Flessibilità dell'orario. Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 103 lettere A) e B), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate: 1. Superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodo dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Flessibilità dell'orario. Per far fronte alle variazioni dell'intensità dell’intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 103 97 lettere A) e B), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:
1. Superamento dell'orario dell’orario settimanale contrattuale in particolari periodo dell'anno dell’anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
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Flessibilità dell'orario. Per far fronte alle variazioni dell'intensità dell’intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 103 4 lettere Aa) e Bb), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:
1. Superamento dell'orario dell’orario settimanale contrattuale in particolari periodo dell'anno dell’anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
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Samples: Protocollo Aggiuntivo