Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore. 2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. 3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue. 4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva. 5) Qualora le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti. 6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
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Samples: CCNL Del Settore Turismo Stabilimenti Balneari, Accordo Di Rinnovo
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle peculiarità Considerate le particolari caratteristiche del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi ed anche allo scopo di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanalicontenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altrealla Cassa integrazione guadagni, a compensazioneforme di decentramento anomalo, prestazioni connessi alle caratteristiche di durata inferiore.
2) Conseguentemente cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto 48 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavoratesettimanali, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni 96 ore all'anno (1° gennaio-31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di lavoro verrà effettuato attraverso congedi 12 mesi dall'inizio del ciclo di conguaglio il cui godimento avverrà nei flessibilità, in periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le imprese intendano applicare ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla R.S.U., illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i suddetti sistemireparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, cui non potrà farsi ricorso per più delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di due volte nell'annosupero o all'utilizzo delle riduzioni, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da saranno definite in un apposito incontro tra direzione Direzione e R.S.U. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo e/o gli eventuali punti e i motivi di dissenso. Esaurita la procedura di cui sopra, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il programma di flessibilità diventa operativo. Sulla base del verbale di riunione di cui sopra, le parti potranno richiedere l'intervento dei livelli superiori per rimuovere i motivi di dissenso. Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico-produttive aziendali. Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale e RSU vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. Dichiarazione a verbale 1 Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o delegato aziendale servizi nel corso dell'anno. Con la modifica al presente articolo, concordata in data 11 giugno 2008, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'art. 35, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine programma di procedere ad un esame congiuntoflessibilità e alle relative percentuali applicate. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, Dichiarazione a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel verbale 2 In caso di ricorso a tali sistemimancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoro straordinariolavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, ai soli fini retributivipotranno essere effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratoreutilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc.
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle peculiarità del settore turistico Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili od ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi alle a mutamenti dei flussi di lavoro, che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, ed al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale ed attivando la Banca delle Ore. Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue: ai sensi dell'Art. 4, del D. Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore, comprese le ore di straordinario. La durata media dell’orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto delle impennate della domanda di settore, correlata alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo mobile di 6 mesi. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Xxxxxxxxxx non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti. Le parti convengono di soffermarsi sulla predominante caratteristica del Settore Turistico, la stagionalità e, conseguentemente, sulla necessità di offrire flessibilità dell’orario di lavoro, al precipuo fine di armonizzare tra loro, sia le mansioni del personale, sia le esigenze produttive del turismo stesso e, contemporaneamente, agevolare le microimprese del settore, che necessitano di poter impiegare le risorse in modo completo ed efficiente in ogni periodo dell’anno. La stagionalità, nelle sue diverse accezioni, ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc., necessita di adeguate politiche legislative e contrattuali al fine di incrementare progressivamente il periodo di attività delle aziende potranno imprese turistiche. Potranno, infatti, essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei ovvero, sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane tali da comportare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altre, normalmente previste ed a compensazione, compensazione prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente . In tale ottica, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre mentre, per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi dà luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero . Tutto ciò premesso, qualora le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo potranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più delle settimane per le quali è possibile effettuare materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario sulla base delle ore di lavoro non potrà superare complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale particolari citate tipologie di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo rapporti di 24 settimane annuelavoro.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione Allo scopo di contenere il ricorso al lavoro straordinario e alla Cassa integrazione guadagni e per far fronte alle peculiarità del settore turistico variazioni di intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative e quindi alle particolari non per esigenze produttive delle aziende stabili e permanenti, l'orario settimanale contrattuale, di cui ai punti precedenti, può essere realizzato anche come media in un arco temporale di norma di 6 mesi. In tal caso previa comunicazione e valutazione con la R.S.U., da avviarsi con preavviso di almeno 5 giorni, potranno essere adottati sistemi attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive, temporanei regimi di distribuzione dell'orario orario superiori od inferiori all'orario contrattuale. La R.S.U. potrà farsi assistere dalle XX.XX. territoriali. Decorsi cinque giorni dall'avvio della procedura la flessibilità diviene operativa. I regimi d'orario superiori all'orario contrattuale non potranno eccedere le 48 ore settimanali, mentre i regimi inferiori all'orario contrattuale potranno anche essere realizzati tramite giornate di lavoro per periodi plurisettimanaliriposo retribuito, intendendosi per tali quei sistemi da comunicare con un preavviso di distribuzione dell'orario almeno 5 giorni. Il riequilibrio tra prestazioni superiori ed inferiori all'orario settimanale dovrà avvenire, previa comunicazione alla R.S.U., entro sei mesi dal periodo di lavoro che comportano per una o più ciascun ricorso all'orario flessibile. Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e superiori all'orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori. Peraltro, per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari o turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La maggiorazione è elevata al 40% per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzioneore prestate oltre l'orario contrattuale in orari o turni notturni.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro di cui al 2° comma del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo. In questi casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla R.S.U. le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso ai regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale nei limiti di 44 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto. Dichiarazione a verbale Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali. Dichiarazione a verbale Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti stipulanti concordano che, in caso di approvazione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro contrattuale, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo. Nota a verbale In relazione alle peculiarità caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del settore turistico materiale lavorato nelle segherie di granito e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende attività collegate potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di durata superiore sette giorni settimanali a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferioreturni. N.d.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.R.: L'accordo 5 ottobre 2010 prevede quanto segue:
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle peculiarità Considerate le particolari caratteristiche del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi ed anche allo scopo di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanalicontenere l’entità dei ricorsi allo straordinario, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altrealla cassa integrazione guadagni, a compensazioneforme di decentramento anomalo, prestazioni connessi alle caratteristiche di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro lavoro. Per far fronte alle variazioni di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative parti di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni casoessa, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali lavoratesettimanali, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni 96 ore nell’anno all’anno (1° gennaio – 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell’orario contrattuale, corrisponderà, nell’arco di lavoro verrà effettuato attraverso congedi 12 mesi dall’inizio del ciclo di conguaglio il cui godimento avverrà nei flessibilità, in periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell’orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l’orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le imprese intendano applicare ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i suddetti sistemireparti e i lavoratori interessati con l’indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell’orario contrattuale, cui non potrà farsi ricorso per più delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall’azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di due volte nell'annosupero o all’utilizzo delle riduzioni, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da saranno definite in un apposito incontro tra direzione Direzione e RSU. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l’esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali. Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell’orario normale e l’inizio dell’orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l’inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale e RSU vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - Con l’articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o delegato aziendale servizi nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimentidell’anno.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione considerazione delle particolari caratteristiche del settore, per far fronte alle peculiarità del settore turistico variazioni dell'intensità lavorativa e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario per contenere l'uso di lavoro straordinario o di sospensioni del lavoro, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per periodi plurisettimanali, intendendosi un massimo di 24 settimane. Per i lavoratori discontinui per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario i quali l'orario normale di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata è superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altrealle 40 ore settimanali, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro non potrà superare in ogni caso le otto 72 ore giornaliereannue oltre le 40 settimanali. A fronte del superamento dell'orario contrattuale di lavoro ed in periodi di minore intensità produttiva, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale corrisponderà una pari entità di leggeriposi compensativi entro un periodo di 12 mesi. In ogni caso, l’azienda l'azienda, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà regolamentare in maniera differente la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro e disporre eventuali eccedenze rispetto alle le quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni ; A fronte della prestazione di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamentodell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. L'azienda provvederà a comunicare per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione iscritto ai lavoratori dei programmi definitiinteressati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati Analoga comunicazione andrà inviata all’EPABIC territoriale competente. La presente normativa sulla flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati e giustificati impedimentiprevede prestazioni domenicali.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende in determinati periodi dell’anno coincidenti con le festività, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 99 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 95 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 95 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 97 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende in determinati periodi dell’anno coincidenti con incrementi di attività, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 quanto previsto dagli articoli precedenti, e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello all’orario contrattuale, prescritto dall'articolo 98 95, non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 95 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 97 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto nove ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva. Le ore lavorate, eccedenti l’orario contrattuale, e non recuperate entro il 31 Dicembre, potranno essere cumulati con quelli dell’anno successivo.
5) Qualora le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o RSU/delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
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Samples: Collective Labor Agreement
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle peculiarità del settore turistico Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi alle a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari esigenze produttive periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle aziende potranno essere adottati sistemi Ore, di distribuzione cui al Titolo LXV. Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue: − ai sensi dell'Art. 4, del D. Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per periodi plurisettimanaliogni periodo di 45 giorni, intendendosi per tali quei sistemi la media di distribuzione dell'orario 58 ore, comprese le ore di straordinario. La durata media dell’orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 ordinario e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni tenuto conto dell’impennate della domanda di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 settore, correlata alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le cinque settimane consecutive ed 48 ore calcolate in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo mobile di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni 6 mesi. − la contrattazione di lavoro verrà effettuato attraverso congedi secondo livello potrà concordare profili particolari di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di minore intensità produttiva.
5) Qualora le imprese intendano applicare i suddetti sistemiorario di lavoro, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale riposi e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiuntostraordinari. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemiistituzione di turni giornalieri di lavoro, i Xxxxxxxxxx non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il lavoro straordinarioDipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratoreanche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione Allo scopo di contenere il ricorso al lavoro straordinario e alla Cassa integrazione guadagni e per far fronte alle peculiarità del settore turistico variazioni di intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative e quindi alle particolari non per esigenze produttive delle aziende stabili e permanenti, l'orario settimanale contrattuale, di cui ai punti 1), 2) e 3), può essere realizzato anche come media in un arco temporale di norma di 6 mesi. In tal caso previa comunicazione e valutazione con la R.S.U., da avviarsi con preavviso di almeno 5 giorni, potranno essere adottati sistemi attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive, temporanei regimi di distribuzione dell'orario orario superiori od inferiori all'orario contrattuale. La R.S.U. potrà farsi assistere dalle XX.XX. territoriali. Decorsi cinque giorni dall'avvio della procedura la flessibilità diviene operativa. I regimi d'orario superiori all'orario contrattuale non potranno eccedere le 48 ore settimanali, mentre i regimi inferiori all'orario contrattuale potranno anche essere realizzati tramite giornate di lavoro per periodi plurisettimanaliriposo retribuito, intendendosi per tali quei sistemi da comunicare con un preavviso di distribuzione dell'orario almeno 5 giorni. Il riequilibrio tra prestazioni superiori ed inferiori all'orario settimanale dovrà avvenire, previa comunicazione alla R.S.U., entro sei mesi dal periodo di lavoro che comportano per una o più ciascun ricorso all'orario flessibile. Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e superiori all'orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori. Peraltro, per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari o turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La maggiorazione è elevata al 40% per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzioneore prestate oltre l'orario contrattuale in orari o turni notturni.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle peculiarità Considerate le particolari caratteristiche del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi ed anche allo scopo di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanalicontenere l’entità dei ricorsi allo straordinario, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altrealla cassa integrazione guadagni, a compensazioneforme di decentramento anomalo, prestazioni connessi alle caratteristiche di durata inferiore.
2) Conseguentemente cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto 48 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavoratesettimanali, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni 104 ore all’anno (1° gennaio - 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di lavoro verrà effettuato attraverso congedi 12 mesi dall'inizio del ciclo di conguaglio il cui godimento avverrà nei flessibilità, in periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell’orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l’orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le imprese intendano applicare ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla R.S.U., illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i suddetti sistemireparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell’orario contrattuale, cui non potrà farsi ricorso per più delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall’azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di due volte nell'annosupero o all’utilizzo delle riduzioni, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da saranno definite in un apposito incontro tra direzione Direzione e R.S.U.. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l’esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. L’esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo e/o gli eventuali punti e i motivi di dissenso. Esaurita la procedura di cui sopra, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il programma di flessibilità diventa operativo. Sulla base del verbale di riunione di cui sopra, le Parti potranno richiedere l'intervento dei livelli superiori per rimuovere i motivi di dissenso. Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali. Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 32 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le Parti. Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell’orario normale e l’inizio dell’orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003. nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l’inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale e RSU vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. Dichiarazione a verbale n. 1 Con l’articolo di cui sopra le Parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o delegato aziendale servizi nel corso dell’anno. Con la modifica al presente articolo, concordata in data 11.6.2008, le Parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l’istituto della flessibilità tempestiva di cui all’art. 35, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine programma di procedere ad un esame congiuntoflessibilità e alle relative percentuali applicate. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, Dichiarazione a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel verbale n. 2 In caso di ricorso a tali sistemimancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoro straordinariolavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, ai soli fini retributivipotranno essere effettuati compensazioni con altri istituti contrattuali, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratoreutilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell’orario di lavoro, ore di ferie, ecc. Nota a verbale Le Parti precisano che, nei casi di obiettive difficoltà nella conclusione dei cicli di flessibilità entro il termine di 12 mesi previsto dal comma 3 del presente articolo, il suddetto periodo di 12 mesi potrà essere prolungato con accordo sindacale a livello aziendale.
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle peculiarità Considerate le particolari caratteristiche del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi ed anche allo scopo di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanalicontenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altrealla cassa integrazione guadagni, a compensazioneforme di decentramento anomalo, prestazioni connessi alle caratteristiche di durata inferiore.
2) Conseguentemente cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto 48 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavoratesettimanali, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni 104 ore all'anno (1o gennaio - 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di lavoro verrà effettuato attraverso congedi 12 mesi dall'inizio del ciclo di conguaglio il cui godimento avverrà nei flessibilità, in periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le imprese intendano applicare ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i suddetti sistemireparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, cui non potrà farsi ricorso per più delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di due volte nell'annosupero o all'utilizzo delle riduzioni, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da saranno definite in un apposito incontro tra direzione Direzione e RSU. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo e/o gli eventuali punti e i motivi di dissenso. Esaurita la procedura di cui sopra, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il programma di flessibilità diventa operativo. Sulla base del verbale di riunione di cui sopra, le parti potranno richiedere l'intervento dei livelli superiori per rimuovere i motivi di dissenso. Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali. Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell'Art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'Art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato Art. 9, a condizione che a livello aziendale e RSU vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o delegato aziendale servizi nel corso dell'anno. Con la modifica al presente articolo, concordata in data 11/6/2008, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'Art. 35, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine programma di procedere ad un esame congiuntoflessibilità e alle relative percentuali applicate. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - In caso di ricorso a tali sistemimancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoro straordinariolavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, ai soli fini retributivipotranno essere effettuati compensazioni con altri istituti contrattuali, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratoreutilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc. NOTA A VERBALE Le Parti precisano che, nei casi di obiettive difficoltà nella conclusione dei cicli di flessibilità entro il termine di 12 mesi previsto dal terzo comma del presente articolo, il suddetto periodo di 12 mesi potrà essere prolungato con accordo sindacale a livello aziendale.
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle peculiarità Considerate le particolari caratteristiche del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi ed anche allo scopo di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanalicontenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altrealla Cassa integrazione guadagni, a compensazioneforme di decentramento anomalo, prestazioni connessi alle caratteristiche di durata inferiore.
2) Conseguentemente cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto 48 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavoratesettimanali, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni 96 ore nell'anno. Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva.
5lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale corrisponderà, nell'arco dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla R.S.U., illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, le ore necessarie e la loro collocazione temporale. Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in sede di esame tra Direzione e R.S.U. entro cinque giorni dalla comunicazione. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. Esaurita la procedura di cui sopra, il programma di flessibilità diventa operativo. Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico-produttive aziendali. Le modalità per il recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d) Qualora del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, modalità di riposo compensativo. Con l'articolo di cui non potrà farsi ricorso sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per più far fronte al variare della domanda di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU prodotti o delegato aziendale servizi nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiuntodell'anno. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel In caso di ricorso a tali sistemimancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoro straordinariolavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc. Con la modifica del presente articolo, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'art. 36, anche con riferimento ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratoretempi di esecuzione del programma di flessibilità e alle relative percentuali applicate.
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione considerazione delle particolari caratteristiche del settore, per far fronte alle peculiarità del settore turistico variazioni dell'intensità lavorativa e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario per contenere l'uso di lavoro straordinario o di sospensioni del lavoro, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per periodi plurisettimanali, intendendosi un massimo di 24 settimane. Per i lavoratori discontinui per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario i quali l'orario normale di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata è superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altrealle 40 ore settimanali, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro non potrà superare in ogni caso le otto 72 ore giornaliereannue oltre le 40 settimanali. A fronte del superamento dell'orario contrattuale di lavoro ed in periodi di minore intensità produttiva, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale corrisponderà una pari entità di leggeriposi compensativi entro un periodo di 12 mesi. In ogni caso, l’azienda l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà regolamentare in maniera differente la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro e disporre eventuali eccedenze rispetto alle le quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni ; A fronte della prestazione di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. L'azienda provvederà a comunicare per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione iscritto ai lavoratori dei programmi definitiinteressati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competente. La presente normativa sulla flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati e giustificati impedimentiprevede prestazioni domenicali.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo. In questi casi la direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla R.S.U. le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso ai regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiore all'orario settimanale contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto. Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali. Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle Parti Sociali, le parti stipulanti concordano che, in caso di approvazione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro contrattuale, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo. In relazione alle peculiarità caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del settore turistico materiale lavorato nelle segherie di granito e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende attività collegate potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di durata superiore sette giorni settimanali a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferioreturni.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
6) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
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