Formula tariffaria. a) Formula tariffaria “Bonus/Malus” Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Bonus/Malus”, la presente assicurazione prevede che ad ogni veicolo venga assegnata rispettivamente una classe di ingresso od una classe di assegnazione in base alla quale sarà calcolato il premio. Le classi ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio, nonché le regole evolutive, saranno individuati al momento dell’offerta, in relazione alla tariffa in vigore della Compagnia rimasta aggiudicataria. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015; b) Formula tariffaria “Franchigia Fissa e assoluta” Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa Fissa e assoluta”, il contratto prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015; c) Formula Tariffaria “Fissa” senza franchigia, con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa Fissa e assoluta”, il contratto è stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione: • se nel periodo di osservazione viene pagato un sinistro, il premio dovuto per l’annualità successiva non subirà aumenti; • se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus); • se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).
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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Formula tariffaria. a) Formula tariffaria “Bonus/Malus” Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Bonus/Malus”, la presente assicurazione prevede che ad ogni veicolo venga assegnata rispettivamente una classe di ingresso od una classe di assegnazione in base alla quale sarà calcolato il premio. Le classi ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio, nonché le regole evolutive, saranno individuati al momento dell’offerta, in relazione alla tariffa in vigore della Compagnia rimasta aggiudicataria. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;
b) Formula tariffaria “Franchigia Fissa e assoluta” Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa Fissa e assoluta”, il contratto prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;
c) Formula Tariffaria “Fissa” senza franchigia, con FISSA"con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa Fissa e assoluta”, .1 Qualora il contratto è contratto,stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del a premio fisso,si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose -esclusi i carrelli -per usi speciali e per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione: • trasporti specifici se nel periodo di osservazione viene pagato un sinistro, vengano pagati due sinistri il premio dovuto per l’annualità successiva non subirà aumenti; • se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l’annualità l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejusquindicipercento); • se . .2 Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 tre o più sinistri, ,il premio dovuto per l’annualità l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejusventicinquepercento). .3 I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. .4 Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia,al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora - dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore -essa risulti dovuta. .5 Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile,di non .6 Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno,la maggiorazione (Pejus)si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta xxxxxxxxxxxxx.Xx Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo;in mancanza,il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al comma 2. .7 In mancanza di consegna dell'attestazione,il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto. .8 Le disposizioni di cui ai commi 4,5,6 e 7,non si applicano se il contratto si riferisce a: a)veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; .9 Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente comma 8 lettere a)e b),il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma. .10 La Società provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile,qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus",sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario.
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Samples: Responsabilità Civile Da Circolazione Dei Veicoli a Motore
Formula tariffaria. a) Formula tariffaria “Bonus/Malus” Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Bonus/Malus”, la presente assicurazione prevede che ad ogni veicolo venga assegnata rispettivamente una classe di ingresso od una classe di assegnazione in base alla quale sarà calcolato il premio. Le classi ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio, nonché le regole evolutive, saranno individuati al momento dell’offerta, in relazione alla tariffa in vigore della Compagnia rimasta aggiudicataria. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;
b) Formula tariffaria “Franchigia Fissa e assoluta” Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa Fissa e assoluta”, il contratto prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;
c) Formula Tariffaria “Fissa” senza franchigia, con FISSA"con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa Fissa e assoluta”, .1 Qualora il contratto è contratto,stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del a premio fisso,si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose -esclusi i carrelli -per usi speciali e per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione: • trasporti specifici se nel periodo di osservazione viene pagato un sinistro, vengano pagati due sinistri il premio dovuto per l’annualità successiva non subirà aumenti; • se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l’annualità l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejusquindicipercento); • se . .2 Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 tre o più sinistri, ,il premio dovuto per l’annualità l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejusventicinquepercento). .3 I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. .4 Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia,al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora - dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore -essa risulti dovuta. .5 Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile,di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente xxxxxxxxx.Xx presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno,la maggiorazione (Pejus)che risulti dovuta non verrà applicata. .6 Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno,la maggiorazione (Pejus)si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta xxxxxxxxxxxxx.Xx Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo;in mancanza,il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al comma 2. .7 In mancanza di consegna dell'attestazione,il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto. .8 Le disposizioni di cui ai commi 4,5,6 e 7,non si applicano se il contratto si riferisce a: a)veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; b)veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico; c)veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia". .9 Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente comma 8 lettere a)e b),il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma. .10 La Società provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile,qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus",sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario.
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Samples: Insurance Policy
Formula tariffaria. In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l’assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o del libro matricola che integrano la polizza, in base a una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:
a) Formula tariffaria “Bonus/"Bonus / Malus” Per quei veicoli e/" o natanti per i quali sull’elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma altra formula che preveda riduzioni / maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria “Bonus/Malus”, la presente assicurazione prevede che ad ogni veicolo venga assegnata rispettivamente una classe riduzioni o maggiorazioni di ingresso od una classe di assegnazione in base alla quale sarà calcolato il premio. Le classi ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio, nonché le regole evolutive, saranno individuati al momento dell’offerta, rispettivamente in relazione alla tariffa assenza o in vigore della Compagnia rimasta aggiudicatariapresenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
b) Formula tariffaria “"Franchigia Fissa e assoluta” Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma fissa" L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria “Tariffa Fissa e assoluta”, il contratto prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;.
c) Formula Tariffaria “tariffaria "Fissa” " senza franchigia, franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) Per quei L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - riguardo ai veicoli e/o natanti destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa Fissa usi speciali e assoluta”, il contratto è stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione per trasporti specifici - prevede aumenti del premio per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione: • se nel periodo di osservazione viene pagato un sinistro, il premio dovuto per l’annualità successiva non subirà aumenti; • in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistrisinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. o, il in sostituzione ed alternativa delle formule tariffarie precedentemente indicate, è stipulata unicamente nella forma seguente:
d) Formula tariffaria a premio dovuto fisso per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato settore veicolare L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede un premio fisso per settore veicolare e pertanto non trovano applicazione regole evolutive e variazione in aumento o diminuzione del 15% (pejus); • se nello stesso premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus)osservazione.
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Samples: Insurance Agreement
Formula tariffaria. a) Formula tariffaria “Bonus/Malus” Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Bonus/Malus”, la presente assicurazione prevede che ad ogni veicolo venga assegnata rispettivamente una classe di ingresso od una classe di assegnazione in base alla quale sarà calcolato il premio. Le classi ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio, nonché le regole evolutive, saranno individuati al momento dell’offerta, in relazione alla tariffa in vigore della Compagnia rimasta aggiudicataria. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;
b) Formula tariffaria “Franchigia Fissa e assoluta” Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa Fissa e assoluta”, il contratto prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;
c) Formula Tariffaria “Fissa” senza franchigia, con FISSA"con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa Fissa e assoluta”, .1 Qualora il contratto è contratto,stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del a premio fisso,si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose -esclusi i carrelli -per usi speciali e per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione: • trasporti specifici se nel periodo di osservazione viene pagato un sinistro, vengano pagati due sinistri il premio dovuto per l’annualità successiva non subirà aumenti; • se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l’annualità l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejusquindicipercento); • se . .2 Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 tre o più sinistri, ,il premio dovuto per l’annualità l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejusventicinquepercento). .3 I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. .4 Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia,al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora - dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore -essa risulti dovuta. .5 Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile,di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente xxxxxxxxx.Xx presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno,la maggiorazione (Pejus)che risulti dovuta non verrà applicata. .6 Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno,la maggiorazione (Pejus)si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta xxxxxxxxxxxxx.Xx Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo;in mancanza,il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al comma 2. .7 In mancanza di consegna dell'attestazione,il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto. .8 Le disposizioni di cui ai commi 4,5,6 e 7,non si applicano se il contratto si riferisce a: a)veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; .9 Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente comma 8 lettere a)e b),il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma. .10 La Società provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile,qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus",sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario.
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Samples: Insurance Policy