Fuori produzione. 1. In caso di fuori produzione delle apparecchiature, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali apparecchiature aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione come richiesta in sede di gara. 2. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle nuove apparecchiature, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia ha facoltà di recesso.
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Samples: Telecommunications
Fuori produzione. 1. In caso di fuori produzione delle apparecchiature, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali apparecchiature aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione come richiesta in sede di gara.
2. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle nuove apparecchiature, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia ha facoltà di recessorecesso come previsto nello Schema di Convenzione.
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Samples: Telecommunications
Fuori produzione. 1. In caso di fuori produzione delle apparecchiature, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali apparecchiature aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione come richiesta in sede nelle modalità previste per la presentazione dell’Offerta Tecnica contenuta nel Disciplinare di gara.
2Gara. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle nuove apparecchiature, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia ha facoltà di recessorecesso come previsto nello Schema di Convenzione.
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Fuori produzione. 1. In Nel caso in cui, durante il periodo di fuori produzione delle apparecchiature, nel corso della durata validità della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, per messa “fuori produzione” degli stessi da parte della casa produttrice, deve segnalare all’Agenzia Intercent-ER tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deveDeve, inoltre, indicare contestualmente quali apparecchiature prodotti aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione come richiesta in sede di gara.
2alle stesse condizioni economiche. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione l’Agenzia comunicazione Intercent-ER procederà alla verifica tecnica ed e alla accettazione delle nuove apparecchiaturedei nuovi prodotti, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora ; qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia ha avrà facoltà di recessorecesso come previsto nello Schema di Convenzione.
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