Common use of Garanzia definitiva per i contratti derivati Clause in Contracts

Garanzia definitiva per i contratti derivati. L’Appaltatore s’impegna a costituire, a favore delle Amministrazioni Committenti, per ogni Contratto Derivato stipulato, una garanzia definitiva, con decorrenza a far data dalla stipulazione dei Contratti Derivati stessi, in misura pari all’80% del valore della garanzia calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivato. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione di tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20 per cento è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell’Amministrazione Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dei Contratti Derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

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Garanzia definitiva per i contratti derivati. L’Appaltatore s’impegna a costituire, a favore delle Amministrazioni CommittentiContraenti, per ogni Contratto Derivato stipulato, stipulato una garanzia definitiva, con decorrenza a far data dalla stipulazione dei Contratti Derivati stessi, definitiva in misura pari all’80% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 18aprile 2016, n. 50, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivato. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione di tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committentedelle Amministrazioni Contraenti, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione Committente Contraente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20 per cento 20% è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell’Amministrazione CommittenteContraente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 15 (settequindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltanteappaltante o del Committente. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Derivaticontratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Pulizia E Igiene Ambientale

Garanzia definitiva per i contratti derivati. L’Appaltatore L’appaltatore s’impegna a costituire, a favore delle Amministrazioni dei Committenti, per ogni Contratto Derivato stipulato, stipulato una garanzia definitivadefinitiva in misura pari al 8% dell’importo contrattuale, con decorrenza a far data dalla stipulazione dei Contratti Derivati stessidall’attivazione del servizio, in misura pari all’80% del valore della a garanzia calcolata dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivato secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivato. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione di tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione del Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20 per cento è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell’Amministrazione del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 10 (settedieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Derivaticontratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

Garanzia definitiva per i contratti derivati. L’Appaltatore Il Concessionario s’impegna a costituire, a favore delle Amministrazioni dei Committenti, per ogni Contratto Derivato stipulato, stipulato una garanzia definitiva, con decorrenza a far data dalla stipulazione dei Contratti Derivati stessi, definitiva in misura pari all’80in misura pari al 80% del valore della garanzia calcolata sull’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decorrenza a far data dall’attivazione del servizio, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivatoderivato secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione di tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione del Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore del Concessionario all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20 per cento 20% è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell’Amministrazione del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 15 (settequindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltanteappaltante o del Committente. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Derivaticontratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

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Garanzia definitiva per i contratti derivati. L’Appaltatore Il Concessionario s’impegna a costituire, a favore delle Amministrazioni dei Committenti, per ogni Contratto Derivato stipulato, stipulato una garanzia definitiva, con decorrenza a far data dalla stipulazione dei Contratti Derivati stessi, definitiva in misura pari all’80al 80% del valore della garanzia calcolata sull’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decorrenza a far data dall’attivazione del servizio, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivatoderivato . La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione di tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione del Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore del Concessionario all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20 per cento 20% è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell’Amministrazione del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 15 (settequindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltanteappaltante o del Committente. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Derivaticontratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

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Garanzia definitiva per i contratti derivati. L’Appaltatore s’impegna a costituire, a favore delle Amministrazioni dei Committenti, per ogni Contratto Derivato stipulato, stipulato una garanzia definitivadefinitiva in misura pari al 8% dell’importo contrattuale, con decorrenza a far data dalla stipulazione dei Contratti Derivati stessidall’attivazione del servizio, in misura pari all’80% del valore della a garanzia calcolata dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivato secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivato. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione di tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione del Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20 per cento 20% è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell’Amministrazione del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 15 (settequindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltanteappaltante o del Committente. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Derivaticontratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

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