Requisiti di conformità Clausole campione

Requisiti di conformità. Consip, in qualità di centrale di Committenza, ha redatto il presente Capitolato Tecnico con lo scopo di perseguire le indicazioni applicabili all’oggetto dell’appalto e al suo ruolo di Centrale di Committenza, contenute nelle “Linee Guida relative alla Sicurezza nel Procurement ICT”. Analogamente il Fornitore si impegna a rispettare le indicazioni contenute nelle predette Linee Guida, limitatamente a quelle applicabili al Fornitore stesso in relazione all’oggetto dell’appalto in fase di esecuzione: • Tabella 10 delle Linee Guida di Sicurezza nel Procurement ICT “Requisiti Specifici per forniture di oggetti connessi in rete”; • Tabella 8 delle Linee Guida di Sicurezza nel Procurement ICT “Requisiti Generali” n. R1, R6, R11, R12 R13, R15, R16, R17, R18, R19; • Tabella 9 delle Linee Guida di Sicurezza nel Procurement ICT ”Requisiti specifici per forniture di servizi di sviluppo applicativo” (laddove applicabili nel caso di servizi di supporto specialistico o di hardening). Tutte le apparecchiature che saranno fornite in fase di AS dovranno essere conformi alla normativa vigente che regolamenta la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione. Inoltre dovranno rispettare, ciascuna per le singole specifiche caratteristiche, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza: - Legge 1 marzo 1968, n. 186 “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”; - Decreto Legislativo del 19 maggio 2016 n. 86, “attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”; - D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 27, “attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”; - D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; - D. Lgs. 18 maggio 2016, n. 80, “Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica”; - D. Lgs 14 marzo 2014, n. 49 e s.m.i., “attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Inoltre, tutti i prodotti forniti dovranno esse...
Requisiti di conformità. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire apparecchiature di produzione corrente, nuove di fabbrica, modelli di recente immissione sul mercato, non ricondizionate né riassemblate. Documento di certificazione CE applicabile (dichiarazione e certificato in funzione della procedura di certificazione seguita, redatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità Europea, in accordo con quanto indicato nelle direttive europee e disposizioni nazionali applicabili) del bene offerto, esplicitando la classe di isolamento elettrico e la classe di rischio coerente con la destinazione d’uso individuata ed eventuali limitazioni d’uso. Certificazione di conformità a norme nazionali e internazionali e direttive, se non già contenuto nella certificazione su menzionata.
Requisiti di conformità. Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Le apparecchiature fornite dovranno in particolare:
Requisiti di conformità. Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. L’Impresa dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Le apparecchiature devono essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia ed essere conformi alle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano. Tutti i prodotti offerti dovranno osservare dei precisi requisiti di conformità come precisato di seguito. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare: • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche; • la direttiva 2011/65/CE, anche nota come “Restriction of Hazardous Substances” (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con X.Xxx. 27 del 2014; • i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; • i requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva 2004/108/CE recepita dalla legislazione italiana con D.LGS 194/2007 e conseguentemente essere marchiate e certificate CE; • i requisiti di ergonomia stabiliti nella direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142. Dovrà essere prodotta tutta la certificazione (anche in autocertificazione) attestante la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite. Il produttore delle apparecchiature hardware dovrà essere certificato ISO 9001 (sistema di gestione della qualità) o certificazione equivalente. Il rispetto dei requisiti ambientali di cui sopra del presente Capitolato garantisce la conformità alle specifiche tecniche di base e alle clausole contrattuali indicate nei "Criteri Ambientali Minimi per l'Acquisto, il Noleggio o il Leasing di personal computer portatili" per IT adottati con DM 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) e scaricabili dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx.
Requisiti di conformità. Il materiale fornito dovrà essere conforme a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore, fra le quali ad esempio: - requisiti per i videoterminali indicati nella circolare 71911/10.0.296 - requisiti indicati dal X.Xxx. 19 settembre 1994 N. 626 - requisiti di ergonomia riportati nella direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana nella legge N. 142 del 19 febbraio 1992 - requisiti di sicurezza I.M.Q. (Istituto Marchio di Qualità) e di emissione elettromagnetica FCC (Federal Communications Commission); in alternativa dovranno almeno rispettare analoghi requisiti certificati da altri Enti riconosciuti a livello europeo, nel qual caso la Società dovrà allegare una descrizione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti - norme di sicurezza CEI 74/2 (EN 60950/IEC 950) - norme di sicurezza CEI 110/5 (EN 55022 / CISPR 22) - misure dei parametri elettrici e trasmissivi secondo la norma IEC 1156 - guaine secondo norme IEC 332-3 C La Ditta Aggiudicataria dovrà produrre tutta la certificazione o autocertificazione circa la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite.
Requisiti di conformità. Le Apparecchiature sono conformi alle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano; sono alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, sono quindi munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e sono conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Sono conformi ai criteri ambientali di cui al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle Apparecchiature alle normative CEE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle Apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n 81/2008 e successive modificazioni e conformi all’attuale normativa vigente al fine di ridurre l’uso di sostanze pericolose, ed in particolare, alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con X.Xxx. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS).
Requisiti di conformità. 9. Verbale di ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità
Requisiti di conformità. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni attualmente vigenti, quali: Emissioni elettromagnetiche: D.Lgs 615 del 12.11.1996 riguardante la compatibilità elettromagnetica; CEI EN 55022:1995.
Requisiti di conformità. Gli autoveicoli dovranno essere "nuovi di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Gli autoveicoli saranno coperti da garanzia del produttore, sollevando la Consip S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze. Gli autoveicoli dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di antinquinamento sia a livello nazionale che europeo ed in particolare dovranno essere conformi alla normativa europea indicata nelle schede tecniche. Dovranno inoltre essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio che si intenderà compresa nel canone mensile. La Consip S.p.A. potrà in ogni momento chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora lo stesso abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi consecutivi successivi alla consegna, almeno sei interventi di straordinaria manutenzione per malfunzionamenti al veicolo, non dovuti ad incuria del conducente dell’autoveicolo, usura ed esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri. Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna. In ogni caso, il Fornitore avrà l’obbligo di rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile da parte della Consip S.p.A. fornendo, senza oneri aggiuntivi per la Consip, tutti i servizi previsti nel presente Capitolato e comunque necessari per il ripristino del veicolo.
Requisiti di conformità. Gli autoveicoli sono “nuovi di fabbrica", in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria, coperti da garanzia del produttore e sono di prima immatricolazione o di chilometraggio non superiore a 50 km (fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna). L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi ed altre inadempienze. Il Fornitore provvede in ogni caso a fornire tutti i servizi previsti, in modo da rendere l’autoveicolo efficiente ed utilizzabile da parte dell’Amministrazione. Gli autoveicoli sono conformi alle leggi vigenti in materia di antinquinamento sia a livello nazionale che europeo6. Sono inoltre in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio (che si intende compresa nel canone mensile base).