auto e moto
auto e moto
protezione al volante
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione
per le autovetture
edizione dicembre 2010
AXA Assicurazioni S.p.A.
protezione al volante
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione
per le autovetture
edizione dicembre 2010
AXA Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell’art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi Isvap con il n. 041 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del
31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLE AUTOVETTURE
• PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
• PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI DANNI MATERIALI E DIRETTI
• PER GLI INFORTUNI DEL GUIDATORE
• PER L’ASSISTENZA
• PER LA TUTELA LEGALE
(predisposta in conformità del D.L.7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18/05/2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)
Avvertenza
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione e le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all’interno delle C.G.A.
Avvertenza
E’ possibile richiedere presso i punti vendita dell’impresa e nel sito internet www.axa- xxxxxx.xx, il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione al tipo di autovettura e sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dall’impresa.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00 (20123), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA S.A. (18-23 Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx – Tel x00.0.00.000.000) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 00.00.000.000; indirizzo internet: xxx.xxx-xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxx-xxxxxx.xx
La Compagnia. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese Isvap n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA
iscritto all’Albo Gruppi Isvap con il n. 041.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione
L’ammontare del capitale sociale di AXA ASSICURAZIONI S.p.A. sottoscritto e di cui all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2009) è di 211 milioni di euro interamente versato, mentre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 487 milioni di euro (comprensive del risultato di esercizio)
L’indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 183,87%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte
Le forme tariffarie presenti nel prodotto Protezione al Volante, sono :
• Bonus / Malus: che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione", e che si articola in più classi di appartenenza (18 classi di merito + classi di superbonus) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti
(Condizioni Speciali R.C.A. lettera F)
• Bonus / Malus con franchigia di €. 500,00: ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Speciale R.C. Auto F) Bonus-Malus, prevede anche una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato,
(Condizioni Speciali R.C.A. lettera R)
• Bonus / Malus con franchigia di €. 1.000,00: ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Speciale R.C. Auto F) Bonus-Malus, prevede anche una franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato,
(Condizioni Speciali R.C.A. lettera S)
Protezione al Volante, è un prodotto multi garanzia destinato alle autovetture, caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro e destinato a tutelare il proprietario e il conducente :
- per i danni involontariamente provocati agli altri mediante:
la garanzia di Responsabilità civile,
che comprende i danni provocati a terzi, prodotti a persone o a cose dalla circolazione dell’autovettura, se non si prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
(art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Termini di garanzia”, delle C.G.A.)
- dagli eventi imprevisti, che possono causare la perdita totale o il danneggiamento parziale dell’autovettura mediante:
la garanzia Incendio,
per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di determinati eventi quali ad esempio l’incendio stesso , il fulmine , esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione.
(art. 3.4 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.)
la garanzia Furto,
per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di determinati eventi quali ad esempio il furto (consumato o tentato) e la rapina.
(art. 3.5 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.)
la garanzia Collisione,
per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di COLLISIONE accidentale con veicoli identificati o animali appartenenti a persone identificate, ovvero a persone identificate.
(art. 3.7 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.)
la garanzia Kasko,
per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di urto, uscita di strada, ribaltamento.
(art. 3.9 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.)
la garanzia Mini Collisione,
garanzia prestata con un indennizzo massimo di €. 3.000, 00 per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di COLLISIONE accidentale con veicoli identificati o animali appartenenti a persone identificate, ovvero a persone identificate.
(art. 3.11 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.)
la garanzia Assicurazioni Speciali,
composta da un pacchetto di garanzie suddivise in gruppi predefiniti (gruppo 1, 2, 3, 4, 5 e 5plus) contenente le garanzie complementari alla Garanzia R.C.A. e alle Garanzie Incendio e Furto
(art. 3.24 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.) con l’aggiunta delle seguenti:
- Garanzia Rottura dei Cristalli,
per i danni materiali e diretti che possono causare la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dell’autovettura per causa accidentale o per fatto di terzi
(identificata dalla lettera r), delle C.G.A.)
- Garanzia Xxxxx conseguenti ad Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici,
per i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici e verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio e ai danni conseguenti da atti vandalici.
(identificata dalla lettera s), delle C.G.A.)
- negli impegni economici, mediante:
la garanzia Infortuni del Guidatore,
mettendo a disposizione un capitale in caso di grave infortunio o decesso dell’Assicurato (art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.)
- per l’assistenza all’autovettura e alla persona, mediante:
la garanzia di Assistenza,
per l’aiuto tempestivo all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro
(artt. 5.1 “Validità delle prestazioni” e 5.2 “Operatività delle prestazioni”, delle C.G.A.)
- per i danni ingiustamente subiti, mediante:
la garanzia di Tutela Legale,
per la difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale dei propri diritti a seguito di un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata
(art. 6.1 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.)
Avvertenza
Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative regolamentate dagli articoli delle C.G.A. e più precisamente per :
• la garanzia di Responsabilità Civile l’art. 2.3 “Esclusioni e Rivalsa” delle C.G.A.
• la garanzia Incendio gli artt. 3.13 “Esclusioni” e 3.21 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• la garanzia Furto gli artt. 3.13 “Esclusioni” e 3.21 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• la garanzia Collisione gli artt. 3.13 “Esclusioni” e 3.21 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• la garanzia Kasko gli artt. 3.13 “Esclusioni” e 3.21 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• la garanzia Mini Collisione gli artt. 3.13 “Esclusioni” e 3.21 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• la garanzia Assicurazioni Speciali gli artt. 3.13 “Esclusioni” e 3.21 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
- la garanzia Rottura dei Cristalli gli artt. 3.13 “Esclusioni” e 3.21 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
- la garanzia Xxxxx conseguenti ad Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici gli artt. 3.13 “Esclusioni” e 3.21 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• la garanzia Infortuni del Guidatore gli artt. 4.5 “Esclusioni”, 4.6 “Limiti di età” e 4.7 “Persone non assicurabili” delle C.G.A.
• le garanzie di Assistenza gli artt. 5.4 “Limiti di esposizione” e 5.5 “ Esclusioni – delimitazioni” delle C.G.A.
• la garanzia di Tutela legale gli artt. 6.2 “Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione”e
6.5 “Esclusioni” delle C.G.A.
Inoltre per la Responsabilità Civile, si richiama l’attenzione all’evidenza sulle C.G.A che le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante sfondo retinato
Avvertenza Sospensione della garanzia
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto,
l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(Articolo 1901 del Codice Civile)
(Art. 1.3 “Pagamento del premio” delle C.G.A.)
Inoltre è facoltà del contraente sospendere volontariamente il contratto così come regolamentato dall’art. 1.9 ”Sospensione in corso di contratto” delle C.G.A.
Avvertenza Rivalsa
Nel caso in cui, la garanzia Responsabilità Civile non è operante e la Società abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato, il contratto prevede il diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per recuperare le somme pagate.
Tra questi casi di esclusione della garanzia, richiamiamo la Sua attenzione sui seguenti:
• Autovettura guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
(Qualora sia operante la Condizione Speciale C), la Società conserva la facoltà di rivalsa prevista per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, fino a 1.550, 00 euro per sinistro)
• Autovettura guidata da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
• Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
Sottolineiamo che la Società ha deciso di rinunciare all'esercizio della rivalsa, nel caso di guida con patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, negli altri casi è ferma la facoltà di rivalsa.
(art. 2.3 “Esclusioni e rivalsa”, delle C.G.A.)
Avvertenza
Presenza di franchigie, scoperti e massimali
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o limiti massimi d’indennizzo (massimali), alle coperture assicurative. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A. a sfondo retinato, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:
• la garanzia di Responsabilità Civile le Condizioni Speciali RCA lettere R) Bonus – malus con franchigia di €. 500 e S) Bonus – malus con franchigia di €. 1.000
• la garanzia Furto l’art. 3.6 “Scoperto e relativo minimo a carico dell’assicurato”, delle C.G.A.
• la garanzia Collisione l’art. 3.8 “Scoperto e relativo minimo a carico dell’assicurato”, delle C.G.A.
• la garanzia Kasko l’art. 3.10 “Scoperto e relativo minimo a carico dell’assicurato”, delle C.G.A.
• la garanzia Mini Collisione l’art. 3.12 “Scoperto e relativo minimo a carico dell’assicurato”, delle C.G.A.
• la garanzia Assicurazioni Speciali per le seguenti garanzie complementari:
a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio
c) Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione
d) Trasporto in ambulanza
e) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori
f) Xxxxxxxx delle spese conseguenti a perdita delle chiavi dell’autovettura
i) Rimborso delle spese per ripristino air-bag in caso di apertura accidentale
m) Spese di parcheggio dell’autovettura disposto dalle autorità
o) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
q) Rimborso delle spese per noleggio di un autoveicolo sostitutivo
t) Danni ai bagagli
u) Danni indiretti
e per le seguenti garanzie:
- la garanzia Rottura dei Cristalli lettera r)
- la garanzia Xxxxx conseguenti ad Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici lettera s)
Per la garanzia obbligatoria Responsabilità Civile, per la garanzia Tutela Legale e la garanzia Assistenza, l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende l’importo fino a concorrenza del quale l’Impresa presta l’assicurazione.
Esempio di applicazione del Massimale
• Massimale in polizza 3.000.000,00 euro per sinistro, € 2.500.000,00 euro per i danni alla persona, € 500.000,00 euro per i danni alle cose
• Danno accertato 4.000.000,00 euro sia per danni a persone che per danni a cose
• Importo liquidato € 2.500.000,00 euro per i danni alla persona e € 500.000,00 euro per i danni alle cose, poiché il limite complessivo del massimale è di 3.000.000,00 euro l’importo liquidabile non può essere superiore
Per la garanzia obbligatoria Responsabilità Civile e per le garanzie relative alla copertura dei rischi di danni materiali e diretti, può essere applicata, se è prevista in polizza, una franchigia o uno scoperto sull’importo indennizzato. Per franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro. Per scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro con un minimo che viene indicato in polizza.
Esempio di applicazione di Franchigia:
• Franchigia prevista in polizza 500,00 euro per sinistro.
• Danno accertato 1.500,00 euro,
• Importo liquidato 1.000,00 euro (1.500,00 – 500,00 = 1.000,00).
Esempio di applicazione di Scoperto con il minimo:
• Scoperto previsto in polizza 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro
• Danno accertato 10.000,00 euro,
• Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00 – 10% = 9.000,00), poiché il 10% di 10.000,00 euro (cioè 1.000,00 è superiore al minimo di 250,00).
Esempio di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con il limite massimo di indennizzo o massimale:
• Scoperto previsto in polizza 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo
• Danno accertato 11.000,00 euro,.
• Importo liquidato 9.900,00 euro (pari a 11.000,00 – 10% = 9.900,00), poiché il 10% di 11.000,00 euro (cioè 1.100,00 è superiore al minimo di 250,00) e l’importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
• se invece il Danno accertato è pari a 20.000,00 euro,
• Importo liquidato sarà 15.500,00 euro poiché l’importo di 18.000,00 euro (pari 20.000,00
– 10% = 18.000,00) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
Durata del contratto
Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza sia nella forma senza tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (all’art. 1.10 “Rinnovo del contratto – Proroga dell’assicurazione” delle C.G.A.)
Avvertenza
Se è scelta la forma con tacito rinnovo, il contratto si rinnova automaticamente - salvo quanto previsto dall'Art. 1.5 “Adeguamento del premio” delle C.G.A. qualora non venga spedita la disdetta entro il termine di almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza di cui all’Art. 1.10 “Rinnovo del contratto - Proroga dell’Assicurazione” delle C.G.A.
Se tale disdetta è invece regolarmente spedita alla Società o all'agenzia, la garanzia termina alla scadenza del contratto e non viene applicato il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Pertanto la garanzia non sussiste nei 15 giorni successivi alla scadenza contrattuale.
Se è scelta la forma senza tacito rinnovo, la garanzia termina alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni appena indicato.
3.1 Estensioni della Copertura
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e per tutti gli stati come previsto dall’art. 1.6 “Estensione territoriale” delle C.G.A.
Per la garanzia Assistenza come previsto dall’art. 5.3 “Estensione territoriale” delle C.G.A.
Per la garanzia Tutela Legale come previsto dall’art. 6.4 “Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione” delle C.G.A.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Ai sensi dell’art. 129 del C.D.A. sono esclusi dall’assicurazione:
• il conducente dell’autovettura assicurata, sia alla sua persona sia alle sue cose, nel caso in cui egli risulti responsabile del sinistro.
Limitatamente ai soli danni alle cose di proprietà non risultano garantiti (poiché non considerati terzi), i seguenti soggetti:
• il proprietario dell’autovettura assicurata, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di autovettura concessa in leasing;
• il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto indicato al punto 1), gli affiliati, gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i soggetti di cui ai punti 1) e 2), quando convivano con essi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
• i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti indicati al punto 3), naturalmente nel caso in cui l'Assicurato sia una società.
5. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 del C.D.A., la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle C.G.A.
Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 del C.C. o in conseguenza di cause regolamentate dall’art. 1418 del. C.C. .
6. Premi
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa relativi:
• all’Intestatario al Pubblico Registro Automobilistico
• alle caratteristiche dell’autovettura
• alla situazione dei sinistri evidenziata dall’Attestato di rischio
Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario. E’ consentito il frazionamento:
• semestrale, con l’applicazione di oneri aggiuntivi pari al 2,9% del premio imponibile annuo
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario / agente (D.L.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
E’ consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso natante assicurato per la responsabilità civile auto
Avvertenza
Nei casi di cessazione del rischio assicurato in corso di contratto, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione del contrassegno e della Carta Verde, l’Impresa riconosce la parte di premio R.C.A. (al netto di imposte e di altri oneri stabiliti per legge) in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua.
(art. 1.8 “Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato delle C.G.A.) e (1.12 art. “Risoluzione del contratto per furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell’Assicurato” delle C.G.A.)
Si informa che è data facoltà all’Intermediario di applicare in propria autonomia una percentuale di flessibilità a titolo di sconto commerciale. L’applicazione di eventuali sconti previsti dalla flessibilità di Agenzia è espressamente indicata sul contratto stesso
7. Informativa in corso di contratto
L’Impresa trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione dello stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
Qualora la Società intenda proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, mettere a disposizione del Contraente, il nuovo premio presso l'Agenzia (o ufficio)
alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. (art. 1.5 “Adeguamento del premio” delle C.G.A.)
8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito
Il Contraente (o il proprietario o locatario in caso di contratto di leasing) ha diritto di ottenere dalla Società l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa (così come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006).
Il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio è pari a 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza della polizza. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo dell’autovettura, risultante da apposita dichiarazione del contraente, la validità dell’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, come previsto dal Codice delle Assicurazioni. (art. 2.2 “Attestazione dello stato del rischio” delle C.G.A.)
Avvertenza
La classe di merito di conversione universale CU, riportata sull’attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna compagnia.
Si informa inoltre che nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Condizione Speciale F – “Bonus/Malus”) è espressamente riportata la tabella con la corrispondenza tra la classe di merito AXA prevista dal contratto e la classe C.U., classe di Conversione Universale (stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) che garantisce agli Assicurati la possibilità di passare ad un’altra impresa di assicurazione mantenendo la propria storia assicurativa. (art. 2.2 ”Attestazione dello stato del rischio” delle C.G.A.)
9. Recesso
Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate, il Contraente potrà decidere di accettarle o rifiutarle senza particolari formalità.
Le condizioni si intenderanno accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno. Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.
(art. 1.5 ”Adeguamento del premio” delle C.G.A.)
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da Circolazione stradale, si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 Codice Civile). Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello
stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.
10.1 Legge applicabile al contratto
In base all'Art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni”, il contratto è regolato dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente e al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate nonché per la garanzia Responsabilità Civile anche l’importo relativo al Servizio Sanitario Nazionale..
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Procedura per il risarcimento del danno Comportamento da tenere in caso di sinistro
Il Contraente ha l'obbligo, previsto a suo carico dalla legge e dal contratto, di denunciare entro 3 giorni il sinistro alla Società.
Per la denuncia del sinistro Xxx dovrà utilizzare possibilmente l'apposito modulo "Constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto “modulo blu” (constatazione amichevole del sinistro) come previsto dall’art. 143 del C.D.A.), fornitoLe dalla Società stessa.
La denuncia è da compilare con la massima attenzione; tra gli elementi, essa deve indicare: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica dell'incidente; i veicoli in esso coinvolti con le rispettive targhe, con gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione, con le generalità dei rispettivi conducenti (dati anagrafici e codice fiscale); gli eventuali feriti; gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.
Informazioni relative all'esercizio del diritto di risarcimento del danno da circolazione
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
a) a partire dal 1 febbraio 2007 sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” per i danni all’autovettura e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
• la collisione è avvenuta in Italia, X. Xxxxxx o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore immatricolati e muniti di targa, assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
• i veicoli sono targati (esclusi macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all’estero;
• il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.
In caso di sinistro rientrante nella disciplina del “risarcimento diretto” il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento
alla propria impresa di assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo all’autovettura utilizzata). L’Agente e la struttura liquidativa di AXA sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l’assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.
Nell’ipotesi di danni all’autovettura e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; b) l’entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Nel caso in cui la somma sia offerta dall’impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall’Assicurato);
b) sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri dell’autovettura nei termini previsti dall’art. 141 del C.D.A. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione dell’autovettura sulla quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di Xxxxx a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se l’autovettura di quest’ultimo è coperta per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del C.D.A.);
c) sulla base della “procedura di risarcimento prevista dagli artt. 149 e 150 del C.D.A.” per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il ”modulo blu” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui l’autovettura danneggiata è disponibile per la perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell’art. 142, comma 2 del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Avvertenza
I termini di legge per il risarcimento di un sinistro sono disciplinati all’art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 e all’art. 148 del C.D.A.).
E’ possibile consultare i Centri di Liquidazione Danni sul sito internet xxx.xxx-xxxxxx.xx
La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono: 30 giorni in caso di danni all’autovettura o a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in presenza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso
(Art. 2.4 ”Modalità riguardante la denuncia di sinistri” e “Appendice R.C.A. – Cosa fare in caso di sinistro” delle C.G.A.)
12.1 Procedura per la liquidazione dell’Indennizzo
Il Contraente ha l'obbligo, previsto a suo carico dalla legge e dal contratto, di denunciare entro 3 giorni il sinistro alla Società.
Per maggiori dettagli sulle modalità di denuncia e liquidazione del danno si rimanda a:
• per le garanzie relative alla copertura dei rischi di danni materiali e diretti, alla sezione “NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO: GARANZIE INCENDIO, FURTO, COLLISIONE, KASKO, MINI - COLLISIONE” delle C.G.A.
• per la garanzia Infortuni del Guidatore, alla sezione “IL SINISTRO”
• per la garanzia Assistenza, alle sezioni “LA RICHIESTA DI ASSISTENZA”
• per la garanzia Tutela Legale, alla “IL SINISTRO”
13. Incidenti stradali con controparti estere Incidenti avvenuti in Italia con veicoli esteri
In caso di incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell' UCI. In particolare andranno indicati i seguenti dati:
• Nazionalità e targa del veicolo estero
• Caratteristiche tecniche del veicolo estero
• Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
• Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
• Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
• Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
• Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
• Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località
• Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile
• Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
• Descrizione dell'incidente
Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.
Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.
Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi. Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.
Incidenti avvenuti in un paese estero con veicoli esteri
Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), inviare apposita richiesta al Centro Informazioni Isvap, all’indirizzo:
ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx FAX: 06. 00000000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).
N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).
Incidenti avvenuti in uno degli stati dello spazio economico europeo a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.
In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
Per tutti i casi che non rientrano nella casistica di cui sopra è necessario rivolgersi a:
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
Ufficio Sinistri Internazionali
Via Consolata, 3– 00000 Xxxxxx– Italy
Tel: +39 (0)11.57 74 981
Fax: +39.(0) 0 00 00 00 00
MAIL : xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00@xxx-xxxxxxxxxxxxx.xx
14. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, al momento del rinnovo dell'assicurazione, l'importo di uno o più sinistri liquidati dalla Società nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente in base alla clausola Bonus/Malus.
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” prevista dal
D.P.R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A. l’Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente AXA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria stessa.
La facoltà di rimborso è espressamente consentita anche qualora il Contraente abbia presentato regolare disdetta; in tal caso il Contraente ha diritto di ottenere dalla Società l'attestazione dello stato del rischio modificato in base al numero di sinistri che l’Assicurato ha provveduto a rimborsare alla Società.
(Condizioni Speciali R.C.A. lettera f) Bonus-malus - punto 17) Facoltà di rimborso)
15. Arbitrato
Avvertenza
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dalle C.G.A. all’art. “Controversie – Arbitrato irritale” per la garanzia Infortuni del guidatore e all’art. Gestione del sinistro” per la garanzia Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
16. Accesso agli atti dell’impresa
A norma dell’art. 146 del C.D.A , il Contraente, l’Assicurato e il danneggiato hanno diritto di accedere agli atti della Compagnia di assicurazione che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno causati da incidenti stradali.
Tale richiesta può essere fatta
• se il danneggiato ha già avuto un’offerta di risarcimento
• se la compagnia di assicurazione comunica che non intende fare offerta e ne precisa i motivi
• se la compagnia di assicurazione non ha fatto alcun genere di offerta.
In conformità al D.M. 29/10/2008 n. 191 il richiedente può fare richiesta di accesso mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio oppure consegnata a mano. Gli uffici riceventi devono comunicare entro 15 giorni se la richiesta è irregolare o incompleta e devono indicare il Responsabile a cui è stato assegnato il compito per la trattazione del sinistro.
L’Assicurato o il danneggiato deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’impresa di assicurazione. In caso contrario può rivolgersi all’ISVAP.
17. Reclami
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:
posta – AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Ufficio Reclami, via Leopardi, 15 – 00000 Xxxxxx fax – 0000000000.
avendo cura di indicare:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- nominativo del Contraente o almeno la targa dell’autovettura assicurata
- numero e data del sinistro al quale si fare riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (fax 00.00.000.000 – 00.00.000.000), corredando il reclamo con:
- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Possono essere presentati direttamente all’ISVAP, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti
assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di
attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxx
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:
Antifurto: impianto di protezione contro il furto dell’autovettura, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche.
Antifurto elettronico:
Antifurto immobilizzatore:
Antifurto meccanico:
Antifurto satellitare:
Appropriazione indebita:
sistema di protezione contro il furto dell’autovettura di tipo elettronico che impedisce l’accensione del motore e/o provvisto di sirena acustica d’allarme.
sistema di protezione contro il furto dell’autovettura che blocca automaticamente la centralina del motore a seguito dell' estrazione della chiave di avviamento ed in grado di riconoscere un codice digitale senza il quale l’accensione della vettura non può avvenire.
sistema di protezione contro il furto dell’autovettura di tipo meccanico facilmente visibile e costituito di norma da cavo o catena con lucchetto, archetto rigido/U locks, asta blocca volante, blocca pedali, blocca disco e simili.
tipologia di antifurto che permette di individuare l’autovettura grazie all’utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente al’’operatività di un’apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di telesorveglianza.
l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui sia abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 646 Codice Penale.
A.R.D.: Auto rischi diversi. Comprende le garanzie non rientranti nell’assicurazione R.C.A.
Assicurato: nel settore Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto;
negli altri settori di rischio, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento dell’autovettura di natura spontanea e non pianificata, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale.
Audio-fono-visivi: autoradio, lettori di nastri e/o Compact Disc, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili, purché le suddette apparecchiature siano stabilmente installate sull’autovettura e non estraibili, esclusi in ogni caso antenne, cavi e cablaggi.
Carta Verde: documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione
R.C.A. dell’autovettura assicurata nei paesi esteri indicati nella stessa Carta Verde
Classe AXA: classe di merito Bonus/Malus assegnata dalla Società al contratto.
Classe C.U.: classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore (ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
C.D.A.: Codice delle Assicurazioni private entrato in vigore dal 1 febbraio 2007 (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
C.D.S.: Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni.
Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 1469 bis Codice Civile o art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005).
Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.
Degrado d’uso: percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sull’autovettura in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) dell’autovettura al momento del sinistro.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 Codice Penale.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Locatario: l’utilizzatore dell’autovettura affidatagli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.
M.C.T.C.: Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Optional: ogni dotazione, identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice dell’autovettura, escluso quanto indicato nella definizione di audio-fono-visivi.
Parti: Contraente e Società.
Polizza: documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico (od altro archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge).
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario dell’autovettura:
l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal C.D.A.
Regolamento: regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 973/1970) sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e successive modificazioni ed integrazioni.
Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto:
procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del C.D.A. in vigore dal 1°
febbraio 2007.
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: azione esercitata dalla Società in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.
Scoperto: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
nel settore Tutela Legale: il verificarsi della controversia per la quale è prevista l'assicurazione.
Società: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Tariffa: condizioni di premio e norme di assunzione predisposte dalla Società e rese note al pubblico.
Tutela Legale: assicurazione di tutela legale ai sensi del C.D.A. artt. 163,164,173 e 174 e correlati.
Valore a nuovo: valore di listino dell’autovettura di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie IVA inclusa (salvo diversa pattuizione).
Valore commerciale:
valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) dell’autovettura e degli eventuali optional, se assicurati, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione.
Veicolo: l’autovettura oggetto dell’assicurazione.
Protezione al Volante
Condizioni Generali di Assicurazione
contratto di assicurazione per le autovetture
edizione 12/2010
Capitolo 1: Condizioni che regolano l'assicurazione in generale | pag. | 2 |
Capitolo 2: Condizioni che regolano l'assicurazione R.C.A. | pag. | 8 |
Le Prestazioni | pag. | 8 |
Le Limitazioni | pag. | 10 |
Il Sinistro | pag. | 11 |
Le Condizioni Speciali R.C.A. | pag. | 12 |
Capitolo 3: Condizioni che regolano l'assicurazione A.R.D. | pag. | 22 |
Norme comuni a tutte le garanzie A.R.D. | pag. | 22 |
Garanzia Incendio | pag. | 23 |
Garanzia Furto | pag. | 23 |
Garanzia Collisione | pag. | 24 |
Garanzia Kasko | pag. | 25 |
Garanzia Mini Collisione | pag. | 26 |
Le Limitazioni | pag. | 27 |
Le Condizioni Particolari A.R.D. | pag. | 28 |
Norme che regolano i casi di sinistro: garanzie Incendio, Furto, Collisione, Kasko. Mini Collisione | pag. | 31 |
Le Assicurazioni Speciali - Gruppi 1) - 2) - 3) - 4) - 5) – 5) plus | pag. | 35 |
Capitolo 4: Condizioni che regolano l'assicurazione Infortuni | pag. | 41 |
La Portata dell'assicurazione | pag. | 41 |
Le Limitazioni | pag. | 44 |
Il Sinistro | pag. | 45 |
Capitolo 5: Condizioni che regolano l’assicurazione Assistenza | pag. | 47 |
Definizioni | pag. | 47 |
Premessa | pag. | 48 |
Condizioni Comuni | pag. | 48 |
Le Prestazioni | pag. | 51 |
La Richiesta di Assistenza | pag. | 58 |
Capitolo 6: Condizioni che regolano l'assicurazione Tutela Legale | pag. | 59 |
Premessa | pag. | 59 |
La Portata dell'assicurazione | pag. | 59 |
Il Sinistro | pag. | 62 |
Appendice R.C. Auto - Cosa fare in caso di sinistro | pag. | 64 |
Appendice R.C. Auto - Scala comune di corrispondenza | pag. | 67 |
Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy” | pag. | 68 |
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Agenzia o alla Società di ogni
aggravamento del rischio.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare la residenza (se persona fisica)
Il premio della presente assicurazione è calcolato con riferimento a fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Tra i fattori che influiscono sulla valutazione del rischio si intendono sesso, età, professione, luogo (CAP e provincia) di residenza o della sede legale del proprietario (o locatario in caso di leasing).
o la sede legale (se persona giuridica) provincia e codice di avviamento postale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing del veicolo assicurato e a comunicarne tempestivamente eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio.
Il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario (intestatario
al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing, se persona fisica oppure la Partita IVA, se persona giuridica.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 del C.D.A., la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 1.2 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutt
i gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 1.3 - Pagamento del premio
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.
Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 - Adeguamento del premio
Qualora la Società intenda proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni
normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente il nuovo premio presso l'Agenzia (o ufficio) alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente potrà decidere di accettarle o rifiutarle senza particolari formalità.
Le condizioni si intenderanno accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno. Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.
Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto la Società manterrà operanti
le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore
24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Art. 1.6 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, del Principato di Monaco e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche gli Stati dell’ Islanda e della Norvegia).
L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
La Società, a richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C. (o l’ultimo comma dell’Art. 1.5 - “Adeguamento del premio”), la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto dal precedente Art. 1.1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio" e dal successivo Art. 2.3 "Esclusioni e rivalsa".
Art. 1.7 - Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita) - Trasferimento della proprietà del veicolo
Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni di cui agli artt. 1897 - 1898 C.C.
Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita consente la cessione
del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.
Nel caso di conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.
Trasferimento con sostituzione del veicolo. Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del
a)
certificato, del co
b) ntrassegno e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà (sempre che il nuovo veicolo sia assicurabile con lo stesso prodotto), si procede all’eventuale conguaglio del premio. In tal caso l'assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diviene valida per il nuovo veicolo, secondo i criteri di cui al precedente Art. 1.3 - "Pagamento del premio", dalle ore e dal giorno previsti dal documento con il quale la Società stabilisce le nuove condizioni di garanzia.
Nel caso di veicolo consegnato in conto vendita si applicano le medesime disposizioni sempre che vi sia restituzione del certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde e di idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.
La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito "Bonus/Malus" in corso sempre che non si verifichi cambio di proprietario, di settore di tariffa o di forma di assicurazione.
c) Trasferimento con cessione del contratto di assicurazione. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il cedente e il cessionario sono tenuti a darne comunicazione alla Società. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; è tenuto altresì alla restituzione del certificato, contrassegno e dell’eventuale Carta Verde . Il cessionario deve fornire tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio.
La Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuova polizza in sostituzione della polizza ceduta, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta.
Nel caso in cui l'acquirente del veicolo comunichi di non accettare il nuovo premio o comunque dichiari di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, la Società provvederà all’annullamento della polizza con rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
d) Trasferimento con annullamento del contratto. Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita del veicolo senza cessione del contratto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne comunicazione alla Società.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; è tenuto altresì a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde, fornendo documentazione probatoria attestante la vendita. In tal caso il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non
usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all’Agenzia o alla Società.
Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla consegna in conto vendita del veicolo, la Società restituisce la parte di premio R.C.A. non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita, a condizione che in tale data siano stati riconsegnati all’Agenzia o alla Società il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
Nel caso in cui successivamente alla consegna in conto vendita del veicolo l’incarico non vada a buon fine e l’Assicurato proprietario intenda continuare ad utilizzare il veicolo rimasto invenduto, si dovrà stipulare un nuovo contratto con assegnazione della classe di ingresso (per autovetture classe di merito C.U. 14) sempre che l’Assicurato fornisca idonea documentazione probatoria attestante il conto vendita.
È fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 1.9 - "Sospensione in corso di contratto".
Art. 1.8 - Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde; fornendo nel caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario). Per la sola distruzione o demolizione, il Contraente in sostituzione dell’attestazione del P.R.A. può fornire come documentazione il certificato di presa in carico (di cui all’art. 46, 4° comma del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22) rilasciato da centro di raccolta autorizzato o da concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Nei predetti casi di cessazione del rischio il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all’Agenzia o alla Società.
Nel caso di vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successiva ad una sospensione del contratto, su richiesta del Contraente e dalla data di restituzione alla Società di certificato e contrassegno, il premio R.C.A. corrisposto e non usufruito, viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge.
Per i contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee) la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede all’emissione di nuovo contratto con conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. In tal caso l’Assicurato - fermi il Contraente e il proprietario assicurato - che sostituisca il veicolo ha diritto alla conservazione della classe di merito CU già maturata sempre che non si verifichi
cambio di settore di tariffa o di forma di assicurazione.
Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la documentazione in originale relativa al singolo caso (es. attestazione del P.R.A, attestazione di presa in carico del centro di raccolta per la demolizione, ecc.) copia della stessa verrà acquisita dalla Società.
Art. 1.9 - Sospensione in corso di contratto
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Art. 1.12 - "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo".
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una durata residua non inferiore a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore a 30 giorni, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché‚ di frazionamento. La riattivazione del contratto - effettuata in base alle condizioni e alla tariffa applicata al momento della sospensione e fermi il Contraente e il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni non si procede alla proroga della scadenza né‚ al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno. All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Art. 1.10 - Rinnovo del contratto - Proroga dell'assicurazione
Salvo quanto previsto dall'Art. 1.5 - "Adeguamento del premio", in mancanza di disdetta data in forma scritta da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.
Art. 1.11 - Contratti di durata inferiore ad un anno
Sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione. Salvo la variazione per elevazione dei massimali
R.C.A. è altresì esclusa qualsiasi altra variazione, salvo il caso di re immatricolazione del veicolo, trasferimento di residenza del proprietario/locatario o variazione della sede legale. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
Art. 1.12 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell’Assicurato)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 del C.D.A. (fermo l’eventuale intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall’art. 283), l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Il Contraente deve darne immediatamente notizia alla Società fornendo contestualmente copia
Nei casi predetti il contratto è risolto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
della denuncia presentata all'Autorità competente.
In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo del C.C., l’Assicurato ha diritto (previa presentazione di denuncia rilasciata dall’Autorità competente di furto totale o di circolazione contro la volontà dell’Assicurato) al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A., al netto dell’imposta e del contributo S.S.N. L’Assicurato proprietario, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa, in caso di furto totale del veicolo (o reati sopra indicati) ha diritto ad ottenere l’ultima l'attestazione dello stato del rischio, usufruendo della classe di merito C.U. maturata.
della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la denuncia in originale rilasciata dall’Autorità
Al momento
In tali circostanze la Società è tenuta a rilasciare su richiesta del Contraente, entro 15 giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa (intendendosi per tale l’ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso).
competente (copia della stessa verrà acquisita dalla Società).
Qualora l’Assicurato proprietario si rivolga ad altra impresa assicuratrice ha diritto al mantenimento della classe di merito (classe di conversione universale C.U.) anche presso altro assicuratore.
Art. 1.13 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.14 - Foro competente
Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.
Art. 1.15 - Rinvio alle norme di Legge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
LE PRESTAZIONI
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione - Termini di garanzia
La Società assicura, in conformità alle norme del C.D.A., del Regolamento e successive modifiche, i rischi della responsabilità civile. Per tali rischi l'assicurazione è obbligatoria e la Società si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.
tuttavia per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata per il
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
massimale indicato in polizza, con il massimo di € 1.500.000,00 per sinistro.
La Società inoltre assicura, sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché‚ delle eventuali "Condizioni Speciali", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché‚ delle eventuali "Condizioni Speciali".
L'assicurazione comprende:
a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa". trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
b) quando il veicolo identificato in polizza è destinato al trasporto cose la garanzia comprende la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché‚ non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
c) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello appendice a non più di due ruote, non dotato di targa propria, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone eventualmente occupanti il rimorchio (cosiddetto rischio statico).
d) nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l’aiuto di mezzi meccanici.
Art. 2.2 - Attestazione dello stato del rischio
In conformità al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (e successive modifiche), almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società invia al Contraente o al proprietario (o locatario in caso di leasing), qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l’attestazione dello stato del rischio.
Tale attestazione fornisce la corretta informazione sulla sinistrosità ed è utile per l'applicazione
della corretta tariffa al contratto.
L' attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di smarrimento, mancato pervenimento al Contraente o deterioramento dell’attestazione dello stato del rischio, l’Agenzia ne rilascerà duplicato, su richiesta del Contraente entro 15 giorni, senza applicazione di costi. Inoltre, qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze - furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione - ed il periodo di osservazione risulti concluso, l’assicuratore deve consegnare al Contraente l’attestazione dello stato del rischio. In tale impegno è partecipe l’Agenzia, per il rilascio di duplicati dell’attestazione dello stato del rischio.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
– sospensione di garanzia nel corso del contratto;
– contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
– contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
– contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
– cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la medesima impresa
all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce
Il Contraente deve sempre consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio
assicuratrice.
Il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio è pari a 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto.
In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, la validità dell’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce(come previsto dal C.D.A).
Si precisa che il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni con l’Assicurato proprietario.
In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (comunque non inferiore a 12 mesi) di un veicolo, l’utilizzatore dello stesso, qualora acquisisca il veicolo mediante l’esercizio del diritto di riscatto, può richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato dell’ultima attestazione sullo stato del rischio.
LE LIMITAZIONI
Art. 2.3 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 “Modifiche ed integrazioni al Codice della strada”, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo stesso o dall’art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché‚ da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del C.D.A., la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
IL SINISTRO
Art. 2.4 - Modalità riguardante la denuncia di xxxxxxxx (si veda anche quanto previsto dall’appendice r.c.a. sulla disciplina del risarcimento diretto - d.p.r. n. 254/2006)
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all’Agenzia o direttamente alla Società, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato, la dinamica dell'incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe nonché, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.
La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando, per i sinistri di Responsabilità Civile Auto, il modulo blu "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, (convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39 e previsto dall’art. 143 del C.D.A.) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
In ogni caso la denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro, nonché se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l’indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno (come prescritto dal provvedimento ISVAP 1764/2000 ad attuazione della legge 26 maggio 2000, n. 137 nonché quanto previsto dagli artt. 143, 148 e 149 del C.D.A.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché‚ nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 2.5 - Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
LE CONDIZIONI SPECIALI R.C.A.
(Integranti la descrizione del rischio e le condizioni generali di assicurazione quando attinenti al rischio assicurato o quando espressamente richiamate in polizza)
PREMESSA
Il passaggio da una forma tariffaria all’altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto su esplicita richiesta del Contraente.
A) Veicoli adibiti a scuola guida
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica di guida), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
B) Danni a cose di terzi trasportati (su autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico)
La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo e del conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé‚ dai terzi trasportati.
Sono comunque esclusi: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
C) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato:
La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, fino a € 1.550,00 per sinistro,
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
nei confronti del solo conducente.
D) Autoveicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori
La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa:
• nei confronti del solo proprietario o locatario dell'autoveicolo assicurato, non adibito a noleggio, dato in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, anche nei confronti del proprietario o locatario, qualora fosse a conoscenza delle suddette circostanze.
F) Bonus-malus
1) Forma tariffaria - La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus-Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti dal comma seguente, e che si articola in più classi di appartenenza (18 classi di merito + classi di superbonus) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:
Classi di merito AXA e coefficienti di premio (tariffa affari nuovi)
Classe di merito AXA | Coefficienti di determinazione del premio | Classe di merito AXA | Coefficienti di determinazione del premio |
1A – 1B – 1C – 1D – 1E 1F - 1G – 1H – 1K – 1L | 0,573 | 9 | 0,802 |
10 | 0,841 | ||
1 | 0,573 | 11 | 0,891 |
2 | 0,589 | 12 | 0,944 |
3 | 0,610 | 13 | 1,029 |
4 | 0,634 | 14 | 1,271 |
5 | 0,664 | 15 | 1,498 |
6 | 0,696 | 16 | 1,943 |
7 | 0,730 | 17 | 2,378 |
8 | 0,765 | 18 | 2,997 |
2) Periodi di osservazione - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3) Classe di ingresso - All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) se relativo a uno dei seguenti casi:
a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'atto di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
4) Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo (Legge n. 40/2007 del 2 aprile 2007) - Unicamente per il Contraente consumatore, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario) acquistato da persona fisica già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. AXA (o proviene da altra Compagnia assicurativa) o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, il nuovo contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla stessa classe di merito AXA e C.U. prevista dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall’Art. 2.2 – Attestazione dello stato del rischio).
Per la corretta applicazione della suddetta disposizione si dovrà, qualora il Contraente risulti proprietario/Intestatario al P.R.A. di più autoveicoli già assicurati con differenti classi di merito, fare riferimento all’autovettura avente la classe di merito più favorevole. Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato con la Società con altro prodotto Auto, che prevede diverse classi di merito interne AXA ,al contratto è assegnata all'atto della stipulazione la classe interna AXA più favorevole per l’Assicurato in base a quella indicata nell’attestazione e stabilita tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita sul veicolo già assicurato.
5) Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria - Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus- Malus" (es. “Assicurazione con franchigia fissa” senza variazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri), il Contraente deve presentare l'attestazione dello stato del rischio rilasciata dall’ assicuratore ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito C.U. cui quest'ultimo contratto era stato assegnato (se l’attestazione non riporta la classe C.U. si applicano i criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006).
6) Veicolo già in precedenza assicurato con altra compagnia - Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa assicuratrice nella forma "Bonus-Malus" il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata dal precedente assicuratore, ed in particolare della classe di conversione universale C.U. ivi indicata e dell’eventuale sinistrosità pregressa in essa riportata, come previsto dalla seguente tabella:
Classe di merito Bonus/Malus di assegnazione
Classe C.U. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Classe AXA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualora dall’attestazione dello stato di rischio, in riferimento all’ultimo periodo di osservazione, non risultino sinistri che abbiano dato luogo a pagamenti anche parziali e sempre che le classi di merito indicate risultino come segue: Classe di provenienza 1 ; Classe assegnazione CU 1 , al nuovo contratto sarà possibile riservare la classe di
assegnazione di Superbonus 1A (a tal proposito si veda quanto riportato dalla “Tabella delle regole evolutive”).
Qualora invece il veicolo fosse già assicurato con la Società, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio sia per la Classe CU che per la Classe AXA
In mancanza della consegna dell'attestazione sullo stato del rischio il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
7) Attestazione di rischio riferita a contratto scaduto da più di 12 mesi e con veicolo che non ha circolato - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus – Malus " che sia scaduto da almeno 1 anno e non più di 5 dalla data di scadenza del precedente contratto ovvero, alla Classe 14 qualora siano trascorsi più di 5 anni. Tale disposizione è valida a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del precedente contratto.
8) Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all’anno - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus-Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito C.U. cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.
meno di 12 mesi ed a sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di
Il Contraente è tenuto ad esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da
scadenza del precedente contratto temporaneo.
9) Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione - La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa assicuratrice alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore.
In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
10) Revisione classe di merito - L'assegnazione alla classe di merito 18 può essere soggetta a revisione, sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest'ultima data.
L' eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) sarà rimborsata dalla Società - su richiesta del Contraente stesso - entro la data di scadenza del contratto oppure nel caso di rinnovo del contratto potrà essere conteggiata sull’ammontare del premio della nuova annualità.
11) Veicolo precedentemente assicurato all’estero - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe d’ingresso (classe
C.U. 14), a meno che il Contraente non consegni dichiarazione sulla sinistrosità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di conversione universale secondo i criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
La dichiarazione dell’assicuratore estero si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
12) Xxxxxxx assicurato a seguito del furto di altro veicolo assicurato presso altra impresa assicuratrice - Nel caso in cui il contratto si riferisca a un veicolo assicurato presso altra impresa assicuratrice e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe C.U. risultante dall'attestazione dello stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che:
– venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente;
– venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con il precedente assicuratore;
– non siano trascorsi più di cinque anni dalla data del furto. In tal caso in concomitanza alla consegna dell’attestazione dello stato del rischio dovrà essere presentata denuncia di furto del veicolo, cui si riferisce l’attestato, rilasciata dalle autorità competenti.
13) Evoluzione classi di merito - Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella delle regole evolutive" a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per anche per il caso di risarcimento di un sinistro con danni a persona.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione a riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della "Tabella delle regole evolutive".
In riferimento ai sinistri con responsabilità paritaria, la variazione di classe avverrà solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% (es. somma di un primo sinistro con responsabilità del 40% + secondo sinistro con responsabilità dell’ 11% o superiore). Tale informazione sarà riportata dall’attestato di rischio dove compare il simbolo “M” a fianco della percentuale. Per i sinistri paritari che non comportano il raggiungimento della sopracitata percentuale (e che quindi non faranno scattare il malus) non verrà riportato tale simbolo.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE PROTEZIONE AL VOLANTE
Classe di merito AXA | QClasse di collocazione AXA in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1L | 1L | 1H | 1E | 1B | 2 |
1K | 1L | 1G | 1D | 1A | 3 |
1H | 1K | 1F | 1C | 1 | 4 |
1G | 1H | 1E | 1B | 2 | 5 |
1F | 1G | 1D | 1A | 3 | 6 |
1E | 1F | 1C | 1 | 4 | 7 |
1D | 1E | 1B | 2 | 5 | 8 |
1C | 1D | 1A | 3 | 6 | 9 |
1B | 1C | 1 | 4 | 7 | 10 |
1A | 1B | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 1A | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14) Regole evolutive - Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo e nono la disposizione del tredicesimo comma.
La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus-Malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
15) Sinistro senza seguito e contratto cessato - Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
16) Riapertura di un sinistro senza seguito - Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
17) Facoltà di rimborso - È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa tabella offrendo alla Società, ad ogni scadenza annuale ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo con la Compagnia, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.
18) Sostituzione del contratto - In caso di sostituzione in corso d’anno del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
La sostituzione del contratto, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché‚ non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing e non si verifichi cambio di settore tariffario.
La sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro veicolo appartenente allo stesso settore tariffario consente il mantenimento della classe di merito maturata purché‚ non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio.
19) Sostituzione del veicolo - La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente) o di sua consegna in conto vendita.
In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
20) Furto del veicolo - In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario (o il locatario nel caso di contratto di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatogli in leasing) della classe di merito maturata purché‚ quest'ultimo venga assicurato entro 5 anni (12 mesi per un precedente contratto temporaneo) dalla scadenza del precedente contratto e non si verifichi cambio di settore tariffario. Nel caso in cui la stipulazione della polizza avvenga successivamente sarà assegnata la classe C.U. 14.
21) Ritrovamento del veicolo rubato - Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito di ingresso (classe C.U. 14).
22) Ritrovamento del veicolo rubato dopo risoluzione del contratto - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
23) Pluralità di intestatari - Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi sussiste in capo a quest’ultimo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata (es. mantenimento della classe di merito maturata anche nel caso di due proprietari cointestatari al P.R.A. e successiva intestazione del nuovo veicolo ad uno solo di essi).
H) Traino di rimorchio con targa propria
Agli effetti della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato può trainare un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.
O) Deroga al tacito rinnovo
A deroga dell'Art. 1.10 - "Rinnovo del contratto - Proroga dell'assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
R) Bonus-malus con franchigia di € 500,00 (operante solo per autovetture)
La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria “Bonus-Malus”, prevede anche una
franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Speciale R.C. Auto F) Bonus- Malus.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.
S) Bonus-malus con franchigia di € 1.000,00 (operante solo per autovetture)
La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria “Bonus-Malus”, prevede anche una
franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Speciale R.C. Auto F) Bonus- Malus (per autovetture).
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.
T) Targhe speciali
Agli effetti della determinazione del premio, si prende atto che il veicolo assicurato è munito di targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT) e pertanto, per l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari, non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario, ma alla targa del veicolo.
V) Polizza con vincolo
• Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore
La presente polizza è vincolata a favore della Vincolataria sino alla data indicata nell'apposito spazio di polizza unitamente al suo nominativo e pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:
a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare alla Vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché‚ l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge;
d) a non pagare, in caso di sinistro incendio, furto, collisione, mini-collisione, Kasko, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dalla Vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.
Il Contraente, per tutto il periodo di durata del vincolo, salvo consenso scritto liberatorio della Vincolataria, rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
• Veicoli locati in leasing
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Vincolataria ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data indicata nell'apposito spazio di polizza unitamente al suo nominativo, la Società si impegna nei confronti della Vincolataria stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare alla Vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché‚ l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta del presente contratto da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Vincolataria stessa con lettera raccomandata.
Il Contraente, per tutto il
Resta inteso altresì che, in caso d'incendio, furto, collisione, mini-collisione, kasko del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma C.C., corrisposto alla Vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
periodo di durata del vincolo, salvo consenso scritto liberatorio della Vincolataria, rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI
Art. 3.1 - Somma assicurata (vedi anche Art. 3.16 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)
Il veicolo si intende assicurato al completo degli optional della casa costruttrice indicati in polizza nonché, se assicurati, degli eventuali audio-fono-visivi.
La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere:
1) al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, sia per i veicoli di nuova immatricolazione che per i veicoli usati, qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula "Valore a Nuovo",
ovvero
2) al valore di mercato sia per i veicoli di nuova immatricolazione che per i veicoli usati, qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula "Valore Commerciale".
Art. 3.2 - Adeguamento del valore assicurato e del premio
La Società, qualora l’assicurazione sia stipulata nella formula ”valore commerciale” ed il veicolo assicurato fosse presente nel database veicoli utilizzato dalla Società, adeguerà automaticamente, in occasione di ciascun rinnovo annuale, il valore del veicolo assicurato al valore di mercato. Qualora il veicolo non rientrasse nel database veicoli, la Società adeguerà alla scadenza annuale il valore del veicolo assicurato su specifica richiesta dell’assicurato.
Art. 3.3 - Surrogazione
Qualora l’assicuratore abbia pagato l’indennità, i diritti e le azioni che il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi passano di diritto alla Società ai sensi dell’art. 1203 C.C.
GARANZIA INCENDIO
(Valido se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 3.4 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional ed audio-fono-visivi se assicurati, (come disciplinato dall’Art. 3.1 Somma assicurata), esclusi i cassoni scarrabili, da: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.
L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché‚ i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.
GARANZIA FURTO
(Valido se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 3.5 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional e audio-fono-visivi se assicurati (come disciplinato dall’art 3.1), esclusi i cassoni scarrabili da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.
L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati.
Art. 3.6 - Scoperto e relativo minimo a carico dell' assicurato
Per ogni sinistro furto o rapina, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della
percentuale di scoperto prevista in polizza con il minimo di:
- € 150,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo fino 16 CV fiscali;
- € 300,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo oltre 16 CV fiscali;
- € 300,00 per i rimorchi;
Tuttavia qualora lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia previsto in polizza per il veicolo assicurato sia diverso da quello sopra indicato si intende prevalente quello stampato sul contratto.
GARANZIA COLLISIONE
(Valida se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 3.7 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi se assicurati gli eventuali optional, e audio-fono-visivi se assicurati, (come disciplinato dall’Art. 3.1), ovvero per danno da COLLISIONE accidentale con veicoli identificati o animali appartenenti a persone identificate, ovvero a persone identificate.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi nelle circostanze previste dall'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A., salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal successivo Art. 3.8 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'assicurato";
b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché‚ da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
d) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina nonché‚ ad incendio, esplosione, scoppio;
e) alle ruote - cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza.
Art. 3.8 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato
Per ogni sinistro, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di
scoperto prevista in polizza con il minimo di:
- € 250,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo fino 16 CV fiscali;
- € 500,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo oltre 16 CV fiscali;
Tuttavia, qualora lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia riportato in polizza sia diverso da quello sopra indicato si intende prevalente quello stampato sul contratto.
Nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza il minimo di cui sopra si intende raddoppiato.
GARANZIA KASKO
(Xxxxxx se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 3.9 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi se assicurati gli eventuali optional, e audio-fono-visivi se assicurati, (come disciplinato dall’Art. 3.1), ovvero a seguito di urto, uscita di strada, ribaltamento. Restano esclusi i cassoni scarrabili.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi nelle circostanze previste dall'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A., salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal successivo Art. 3.10 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'assicurato";
b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché‚ da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
d) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina nonché‚ ad incendio, esplosione, scoppio;
e) alle ruote - cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza.
Art. 3.10 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato
Per ogni sinistro, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di
scoperto prevista in polizza con il minimo di:
Kasko tipo A
- € 250,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo fino 16 CV fiscali;
- € 500,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo oltre 16 CV fiscali;
Kasko tipo B
- € 1.600,00 per autovetture di qualsiasi potenza.
Tuttavia, qualora lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia riportato in polizza sia diverso da quello sopra indicato si intende prevalente quello stampato sul contratto.
Nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza il minimo di cui sopra si intende raddoppiato.
GARANZIA MINI – COLLISIONE
(Xxxxxx se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 3.11 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato fino a un massimo di € 3.000,00 (e comunque non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro) per anno assicurativo compresi, se assicurati, eventuali optional e audio-fono-visivi (come disciplinato dall’Art. 3.1), per danno da COLLISIONE accidentale con veicoli a motore identificati appartenenti a persone identificate.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi nelle circostanze previste dall'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A. salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal successivo Art. 3.12 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'assicurato";
b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché‚ da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
d) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina nonché‚ ad incendio, esplosione, scoppio;
e) alle ruote - cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza.
La Società si riserva il diritto di intervenire sulla garanzia a livello tariffario ad ogni scadenza annuale di contratto.
Art. 3.12 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato
La garanzia Collisione è prestata, a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del degrado, con
un limite massimo di indennizzo pari a € 3.000, 00 per anno assicurativo con le seguenti franchigie:
Se alla guida del veicolo assicurato vi è una persona con età maggiore o uguale a 26 anni:
- € 100,00 qualora, per la riparazione dell’auto, vengano utilizzate le carrozzerie convenzionate ;
- € 500,00 qualora, per la riparazione dell’auto, NON vengano utilizzate le carrozzerie convenzionate
Se alla guida del veicolo assicurato vi è una persona con età inferiore a 26 anni:
- € 500, 00 qualora, per la riparazione dell’auto, vengano utilizzate le carrozzerie convenzionate ;
- € 800, 00 qualora, per la riparazione dell’auto, NON vengano utilizzate le carrozzerie convenzionate.
N.B.: Nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza le franchigie di cui sopra si intendono raddoppiate.
LE LIMITAZIONI
Art. 3.13 - Esclusioni
Per tutte le garanzie A.R.D. l'assicurazione non comprende:
a) i danni verificatisi in occasione di: guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché‚ fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché‚ il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
c) salvo per le garanzie Collisione e Kasco, i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;
d) i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché‚ alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché‚ in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
f) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
g) i danni ai cassoni scarrabili;
h) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi.
i) i danni agli audio-fono-visivi, salvo, se operante, quanto eventualmente previsto alla Condizione Particolare 6);
LE CONDIZIONI PARTICOLARI A.R.D.
(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)
1) Antifurto immobilizzatore
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è protetto da antifurto immobilizzatore installato dalla casa costruttrice del veicolo.
1a) Antifurto satellitare
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati e ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell’impianto.
Il Contraente per la protezione da antifurto satellitare fruisce per la garanzia furto e rapina di un tariffazione agevolata e si impegna, in caso di furto o rapina e su richiesta della Società, a fornire prova scritta - rilasciata dalla Centrale di Telesorveglianza - dell’operatività per il veicolo assicurato del sistema satellitare al momento del sinistro nonchè a fornire dimostrazione dell’esistenza e validità di contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell’abbonamento od altra documentazione equipollente).
L’assicurato si impegna, in caso di furto del veicolo, a comunicare tempestivamente (entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto) alla Centrale di Telesorveglianza il furto del veicolo oggetto dell’assicurazione.
Il Contraente, altresì, autorizza la Società a interpellare la Centrale di Telesorveglianza al fine del reperimento delle informazioni relative al tracciato informatico del percorso effettuato dal veicolo nei giorni precedenti al furto.
La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell’Art. 1.1- "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio" e comporta l’applicazione di uno scoperto del 30% sull’indennizzo.
Il costo dell’installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell’Assicurato.
2) Antifurto elettronico o meccanico
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato, durante la sosta su area pubblica, viene protetta da antifurto elettronico e/o meccanico.
In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a consegnare le chiavi o gli
altri eventuali congegni in dotazione per l'inserimento dell'antifurto.
3) Marchiatura permanente
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è stato sottoposto a marchiatura permanente da parte di ditta specializzata.
4) Veicolo abitualmente ricoverato
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente l'autovettura
assicurata, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarla abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni.
In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.
6) Estensione delle garanzie agli audio-fono-visivi
A deroga dell'Art. 3.13- "Esclusioni", lettera a) delle Norme che regolano l'assicurazione A.R.D., le garanzie sono estese agli audio-fono-visivi.
Per componenti audio-fono (autoradio, lettori audio di nastri e/o dischi, amplificatori,
altoparlanti, radiotelefoni, altri componenti audio in genere) l'assicurazione è prestata fino a concorrenza del 5 % del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,00 per sinistro.
Per componenti audio-video (navigatori satellitari, televisori ed impianti video) l'assicurazione è prestata con il massimo di € 2.000,00 per sinistro.
A seguito di sinistro l’assicurato dovrà fornire, ai fini liquidativi, prove documentali della
presenza e delle caratteristiche degli impianti audio-fono-visivi (fatture, ordine d’acquisto, ricevute fiscali).
Qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire la documentazione prescritta, la valutazione non potrà superare € 250, 00 per sinistro.
7) Abrogazione dello scoperto e relativo minimo
L'Art. 3.6 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato" delle Norme che regolano l'assicurazione A.R.D. si intende abrogato.
Pertanto la garanzia Furto e Xxxxxx è prestata senza applicazione di scoperto e relativo minimo (fatto salvo - se operante- quanto previsto dalla Condizione Particolare 1a) Antifurto satellitare).
8) Assicurazione valore a nuovo con premi incendio e furto decrescenti
Qualora il contratto venga stipulato con la formula "Valore a nuovo" e la somma assicurata indicata in polizza corrisponda a quanto previsto dal precedente Art. 3.1 - "Somma assicurata", i premi Incendio e Furto e la percentuale di scoperto eventualmente previsto in polizza dall'Art.
3.6 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato" saranno ridotti, nelle annualità successive a quella di stipulazione del contratto e a condizione che la somma assicurata e il veicolo rimangano invariati rispetto il contratto originario, in conformità alla seguente tabella:
Tabella di evoluzione dei premi incendio e furto e della percentuale di scoperto
Età del veicolo | Coefficiente di premio | Adeguamento dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia Furto | ||
Entro 6 mesi | 100 | 20 % | 15 % | 10 % |
oltre 6 mesi fino a 18 mesi | 80 | 15 % | 10 % | 5 % |
oltre 18 mesi fino a 30 mesi | 70 | 10 % | 5 % | - |
oltre 30 mesi fino a 42 mesi | 65 | 5 % | - | - |
oltre 42 mesi fino a 54 mesi | 60 | - | - | - |
oltre 54 mesi | 55 | - | - | - |
In caso di sinistro la percentuale di scoperto Xxxxx risulterà dall'evoluzione di quello indicato in polizza, tenuto conto della vetustà del veicolo al momento del sinistro.
Qualora sia operante la Condizione Particolare 7) "Abrogazione dello scoperto e relativo minimo", l'assicurazione furto si intende prestata senza applicazione dello scoperto e relativo minimo (fatto salvo - se operante- quanto previsto dalla Condizione Particolare 1a) Antifurto satellitare). La vetustà del veicolo assicurato viene stabilita con riferimento alla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.
9) Evoluzionea automatica del premio Cllisione e Ksko
Premesso che il premio della garanzia Collisione e Kasko è correlato a quello previsto per la copertura R.C.A. lo stesso risulterà automaticamente adeguato, in occasione di ogni scadenza successiva alla stipulazione del contratto, nella stessa proporzione.
11) Esclusione danno totale (granzie Incendio e/o Furto oeranti slo per danno parziale)
Il Contraente dichiara che il veicolo assicurato è garantito per il danno totale con polizza di altra impresa assicuratrice offerta dalla casa costruttrice o dalla concessionaria del veicolo stesso.
Viene pertanto convenuto tra le Parti che le garanzie Incendio e/o Furto (in base alla operatività della garanzia prestata in polizza) sono limitate al danno parziale secondo le modalità previste dall’Art. 3.17 - “Determinazione dell’ammontare del danno”, unicamente nella forma “Valore commerciale”.
Si considera parziale il danno il cui ammontare non supera l’80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO: GARANZIE INCENDIO, FURTO, COLLISIONE, KASKO, MINI - COLLISIONE
Art. 3.14 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni.
Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'Assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.
In ogni caso l'Assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.
L'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato della Società. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della Società.
In tal caso l'Assicurato deve:
- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Art. 3.15 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3.16 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro
Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nel mensile “Quattroruote” al momento del sinistro o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Viceversa sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e
prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
Art. 3.17 - Determinazione dell'ammontare del danno
In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional e gli audio-fono-visivi, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.
Qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula:
1) "Valore Commerciale":
in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall'Art. 3.16 - "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro", decurtato del valore dell'eventuale relitto.
Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso;
2) "Valore a nuovo" (solo per autovetture):
in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:
- al prezzo di listino a nuovo del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
- al valore di mercato al momento del sinistro (ai sensi dell'Art. 3.16 - "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro") decurtato del valore dell'eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.
Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari:
- al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari ANIA e/o ai manuali d'officina della Casa Costruttrice.
Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 3.1 - "Somma assicurata", l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.
Relativamente agli optional ed agli audio-fono-visivi, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 250,00 per sinistro.
La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; la Società ha infine la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.
Art. 3.18 - Rimborso IVA
Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.
Art. 3.19 - Controversie - Nomina dei periti
L’ammontare del danno è concordato con una delle seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
b) per iscritto, di comune accordo tra le Parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 3.20 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Fermo quanto previsto dall’Art. 1.2 - “Altre assicurazioni” in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 3.21 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a
pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 3.22 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:
1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico
originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
2) le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 3.23 - "Recupero delle cose rubate";
3) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.
La Società si riserva la facoltà di indennizzare l’Assicurato previo accordo con lo stesso in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con veicolo omologo.
Art. 3.23 - Recupero delle cose rubate
L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare senza ritardo la Società, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, l’indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società, se questa ha pagato integralmente, e l’assicurato dovrà rilasciare alla Società la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.
LE ASSICURAZIONI SPECIALI - GRUPPI: 1) - 2) - 3) - 4) - 5) -5 PLUS)
(Valide quelle indicate in polizza o previste dal gruppo richiamato in polizza)
Art. 3.24 - Oggetto dell'assicurazione
Delle sotto indicate Assicurazioni Speciali si intendono comprese nella garanzia quelle relative al gruppo prescelto e richiamato in polizza nell'apposito spazio.
Relativamente alle garanzie: b) "Neo patentati in attesa di rilascio patente", e) "Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 2.4 e 2.5 delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A.
Relativamente alle garanzie: l) "Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate", r) "Rottura dei cristalli", s) "Xxxxx conseguenti ad eventi naturali, sociopolitici ed atti vandalici", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22,3.23 delle Norme che regolano
l'assicurazione A.R.D.
Gruppo 1)
Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), e), r).
La garanzia contraddistinta dalla lettera r) viene prestata nella forma “A” (come descritto dal successivo punto r Rottura dei cristalli)
Gruppo 2)
Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: s).
Gruppo 3)
Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), o), p), q), t), u).
Gruppo 4)
Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), o), p), q), r), t), u).
La garanzia contraddistinta dalla lettera r) viene prestata nella forma “A” (come descritto dal successivo punto r Rottura dei cristalli)
Gruppo 5)
Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), o), p), q), r), s), t), u).
La garanzia contraddistinta dalla lettera r) viene prestata nella forma “A” (come descritto dal successivo punto r Rottura dei cristalli)
Gruppo 5 plus)
Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), o), p), q), r), s), t), u).
La garanzia contraddistinta dalla lettera r) viene prestata nella forma “B” (come descritto dal successivo punto r Rottura dei cristalli)
a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio
La Società, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trovi in circolazione a norma del C.D.A., risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 155.000,00 per ogni sinistro.
L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 15.500,00, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.
L'assicurazione non comprende i danni:
- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del veicolo;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle Leggi vigenti.
In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
Relativamente alla presente garanzia non sono considerati “terzi”:
a) il conducente e il proprietario del veicolo;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché‚ qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché‚ gli amministratori delle medesime.
b) Neo patentati in attesa di rilascio patente
La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e proprietario o locatario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
- la patente venga successivamente rilasciata;
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento successivamente rilasciato;
- non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
La presente garanzia è prestata per gli stessi massimali operanti per l'assicurazione di
Responsabilità Civile Autoveicoli.
c) Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione
La Società rimborsa, fino ad un massimo di € 155,00 per ogni sinistro, le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali, trasporto che deve essere opportunamente comprovato. La liquidazione del rimborso verrà effettuata in seguito alla presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute.
d) Trasporto in ambulanza
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, trasporto che deve essere opportunamente comprovato.
La garanzia viene prestata con il massimo di € 155,00 per evento.
e) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori
La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone a cui il veicolo sia stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 C.C.) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore.
Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,00.
f) Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo
La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di € 155,00 per ogni sinistro.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante
le spese sostenute, nonché di copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.
i) Rimborso delle spese per ripristino air-bag in caso di apertura accidentale
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 800,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante. La Società conserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo, ai sensi dell'art. 1916 C.C.
l) Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate
In presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate.
m) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità
Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e
In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, seguita da ritrovamento, la Società rimborsa le spese documentate e sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle Autorità fino al giorno di comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, nonché le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.
comunque fino a concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro.
o) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il rilascio dei seguenti documenti:
1) certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
2) la procura notarile a vendere rilasciata a favore della Società.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di idonee ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche. Questa garanzia è presta fino a concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro.
p) Spese di dissequestro
Qualora il veicolo sia stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente, la Società assume a sue spese la gestione dell'azione di dissequestro. Se l'Assicurato non intende avvalersi dell'assistenza legale fornita dalla Società si potrà rivolgere ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la presente garanzia obbliga la Società solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e relativamente ai soli diritti ed onorari di patrocinio.
q) Rimborso delle spese per noleggio di un autoveicolo sostitutivo
In caso di perdita totale dell'autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina, collisione, mini-collisione, Kasko, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione, la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro autoveicolo analogo, a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro fino al giorno dell'eventuale ritrovamento, riconsegna o rimpiazzo dell'autoveicolo.
Questa garanzia è prestata per non oltre 10 giorni per ogni sinistro, con il massimo di € 26,00 per ogni giorno di noleggio, e comunque con il limite di € 520,00 per anno assicurativo. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.
r) Rottura dei cristalli
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato, comprese le spese d’installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque
non installati in after market dall’Assicurato) presenti sulla vettura al momento del sinistro .
Sono esclusi dalla garanzia:
- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.
FORMA “A” (forma presente unicamente nel “Gruppo 1”, “Gruppo 4” e “Gruppo 5” delle Assicurazioni Speciali)
La garanzia Cristalli viene prestata con un limite massimo di indennizzo per sinistro di € 350,00 esclusa una franchigia fissa e assoluta di € 100,00 € per sinistro.
Tuttavia i limiti all’indennizzo sopra previsti non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori
autorizzati CARGLASS (Numero Verde 800360036 xxx.xxxxxxxx.xx ) convenzionati con la Società, (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).
Limitatamente al parabrezza anteriore la sostituzione integrale dello stesso è limitata (sia per le sostituzioni effettuate nei centri convenzionati Carglass che nei centri non convenzionati) a una volta per anno assicurativo.
FORMA “B” (forma presente unicamente nel “Gruppo 5 Plus” delle Assicurazioni Speciali)
sinistro (ferma la franchigia fissa di € 100,00 per sinistro qualora non si faccia ricorso ai
La garanzia Cristalli viene prestata senza limite massimo di indennizzo pari a € 350,00 per
riparatori autorizzati Carglass), nonché con l’assenza del massimo di una sostituzione per anno assicurativo del parabrezza anteriore (sia per le sostituzioni effettuate nei centri convenzionati Carglass che nei centri non convenzionati).
s) Xxxxx conseguenti ad Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici
1) A parziale deroga dell'Art. 3.13 - "Esclusioni", lettera b), la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato:
a) da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
b) da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati;
c) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio.
2) A parziale deroga dell'Art. 3.13 - "Esclusioni", lettera b), la garanzia è altresì estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici (esclusi i danni da circolazione).
Le garanzie di cui ai punti 1) e 2) sono prestate con uno scoperto del 10% col minimo:
- € 250,00 per autovetture;
- € 300,00 per tutti gli altri veicoli.
t) Danni ai bagagli
In caso di incendio o di incidente da circolazione con responsabilità del conducente che
comportino la perdita totale dell'autoveicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di € 150,00 per evento.
La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o
dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.
Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio-fono-visivi, gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.
In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e presentare copia del relativo verbale.
u) Danni indiretti
In caso di perdita totale dell’autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina, collisione, mini-collisione, Kasko, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione l’assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d’uso dell’autovettura identificata in polizza.
L’assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di € 15,00 per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Società e con termine al giorno antecedente l’inserimento in garanzia di una nuova autovettura.
LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza della circolazione del veicolo stesso.
La garanzia è valida soltanto quando:
- il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione;
- l'uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporne;
- il veicolo venga usato secondo le norme previste dal Codice della Strada in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.
L'assicurazione è altresì operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca:
a) durante la messa in moto del veicolo;
b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo;
e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.
Nell'ambito dell'operatività della garanzia, nonché per le circostanze di cui sopra, sono compresi anche:
1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l'asfissia non dipendente da malattia;
6) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
7) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere h) e i) dell'Art. 4.5 - "Esclusioni".
Art. 4.2 - Morte
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari o agli eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte.
La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per
la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C.
Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 4.3 - Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
A) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
B) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
Perdita anatomica o funzionale di:
- un arto superiore 70%
- una mano o un avambraccio 60%
- un pollice 18%
- un indice 14%
- un medio 8%
- un anulare 8%
- un mignolo 12%
- falange ungueale del pollice 9%
- una falange di altro dito della mano 1/3 del dito
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera 20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera 10%
Paralisi completa del nervo radiale 35%
Paralisi completa del nervo ulnare 20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
- al di sopra della metà della coscia 70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%
- un piede 40%
- ambedue i piedi 100%
- un alluce 5%
- un altro dito del piede 1%
- la falange ungueale dell'alluce 2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35%
Anchilosi del ginocchio in estensione 25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%
Esiti di frattura scomposta di una costa 1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale 12%
- una vertebra dorsale 5%
- 12a dorsale 10%
- una vertebra lombare 10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione
dei movimenti del capo e del collo 2%
Esiti di frattura del sacro 3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio 25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi 100%
Sordità completa di un orecchio 10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi 40%
Perdita della voce 30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale 4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale 10%
Perdita anatomica di un rene 20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 10%
Tutti i valori suindicati sono da ritenersi quali valori massimi.
C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti, o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 4.4 - Diaria da ricovero per infortunio
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato ricovero, la Società corrisponde la diaria indicata in polizza per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 80 giorni per ciascun infortunio. L'indennità decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero.
LE LIMITAZIONI
Art. 4.5 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive non di regolarità pura, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
c) causati da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
d) causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
e) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
f) causati da guerra o insurrezioni;
g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono inoltre esclusi:
h) gli infarti e le xxxxx;
i) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
j) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S).
Art. 4.6 - Limiti di età
L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli Assicurati di età, al
momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, vengono modificate come segue:
a) per il caso morte, la somma si intende ridotta dell’80%;
b) per il caso di invalidità permanente, la somma si intende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.
Art. 4.7 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le
persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Art. 4.8 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
IL SINISTRO
Art. 4.9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto
all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa
dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
In caso di operatività della garanzia “Diaria da ricovero per infortunio”, la denuncia deve essere corredata da certificato medico.
L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Art. 4.10 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 4.3 - "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 4.11 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.
Art. 4.12 - Controversie - Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. 4.13 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.
Art. 4.14 - Cumulo di indennità
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
DEFINIZIONI
Ferme restando le altre definizioni contrattuali, relativamente alla presente sezione “Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza”, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato ai seguenti termini:
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance.
Centrale Operativa: la struttura, costituita da persone ed attrezzature, che provvede su richiesta dell’Assicurato ad organizzare ed erogare le prestazioni previste in Polizza, con costi a carico di AXA Assistance nel limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.
Domicilio: il luogo di dimora abituale dell'Assicurato; per il Contraente si considera come luogo di abitazione abituale quello indicato in polizza.
Guasto: ogni evento fortuito occorso al veicolo tale da rederne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto, mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.
Non sono considerati guasti la foratura del pneumatico, l’esaurimento della batteria, l’esaurimento del carburante, l’errore di carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo, il blocco dell’antifurto, così come tutti i guasti dovuti a negligenza dell’Assicurato, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico (es. tergicristalli, fari, ecc). L’esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell’indicatore visivo del livello, ecc.).
Incidente: ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo ovvero da consentire la marcia, ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi, ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato.
PREMESSA
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, 18 - 00187 ROMA - Tel. Numero Verde 000.00.00.00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. x00.00.00.00.00.00 (per chiamate dall’estero) - Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.
Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.
CONDIZIONI COMUNI
Art. 5.1 - Validità delle prestazioni
Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni sono operanti in caso di Incidente, Incendio, Guasto e Furto e si intendono valide per il veicolo assicurato.
Art. 5.2 - Operatività delle prestazioni
La copertura assicurativa opera per il veicolo assicurato:
- sempre che la richiesta della prestazione avvenga mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno;
- con il limite di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.
Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
Resta inteso che nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero, alla tempistica prevista dovranno essere aggiunti eventuali giorni festivi e dovrà anche essere considerato l’adeguamento al fuso orario locale.
Art. 5.3 - Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché‚ per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
Art. 5.4 - Limiti di esposizione
I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od
altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali quelle relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico.
In conseguenza di ciò, l'Assicurato si impegna a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
Art. 5.5 - Esclusioni - delimitazioni
Sono esclusi dalle garanzie di assistenza:
a) i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
b) le prestazioni o spese non autorizzate da AXA Assistance;
c) le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute dalla Centrale Operativa con l’autosoccorritore;
d) i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo e le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento.
Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
- in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio degli accadimenti qualora il conducente risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in stato di pace al momento della sua partenza), calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- in conseguenza di conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- in conseguenza di guida di un veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- in conseguenza di immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice o causati da normali operazione di manutenzione;
- in conseguenza di malfunzionamenti di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di sollevamento di cui è equipaggiato il veicolo o il relativo rimorchio;
- in conseguenza della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice.
È comunque esclusa qualsiasi indennità per mancato uso del veicolo.
AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
LE PRESTAZIONI
a) Soccorso stradale (Garanzia valida in Italia e all’estero)
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio o guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto) che comportino l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione.
Le prestazioni saranno fornite - su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance - anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
Su richiesta dell’Assicurato AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:
- Dépannage: se il veicolo in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verificherà la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invierà sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio resterà a totale carico dell’Assicurato.
AXA Assistance terrà
- Traino: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance si occuperà di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, all'officina più vicina.
a proprio carico le spese nel limite del massimale di € 250, 00 per evento.
sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del
L’intervento
- Recupero difficoltoso: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si occuperà di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo nell'ambito della rete stradale.
massimale di € 250,00 per evento.
Si specifica che:
- la prestazione “Soccorso Stradale” è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- nel massimale di € 250,00 sopra indicato sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell’autosoccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- nel massimale di € 250,00 sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA per la custodia del veicolo;
- in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato.
b) Veicolo in sostituzione
Qualora a seguito di guasto, incendio o incidente da circolazione il veicolo resti immobilizzato oppure non sia in condizione di circolare autonomamente rispettando le condizioni di sicurezza del Nuovo Codice della Strada, sempre che le riparazioni necessitino di almeno 8 ore di manodopera effettiva certificate dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, AXA Assistance mette a disposizione dell’Assicurato un veicolo sostitutivo, ove possibile di pari categoria, per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato.
Si specifica che:
- la prestazione verrà erogata solo dopo la richiesta di “Soccorso Stradale” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa ed opera anche in caso di furto totale del veicolo assicurato, previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
- per ottenere la presente prestazione non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti, l’attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo.
La prestazione potrà essere fornita presso le stazioni di autonoleggio convenzionate, secondo gli orari di apertura, le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalle stesse.
Al momento del ritiro del veicolo è richiesto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso
potrebbe dover essere garantito con carta di credito.
La prestazione è fornita alle seguenti condizioni: senza autista, a chilometraggio illimitato, compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A..
Sono in ogni caso escluse e rimangono a carico dell’Assicurato: le spese di carburante, le spese per il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), i maggiori costi per l’eventuale drop - off (riconsegna del veicolo in un posto diverso da quello di presa in consegna), le spese per assicurazioni facoltative, la franchigia furto e kasko, le eventuali multe, così come le spese di noleggio per il tempo eccedente i giorni garantiti.
c) Spese di albergo (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) o qualora i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l’immobilizzo del veicolo per più di 36 ore con un minimo di 8 ore di manodopera effettiva, certificate dal capo officina secondo la tempistica della casa costruttrice, l’Assicurato potrà richiedere la prenotazione e sistemazione in albergo fino ad un massimo di 3 notti.
AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, con un massimale di € 75,00 per persona e per notte e di € 250,00 per sinistro. Per ottenere la presente prestazione non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti, l’attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo.
Qualora l’Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, delle prestazioni “Veicolo in sostituzione” e “Rientro o prosecuzione del viaggio”.
Si specifica che:
- la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di “Soccorso Stradale” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione, escludendo ogni spesa diversa da queste;
- le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per l’Assicurato e gli eventuali passeggeri, nei limiti dei posti massimi indicati nel libretto di circolazione del Veicolo e del massimale sopra indicato.
d) Rientro o prosecuzione del viaggio (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo sia immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio e siano necessarie oltre 8 ore di manodopera effettiva, o qualora si sia verificato di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizzerà il rientro dell’Assicurato e degli eventuali altri passeggeri al domicilio in Italia dell’Assicurato o consentirà loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione.
Il rientro o il proseguimento verrà effettuato, a discrezione di AXA Assistance, con:
- treno (prima classe); mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla
concorrenza del massimale di € 100,00 per persona e di € 400,00 per sinistro;
- aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 250,00 per persona e di € 1.000,00 per sinistro;
- autovettura a noleggio di categoria 1200 cc., per la durata massima di 48 ore; in tal caso l’auto a noleggio è messa a disposizione con le stesse modalità di cui alla prestazione “Veicolo in sostituzione”.
La prestazione, in caso di viaggio in treno o aereo, si intende limitata alle sole spese dei biglietti
di viaggio, escludendo ogni spesa diversa da queste. Si specifica che:
- la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di “Soccorso Stradale” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa; oppure in caso di furto totale, previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della denuncia di furto presentata alle competenti Autorità;
- non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti, l’attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo;
- le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- qualora l’Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, della prestazione “Spese di albergo”.
e) Invio autista sostitutivo (Garanzia valida oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
AXA Assistance tiene a proprio carico le sole spese relative al
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia improvvisa o infortunio e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, AXA Assistance metterà a disposizione un titolo di viaggio, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, per permettere ad un autista, indicato dall’Assicurato, di raggiungere il mezzo per ricondurlo al domicilio o proseguire il viaggio.
titolo di viaggio fino alla concorrenza del massimale di € 250,00 per sinistro e per anno.
f) Recupero del veicolo dopo le riparazioni (Garanzia valida oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora a seguito di sinistro i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano un minimo di 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, AXA Assistance, a riparazione avvenuta e a suo insindacabile giudizio, provvederà a mettere a disposizione, un biglietto di viaggio in:
- treno (prima classe), viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 100,00
per sinistro;
- aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 250,00 per sinistro.
Si specifica che:
- la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di “Rientro o prosecuzione del viaggio” da parte dell’Assicurato alla Centrale Operativa;
- non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti e l’attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa da queste;
- le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti dell’Assicurato.
g) Recupero del veicolo ritrovato dopo il Furto (Garanzia valida oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto, AXA Assistance, a suo insindacabile giudizio, provvederà a mettere a disposizione un biglietto di viaggio in:
- treno (prima classe), viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 100,00
per sinistro;
- aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 250,00 per sinistro.
Si specifica che:
- la prestazione si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa da queste;
- le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti dell’Assicurato;
- AXA Assistance potrà richiedere all’Assicurato copia della denuncia di furto presentata alle competenti Autorità e copia del verbale di ritrovamento del veicolo.
h) Gestione controlli periodici
Su richiesta dell’Assicurato, AXA Assistance provvederà alla prenotazione dell’intervento presso il centro assistenza della casa automobilistica di appartenenza del veicolo.
La Centrale Operativa si attiverà immediatamente dopo la richiesta e comunicherà nel più breve tempo possibile la data dell’appuntamento. Il costo dell’intervento rimane a carico dell’Assicurato.
All’atto della richiesta l’Assicurato dovrà comunicare:
- nome e cognome;
- recapito telefonico per eventuali comunicazioni;
- marca e modello del veicolo;
- tipo di intervento richiesto.
i) Dissequestro veicolo
ottenere la liberazione e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi
AXA Assistance provvederà al disbrigo delle formalità per
Qualora il veicolo assicurato, a seguito di guasto, incidente o incendio, fosse posto sotto sequestro dalle Autorità competenti,
entro il limite di € 250,00 per evento.
l) informazioni sulla viabilità e sui punti di assistenza
AXA Assistance potrà fornire, a seguito di sinistro rientrante in polizza, le seguenti informazioni di carattere automobilistico:
- concessionari case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- traffico sulle strade statali ed autostradali.
m) Invio dei pezzi di ricambio all’estero
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente stradale non possano essere reperiti in loco, AXA Assistance provvederà ad inviarli, col mezzo più rapido (tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località in cui si è verificato l’incidente od il guasto del veicolo.
AXA Assistance provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’inoltro dei pezzi stessi sino a destinazione e a dare le opportune istruzioni, se necessario. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e di spedizione dei
pezzi di ricambio fino alla concorrenza del massimale di € 600,00 per sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
Si specifica che:
- l’Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- la prestazione non sarà effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice;
- in caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
n) Anticipo spese per la riparazione del veicolo all’estero
Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio, il veicolo dell’Assicurato necessiti di riparazioni, indispensabili al suo funzionamento, AXA Assistance provvederà, per conto dell'Assicurato, al pagamento della fattura per la riparazione del veicolo entro il limite di € 750,00 per evento e per anno, a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta dell'intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è effettuata nel caso in cui la AXA Assistance non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall’Assicurato.
L’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra
necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono ad AXA Assistance di verificarne la solvibilità.
L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall’erogazione della stessa; trascorso tale termine AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e se l’Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio di AXA Assistance. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l’espletamento della medesima contravvenisse le norme vigenti in materia valutaria.
o) Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo all’estero
Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera od un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; per i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell’officina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicurato.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.000,00 per evento, comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga recuperato dopo il rientro dell’Assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all’ammontare
delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione
entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
p) Anticipo cauzione civile e penale (prestazione valida all’estero)
dall’Assicurato e ritenuta tale ad insindacabile giudizio di AXA Assistance, per la costituzione
limite di € 5.000,00, per evento e per anno, contro opportuna garanzia bancaria fornita
AXA Assistance si impegna ad anticipare un importo entro il
Qualora in seguito ad incidente stradale, avvenuto all’estero, l’Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto,
dell’eventuale cauzione civile e penale per la libertà dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e se l’Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso, ritenute tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l’espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.
In ogni caso, la somma dovrà essere rimborsata entro 3 mesi dalla sua messa a disposizione; trascorso tale termine AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi.
q) Assistenza legale (prestazione valida all’estero)
AXA Assistance terrà
Qualora in seguito ad incidente stradale, avvenuto all’estero, l’Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e necessiti dell’assistenza di un legale,
a proprio carico le relative spese entro il limite di € 500,00 per evento e per anno.
LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Art. 5.6 - Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione
In deroga all'Art. 3.14 - "Obblighi in caso di sinistro", le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:
AXA ASSISTANCE
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX Numero Verde 000.00.00.00 (per chiamate dall’Italia)
Tel. x00.00.00.00.00.00 (per chiamate dall’estero)
Fax x00.00.00.00.000
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;
nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa. Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l’Assicurato dovrà fornire altresì l’indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.
Art. 5.7- Onere della prova
È a carico di chi richiede l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.
Art. 5.8 - Comunicazioni - Variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 5.6 - "Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione".
PREMESSA
La Società si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Tel. x00 00 00.000.000 - Fax x00 00 00.00.000
di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario
di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.
LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE
Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 5.200,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - "Casi assicurati".
Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 6.10 - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 6.8 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 6.8 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".
Art. 6.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
L'Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 6.3 - Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
Per il risarcimento diretto (art. 149 di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006) la garanzia viene prestata per l'intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
c) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale;
d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.
Art. 6.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del Contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
Art. 6.5 - Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
i) per le controversie nei confronti della Società, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell’Art.
6.3 - “Casi assicurati”relativamente alla procedura del risarcimento diretto;
j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.
Art. 6.6 - Estensione territoriale
La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
Art. 6.7 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
IL SINISTRO
Art. 6.8 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell’Art.
6.3 - “Casi assicurati” (mancata accettazione dell’offerta).
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.
Art. 6.9 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 6.10 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 6.8 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la
decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 6.11 - Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
CENNI SULLA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO DEI DANNI DERIVANTI DA CIRCOLAZIONE STRADALE (D.P.R. N. 254/2006 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 149 E 150 DEL C.D.A.)
Le informazioni relative all'assicurazione R.C.A. che qui Le forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall’Art. 2.4 - Modalità riguardante la denuncia dei sinistri). Riteniamo comunque utile fornirLe sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
a) sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” per i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
• la collisione è avvenuta in Italia, X. Xxxxxx o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane;
• i veicoli sono targati (escluse macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all’estero;
• il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.
In caso di sinistro rientrante nella disciplina del “risarcimento diretto” il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. L’Agente e la struttura liquidativa della Società sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l’assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; b) l’entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Nel caso in cui la somma sia offerta dall’impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall’Assicurato);
b) sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall’art. 141 del C.D.A., salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente)
c) sulla base della “procedura di risarcimento prevista dall’art. 148” del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il ”modulo blu” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell’art. 142, comma 2 del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del C.D.A.)
La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
Prescrizione
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (art. 2947 Codice Civile). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
FACOLTÀ DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO DALLA SOCIETÀ PER UNO O PIÙ SINISTRI PER EVITARE LA MAGGIORAZIONE DI PREMIO DOVUTA ALL’APPLICAZIONE DELLA BONUS/MALUS
Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, al momento del rinnovo del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati dalla Società nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” l’Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente AXA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.
La normativa prevista dal Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 10 del 5 maggio 1993 e successive modifiche, costituisce la scala comune di corrispondenza tra le imprese assicuratrici e prevede 18 classi di merito denominate Classi C.U.
L’indicazione della classe C.U. sull’attestazione dello stato del rischio è prevista in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto assicurativo (salvo i casi in cui non è previsto il rilascio dell’attestato di rischio).
La normativa prevede la seguente tabella delle regole evolutive:
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS SCALA COMUNE DI CORRISPONDENZA
Classe di merito C.U. | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
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i La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
ii Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
iii Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
iv I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è
disponibile consultando il sito internet xxx.xxx-xxxxxx.xx
v Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
vi Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela legale, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
vii Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
viii Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
ix Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Mod. 1987 – ed. dicembre 2010 – stampa 10/2010 – CAL
Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 30 novembre 2010.
AXA Assicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018