Fornitura e reperibilità dei ricambi Clausole campione

Fornitura e reperibilità dei ricambi. Il Fornitore deve predisporre apposita organizzazione propria, accordi commerciali o quanto necessario per consentire l’approvvigionamento dei ricambi per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni,a far data dal termine della consegna degli autobus. I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul mercato, in modo che il Committente possa individuarvi la linea di approvvigionamento ad esso più conveniente. Il Fornitore dovrà pertanto fornire una descrizione delle proprie strutture logistiche e distributive cui il Committente potrà far riferimento.
Fornitura e reperibilità dei ricambi. La fornitura dei ricambi, a richiesta del Cliente, deve avvenire nel più breve tempo possibile (auspicabilmente non superiore a 24-48 ore) e minimizzando le scorte a magazzino. Il Fornitore deve dichiarare:  la/le struttura/e di riferimento;  la tipologia dei ricambi fornibili con tali modalità (in funzione della frequenza di utilizzo prevedibile);  il tempo massimo tra formalizzazione della richiesta e consegna dei ricambi (lead time di consegna) vedi §A4.7;  gli eventuali supporti telematici utilizzabili in tali transazioni. Il Fornitore assume se del caso, per i ricambi da esso forniti durante il periodo di utilizzo dei veicoli presso il Cliente, l’obbligo di indicare in fattura tutti i dati necessari ai fini della compilazione del modello INTRASTAT (nomenclatura combinata, massa netta, paese di origine) entro limiti temporali utili per il Cliente all’adempimento degli obblighi di legge.
Fornitura e reperibilità dei ricambi. Il Fornitore garantisce, mediante la propria organizzazione o previa stipula di accordi commerciali o altre modalità, l’approvvigionamento dei ricambi relativamente a tutte le componenti del veicolo, inclusi i dispositivi di bordo per l’ITS installati nell’ambito della fornitura, per un periodo non inferiore alla durata del ciclo di vita del veicolo, a decorrere dalla data di consegna della fornitura. Il Fornitore dovrà presentare il listino dei componenti/parti di ricambio i cui costi faranno esplicito riferimento ai prezzi praticati all’Amministrazione pari ai prezzi di listino del Fornitore al netto di uno sconto offerto. Tale listino sarà allegato al contratto di fornitura, di cui ne costituirà parte integrante. Si precisa che tali prezzi, al netto dello sconto indicato dal Fornitore, dovranno essere applicati per la fornitura dei pezzi di ricambio per tutto il periodo del ciclo di vita, fatta salva la possibilità di prevedere formule di revisione del prezzo, da stabilirsi in sede contrattuale, per alcuni componenti soggetti a maggiore variabilità di mercato oggettivamente dimostrata dal Fornitore. In caso di omessa indicazione di uno o più parti di ricambio e/o del relativo prezzo verrà addebitato al Fornitore il costo del ricambio e della manodopera necessaria alla sua sostituzione, qualora il Fornitore stesso non proceda prontamente alla integrazione del listino, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione. Il Fornitore, qualora, per circostanze eccezionali (ad esempio, fallimento suo o del sub fornitore dei componenti), non fosse più in grado di assicurare la regolare disponibilità dei ricambi, si impegna a rendere noti all’Amministrazione disegni, specifiche tecniche, coordinate dei sub fornitori (e relativi disegni), al fine di consentire all’Amministrazione ordinante l’approvvigionamento indipendente di detti ricambi. A tal proposito il Fornitore non potrà addurre ragioni connesse con brevetti o privative industriali. I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul mercato, in modo che l’Amministrazione possa individuarvi la linea di approvvigionamento per essa più conveniente. Durante il periodo di garanzia, il Fornitore deve assicurare un “time limit” di approvvigionamento dei ricambi o di consegna, presso il magazzino/deposito dell’Amministrazione, non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della “richiesta ricambio”. Decorso questo termine l’...

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