Utilizzo dei veicoli Clausole campione

Utilizzo dei veicoli. I veicoli, per ogni singolo Noleggio, devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al presente Contratto e del Regolamento. - In particolare, il veicolo deve essere condotto nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento, in base allo specifico uso previsto nella carta di circolazione e, in generale, con la diligenza del buon padre di famiglia, senza che ne sia manomessa alcuna parte. - La conduzione dei veicoli è consentita soltanto al Cliente e non può essere affidata a terzi, neppure in presenza del Cliente stesso, salvo nel caso di forza maggiore. - Restano a carico del Cliente, tutte le eventuali conseguenze di tipo civile, penale ed amministrativo derivanti da un uso non corretto della vettura e dei sistemi informatici su di essa installati. A tal proposito il Cliente si dichiara edotto che sulla vettura è installata una SIM dati per la fruizione dei servizi internet ed accetta di essere considerato quale custode, ad ogni effetto di legge, di tale SIM per tutto il periodo ricompreso tra la prenotazione e conseguente uso della vettura e la sua riconsegna al Gestore, assumendosi ogni responsabilità al riguardo sia per l’utilizzo dei servizi di telecomunicazione associati a tale SIM che dei servizi internet integrati riferiti di seguito. - Il Cliente prende atto che l’autovettura è dotata del nuovo sistema di infotainment con servizi Google integrati, che permette anche la connettività ai servizi Google (Google Maps, Google Assistance, Google Play Store). Al fine di garantire la riservatezza dei propri dati, si raccomanda al Cliente, al termine del periodo di utilizzo, di resettare il proprio eventuale account nonché tutti i dati relativi e/o connessi. Il Gestore non potrà, in nessun caso, essere ritenuto responsabile di dimenticanze e/o della mancata cancellazione di tali eventuali dati. - Non è ammesso, salvo assenso espresso dal Gestore, l'utilizzo dei veicoli del Servizio oltre i confini del territorio Nazionale Italiano. Condizioni particolari, relativamente alla responsabilità del Cliente, per l'utilizzo dei veicoli del servizio in altri paesi della UE potranno essere disciplinate dal Regolamento. - Il Gestore sarà sollevato da ogni responsabilità civile e penale per tutte le infrazioni, sequestri, ed altre responsabilità connesse all’uso ed alle condizioni dei veicoli per fatto e colpa del Cliente. - I veicoli non devono essere utilizzati: - per il trasporto di merci o persone in contrasto con leggi e reg...
Utilizzo dei veicoli. 4.1 A bordo dei veicoli: • è vietato fumare; • è vietato trasportare animali ad eccezione dei cani da guida per ciechi, fermo restando in tal caso l’obbligo di mantenere un livello di pulizia del veicolo decoroso a carico del delegato che ha effettuato la prenotazione. L'inosservanza dei suddetti divieti e un’evidente sporcizia interna ed esterna comporterà l'addebito della pulizia del veicolo dell’Utente ritenuto responsabile. 4.2 I veicoli non possono essere usati: • sotto l'influenza di alcool, di ogni tipo di sostanza psicotropa il cui effetto risulti incompatibile con la guida (sia proibito che sconsigliato); • in ogni tipo di gara, competizione o test o in aree vietate alla circolazione privata; • per scopi contrari alla legge; • per corsi di sicurezza alla guida, pratica di guida; • per il trasporto di cose e di qualsiasi tipo di sostanza pericolosa; • per il trasporto di cose o sostanze che, a causa delle loro condizioni, possano danneggiare il veicolo e/o ritardare la possibilità di SEMS di noleggiarlo a terzi; • per il traino o spinta di qualsiasi tipo di veicolo o rimorchio; • in qualsiasi maniera che risulti pericolosa e imprudente oppure incompatibile con le caratteristiche del veicolo (si veda il manuale d'uso del veicolo); • per il trasporto di persone o di oggetti su compenso; • per il sub-noleggio a terzi; • nei paesi non facenti parte del sistema di accordi assicurativi “Carta Verde”, le cui sigle internazionali siano in essa barrate; • al di fuori di strade regolarmente asfaltate o comunque su strade o percorsi sterrati o in cui l'accesso non sia consentito da leggi, regolamenti, discipline o disposizioni della Pubblica Amministrazione; • con un numero di passeggeri superiore a quanto previsto nel manuale d'uso del veicolo. L’Utente non può inoltre consentire l’utilizzo del veicolo a terzi. Per quanto non espressamente indicato, è fatto esplicito riferimento a quanto riportato sul libretto di circolazione e sul libretto di uso e manutenzione specifico di ogni autoveicolo. 4.3 Fondazione Politecnico di Milano non è responsabile dei danni causati dalla ricarica dei veicoli elettrici non effettuata nel modo corretto e per ogni inadempimento. 4.4 L’Utente è responsabile del corretto espletamento delle operazioni di ricarica dei veicoli e di eventuali danni causati da operazione di ricarica non corrette o non effettuate.
Utilizzo dei veicoli. 5.1 I Veicoli, per ogni singolo Noleggio, devono essere utilizzati nel pieno rispetto della legge nonché delle prescrizioni di cui al presente Contratto e del Regolamento. 5.2 In particolare, i Xxxxxxx devono essere condotti nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento e, in generale, con la diligenza del buon padre di famiglia, senza che ne sia manomessa alcuna parte. 5.3 La conduzione dei Veicoli è consentita soltanto al Cliente e non può essere affidata a terzi, neppure in presenza del Cliente stesso. 5.4 Non è ammesso, salvo assenso espresso dal Gestore, l’utilizzo dei Veicoli oltre i confini del territorio nazionale Italiano. Condizioni particolari, relativamente alla responsabilità del Cliente, per l’utilizzo dei Veicoli in altri paesi della UE potranno essere disciplinate dal Regolamento. 5.5 Il Gestore sarà sollevato da ogni responsabilità per tutte le infrazioni, sequestri e altre responsabilità connesse all’uso ed alla condizione dei Veicoli da parte dei Clienti. 5.6 I Veicoli non devono essere utilizzati: (i) per il trasporto di merci; (ii) per il trasporto di persone in contrasto con leggi e regolamenti vigenti nel luogo ove avviene la circolazione del Veicolo; (iii) per il trasporto di oggetti o materiali pericolosi (a titolo esemplificativo e senza limitazioni, armi, esplosivi, materiale radioattivo, biologico e simili); (iv) per spingere e/o trainare altri veicoli; (v) relativamente ai Ciclomotori, per il trasporto di un numero di persone eccedenti le quantità previste dalla carta di circolazione e dal libretto di uso e manutenzione; (vi) relativamente ai Monopattini, per il trasporto di più di una persona; (vii) per il trasporto di animali di qualsiasi genere e/o specie; (viii) per il trasporto di persone dietro compenso e per le competizioni di qualsiasi genere; (ix) per esercitarsi nella, o apprendere la, conduzione di veicoli a qualsiasi fine; (x) per scopi o finalità illeciti di qualsiasi tipo; (xi) in zone temporaneamente interdette all’uso dei veicoli o chiuse al traffico dalle autorità; (xii) in violazione di qualsivoglia clausola del presente Contratto o del Regolamento. 5.7 Sui soli Ciclomotori è permesso trasportare un passeggero e il peso massimo consentito di carico totale è di 200 chilogrammi. Il carico massimo consentito nel bauletto dei Ciclomotori è di 4 chilogrammi. In ogni caso, il bauletto dei Ciclomotori non potrà essere utilizzato per il trasporto di animali di qualsiasi genere e/o specie,...
Utilizzo dei veicoli. 8.1 Il Cliente è direttamente e pienamente responsabile dei veicoli ad esso affidati durante il periodo di utilizzo. I veicoli devono essere utilizzati responsabilmente dal Cliente secondo quanto stabilito dal presente Contratto e dal relativo Regolamento, nonché condotti nel rispetto del codice della strada, del codice civile in particolare, nel rispetto dell’art. 1587 c.c. e del codice penale ed in generale con la massima diligenza. La guida del veicolo deve essere effettuata solo utilizzando le cinture di sicurezza e le protezioni eventualmente previste dalla Xxxxx. 8.2 La conduzione del veicolo è consentita esclusivamente al Cliente (ovvero il soggetto che si è registrato e ha sottoscritto il Contratto), e non può essere affidata a terzi, neppure in presenza del Cliente stesso, salvo nel caso di forza maggiore, previa comunicazione al Gestore attraverso il numero verde 800133966 dei dati identificativi del conducente in sostituzione. 8.3 E' espressamente vietato l'uso dei veicoli con patente di guida scaduta, sospesa, ritirata o priva di punti o non valida sul territorio nazionale. 8.4 Resta inteso fra le Parti che la manutenzione ordinaria prevista dalla casa costruttrice su tutti i veicoli è a carico di Garda Uno S.p.A.. Tuttavia, nel periodo di utilizzo del veicolo, il Cliente si impegna a condurre il veicolo e custodirlo, unitamente agli accessori (ovvero: la chiave di accensione, n. 2 tessere magnetiche, il cavo elettrico per la ricarica del veicolo), con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le norme di legge. Il Cliente deve assicurarsi che il livello e le condizioni di tutti i liquidi siano regolari, così come il funzionamento delle luci e la pressione degli pneumatici, come da manuale d'uso del veicolo. 8.5 Tutti gli accessori presenti nell’autovettura dovranno essere ricollocati nella stessa posizione in cui sono stati rinvenuti al momento del prelievo dell’autovettura. I dispositivi accessori sono dotati di microchip che ne rileva la presenza e la corretta collocazione, pertanto in caso di mancata/errata restituzione/ricollocazione, non sarà possibile ultimare correttamente la riconsegna dell’autovettura. In particolare: la chiave di accensione e le tessere magnetiche dovranno essere riposte nel vano portaoggetti anteriore dell’autovettura (ovvero dove erano collocate al momento della consegna dell’autovettura), il cavo elettrico dovrà essere collegato all’autovettura e alla colonnina in modalità “ricarica” (come al momento della cons...
Utilizzo dei veicoli. 5.1 Il Cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo in ordine ed in buono stato di pulizia interna ed esterna. 5.2 In ogni caso, a bordo dei veicoli: a) è vietato fumare; b) è vietato trasportare animali. 5.3 L’inosservanza dei suddetti obblighi e/o divieti comporterà l’addebito al Cliente di una penale dell’importo di Euro 60,00 (sessanta/00). 5.4 Il Cliente non potrà usare i veicoli: a) sotto l'influenza di alcool, di ogni tipo di sostanza psicotropa il cui effetto risulti incompatibile con la guida (sia proibito che sconsigliato); b) in ogni tipo di gara, competizione, test o circolazione in aree vietate alla circolazione privata; c) per scopi contrari alla legge; d) per corsi di sicurezza alla guida, pratica di guida; e) per il trasporto di cose e di qualsiasi tipo di sostanza pericolosa; f) per il trasporto di cose o sostanze che, a causa delle loro condizioni, possano danneggiare il veicolo e/o ritardare la possibilità di E- VAI di noleggiarlo a terzi; g) per il traino o spinta di qualsiasi tipo di veicolo o rimorchio; h) in qualsiasi maniera che risulti pericolosa e imprudente oppure incompatibile con le caratteristiche del veicolo (si veda il manuale d'uso del veicolo); i) per il trasporto di persone o di oggetti su compenso; j) per il sub-noleggio a terzi; k) nei paesi non facenti parte del sistema di accordi assicurativi “Carta Verde”, le cui sigle internazionali siano in essa barrate; l) al di fuori di strade regolarmente asfaltate o comunque su strade o percorsi sterrati o in cui l'accesso non sia consentito da leggi, regolamenti, discipline o disposizioni della Pubblica Amministrazione; m)con un numero di passeggeri superiore a quanto previsto nel manuale d'uso del veicolo. 5.5 In caso le operazioni di pulizia dell’auto al termine del Servizio dovessero richiedere ulteriori interventi saranno addebitati gli ulteriori costi sostenuti e in ogni caso mai inferiori a Euro 80,00 (ottanta/00). 5.6 Il Cliente non può inoltre consentire l’utilizzo del veicolo a terzi senza preventiva comunicazione e autorizzazione di E-VAI. In caso di inosservanza sarà applicata una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00). 5.7 Il Cliente, in caso di sinistro, dovrà trasmettere a E-VAI il CID compilato. In caso di mancata trasmissione, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a E-VAI un importo di Euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di penale. 5.8 Per quanto non espressamente indicato, e fatto esplicito riferimento a quanto riportato sul libretto di circolazione e sul l...
Utilizzo dei veicoli. 4.1 A bordo dei veicoli: • è vietato fumare; • è vietato trasportare animali ad eccezione dei cani da guida per ciechi, fermo restando in tal caso l’obbligo di mantenere un livello di pulizia del veicolo decoroso a carico del delegato che ha effettuato la prenotazione. L'inosservanza dei suddetti divieti e un’evidente sporcizia interna ed esterna comporterà l'addebito della pulizia del veicolo dell’Utente ritenuto responsabile.
Utilizzo dei veicoli. 5.1 I veicoli devono essere usati nei modi e limiti stabiliti dal Contratto, dal Regolamento e dalle disposizioni ricevute a cura del Call Center ovvero del Gestore. 5.2 L’utilizzo dei veicoli è consentito soltanto all’Abbonato e non può essere affidata a terzi. 5.3 In caso di difficoltà o impossibilità alla guida l’Abbonato dovrà prendere immediato contatto con il Call Center ed attenersi alle istruzioni ricevute.

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  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.