Common use of Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro Clause in Contracts

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 110 ore all'anno. L'azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel corso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettate. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, le ore di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratori. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidare nei periodi di superamento medesimo. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesi.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 110 24 settimane; In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore all'anno. L'azienda rappresenterà dettagliatamente settimanali lavorate e preventivamente alle RSU rispetto al limite massimo di 24 settimane annue; A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattualeminore intensità lavorativa, e le settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettate. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, le ore dei periodi di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche ore di riduzione, con la stessa articolazione per singoli lavoratorisettimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le ore prestate oltre l'orario contrattualeeventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competente. La flessibilità dell'orario di lavoro, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%così come disciplinata dal presente articolo, da liquidare nei periodi di superamento medesimo. L'attuazione della flessibilità è impegnativa deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che prevede il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesilavoro domenicale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 110 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore all'anno. L'azienda rappresenterà dettagliatamente settimanali lavorate e preventivamente alle RSU nel corso rispetto al limite massimo di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le 24 settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettateannue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del superamento dell'orario contrattualeprecedente comma, le ore l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche ore di riduzione, con la stessa articolazione per singoli lavoratorisettimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le ore prestate oltre l'orario contrattualeeventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competente. La flessibilità dell'orario di lavoro, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%così come disciplinata dal presente articolo, da liquidare nei periodi di superamento medesimo. L'attuazione della flessibilità è impegnativa deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che prevede il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesilavoro domenicale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 110 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore all'anno. L'azienda rappresenterà dettagliatamente settimanali lavorate e preventivamente alle RSU nel corso rispetto al limite massimo di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le 24 settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettateannue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del superamento dell'orario contrattualeprecedente comma, le ore l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche ore di riduzione, con la stessa articolazione per singoli lavoratorisettimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le ore prestate oltre l'orario contrattualeeventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. La flessibilità dell'orario di lavoro, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%così come disciplinata dal presente articolo, da liquidare nei periodi di superamento medesimo. L'attuazione della flessibilità è impegnativa deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che prevede anche il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesilavoro domenicale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Del Terziario, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Del Terziario

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per Allo scopo di contenere il ricorso al lavoro straordinario e alla Cassa integrazione guadagni e per far fronte alle variazioni d'intensità di intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (repartie/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative e quindi non per esigenze stabili e permanenti, ufficil'orario settimanale contrattuale, ecc.di cui ai punti 1), 2) l'azienda e 3), può essere realizzato anche come media in un arco temporale di norma di 6 mesi. In tal caso previa comunicazione e valutazione con la R.S.U., da avviarsi con preavviso di almeno 5 giorni, potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive, temporanei regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale. La R.S.U. potrà realizzare diversi farsi assistere dalle XX.XX. territoriali. Decorsi cinque giorni dall'avvio della procedura la flessibilità diviene operativa. I regimi d'orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario superiori all'orario contrattuale sino al limite delle non potranno eccedere le 48 ore settimanali, per mentre i regimi inferiori all'orario contrattuale potranno anche essere realizzati tramite giornate di riposo retribuito, da comunicare con un massimo preavviso di 110 ore all'annoalmeno 5 giorni. L'azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel corso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con Il riequilibrio tra prestazioni lavorative superiori ed inferiori all'orario settimanale contrattualedovrà avvenire, e le settimane con prestazioni lavorative inferioriprevia comunicazione alla R.S.U., saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettateentro sei mesi dal periodo di ciascun ricorso all'orario flessibile. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, le ore di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratori. I Ai lavoratori interessati percepiranno sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all'orario settimanale contrattuale medio, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattualenelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori. Per Peraltro, per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà contrattuale in orari o turni diurni viene corrisposta la una maggiorazione del 15%, da liquidare nei periodi di superamento medesimo30% sulla retribuzione oraria. L'attuazione della flessibilità La maggiorazione è impegnativa elevata al 40% per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, le ore prestate oltre l'orario contrattuale in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesiorari o turni notturni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (repartidell'intensità lavorativa, uffici, ecc.) l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno di orario rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 110 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore all'anno. L'azienda rappresenterà dettagliatamente settimanali lavorate e preventivamente alle RSU nel corso rispetto al limite massimo di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le 24 settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettateannue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del superamento dell'orario contrattualeprecedente comma, le ore l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche ore di riduzione, con la stessa articolazione per singoli lavoratorisettimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidare nei periodi L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di superamento medesimo. L'attuazione applicazione della flessibilità è impegnativa e le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che prevede anche il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesilavoro domenicale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Dell’artigianato

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per Allo scopo di contenere il ricorso al lavoro straordinario e alla Cassa integrazione guadagni e per far fronte alle variazioni d'intensità di intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (repartie/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative e quindi non per esigenze stabili e permanenti, ufficil'orario settimanale contrattuale, ecc.) l'azienda di cui ai punti precedenti, può essere realizzato anche come media in un arco temporale di norma di 6 mesi. In tal caso previa comunicazione e valutazione con la R.S.U., da avviarsi con preavviso di almeno 5 giorni, potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive, temporanei regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale. La R.S.U. potrà realizzare diversi farsi assistere dalle XX.XX. territoriali. Decorsi cinque giorni dall'avvio della procedura la flessibilità diviene operativa. I regimi d'orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario superiori all'orario contrattuale sino al limite delle non potranno eccedere le 48 ore settimanali, per mentre i regimi inferiori all'orario contrattuale potranno anche essere realizzati tramite giornate di riposo retribuito, da comunicare con un massimo preavviso di 110 ore all'annoalmeno 5 giorni. L'azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel corso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con Il riequilibrio tra prestazioni lavorative superiori ed inferiori all'orario settimanale contrattualedovrà avvenire, e le settimane con prestazioni lavorative inferioriprevia comunicazione alla R.S.U., saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettateentro sei mesi dal periodo di ciascun ricorso all'orario flessibile. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, le ore di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratori. I Ai lavoratori interessati percepiranno sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all'orario settimanale contrattuale medio, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattualenelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori. Per Peraltro, per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà contrattuale in orari o turni diurni viene corrisposta la una maggiorazione del 15%, da liquidare nei periodi di superamento medesimo30% sulla retribuzione oraria. L'attuazione della flessibilità La maggiorazione è impegnativa elevata al 40% per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, le ore prestate oltre l'orario contrattuale in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesiorari o turni notturni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 110 24 settimane; In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore all'anno. L'azienda rappresenterà dettagliatamente settimanali lavorate e preventivamente alle RSU rispetto al limite massimo di 24 settimane annue; A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattualeminore intensità lavorativa, e le settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettate. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, le ore dei periodi di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche ore di riduzione, con la stessa articolazione per singoli lavoratorisettimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidare nei periodi di superamento medesimoeventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. L'attuazione della Analoga comunicazione andrà inviata all’EBINASPRI territoriale competente. La presente normativa sulla flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori interessati e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prevede prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesidomenicali.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far A fronte alle di esigenze aziendali comportanti variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa (repartio per corrispondere a specifiche esigenze produttive, ufficil'orario normale di lavoro del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo. In questi casi la direzione aziendale, ecc.) l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 110 ore all'anno. L'azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel corso di un apposito incontro incontro, prospetterà alla R.S.U. le esigenze necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso ai regimi di un maggior carico orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di lavoro connesse a fluttuazioni attuazione di mercato e/o a caratteristiche regimi di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione superiore all'orario settimanale contrattuale e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettate. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, le ore settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratoricorrispondente entità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto. Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali. Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle Parti Sociali, le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidare nei periodi di superamento medesimo. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti stipulanti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia approvazione di flessibilità legge sulla riduzione dell'orario settimanaledi lavoro contrattuale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo. In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle del materiale lavorato nelle segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore ciclo continuo di sette giorni settimanali è di 6 mesia turni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per Le aziende che operino su orari e turni di lavoro fissi e prestabiliti, in assenza di specifici accordi aziendali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (repartidell'intensità lavorativa, uffici, ecc.) l'azienda potrà potranno realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 110 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore all'anno. L'azienda rappresenterà dettagliatamente settimanali lavorate e preventivamente alle RSU nel corso rispetto al limite massimo di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le 24 settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettateannue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del superamento dell'orario contrattualeprecedente comma, le ore l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche ore di riduzione, con la stessa articolazione per singoli lavoratorisettimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le ore prestate oltre l'orario contrattualeeventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. La flessibilità dell'orario di lavoro, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%così come disciplinata dal presente articolo, da liquidare nei periodi di superamento medesimo. L'attuazione della flessibilità è impegnativa deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che prevede il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesilavoro domenicale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per In considerazione delle particolari caratteristiche del settore, per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda dell'intensità lavorativa e per contenere l'uso di lavoro straordinario o di parti sospensioni del lavoro, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di essa (reparti, uffici, ecc.) l'azienda lavoro. L'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 110 ore all'anno24 settimane. L'azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel corso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico Per i lavoratori discontinui per i quali l'orario normale di lavoro connesse a fluttuazioni è superiore alle 40 ore settimanali, la flessibilità dell'orario contrattuale di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e lavoro non potrà superare in ogni caso le settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettate72 ore annue oltre le 40 settimanali. A fronte del superamento dell'orario contrattualecontrattuale di lavoro ed in periodi di minore intensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi entro un periodo di 12 mesi. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà regolamentare in maniera differente la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro e disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue; A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche ore di riduzione, con la stessa articolazione per singoli lavoratorisettimana prevista per i periodi di superamentodell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, 10% da liquidare nei periodi di superamento medesimodei medesimi. L'attuazione L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPABIC territoriale competente. La presente normativa sulla flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori interessati e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prevede prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesidomenicali.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) dell'intensita lavorativa l'azienda potrà potra realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 110 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potra disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore all'anno. L'azienda rappresenterà dettagliatamente settimanali lavorate e preventivamente alle RSU nel corso rispetto al limite massimo di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le 24 settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettateannue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscera ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensita lavorativa, dei periodi di pari entita di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, le ore di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratori. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per L'azienda provvedera a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilita, le ore prestate oltre l'orario contrattualeeventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andra inviata all’EPAR territoriale competente. La flessibilita dell'orario di lavoro, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%così come disciplinata dal presente articolo, da liquidare nei periodi di superamento medesimo. L'attuazione della flessibilità è impegnativa deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che prevede il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesilavoro domenicale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 110 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito delle sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore all'anno. L'azienda rappresenterà dettagliatamente settimanali lavorate e preventivamente alle RSU nel corso rispetto al limite massimo di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le 24 settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettateannue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del superamento dell'orario contrattualeprecedente comma, le ore l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche ore di riduzione, con la stessa articolazione per singoli lavoratorisettimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le ore prestate oltre l'orario contrattualeeventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPABIC territoriale competente. La flessibilità dell'orario di lavoro, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%così come disciplinata dal presente articolo, da liquidare nei periodi di superamento medesimo. L'attuazione della flessibilità è impegnativa deve ritenersivincolante per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che prevede il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesilavoro domenicale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale