Regolamentazione del diritto di sciopero. Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della Legge 146/90 e successive modificazioni.
Regolamentazione del diritto di sciopero. 1. Prima della proclamazione dello sciopero, a livello locale o nazionale, le Parti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione. In caso di mancato accordo le Parti, al fine di dirimere il conflitto, possono richiedere rispettivamente l’intervento del Prefetto del capoluogo di provincia o del Ministero del Lavoro. L’esito del tentativo di conciliazione deve essere formalizzato in apposito verbale.
2. Le strutture sindacali che proclamano azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione agli Enti con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando la durata, le modalità e le motivazioni dell’astensione dal lavoro.
3. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero le strutture sindacali devono darne tempestiva comunicazione agli Enti.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 di gennaio;
c) dal giovedì precedente la Pasqua al martedì successivo;
d) nella ricorrenza del Santo Patrono locale.
5. Le astensioni dal lavoro di durata inferiore alla giornata di lavoro sono effettuate all’inizio o al termine di ogni singolo turno, secondo l’articolazione dell’orario previsto nell’ambito delle unità organizzative, in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l’utenza.
6. In concomitanza con giornate di sciopero, proclamato a livello nazionale o locale, le parti individuano le seguenti tipologie di prestazioni indispensabili da garantire, convenendo che a tal fine a livello di Ente, saranno definiti criteri, modalità e contingenti di personale coinvolto:
a) Xxxxxxxxx e sorveglianza delle Opere Monumentali;
b) Gestione e controllo degli impianti convenzionali;
c) Gestione e controllo degli impianti di sicurezza;
d) Regolare svolgimento dei servizi liturgici.
Regolamentazione del diritto di sciopero. In ottemperanza alle disposizioni di cui all’Art. 1 e 2 della legge 146/90 contenente “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e alle disposizioni di cui al CCNL 19/09/2002 l'Ente ha l'obbligo di concordare con le Rappresentanze sindacali territoriali aziendali R.S.U., le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero Le parti, in relazione alle funzioni gestite dall’Unione, concordano sulle modalità di funzionamento in caso di sciopero dei servizi pubblici. Tali servizi sono i seguenti: - Servizio di Vigilanza Urbana; - Servizi Amministrativi del Personale; Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali individuati, il diritto di sciopero e' esercitato nel rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili. A tal fine le XX.XX., con un preavviso di almeno dieci giorni devono comunicare ogni sciopero e l'indicazione della durata delle singole astensioni dal lavoro. L’Ente provvederà a dare comunicazione agli utenti, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, negli spazi di pubblica affissione appositamente adibiti nonché agli organi di informazione, nonché nelle sedi principali dei servizi, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero. La comunicazione agli utenti di cui sopra riporterà le modalità ed i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero nonché la piena riattivazione quando l'astensione dal lavoro sarà terminata. In caso di revoca dello sciopero, onde garantire un’adeguata e tempestiva informazione e limitare al minimo i disservizi agli utenti, le XX.XX si impegnano a comunicarla tempestivamente. Ai sensi dell'Art. 2 comma 7 della Legge 146/90 il preavviso minimo e l'indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale e di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e delle sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dell'Art. 5 della Legge 146/90 l'Amministrazione provvederà tempestivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio del numero dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate sulla base della vigente normativa. Le prestazioni indispensabili e contingente numerico di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali sono così definiti: Corpo di Polizia Municipale
Regolamentazione del diritto di sciopero. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 146 del 12.6.90 e successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di Ente, nell’ambito del rapporto tra le parti, saranno definiti criteri, modalità e contingenti per garantire in caso di sciopero: a)Vigilanza e sorveglianza delle Opere Monumentali; b)Gestione e controllo degli impianti convenzionali; c)Gestione e controllo degli impianti di sicurezza; d)Regolare svolgimento dei servizi liturgici.
Regolamentazione del diritto di sciopero. Qualora non si dovesse pervenire ad una nuova Regolamentazione prima dell’avvio dei negoziati, stante la formalizzata disdetta degli Accordi a suo tempo sottoscritti, le modalità attuative dello sciopero, cui le XX.XX. faranno riferimento, saranno quelle individuate nella proposta di regolamentazione già presentata ai Datori di Lavoro.
Regolamentazione del diritto di sciopero. 1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12.06.90, n. 146, come modificati ed integrati dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, vengono individuati per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, i seguenti contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili: A)SERVIZI DEL PERSONALE Limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi, all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento e alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese. Contingenti da esonerare dallo sciopero : n. 1 unità per turno di servizio Istruttore Contabile.
Regolamentazione del diritto di sciopero. In considerazione che, al momento della sottoscrizione del TU, è operante in sede nazionale una regolamentazione provvisoria del diritto di sciopero nel trasporto pubblico, in conformità alla legge 11.04.00 n.83 che ha aggiornato la L.146/90, le Parti si impegnano ad addivenire in tempi brevi ad un accordo aziendale che recepisca la normativa nazionale e che, in materia di determinazione delle fasce di servizio da garantire, armonizzi il comportamento del personale dell’azienda a quello adottato dalle principali aziende del trasporto pubblico su gomma e/o su rotaia operanti sul medesimo territorio e alle quali DB adduce e preleva traffico di viaggiatori.
Regolamentazione del diritto di sciopero. 1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto il 19/09/2002 nel Comparto Regioni-Autonomie Locali sono interessati dalla presente regolamentazione i seguenti esercizi essenziali: ⮚ Demografici ⮚ Elettorali ⮚ Cimiteriali ⮚ Polizia Municipale
2. Prima della proclamazione di ogni azione di sciopero devono essere preventivamente espletate le procedure di conciliazione da attivare a cura del Sindaco in caso di conflitto a rilievo locale.
3. Eventuali inadempienze relative alle procedure indicate determinano l'applicazione da parte della Commissione di Garanzia, di misure sanzionatone a carico dei lavoratori e delle XX.XX.
Regolamentazione del diritto di sciopero. 1. Premesso che le norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali sono contenute nella legge 12 .06.90 n.146 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La regolamentazione del diritto di sciopero e l’individuazione dei contingenti addetti ai servizi minimi essenziali sono stati individuati nella precedente contrattazione decentrata all’art. 4 del contratto collettivo decentrato sottoscritto il 31.03.2001 con autorizzazione della delibera della G.C. n. 48 del 15.03.2001
3. Si ritiene in questa sede di confermare la regolamentazione precedente e di individuare i contingenti minimi secondo la seguente tabella: Stato Civile 1 dipendente Serv.Demografici dalla C alla D Serv. Elettorale 1 dipendente dalla B alla D Casa di Riposo 1 cuoca 1 operatore socio-ass. B B Servizio Scuolabus 1 Autista scuolabus B Serv. Strade e Fognature e cimiteriali 1 dipendente B Serv. Polizia Municipale 1 dipendente per turno dalla C alla D
Regolamentazione del diritto di sciopero. 1. L'indizione di uno sciopero, anche se riguardante solo alcuni uffici o alcune categorie di dipendenti, deve essere preceduta dalla formale indizione dello stato d'agitazione indetto ai sensi dell'art. 7 dell' Accordo Quadro del 19 settembre 2002 ed è notificata all'Organo di governo dell'Amministrazione dalle Organizzazioni sindacali promotrici.
2. Espletato l'obbligatorio tentativo di conciliazione, presso la Prefettura competente territorialmente, da effettuarsi entro tre giorni dalla comunicazione senza che le parti siano addivenute ad un accordo e con almeno 10 giorni di preavviso, l'Organizzazione sindacale promotrice comunica le modalità dell' astensione dal lavoro indicando la data, l'orario e le sedi di lavoro interessate.
3. Per quanto non espressamente previsto dai successivi articoli si rinvia alle disposizioni di cui alla contrattazione nazionale in materia nonché alla Legge 146/90 così come modificata dalla Legge 83/00, nonché all' Accordo Nazionale Quadro del 19 settembre 2002, pubblicato sulla G.u. 256 del 31/10/2002, in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali.