Garanzia fidejussoria. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, compreso il pagamento di eventuali sanzioni o penali, Il Promotore / la ditta lottizzante /l’attuatore ha costituito a favore del Comune congrua cauzione tramite polizza fidejussoria bancaria / polizza assicurativa (contratta con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) continuativa fino allo svincolo autorizzato dal Comune, con beneficio di prima escussione, prevista dall’art.28 della legge 17.08.1942, n.1150 per l’importo definito dal Comune, pari al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, risultante dalla Relazione finanziaria allegata al progetto di Piano, per un ammontare di Euro emessa in data n° della Compagnia/banca , con sede in Analogamente, la ditta lottizzante presta altra garanzia cauzionale di Impresa Assicuratrice o fidejussione rilasciata da pari al 100% del costo di realizzazione del verde pubblico, di cui al precedente art. 6.5 pari a Euro emessa in data n° - della compagnia / Banca con sede in , Via . 2. la garanzia prevede la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi ed è in grado di soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell’articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1° dell’art. 1957 Codice Civile. Tale garanzia dovrà essere eventualmente integrata, a giudizio del Comune, con le verifiche del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5 punto 4.4. 3. L’importo totale della fidejussione potrà essere svincolato solamente in conseguenza alla realizzazione totale delle opere di urbanizzazione in dipendenza del collaudo favorevole finale amministrativo di cui al precedente art.5 punto 13 dietro restituzione dell’originale della polizza o lettera liberatoria del Comune. 4. Per l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione l’attuatore autorizza il Comune a disporre della cauzione nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni posizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare. 5. La garanzia finanziaria relativa alle opere di urbanizzazione primaria di cui 1° comma, cesserà: 6. La garanzia finanziaria sarà svincolata su richiesta del Lottizzante dopo che l’Amministrazione Comunale avrà accertato l’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le opere di urbanizzazione previste in cessione dalla presente convenzione. La parziale esecuzione e la parziale cessione delle opere non da diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con esito positivo tutte le opere e la loro cessione al Comune, salva la riduzione del suo importo qualora, su richiesta dei Promotori il Comune di Ponsacco lo ritenesse possibile nel rispetto delle norme di Regolamento edilizio, avuto riguardo alla puntualità dell’esecuzione delle opere ed al corretto adempimento degli obblighi tutti assunti dai Proponenti o aventi causa. (Parimenti non si procederà allo svincolo della fidejussione nel caso di contenzioso sulle indennità di esproprio per importo pari al doppio del valore stimato del bene oggetto di contenzioso). 7. Nel caso che non venisse ottemperato a quanto sopra nei termini previsti e/o ottemperato soltanto in parte, o non venissero rispettate nel corso dei lavori le prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico, e ciò risultasse a seguito di formale contestazione del Comune, i soggetti attuatori autorizzano fin d’ora l’Amministrazione Comunale ad eseguire od a far eseguire direttamente le opere mancanti o quelle non eseguite correttamente, secondo il progetto approvato. Verificandosi tale ipotesi sarà utilizzata dal Comune, previo incameramento della stessa, la garanzia finanziaria prestata, salvo la facoltà dell’Amministrazione Comunale stessa della rivalsa sui soggetti attuatori nei modi e con i privilegi delle Imposte Dirette, nel caso in cui la somma prestata a garanzia non risultasse sufficiente a coprire le spese sostenute. 8. (solo se ricorre) A garanzia della copertura dei costi espropriativi relativamente alle opere di cui al precedente art. 6 bis, il Proponente / Consorzio dio lottizzazione dovrà produrre altra idonea fideiussione di importo pari al totale delle indennità provvisorie dichiarate congrue dall’Ufficio Espropri del Comune, moltiplicato per 2,00 (due). La garanzia potrà essere ridotta, fino al suo totale svincolo, degli importi corrispondenti al valore delle aree per le quali sia stata determinata in modo inoppugnabile l’indennità definitiva di esproprio.
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Samples: Convenzione
Garanzia fidejussoria. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzioneLa lottizzante, compreso il pagamento di eventuali sanzioni o penaliin base al disposto del paragrafo 4, Il Promotore / la ditta lottizzante /l’attuatore ha costituito a favore del Comune congrua cauzione tramite polizza fidejussoria bancaria / polizza assicurativa (contratta con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni 5° comma, dell’articolo 8 L. 06/08/67 n. 765, e a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) continuativa fino allo svincolo autorizzato dal Comune, con beneficio di prima escussione, prevista dall’art.28 della legge 17.08.1942, n.1150 per l’importo definito dal Comune, pari al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, risultante dalla Relazione finanziaria allegata al progetto di Piano, per un ammontare di Euro emessa dell’esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti in base alla convenzione stipulata in data n° 28.10.2005, ha prestato una fidejussione a mezzo polizza primaria Compagnia Assicurazioni, di € ………………… Detta polizza è stata integrata sino al raggiungimento della Compagnia/banca somma di € circa (… ), con sede in Analogamente, la ditta lottizzante presta altra garanzia cauzionale di Impresa Assicuratrice o fidejussione rilasciata da pari al 100% del costo di realizzazione del verde pubblico, di cui degli impegni assunti e non assolti al precedente art. 6.5 pari a Euro emessa in data n° - momento della compagnia / Banca con sede in , Via stipula della presente convenzione.
2. la garanzia prevede la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi ed è in grado di soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio La lottizzante potrà richiedere riduzione dell’importo della fidejussione di cui al 2° comma dell’articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1° dell’art. 1957 Codice Civile. Tale garanzia dovrà essere eventualmente integratapresente articolo, a giudizio del Comuneche il Comune si impegna ad accettare, con le verifiche del progetto esecutivo man mano che interverranno i collaudi favorevoli delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5 punto 4.4alla presente convenzione.
3. L’importo totale della fidejussione potrà essere svincolato solamente in conseguenza alla realizzazione totale delle opere di urbanizzazione in dipendenza del collaudo favorevole finale amministrativo La riduzione di cui al precedente art.5 punto 13 dietro restituzione dell’originale della polizza o lettera liberatoria del Comunepresente articolo sarà proporzionata agli importi delle opere collaudate.
4. Per l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte La garanzia è prestata con la presente convenzione l’attuatore autorizza il Comune a disporre rinuncia esplicita al beneficio della cauzione nel modo più ampiopreventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’art. 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con rinuncia espressa ad ogni posizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.
5loro fidejussori. La garanzia finanziaria relativa alle opere di urbanizzazione primaria di cui 1° comma, cesserà:
6. La garanzia finanziaria sarà svincolata su fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Lottizzante dopo che l’Amministrazione Comunale avrà accertato l’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le opere di urbanizzazione previste in cessione dalla presente convenzione. La parziale esecuzione e la parziale cessione delle opere non da diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con esito positivo tutte le opere e la loro cessione al Comune, salva la riduzione del suo importo qualora, su richiesta dei Promotori il Comune di Ponsacco lo ritenesse possibile nel rispetto delle norme di Regolamento edilizio, avuto riguardo alla puntualità dell’esecuzione delle opere ed al corretto adempimento degli obblighi tutti assunti dai Proponenti o aventi causa. (Parimenti non si procederà allo svincolo della fidejussione nel caso di contenzioso sulle indennità di esproprio per importo pari al doppio del valore stimato del bene oggetto di contenzioso).
7. Nel caso che non venisse ottemperato a quanto sopra nei termini previsti e/o ottemperato soltanto in parte, o non venissero rispettate nel corso dei lavori le prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico, e ciò risultasse a seguito di formale contestazione del Comune, i soggetti attuatori autorizzano fin d’ora l’Amministrazione Comunale ad eseguire od a far eseguire direttamente le opere mancanti senza necessità di preventiva diffida o quelle non eseguite correttamentemessa in mora, secondo il progetto approvato. Verificandosi tale ipotesi sarà utilizzata dal Comune, previo incameramento della stessa, la garanzia finanziaria prestata, salvo la facoltà dell’Amministrazione Comunale stessa della rivalsa sui soggetti attuatori nei modi e con i privilegi delle Imposte Dirette, nel caso in cui la somma prestata a garanzia non risultasse sufficiente a coprire le spese sostenutecol solo rilievo dell’inadempimento.
8. (solo se ricorre) A garanzia della copertura dei costi espropriativi relativamente alle opere di cui al precedente art. 6 bis, il Proponente / Consorzio dio lottizzazione dovrà produrre altra idonea fideiussione di importo pari al totale delle indennità provvisorie dichiarate congrue dall’Ufficio Espropri del Comune, moltiplicato per 2,00 (due). La garanzia potrà essere ridotta, fino al suo totale svincolo, degli importi corrispondenti al valore delle aree per le quali sia stata determinata in modo inoppugnabile l’indennità definitiva di esproprio.
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Samples: Convenzione Per l'Attuazione Di Piano Di Lottizzazione
Garanzia fidejussoria. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, compreso il pagamento di eventuali sanzioni o penali, Il Promotore / la ditta lottizzante /l’attuatore ha costituito a favore del Comune congrua cauzione tramite polizza fidejussoria bancaria / polizza assicurativa (contratta con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) continuativa fino allo svincolo autorizzato dal Comune, con beneficio di prima escussione, prevista dall’art.28 della legge 17.08.1942, n.1150 per l’importo definito dal Comune, pari al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, risultante dalla Relazione finanziaria allegata al progetto di Piano, per un ammontare di Euro emessa in data nn ° della Compagnia/banca , con sede in Analogamente, la ditta lottizzante presta altra garanzia cauzionale di Impresa Assicuratrice o fidejussione rilasciata da pari al 100% del costo di realizzazione del verde pubblico, di cui al precedente art. 6.5 pari a Euro emessa in data n° - della compagnia / Banca con sede in , Via .
2. la garanzia prevede la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi ed è in grado di soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell’articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1° dell’art. 1957 Codice Civile. Tale garanzia dovrà essere eventualmente integrata, a giudizio del Comune, con le verifiche del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5 punto 4.4.
3. L’importo totale della fidejussione potrà essere svincolato solamente in conseguenza alla realizzazione totale delle opere di urbanizzazione in dipendenza del collaudo favorevole finale amministrativo di cui al precedente art.5 punto 13 dietro restituzione dell’originale della polizza o lettera liberatoria del Comune.
4. Per l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione l’attuatore autorizza il Comune a disporre della cauzione nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni posizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.
5. La garanzia finanziaria relativa alle opere di urbanizzazione primaria di cui 1° comma, cesserà:
6. La garanzia finanziaria sarà svincolata su richiesta del Lottizzante dopo che l’Amministrazione Comunale avrà accertato l’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le opere di urbanizzazione previste in cessione dalla presente convenzione. La parziale esecuzione e la parziale cessione delle opere non da diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con esito positivo tutte le opere e la loro cessione al Comune, salva la riduzione del suo importo qualora, su richiesta dei Promotori il Comune di Ponsacco lo ritenesse possibile nel rispetto delle norme di Regolamento edilizio, avuto riguardo alla puntualità dell’esecuzione delle opere ed al corretto adempimento degli obblighi tutti assunti dai Proponenti o aventi causa. (Parimenti non si procederà allo svincolo della fidejussione nel caso di contenzioso sulle indennità di esproprio per importo pari al doppio del valore stimato del bene oggetto di contenzioso).
7. Nel caso che non venisse ottemperato a quanto sopra nei termini previsti e/o ottemperato soltanto in parte, o non venissero rispettate nel corso dei lavori le prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico, e ciò risultasse a seguito di formale contestazione del Comune, i soggetti attuatori autorizzano fin d’ora l’Amministrazione Comunale ad eseguire od a far eseguire direttamente le opere mancanti o quelle non eseguite correttamente, secondo il progetto approvato. Verificandosi tale ipotesi sarà utilizzata dal Comune, previo incameramento della stessa, la garanzia finanziaria prestata, salvo la facoltà dell’Amministrazione Comunale stessa della rivalsa sui soggetti attuatori nei modi e con i privilegi delle Imposte Dirette, nel caso in cui la somma prestata a garanzia non risultasse sufficiente a coprire le spese sostenute.
8. (solo se ricorre) A garanzia della copertura dei costi espropriativi relativamente alle aree destinate alle opere di cui al precedente art. 6 bisbis e alle altre aree interne al comparto lottizzatorio di proprietà dei soggetti non aderenti al consorzio, il Proponente / Consorzio dio di lottizzazione dovrà produrre altra idonea fideiussione di importo pari al totale delle indennità provvisorie dichiarate congrue dall’Ufficio Espropri del Comune, moltiplicato per 2,00 (due). La garanzia potrà essere ridotta, fino al suo totale svincolo, degli importi corrispondenti al valore delle aree per le quali sia stata determinata in modo inoppugnabile l’indennità definitiva di esproprio.
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Samples: Convenzione
Garanzia fidejussoria. 1. A garanzia dell’esatto degli impegni derivanti dal presente accordo e che saranno trasfusi nel contratto definitivo, la promittente Conduttrice presterà cau- zione per l’importo complessivo di € ….., corrispondente a numero 3(tre) mensilità, calcolate in €/mq 11,50 mensili, agli effetti e per l’esatto adempimento di tutte le delle obbligazioni assunte assunte, tale cauzione verrà costituita con la presente convenzione, compreso il pagamento di eventuali sanzioni o penali, Il Promotore / la ditta lottizzante /l’attuatore ha costituito a favore del Comune congrua cauzione tramite fidejussione bancaria oppure polizza fidejussoria bancaria / polizza assicurativa (contratta assicurativa. La fidejussione verrà formulata con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) continuativa fino allo svincolo autorizzato dal Comune, con beneficio di prima escussione, prevista dall’art.28 della legge 17.08.1942, n.1150 per l’importo definito dal Comune, pari al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, risultante dalla Relazione finanziaria allegata al progetto di Piano, per un ammontare di Euro emessa in data n° della Compagnia/banca , con sede in Analogamente, la ditta lottizzante presta altra garanzia cauzionale di Impresa Assicuratrice o fidejussione rilasciata da pari al 100% del costo di realizzazione del verde pubblico, formale rinuncia alla preventiva escus- sione di cui al precedente artall’art. 6.5 pari a Euro emessa in data n° - della compagnia / Banca con sede in , Via .
2. la garanzia prevede la possibilità di parziale escussione da parte 1944 del Comune, in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi ed è in grado di soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell’articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia obbligo espresso di avvalersi del termine di cui al comma 1° dell’artver- sare l’importo a semplice prima richiesta dalla Porto Immobiliare s.r.l. 1957 Codice Civilee senza alcuna riserva. Tale garanzia dovrà essere eventualmente integratamanterrà la propria efficacia per tutto il periodo di vigenza del contratto di locazione e, a giudizio in caso di escussione totale o parziale da parte della Porto Immobiliare s.r.l., verrà immediata- mente reintegrata dalla ………………….. fino alla concorrenza dell’importo anzi- detto.Lo svincolo della cauzione da parte della Porto Immobiliare s.r.l. av- verrà pertanto successivamente alla cessazione degli effetti del Comune, con le verifiche del progetto esecutivo delle opere contratto di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5 punto 4.4.
3. L’importo totale locazione e qualora la validità della fidejussione potrà essere svincolato solamente in conseguenza sia precedente alla realizzazione totale delle opere di urbanizzazione in dipendenza scadenza del collaudo favorevole finale amministrativo di cui al precedente art.5 punto 13 dietro restituzione dell’originale della polizza o lettera liberatoria del Comune.
4. Per l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione l’attuatore autorizza il Comune a disporre della cauzione nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni posizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.
5. La garanzia finanziaria relativa alle opere di urbanizzazione primaria di cui 1° comma, cesserà:
6. La garanzia finanziaria sarà svincolata su richiesta del Lottizzante dopo che l’Amministrazione Comunale avrà accertato l’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le opere di urbanizzazione previste in cessione dalla presente convenzione. La parziale esecuzione e la parziale cessione delle opere non da diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con esito positivo tutte le opere e la loro cessione al Comune, salva la riduzione del suo importo qualora, su richiesta dei Promotori il Comune di Ponsacco lo ritenesse possibile nel rispetto delle norme di Regolamento edilizio, avuto riguardo alla puntualità dell’esecuzione delle opere ed al corretto adempimento degli obblighi tutti assunti dai Proponenti o aventi causa. (Parimenti non si procederà allo svincolo della fidejussione nel caso di contenzioso sulle indennità di esproprio per importo pari al doppio del valore stimato del bene oggetto di contenzioso).
7. Nel caso che non venisse ottemperato a quanto sopra nei termini previsti e/o ottemperato soltanto in parte, o non venissero rispettate nel corso dei lavori le prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico, e ciò risultasse a seguito di formale contestazione del Comune, i soggetti attuatori autorizzano fin d’ora l’Amministrazione Comunale ad eseguire od a far eseguire direttamente le opere mancanti o quelle non eseguite correttamente, secondo il progetto approvato. Verificandosi tale ipotesi sarà utilizzata dal Comune, previo incameramento della stessasuddetto termine, la garanzia finanziaria prestata…………………. assume l’impegno di rinnovarla per lo stesso importo ed alle stesse condizioni, salvo la facoltà dell’Amministrazione Comunale stessa della rivalsa sui soggetti attuatori nei modi e con i privilegi delle Imposte Dirette, nel caso in cui la somma prestata a garanzia non risultasse sufficiente a coprire le spese sostenuteper il periodo rimanente.
8. (solo se ricorre) A garanzia della copertura dei costi espropriativi relativamente alle opere di cui al precedente art. 6 bis, il Proponente / Consorzio dio lottizzazione dovrà produrre altra idonea fideiussione di importo pari al totale delle indennità provvisorie dichiarate congrue dall’Ufficio Espropri del Comune, moltiplicato per 2,00 (due). La garanzia potrà essere ridotta, fino al suo totale svincolo, degli importi corrispondenti al valore delle aree per le quali sia stata determinata in modo inoppugnabile l’indennità definitiva di esproprio.
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Samples: Preliminary Lease Agreement
Garanzia fidejussoria. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, compreso il pagamento di eventuali sanzioni o penali, Il Promotore / la ditta lottizzante /l’attuatore ha costituito a favore del Comune congrua cauzione tramite polizza fidejussoria bancaria / polizza assicurativa (contratta con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) continuativa fino allo svincolo autorizzato dal Comune, con beneficio di prima escussione, prevista dall’art.28 della legge 17.08.1942, n.1150 per l’importo definito dal Comune, pari al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, risultante dalla Relazione finanziaria allegata al progetto di Piano, per un ammontare di Euro emessa in data n° della Compagnia/banca , con sede in Analogamente, la ditta lottizzante presta altra garanzia cauzionale di Impresa Assicuratrice o fidejussione rilasciata da pari al 100% del costo di realizzazione del verde pubblico, di cui al precedente art. 6.5 pari a Euro emessa in data n° - della compagnia / Banca con sede in , Via .
2. la garanzia prevede la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi ed è in grado di soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell’articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1° dell’art. 1957 Codice Civile. Tale garanzia dovrà essere eventualmente integrata, a giudizio del Comune, con le verifiche del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5 punto 4.4.
3. L’importo totale della fidejussione potrà essere svincolato solamente in conseguenza alla realizzazione totale delle opere di urbanizzazione in dipendenza del collaudo favorevole finale amministrativo di cui al precedente art.5 punto 13 dietro restituzione dell’originale della polizza o lettera liberatoria del Comune.
4. Per l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione l’attuatore autorizza il Comune a disporre della cauzione nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni posizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.
5. La garanzia finanziaria relativa alle opere di urbanizzazione primaria di cui 1° comma, cesserà:
6. La garanzia finanziaria sarà svincolata su richiesta del Lottizzante dopo che l’Amministrazione Comunale avrà accertato l’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le opere di urbanizzazione previste in cessione dalla presente convenzione. La parziale esecuzione e la parziale cessione delle opere non da diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con esito positivo tutte le opere e la loro cessione al Comune, salva la riduzione del suo importo qualora, su richiesta dei Promotori il Comune di Ponsacco lo ritenesse possibile nel rispetto delle norme di Regolamento edilizio, avuto riguardo alla puntualità dell’esecuzione delle opere ed al corretto adempimento degli obblighi tutti assunti dai Proponenti o aventi causa. (Parimenti non si procederà allo svincolo della fidejussione fidejusione nel caso di contenzioso sulle indennità di esproprio per importo pari al doppio del valore stimato del bene oggetto di contenzioso).
7. Nel caso che non venisse ottemperato a quanto sopra nei termini previsti e/o ottemperato soltanto in parte, o non venissero rispettate nel corso dei lavori le prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico, e ciò risultasse a seguito di formale contestazione del Comune, i soggetti attuatori autorizzano fin d’ora l’Amministrazione Comunale ad eseguire od a far eseguire direttamente le opere mancanti o quelle non eseguite correttamente, secondo il progetto approvato. Verificandosi tale ipotesi sarà utilizzata dal Comune, previo incameramento della stessa, la garanzia finanziaria prestata, salvo la facoltà dell’Amministrazione Comunale stessa della rivalsa sui soggetti attuatori nei modi e con i privilegi delle Imposte Dirette, nel caso in cui la somma prestata a garanzia non risultasse sufficiente a coprire le spese sostenute.
8. (solo se ricorre) A garanzia della copertura dei costi espropriativi relativamente alle opere di cui al precedente art. 6 bis, il Proponente / Consorzio dio lottizzazione dovrà produrre altra idonea fideiussione di importo pari al totale delle indennità provvisorie dichiarate congrue dall’Ufficio Espropri del Comune, moltiplicato per 2,00 (due). La garanzia potrà essere ridotta, fino al suo totale svincolo, degli importi corrispondenti al valore delle aree per le quali sia stata determinata in modo inoppugnabile l’indennità definitiva di esproprio.
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Samples: Convenzione