Common use of FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO Clause in Contracts

FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO. Il Fornitore deve provvedere all’istruzione e all’aggiornamento del personale con particolare riguardo alle innovazioni normative, che interessano le prestazioni richieste assicurando che il personale abbia conoscenze, istruzioni e informazioni continuamente aggiornate sui: - Rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro; - Rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti dell’Amministrazione; - Comportamenti mirati a mitigare i rischi suddetti. - Trattamento dati personali Il Fornitore dovrà inoltre assicurare le seguenti percentuali minime di formazione specifica del personale impiegato: Materie Percentuale minima di addetti da formare Corso per addetti antincendio in attività a rischio d’incendio basso oppure medio oppure elevato, ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, in relazione alle specificità dell’obiettivo 50% Addetto al Primo soccorso sanitario, a norma del DM 15 luglio 2003 n. 388 per aziende di gruppo A oppure di gruppo B, in relazione alle specificità dell’obiettivo 50% Corso di Primo Soccorso BLS-D per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 25% Le percentuali minime dovranno essere rispettate a livello di singolo contratto stipulato con le singole Amministrazioni. In sede di offerta tecnica il Fornitore può inoltre offrire una percentuale minima di addetti da formare in materia di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese/francese/spagnolo. In tale caso la formazione dovrà rispettare le specifiche di seguito previste nel presente capitolato e dovrà assicura un livello di formazione pari ad almeno il livello A2 del sistema descrittivo europeo CEFR “livello base”.

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FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO. Il Fornitore deve provvedere all’istruzione e all’aggiornamento del personale con particolare riguardo alle innovazioni normative, che interessano le prestazioni richieste assicurando che il personale abbia conoscenze, istruzioni e informazioni continuamente aggiornate sui: - Rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro; - Rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti dell’Amministrazione; - Comportamenti mirati a mitigare i rischi suddetti. ; - Trattamento dati personali personali. Il Fornitore dovrà inoltre assicurare le seguenti percentuali minime di formazione specifica del personale impiegato: Materie Percentuale minima di addetti da formare Corso per addetti antincendio in attività a rischio d’incendio basso oppure medio oppure elevato, ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, in relazione alle specificità dell’obiettivo 50% Addetto al Primo soccorso sanitario, a norma del DM 15 luglio 2003 n. 388 n.388 per aziende di gruppo A oppure di gruppo B, in relazione alle specificità dell’obiettivo 50% Corso di Primo Soccorso BLS-D per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 2530% Le percentuali minime dovranno essere rispettate a livello di singolo contratto stipulato con le singole Amministrazioni. OdF. In sede di offerta tecnica il Fornitore può inoltre offrire una percentuale minima di addetti da formare in materia di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra delle lingue straniere, in particolare inglese/francese/spagnolo. In tale caso la formazione dovrà rispettare rispetta le specifiche di seguito previste nel presente capitolato e dovrà assicura assicurare un livello di formazione pari ad almeno il livello A2 del sistema descrittivo europeo CEFR “livello base”. La formazione deve essere somministrata e attestata da organizzazioni aventi specifica e documentata esperienza. La formazione dovrà essere erogata assicurando il rispetto delle percentuali minime previste (in materia di antincendio, primo soccorso e primo soccorso BLS-D), eventualmente migliorate in sede di offerta tecnica, e della percentuale offerta per la lingua straniera, entro 2 mesi dall’avvio del servizio, periodo entro il quale il Fornitore dovrà presentare al Referente del Servizio dell’ASL le attestazioni di avvenuta formazione, pena l’applicazione della penale di cui al paragrafo 23 e nello specifico al punto 4. Dopo il termine sopra indicato, eventualmente migliorato in sede di offerta tecnica, il Fornitore deve garantire la presenza in servizio, per ogni turno di lavoro e per ogni sede, di personale formato in conformità alle percentuali minime precedentemente indicate ovvero migliorative offerte in gara, garantendo, in ogni caso, la presenza di almeno 1 addetto formato per ciascuna materia (antincendio, primo soccorso e primo soccorso BLS-D).

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FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO. Il Fornitore deve provvedere all’istruzione e all’aggiornamento del personale con particolare riguardo alle innovazioni normative, che interessano le prestazioni richieste assicurando che il personale abbia conoscenze, istruzioni e informazioni continuamente aggiornate sui: - Rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro; - Rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti dell’Amministrazione; - Comportamenti mirati a mitigare i rischi suddetti. - Trattamento dati personali Il Fornitore dovrà inoltre assicurare le seguenti percentuali minime di formazione specifica del personale impiegato: Materie Percentuale minima di addetti da formare Corso per addetti antincendio in attività a rischio d’incendio basso oppure medio oppure elevato, ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, in relazione alle specificità dell’obiettivo 50% Addetto al Primo soccorso sanitario, a norma del DM 15 luglio 2003 n. 388 per aziende di gruppo A oppure di gruppo B, in relazione alle specificità dell’obiettivo 50% Corso di Primo Soccorso BLS-D per l’utilizzo del dello specifico defibrillatore semiautomatico esterno in dotazione all’AR. Ove il DAE sia successivamente acquisito dall’AR, si deve provvedere alla dovuta formazione. 25% Le percentuali minime dovranno essere rispettate a livello di singolo contratto stipulato con le singole Amministrazioni. In sede di offerta tecnica il Fornitore può inoltre offrire una percentuale minima di addetti da formare in materia di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese/francese/spagnolo. In tale caso la formazione dovrà rispettare le specifiche di seguito previste nel presente capitolato e dovrà assicura un livello di formazione pari ad almeno il livello A2 del sistema descrittivo europeo CEFR “livello base”. La formazione dovrà essere erogata assicurando il rispetto delle percentuali minime previste (in materia di antincendio, primo soccorso e primo soccorso BLS-D), eventualmente migliorate in sede di offerta tecnica, e della percentuale offerta per la lingua straniera, entro 6 mesi dall’avvio del servizio, periodo entro il quale il Fornitore dovrà presentare al Responsabile del Servizio dell’AR le attestazioni di avvenuta formazione, pena l’applicazione delle penali di cui al par. 20, e più precisamente la numero 7 dell’elenco. Il Fornitore deve garantire la presenza in servizio di personale formato in conformità alle percentuali minime precedentemente indicate ovvero migliorative offerte in gara.

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FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO. Il Fornitore deve provvedere all’istruzione e all’aggiornamento del personale con particolare riguardo alle innovazioni normative, che interessano le prestazioni richieste assicurando che il personale abbia conoscenze, istruzioni e informazioni continuamente aggiornate sui: - Rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro; - Rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti dell’Amministrazione; - Comportamenti mirati a mitigare i rischi suddetti. ; - Trattamento dati personali personali. Il Fornitore dovrà inoltre assicurare le seguenti percentuali minime di formazione specifica del personale impiegato: Materie Percentuale minima di addetti da formare Corso per addetti antincendio in attività a rischio d’incendio basso oppure medio oppure elevato, ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, in relazione alle specificità dell’obiettivo 5030% Addetto al Primo soccorso sanitario, a norma del DM 15 luglio 2003 n. 388 n.388 per aziende di gruppo A oppure di gruppo B, in relazione alle specificità dell’obiettivo 5030% Corso di Primo Soccorso BLS-D per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 2520% Le percentuali minime dovranno essere rispettate a livello di singolo contratto stipulato con le singole Amministrazioni. In sede di offerta tecnica il Fornitore può inoltre offrire una percentuale minima di addetti da formare in materia di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra delle lingue straniere, in particolare inglese/, francese/, spagnolo. In tale caso la formazione dovrà rispettare rispetta le specifiche di seguito previste nel presente capitolato e dovrà assicura assicurare un livello di formazione pari ad almeno il livello A2 del sistema descrittivo europeo CEFR “livello base”. La formazione deve essere somministrata e attestata da organizzazioni aventi specifica e documentata esperienza. La formazione dovrà essere erogata assicurando il rispetto delle percentuali minime previste (in materia di antincendio, primo soccorso e primo soccorso BLS-D), eventualmente migliorate in sede di offerta tecnica, e della percentuale offerta per la lingua straniera, entro 6 mesi dall’avvio del servizio, periodo entro il quale il Fornitore dovrà presentare al Referente del Servizio dell’AR le attestazioni di avvenuta formazione, pena l’applicazione della penale di cui al paragrafo 16 e nello specifico al punto 3. Dopo il termine sopra indicato, eventualmente migliorato in sede di offerta tecnica, il Fornitore deve garantire la presenza in servizio di personale formato in conformità alle percentuali minime precedentemente indicate ovvero migliorative offerte in gara.

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