Cessazione del rischio Clausole campione

Cessazione del rischio. Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell’annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Cessazione del rischio. Nel caso di cessazione di rischio, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo il certificato e la carta verde e in aggiunta: a) in caso di vendita: atto notarile di vendita; b) in caso di consegna in conto vendita: relativa documentazione probatoria che dimostri l’avvenuta consegna del veicolo; c) in caso di distruzione/demolizione: certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno dei centri di raccolta autorizzati; d) esportazione definitiva: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa; e) cessazione della circolazione: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa. La Società, al momento della consegna dei documenti sopraindicati provvede all’emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza dalla data di consegna dei predetti documenti e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna l’attestato di rischio al Contraente. Per i ciclomotori non targati e pertanto sprovvisti di certificato di circolazione, tutto quanto regolato dal presente articolo ha effetto esclusivamente in caso di demolizione certificata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Cessazione del rischio. A seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato. Facoltà concessa al Contraente di cedere il Contratto a seguito dell’alienazione del veicolo.
Cessazione del rischio. In caso di: ⚫ vendita o messa in conto vendita del veicolo; ⚫ distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso; ⚫ nonché furto o rapina senza ritrovamento; ⚫ fornendo la relativa documentazione e ⚫ assumendo l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, salvo il caso di furto o rapina.
Cessazione del rischio. In caso di: • vendita o messa in conto vendita del veicolo, • distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso, • furto o rapina senza ritrovamento, La Compagnia, su richiesta del Contraente, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni: • trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione); • risoluzione del Contratto; • cessione del Contratto; • sospensione del Contratto.
Cessazione del rischio. 1.9.1Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all’estero del veicolo Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua e a consegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente, inoltre, deve fornire a Reale Mutua: 1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione; 2) in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Il Contraente può chiedere alternativamente a Reale Mutua: 1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto; 2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà. In questo caso Reale Mutua rilascerà il certificato, il contrassegno e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie: - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile; - in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni. Per le polizze di durata inferiore all’anno, Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione. 1.9.2Furto del veicolo (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile) In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 122 comma 3 della Legge. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità...
Cessazione del rischio. Nel caso di cessazione del rischio per: • vendita, o • distruzione, o • esportazione definitiva, o • demolizione, o • cessazione il Cliente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto con rimborso del Premio non goduto. Il Cliente è tenuto ad inviare alla Compagnia il Modulo di Polizza, unitamente ad una copia dell’atto di vendita o demolizione o esportazione definitiva. Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborsa la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata tutta la documentazione.
Cessazione del rischio. In caso di: ⚫ vendita o messa in conto vendita del veicolo; ⚫ distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso; ⚫ nonché furto o rapina senza ritrovamento; ⚫ fornendo la relativa documentazione e ⚫ assumendo l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, salvo il caso di furto o rapina. La Compagnia, su richiesta del contraente, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni: ⚫ trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione); ⚫ risoluzione del Contratto; ⚫ cessione del Contratto; ⚫ sospensione del Contratto.
Cessazione del rischio. Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.
Cessazione del rischio. Qualora un rischio assicurato cessi del tutto e in via definitiva, contestualmente si estingue l’assicurazione relativa al rischio in parola. La limitazione della concessione amministrativa determina la limitazione del contratto di assicurazione per ciò che concerne i rischi rimanenti.