il versamento dell'una tantum sopra richiamato non è dovuto, restando a carico dei datori di lavoro il solo versamento mensile decorrente dalla data di assunzione del lavoratore. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario piano sanitario per i dipendenti degli Studi Professionalistudi professionali. Per ogni soggetto beneficiano di cui alla lettera a) dipendente, il diritto alle prestazioni previste dalla Cassa dal piano sanitario sorgerà, comunque, dal 1- giorno del quarto mese successivo a quello decorsi tre mesi dalla data di iscrizione alla "Cassa".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Finanziamento della "Cassa". Le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al precedente punto a) ), sono fissate in: - 14 (quattordici) Euro euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/10/2011 dal 1°ottobre 2011 per ogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione e 15 (quindici) euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/9/2013. dal 1°settembr e 2013; - 24 (ventiquattro) Euro euro "Una Tantumuna tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'art. dall'articolo 12 della Legge legge n. 153/1969 riformulato dal D.Lgs. n. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti istituti contrattuali (TFR t.f.r., ecc.). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNLc.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario sanitario per i dipendenti degli Studi Professionalistudi professionali. Per ogni soggetto beneficiano beneficiario di cui alla lettera lett. a) il diritto alle prestazioni previste dal dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1- giorno del quarto mese m ese successivo a quello dalla della data di iscrizione alla "Cassa".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Finanziamento della "Cassa". Le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al precedente punto a) ), sono fissate in: - 14 (quattordici) Euro euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/10/2011 dal 1° ottobre 2011 per ogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione e 15 (quindici) euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/9/2013. dal 1° settembr e 2013; - 24 (ventiquattro) Euro euro "Una Tantumuna tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'art. dall'articolo 12 della Legge legge n. 153/1969 riformulato dal D.Lgs. n. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti istituti contrattuali (TFR t.f.r., ecc.). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNLc.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario sanitario per i dipendenti degli Studi Professionalistudi professionali. Per ogni soggetto beneficiano beneficiario di cui alla lettera lett. a) il diritto alle prestazioni previste dal dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1- giorno del quarto mese m ese successivo a quello dalla della data di iscrizione alla "Cassa".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Finanziamento della "Cassa". Le quote Con decorrenza 1°luglio 2004, la quota a carico dei de i datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al precedente punto a) sono fissate in: - 14 (quattordici) Euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/10/2011 per ogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione e 15 (quindici) l'assistenza sanitaria supplementare è fissata in 13,00 euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/9/2013. - 24 (ventiquattro) Euro "Una Tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiariodipendente. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'art. 12 della Legge legge n. 153/1969 riformulato dal D.Lgs. n. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti istituti contrattuali (TFR t.f.r., ecc.). Per ogni lavoratore in servizio alla data del 30 giugno 2004 e che viene iscritto alla "Cassa" in data successiva alla data di stipula del presente c.c.n.l., dovrà essere effettuato a carico dei datori di lavoro un versamento "una tantum" pari a 24,00 euro per ogni dipendente. Per i lavoratori assunti dal 1°luglio 2004 al 31 d icembre 2005 il versamento di una tantum sopra richiamato, verrà calcolato pro-quota in relazione alla anzianità di servizio maturata nello stesso periodo. Dall'iscrizione è dovuto poi, con le modalità di cui al successivo punto b) del presente articolo, un versamento pari a 13,00 euro per ogni dipendente iscritto. Per i dipendenti neo assunti in data successiva al 1°gennaio 2006 il versamento dell'una tantum sopra richiamato non è dovuto, restando a carico dei datori di lavoro il solo versamento mensile decorrente dalla data di assunzione del lavoratore. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNLc.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario piano sanitario per i dipendenti degli Studi Professionalistudi professionali. Per ogni soggetto beneficiano di cui alla lettera a) dipendente, il diritto alle prestazioni previste dalla Cassa dal piano sanitario sorgerà, comunque, dal 1- giorno del quarto mese successivo a quello decorsi tre mesi dalla data di iscrizione alla "Cassa".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Finanziamento della "Cassa". Le quote Con decorrenza 1° luglio 2004, la quota a carico dei de i datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al precedente punto a) sono fissate in: - 14 (quattordici) Euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/10/2011 per ogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione e 15 (quindici) l'assistenza sanitaria supplementare è fissata in 13,00 euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dall’1/9/2013. - 24 (ventiquattro) Euro "Una Tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiariodipendente. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'art. 12 della Legge legge n. 153/1969 riformulato dal D.Lgs. n. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti istituti contrattuali (TFR t.f.r., ecc.). Per ogni lavoratore in servizio alla data del 30 giugno 2004 e che viene iscritto alla "Cassa" in data successiva alla data di stipula del presente c.c.n.l., dovrà essere effettuato a carico dei datori di lavoro un versamento "una tantum" pari a 24,00 euro per ogni dipendente. Per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2004 al 31 d icembre 2005 il versamento di una tantum sopra richiamato, verrà calcolato pro-quota in relazione alla anzianità di servizio maturata nello stesso periodo. Dall'iscrizione è dovuto poi, con le modalità di cui al successivo punto b) del presente articolo, un versamento pari a 13,00 euro per ogni dipendente iscritto. Per i dipendenti neo assunti in data successiva al 1° gennaio 2006 il versamento dell'una tantum sopra richiamato non è dovuto, restando a carico dei datori di lavoro il solo versamento mensile decorrente dalla data di assunzione del lavoratore. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNLc.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario piano sanitario per i dipendenti degli Studi Professionalistudi professionali. Per ogni soggetto beneficiano di cui alla lettera a) dipendente, il diritto alle prestazioni previste dalla Cassa dal piano sanitario sorgerà, comunque, dal 1- giorno del quarto mese successivo a quello decorsi tre mesi dalla data di iscrizione alla "Cassa".

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