FORMA E TIPO DI GARANZIA. L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri:
FORMA E TIPO DI GARANZIA. Stabiliscono il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell’indennizzo. Possono essere: • forma di garanzia: valore intero o primo rischio assoluto (vd. definizioni di “Valore intero” e di “Primo rischio assoluto”); • tipo di garanzia: valore a nuovo o valore reale (vd. definizioni di “Valore a nuovo” e “Valore reale”).
FORMA E TIPO DI GARANZIA. Le garanzie della presente Sezione sono prestate:
FORMA E TIPO DI GARANZIA. Salvo quanto diversamente indicato le garanzie della presente sezione operano a Valore Intero. Salvo casi specifici, indicati espressamente nella Sezione “Obblighi e interventi nei vari casi di sinistro”, la valutazione e liquidazione dei sinistri relativi alle garanzie della presente sezione avviene secondo il criterio del Valore a Nuovo.
FORMA E TIPO DI GARANZIA. Salvo quanto di seguito diversamente indicato le garanzie della presente sezione operano nella forma del Salvo casi specifici, indicati espressamente nella Sezione “Obblighi e interventi nei vari casi di sinistro”, la valutazione e liquidazione dei sinistri relativi alle garanzie della presente sezione avviene secondo il criterio previsto dal tipo di garanzia del Valore a Nuovo. • ad installazioni esterne (comprese le tende frangisole); • al capotto termico; • da grandine su lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica; le garanzie operano a Primo Rischio Assoluto.
FORMA E TIPO DI GARANZIA. Le garanzie della presente sezione operano a Valore Intero. La valutazione e liquidazione dei sinistri relativi alle garanzie della presente sezione avviene secondo il criterio del Valore a Nuovo.
FORMA E TIPO DI GARANZIA. Possono essere scelte dall’Assicurato, e quindi indicate in polizza:
FORMA E TIPO DI GARANZIA. Possono essere scelte dall'Assicurato, e quindi indicate in polizza: Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto;
FORMA E TIPO DI GARANZIA. Criterio con cui si determina il valore del danno e dell'Indennizzo: per la Forma: vedasi definizione di “Valore Intero” o “Primo Rischio Assoluto” per il Tipo di Garanzia: vedasi definizioni di “Valore a Nuovo”, “Valore reale” e “Valore di mercato”.
FORMA E TIPO DI GARANZIA. L’Assicurazione è prestata con i seguenti criteri (validi anche per le Estensioni Facoltative, ove non diversamente specificato): Forma di garanzia: a “Valore Intero” o a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” (a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata nel Modulo di Polizza in corrispondenza della Garanzia); Tipo di garanzia: “Valore a nuovo”.