Forma dei contratti. 1. I contratti conseguenti a procedure aperte e ristrette sono stipulati nella forma dell’atto pubblico amministrativo o atto pubblico. E’ facoltà del Segretario Generale proporre l’affidamento del rogito a un notaio. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative. 2. Per i contratti derivanti da procedure negoziate, incluse le procedure in economia, di importo superiore ad € 50.000,00 si applica il comma 1. 3. Per importi fino a € 50.000,00 e sempre che ne sia fatta menzione nell’atto di determinazione a contrattare, i contratti di cui al comma 2 possono essere stipulati con scrittura privata, anche nelle seguenti forme: a) con atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall’aggiudicatario e dal Dirigente responsabile per accettazione; b) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio; c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare; d) per mezzo di sottoscrizione, da parte dell’aggiudicatario, dell’atto di determinazione del Dirigente responsabile in luogo del contratto.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti, Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti
Forma dei contratti. 1. I contratti conseguenti a procedure aperte e ristrette sono stipulati nella in forma dell’atto pubblico amministrativo o atto pubblico. E’ facoltà del Segretario Generale proporre l’affidamento del rogito a un notaio. Il privato contraente può richiedere pubblica amministrativa quando sia richiesto dalla legge ovvero quando lo richieda espressamente l’altra parte, assumendone interamente la stipula del contratto a notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relativespesa.
2. Per Sono stipulati in forma pubblica amministrativa i contratti derivanti da procedure negoziate, incluse le procedure in economia, di importo pari o superiore ad € 50.000,00 si applica il comma 1a 40.000 euro, nonché tutti quelli riguardanti diritti reali su beni immobili e mobili registrati.
3. Per importi fino a € 50.000,00 e sempre che ne I contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000 sono altresì stipulati nella forma della scrittura privata (autenticata nelle firme dal Segretario Generale) quando sia fatta menzione nell’atto di determinazione a contrattarerichiesto dalla legge (ad esempio, per i contratti per l’acquisizione di cui servizi e forniture sotto soglia affidati mediante cottimo fiduciario) ed in ogni altro caso rimesso al comma 2 possono essere prudente apprezzamento dell’ufficiale rogante.
4. I contratti di importo inferiore a 40.000 euro sono stipulati con scrittura privata, anche nelle seguenti formein una delle forme seguenti:
a) con scrittura privata, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta affidataria e dal Dirigente competente per materia, soggetta a registrazione in caso d’uso;
b) atto separato di obbligazione steso in calce al capitolato oppure costituito da lettera-offerta, lettera – offerta sottoscritta dall’aggiudicatario dal fornitore e dal Dirigente responsabile per accettazione;
b) per dalla Provincia; c)per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi l’uso del commercio;
c) , quando sono conclusi con ditte commerciali, per mezzo importi inferiori a 20.000 euro. Gli atti di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
d) per mezzo compravendita immobiliare sono, di sottoscrizionenorma, da parte dell’aggiudicatario, dell’atto di determinazione del Dirigente responsabile in luogo del contrattostipulati con atto pubblico notarile.
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Forma dei contratti. 1. I contratti conseguenti a procedure aperte e ristrette di norma sono stipulati nella forma dell’atto di atto pubblico amministrativo o atto pubblico. E’ facoltà a rogito del Segretario Generale proporre l’affidamento del rogito a segretario generale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative.
2. Per i I contratti derivanti preceduti da procedure negoziate, incluse le procedure in economia, trattativa privata fino al valore di importo superiore ad € 50.000,00 si applica il comma 1.
3€. Per importi fino a € 50.000,00 e sempre che ne sia fatta menzione nell’atto di determinazione a contrattare, i contratti di cui al comma 2 50.000 possono essere stipulati con per scrittura privata. In particolare, anche nelle detti contratti possono assumere le seguenti forme:
a) con atto separato di obbligazione costituito da lettera-lettera offerta, sottoscritta dall’aggiudicatario e dal Dirigente responsabile per accettazioneed accettata;
b) per mezzo sottoscrizione da parte del contraente della determinazione di corrispondenzaaffidamento del lavoro, secondo gli usi del commercioservizio o della fornitura;
c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinaredisciplinare (cosiddetto atto di sottomissione);
d) per mezzo di sottoscrizionecorrispondenza, da parte dell’aggiudicatariosecondo gli usi del commercio, dell’atto anche a mezzo di determinazione telefax o strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente;
e) mediante scrittura privata sottoscritta dall’offerente e dal dirigente del Dirigente responsabile in luogo del contrattoComune.
3. I contratti di locazione possono essere stipulati per scrittura privata.
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