Definizioni generali Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
Varianti per errori od omissioni progettuali 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.
Limitazioni, esclusioni e rivalse La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con il minimo di €100,00 in caso di riparazione o sostituzione presso un centro non specializzato nella riparazione e convenzionato con la Compagnia. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - causati da dolo di terzi; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato. Garanzie di base La garanzia copre: - le spese sostenute dall'Assicurato fino alla massimale di € 500, documentate con fattura, per la documentazione necessaria alla liquidazione di sinistri incendio, furto e rapina dell'autoveicolo assicurato; il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo furto o rapina; la reimmatricolazione ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, furto o distruzione della targa di riconoscimento per collisione con altro veicolo; la quota parte della tassa di possesso pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dello stesso; la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo; l'immatricolazione di nuovo veicolo in caso di danno totale al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro; per i veicoli con sistema di radiolocalizzazione satellitare concesso all'Assicurato in comodato d'uso gratuito da fornitore convenzionato con la Compagnia, il rimborso al fornitore dell'importo previsto dal contratto di comodato per il caso di mancata restituzione dell'apparato a seguito di incidente stradale, incendio o altro evento indennizzabile nei termini di polizza; nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature, la sostituzione o duplicazione con altre dello stesso tipo, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli apparecchi di comando; - la rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa, della Compagnia, per i risarcimenti corrisposti a terzi a seguito di sinistro con guida del conducente con patente scaduta ma rinnovata nei 60 giorni successivi o con esame di guida già sostenuto con esito positivo ma privo ancora del rilascio della patente che dovrà avvenire nei 180 giorni successivi; - le spese sostenute, fino al massimale di €300, per la frequenza del Contraente presso un'autoscuola ad un corso valido per il recupero dei punti nel caso questi siano pari o inferiori a dieci; - le spese sostenute dall'Assicurato, fino al massimale di €1.000, per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali airbag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di attivazione accidentale o di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato; - le spese sostenute e documentate , fino al massimale di €5.000, per la riparazione dell'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi comprovata da verbale delle Autorità intervenute; - le spese all'Assicurato a seguito di sinistro regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo, fino al massimale di €5.000 e comunque non oltre il valore commerciale dell'autoveicolo, per i danni al autoveicolo stesso a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria.
Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l’abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede; (a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza) b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L’Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente; f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L’Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata; g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti. Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.
Esclusioni generali Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dalla Garanzia Base, le prestazioni non coprono sinistri relativi: a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; b) alla materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa; c) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate; d) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; e) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; f) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; g) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; h) a compravendite di quote societarie; i) alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; j) a fatti dolosi delle persone assicurate; k) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; l) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all’obbligatorietà della copertura RCA; m) ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; o ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool; n) all’esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all’attività di lavoro autonomo o di impresa; o) a reati di diffamazione anche a mezzo stampa; p) alla compravendita o alla permuta di immobili, ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; q) a vertenze con la Società o con Società del gruppo AmTrust; r) ad eventi dannosi la cui risoluzione sia demandata ad azioni di classe (class action); s) alla difesa penale per abuso di minori; t) a procedimenti che coinvolgano persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali; u) a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto.