Cessazione del rischio Clausole campione

Cessazione del rischio. Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell’annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Cessazione del rischio. A seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato. Facoltà concessa al Contraente di cedere il Contratto a seguito dell’alienazione del veicolo.
Cessazione del rischio. In caso di: • vendita o messa in conto vendita del veicolo, • distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso, • furto o rapina senza ritrovamento, La Compagnia, su richiesta del Contraente, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni: • trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione); • risoluzione del Contratto; • cessione del Contratto; • sospensione del Contratto.
Cessazione del rischio. In caso di: ⚫ vendita o messa in conto vendita del veicolo; ⚫ distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso; ⚫ furto o rapina senza ritrovamento; ⚫ fornendo la relativa documentazione e ⚫ assumendo l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, salvo il caso di furto o rapina.
Cessazione del rischio. Nel caso di cessazione del rischio per: • vendita, o • distruzione, o • esportazione definitiva, o • demolizione, o • cessazione il Cliente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto con rimborso del Premio non goduto. Il Cliente è tenuto ad inviare alla Compagnia il Modulo di Polizza, unitamente ad una copia dell’atto di vendita o demolizione o esportazione definitiva. Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborsa la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata tutta la documentazione.
Cessazione del rischio. Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.
Cessazione del rischio. In caso di: ⚫ vendita o messa in conto vendita del veicolo; ⚫ distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso; ⚫ nonché furto o rapina senza ritrovamento; ⚫ fornendo la relativa documentazione e ⚫ assumendo l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, salvo il caso di furto o rapina. La Compagnia, su richiesta del contraente, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni: ⚫ trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione); ⚫ risoluzione del Contratto; ⚫ cessione del Contratto; ⚫ sospensione del Contratto.
Cessazione del rischio. Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa, fornendo idonea documentazione. L’Impresa rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio. Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, solo previo impegno a di- struggere i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Carta Verde), può alterna- tivamente richiedere: - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge in regime di comunione dei beni o del locatario, o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo vei- colo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. L’Impresa provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all’art. 6.2 “Sospensione e riattivazione del contratto”. - CESSIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia reso operante per il medesimo veicolo, limitatamente ai casi di alienazio- ne, in capo all’acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrat- tuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle im- poste e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sott...
Cessazione del rischio. Qualora un rischio assicurato cessi del tutto e in via definitiva, contestualmente si estingue l’assicurazione relativa al rischio in parola. La limitazione della concessione amministrativa determina la limitazione del contratto di assicurazione per ciò che concerne i rischi rimanenti.
Cessazione del rischio. Nel caso di cessazione di rischio, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo il certificato e la carta verde e in aggiunta: