Furto del veicolo. In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario (o il locatario nel caso di contratto di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing) della classe di merito maturata purché quest’ultimo venga assicurato entro 5 anni (12 mesi per un precedente contratto temporaneo) dalla scadenza del precedente contratto e non si verifichi cambio di settore tariffario. Nel caso in cui la stipula della polizza avvenga successivamente, è assegnata la classe C.U. 14.
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Furto del veicolo. In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario (o il locatario nel caso di contratto di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locato locatogli in leasing) della classe di merito maturata purché quest’ultimo purché‚ quest'ultimo venga assicurato entro 5 anni (12 mesi per un precedente contratto temporaneo) dalla scadenza del precedente contratto e non si verifichi cambio di settore tariffario. Nel caso in cui la stipula stipulazione della polizza avvenga successivamente, è successivamente sarà assegnata la classe C.U. 14.
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