Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008. La formazione del rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione, L'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede inoltre l'obbligo di effettuare un aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dal 15 al 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Nell'ambito del lavori dell'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione del rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità del diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'O.P.N. e, attraverso quest'ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T. di cui all'Accordo interconfederale 22/6/1995. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratori, prevede un'Integrazione della formazione. in ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 64 del presente CCNL. Al sensi dell’art. 37, comma 14, del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del rappresentante del lavoratori per la sicurezza sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10/9/2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
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Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 50, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008. La formazione del rappresentanti dei Rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione, . L'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede inoltre l'obbligo di effettuare un aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dal dai 15 al ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Nell'ambito del dei lavori dell'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Tessile-Abbigliamento-Moda le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione del rappresentanti dei Rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità del dei diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'O.P.N. e, attraverso quest'ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T. di cui all'Accordo interconfederale 22/6/199522 giugno 1995. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del dei lavoratori, prevede un'Integrazione un'integrazione della formazione. in In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 64 del presente CCNLc.c.n.l. Al Ai sensi dell’artdell'art. 37, comma 14, del D.Lgs. 9/4/20089 aprile 2008, n. 81, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del rappresentante del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. iI) del D.Lgs. 10/9/200310 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
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Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 5019, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008. La formazione del rappresentanti dei Rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione, L'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede inoltre l'obbligo di effettuare un aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dal 15 al 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Nell'ambito del dei lavori dell'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda bilaterale nazionale tessile, abbigliamento, moda le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione del rappresentanti dei Rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità del dei diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'O.P.N. e, attraverso quest'ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T. di cui all'Accordo all'accordo interconfederale 22/6/199522 giugno 1995. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del dei lavoratori, prevede un'Integrazione una integrazione della formazione. in In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 64 65 del presente CCNLc.c.n.l. Al Ai sensi dell’artdell'art. 37, comma 14, del D.Lgs. 9/4/20089 aprile 2008, n. 81, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del rappresentante del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. iI) del D.Lgs. 10/9/200310 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
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Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artall'Art. 50, comma 1, lett. g) del D.LgsD. Lgs. n. 81/2008. La formazione del dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione, L'art. L'Art. 37 del D.Lgs. D. Lgs n. 81/2008 prevede inoltre l'obbligo di effettuare un aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dal dai 15 al ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Nell'ambito del dei lavori dell'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione del dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità del dei diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'O.P.N. e, attraverso quest'ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T. di cui all'Accordo interconfederale 22/6/199522 giugno 1995. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del dei lavoratori, prevede un'Integrazione un'integrazione della formazione. in In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo del monte ore di cui all'artall'Art. 64 65 del presente CCNL. Al Ai sensi dell’artdell'Art. 37, comma 14, del D.Lgs. 9/4/2008D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del rappresentante del dei lavoratori per la sicurezza sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'artall'Art. 2, comma 1, lett. iI) del D.Lgs. 10/9/200310 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
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Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artdall'art. 5019, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008626/1994. La formazione del rappresentanti dei Rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione, L'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede inoltre l'obbligo di effettuare un aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dal 15 al 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Nell'ambito del dei lavori dell'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda della Commissione nazionale sulla formazione, le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione del rappresentanti dei Rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli nel settore calzaturiero articolandole in considerazione delle specificità del diversi compartidiverse tipologie produttive. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'O.P.N. e, attraverso quest'ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T. di cui all'Accordo all'accordo interconfederale 22/6/199522 giugno 1995. Il datore di lavoro, ogniqualvolta ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del dei lavoratori, prevede un'Integrazione una integrazione della formazione. in In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo del monte delle 150 ore di diritto allo studio di cui all'art. 64 63 del presente CCNLc.c.n.l. Al Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio. Ai sensi dell’artdell'art. 37, comma 14, del D.Lgs. 9/4/20089 aprile 2008, n. 81, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del rappresentante del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. iI) del D.Lgs. 10/9/200310 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
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Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 5037, comma 110, lett. g) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81/200881. La formazione del dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene Igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione, L'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede inoltre l'obbligo di effettuare un aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dal 15 al 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Nell'ambito del dei lavori dell'Organismo Bilaterale della Commissione Nazionale Tessile Abbigliamento Moda sulla formazione, le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione del dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli settore calzaturiero articolandole in considerazione delle specificità del diversi compartidiverse tipologie produttive. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'O.P.N. e, attraverso quest'ultimo, agli O.P.R. ed ed. O.P.T. di cui all'Accordo interconfederale 22/6/1995Interconfederale 22 giugno 1995. Il datore di lavoro, ogniqualvolta ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del dei lavoratori, prevede un'Integrazione una integrazione della formazione. in ogni In ogni, caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto rispetto, ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo del monte delle 150 ore di diritto allo studio di cui all'art. 64 63 del presente CCNLc.c.n.l. Al Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio. Ai sensi dell’artdell'art. 37, comma 14, del D.Lgs. 9/4/20089 aprile 2008, n. 81, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del rappresentante del dei lavoratori per la sicurezza sicurezza, sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, 1 lett. il) del D.Lgs. 10/9/200310 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
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