Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. ln attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 n. 146 e 1 1 aprile 2000 n. 83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali: prestazioni sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto, a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di Istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. ln attuazione di 1. In ottemperanza a quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 dalla legge n. 146 del 12.6.90 e 1 1 aprile 2000 n. 83successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano in ambito sociosanitario assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi essenziali, socialeconvenendo che a livello di Organizzazione, socionell’ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa: le prestazioni medico-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali: prestazioni sanitarie, l'igienel’igiene, l'assistenza l’assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto, vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari Al fine o a servizi di una corretta applicazione assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio. A seguito delle norme modifiche introdotte dalla Legge 83/2000, le parti si impegnano alla sottoscrizione di cui sopra, saranno individuati, in sede di Istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire apposito accordo per la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i disciplina dello sciopero nei servizi minimi essenziali sopra individuatipubblici essenziali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. ln In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 n. 146 e 1 1 11 aprile 2000 n. 83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti se- guenti servizi minimi essenziali: prestazioni sanitarie, l'igienel’igiene, l'assistenza l’assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e la confezionecon- fezione, distribuzione e somministrazione del vitto, a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari Al AI fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di Istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
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Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. ln In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 dalla Legge 12.6.1990 n. 146 146, e 1 1 aprile 2000 n. 83successive modifiche e integrazioni, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, -assistenziale-educativo i seguenti servizi minimi essenziali: - le prestazioni sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto, vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari tutelari. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, in caso di sciopero, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di IstituzioneIstituto, appositi contingenti di personale personale, definiti per categorie e profili che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i ai servizi minimi essenziali sopra individuati.
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Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. ln attuazione 1. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 dalla L. n. 146 e 1 1 aprile 2000 146/1990 come modificata ed integrata dalla legge n. 8383/2000, le parti individuano in ambito assistenzialesociosanitario, sociale, socioassistenziale e socio-sanitario, educativo i le seguenti tipologie di servizi minimi essenziali, convenendo che a livello di Ente, nell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa: - prestazioni medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata quelle di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela fisica e la agli utenti; - confezione, distribuzione e somministrazione del vitto, vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari Al fine o a servizi di una corretta applicazione delle norme assistenza domiciliare, o al servizio di cui sopraonoranze funebri, saranno individuati, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in sede forza di Istituzione, appositi contingenti di personale leggi o accordi che dovranno garantire considerano la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuatinon sospendibilità del servizio.
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Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. ln In attuazione di quanto previsto dalle leggi dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 146, e 1 1 aprile 2000 n. 83successive modifiche e integrazioni, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, -assistenziale-educativo i seguenti servizi minimi essenziali: - le prestazioni sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto, vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari tutelari. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, in caso di sciopero, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di IstituzioneIstituto, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.personale,
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Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. ln attuazione di In ottemperanza a quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 dalla legge n. 146 del 12.6.90 e 1 1 aprile 2000 n. 83successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano in ambito sociosanitario-assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi essenziali, socialeconvenendo che a livello di Organizzazione, socionell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa: - le prestazioni medico-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali: prestazioni sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto, vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari Al fine o a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto fra le parti in sede di IstituzioneOrganizzazione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuatipersonale.
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Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. ln In attuazione di quanto previsto dalle leggi dalla legge del 12 giugno 1990 n. 146 e 1 1 aprile 2000 n. 83successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano in ambito assistenziale, socialeriabilitativo, socio-sanitario, assistenziale, educativo i seguenti servizi minimi essenziali: - prestazioni sanitariemedico sanitarie anche a carattere ambulatoriale, l'igieneigiene, l'assistenza assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e la fisica; - confezione, distribuzione e somministrazione del vitto. Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture a carattere residenziale, a persone semiresidenziale e nei servizi di assistenza domiciliare o di altra natura definiti nell’ambito del rapporto tra le parti in sede locale qualora non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari possano essere garantiti in altro modo. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di Istituzionelocale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati. Le parti si impegnano ad incontrarsi per definire l’apposito regolamento previsto dalla Legge n.146/90 e s.m.i.
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Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali. ln In attuazione di quanto previsto dalle leggi dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 146, e 1 1 aprile 2000 n. 83successive modifiche e integrazioni, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, -assistenziale-educativo i seguenti servizi minimi essenziali: - le prestazioni sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto, vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari tutelari. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, in caso di sciopero, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di IstituzioneIstituto, appositi contingenti di personale personale, definiti per categorie e profili che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i ai servizi minimi essenziali sopra individuati.
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