Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori R.U.P. (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - • la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionedell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - • la verifica dell'idoneità dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione • l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - • la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - • segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei LavoriR.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - • la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i...
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori R.U.P. (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionedell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - la verifica dell'idoneità dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei LavoriR.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i...
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Comune, qualora abbia suo personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del Dlgs. 81/2008, ha facoltà di far svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, che sarà ove designato dal Committente dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori RUP (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione tra i datori il datore di lavoro, ivi compresi lavoro e i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei LavoriRUP, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è ; - ogni altra incombenza prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..dalle norme.
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei nei cantieri in cui è e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..81/08.
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - − la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionedell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - − la verifica dell'idoneità dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione − l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - − la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - − segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..autonomi
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. ACRWin Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori R.U.P. (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - − la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionedell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - − la verifica dell'idoneità dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione − l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - − la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - − segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei LavoriR.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - – la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i...
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs.. 81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 del d.lgsD.Lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - − la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionedell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - − la verifica dell'idoneità dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione − l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - − la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - − segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - − la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei − nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'artall’art. 100 d.lgsD.Lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgsD.Lgs. 81/08 e s.m.i..81/08.
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Samples: Contratto Di Appalto
Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 3 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 494/96), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 5 del d.lgsd. lgs. 81/08 e s.m.i. 494/96 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 10 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - − la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionedell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - − la verifica dell'idoneità dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione − l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - − la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - − segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - − la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i...
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Samples: Contratto Di Appalto
Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 89 comma 1, lettera f) del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 del d.lgsd. lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - la verifica– verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionel’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - la verifica dell'idoneità – verificare l’idoneità del Piano Operativo operativo di Sicurezzasicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi operativi di Sicurezzasicurezza; - l'organizzazione – organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica di – verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - – segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore Coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensioneCI05.05.03 rev.01 del 30/03/2010 – sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, delle le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i...
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori R.U.P. (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. DLgs 81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. DLgs81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - • la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, autonomi delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - • la verifica dell'idoneità dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione • l’organizzazione tra i datori Datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - • la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di sicurezza, così da migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - • segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei LavoriR.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, interessati in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contrattoContratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, segnalazione senza fornire idonea motivazione, il coordinatore Coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - • la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i...
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Samples: www.tresinarosecchia.it
Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori R.U.P. (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - − la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionedell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - − la verifica dell'idoneità dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed e i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione − l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - − la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - − segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei LavoriR.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed e ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - − la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i...
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 del d.lgsd. lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso competecompete il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 131, comma 2, del Codice, con le conseguenti responsabilità: - la verifica, tramite con opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionel'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento di coordinamento di cui all'articolo 100 del dlgs 81/08 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - la verifica dell'idoneità l'idoneità del Piano Operativo piano operativo di Sicurezzasicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento coordinamento di cui al predetto articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e adeguare di coordinamento di cui al predetto articolo 100 ove previsto, e il Piano fascicolo di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi piani operativi di Sicurezzasicurezza; - l'organizzazione organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica l'attuazione di quanto previsto dagli negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare realizzare il coordinamento tra i rappresentanti per la della sicurezza finalizzato al fine di migliorare le condizioni di miglioramento della sicurezza nel in cantiere; - segnalare e proporre segnala al Committente od committente o al Responsabile responsabile dei Lavorilavori, previa contestazione scritta alle imprese ed e ai lavoratori autonomi interessati, in caso le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del Dlgs 81/08 e alle prescrizioni del piano di gravi inosservanze delle norme di sicurezzacui all'articolo 100 del medesimo decreto, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere cantiere, o la risoluzione del contratto. Qualora Nel caso in cui il Committente committente o il Responsabile responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare da' comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente alla azienda unità sanitaria locale e alla Direzione direzione provinciale del lavorolavoro territorialmente competenti; - la sospensionesospende, in caso di pericolo grave ed e imminente, delle direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i...
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Samples: Contratto Di Appalto
Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: ACRWin - la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
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Samples: Contratto Di Appalto
Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artdi cui al D.lgs. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ), n. 81/2008 è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. al decreto medesimo, e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 10 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - la verifica– verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionel’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - la verifica dell'idoneità – verificare l’idoneità del Piano Operativo operativo di Sicurezzasicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi operativi di Sicurezzasicurezza; - l'organizzazione – organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica di – verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - – segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore Coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione– sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, delle le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i...
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - — la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionedell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - — la verifica dell'idoneità dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i 19 I contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento sono indicati all’ALLEGATO XV del d. lgs. 81/08; 20 I contenuti del fascicolo sono indicati all’ALLEGATO XVI del d. lgs. 81/08. fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - — l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - — la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - — segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - — la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'artall’art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..81/08.
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; ACRWin - la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; - l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 3 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 494/96), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti di cui all'artall’art. 92 5 del d.lgsd. lgs. 81/08 e s.m.i. 494/96 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'artall’art. 98 10 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - la verifica– verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazionel’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - la verifica dell'idoneità – verificare l’idoneità del Piano Operativo operativo di Sicurezzasicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo quest’ultimo e adeguare il Piano piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi operativi di Sicurezzasicurezza; - l'organizzazione organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - la verifica di verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; - – segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori Lavori non adotti tti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore Coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione– sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, delle le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i...
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