Garanzia Definitiva Art10 Pagamenti Clausole campione

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  • GARANZIA DEFINITIVA Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 è richiesta una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro, e comunque dell’importo indicato al comma 1 del citato articolo. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016. La garanzia copre: a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; b) il rimborso delle somme pagate in più dall’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno; c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore; d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Tale garanzia fideiussoria può essere: 1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.

  • Garanzia definitiva per la stipula del contratto Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.

  • Aggiudicazione definitiva Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicazione definitiva sarà disposta dalla Stazione Appaltante con apposito provvedimento a favore della migliore offerta. L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà, tempestivamente, a comunicare a tutti i concorrenti l’aggiudicazione definitiva e ai concorrenti esclusi l’avvenuta esclusione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e con le modalità ivi indicate. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e sull’A.O. ICP non graverà alcun obbligo sino a quando non sarà divenuto efficace il provvedimento di aggiudicazione definitiva, secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, comma 4, e 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, questa Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ammessa. L’aggiudicazione dell’appalto è subordinata all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Generale. L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per l’A.O. la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all’esecutività della deliberazione di aggiudicazione nonché all’espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento. Con il fatto della presentazione dell’offerta, le Ditte offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare tutte le clausole e norme del Capitolato Speciale e del presente Disciplinare.

  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante in data rilasciata da agenzia di per l'importo di euro pari al % per cento dell'importo del presente contratto. 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

  • DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.

  • Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’Art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni; b) all’Impresa di assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona , al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni; c) alla Società e per conoscenza all’Assicurato nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • Modalità per la denuncia del sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una detta- gliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di furto o atto vandalico deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo. In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l’Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia: • l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubbli- co Registro Automobilistico); • la carta di circolazione; • la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo; • la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, boni- fico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento); • la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato; • ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia. La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via posta presso Genertel S.p.A. -