Common use of GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Al momento della stipulazione del contratto o comunque prima dell’inizio del servizio, se si è dato avvio all’esecuzione in via d’urgenza, la ditta aggiudicataria deve prestare garanzia reale pari al 10% dell’ importo complessivo annuale del contratto (oneri fiscali esclusi), mediante Fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria di impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’ esercizio del ramo cauzioni ai sensi del DPR 13/02/1959 n. 449 autorizzate dalle vigenti norme in materia. La cauzione dovrà prevedere, pena la non accoglibilità della stessa: - espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente, ogni eccezione rimossa e con rinuncia, altresì, della decadenza di cui all'art 1957, comma 1, del codice civile; - espressa dichiarazione che la società garante resta impegnata per le inadempienze del Concessionario, per gli obblighi di cui alla polizza, anche dopo la scadenza della polizza stesse e comunque sino ad espresso svincolo che avverrà con la restituzione dell’originale riportante l’avvenuto svincolo o con dichiarazione dell’ente garantito che libera la società garante da ogni responsabilità in ordine alle garanzie prestate. La cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’ appaltatore, di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’ eventuale inadempimento delle condizioni medesime. In tutti i predetti casi l’ Appaltatore ha diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque dovuta all’ Appaltatore, salvo l’ esperimento di ogni ulteriore azione. In ogni caso l’ Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’ Appaltatore si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’ esecuzione dell’ appalto. Nessun interesse è dovuto all’ Appaltatore sulle somme costituenti la cauzione, sia essa depositate in contanti ovvero in titoli di stato o in qualsiasi altra forma.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Al momento della stipulazione del contratto o comunque prima dell’inizio del servizio, se si è dato avvio all’esecuzione in via d’urgenza, la ditta aggiudicataria deve prestare garanzia reale pari al 10% dell’ importo complessivo annuale del contratto (oneri fiscali esclusi), mediante Fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria di impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’ esercizio all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del DPR 13/02/1959 n. 449 autorizzate dalle vigenti norme in materia. La cauzione dovrà prevedere, pena la non accoglibilità della stessa: - espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente, ogni eccezione rimossa e con rinuncia, altresì, della decadenza di cui all'art 1957, comma 1, del codice civile; - espressa dichiarazione che la società garante resta impegnata per le inadempienze del Concessionario, per gli obblighi di cui alla polizza, anche dopo la scadenza della polizza stesse e comunque sino ad espresso svincolo che avverrà con la restituzione dell’originale riportante l’avvenuto svincolo o con dichiarazione dell’ente garantito che libera la società garante da ogni responsabilità in ordine alle garanzie prestate. La cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’ appaltatore, di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’ eventuale inadempimento delle condizioni medesime. In tutti i predetti casi l’ Appaltatore ha diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque dovuta all’ Appaltatore, salvo l’ esperimento di ogni ulteriore azione. In ogni caso l’ Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’ Appaltatore si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’ esecuzione dell’ appalto. Nessun interesse è dovuto all’ Appaltatore sulle somme costituenti la cauzione, sia essa depositate in contanti ovvero in titoli di stato o in qualsiasi altra forma.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Al momento della stipulazione A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del contratto o comunque prima dell’inizio del servizio, se si è dato avvio all’esecuzione in via d’urgenzarisarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, la ditta aggiudicataria deve prestare del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, idonea garanzia reale pari al 10% dell’ importo complessivo annuale del contratto (oneri fiscali esclusi), mediante Fideiussione fideiussoria bancaria o polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da una compagnia assicuratrice di impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’ esercizio del ramo cauzioni ai sensi del DPR 13/02/1959 n. 449 autorizzate dalle vigenti norme in materia. La cauzione dovrà prevedereprimaria importanza, pena la non accoglibilità della stessa: - con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del C.C. e la sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta del ConcedenteComune. Tale fideiussione, ogni eccezione rimossa rinnovabile di anno in anno, è pari al 10% del fatturato annuo medio stimato per la concessione, calcolato sull’intera durata del servizio appaltato, offerto in sede di gara. La garanzia per l’esecuzione del contratto deve essere presentata nei termini e con rinunciale modalità stabilite dal Comune e preventivamente comunicate alla ditta affidataria, altresì, della decadenza nonché prestata con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma di cui all'art 1957sopra, comma 1il Comune dichiara la decadenza dell’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria, del codice civile; - espressa dichiarazione che la società garante resta impegnata per le inadempienze del Concessionariocome rinnovata di anno in anno, è mantenuta, nell’ammontare stabilito, per gli obblighi tutta la durata del contratto. Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi all’obbligo del rinnovo nell’importo sopra stabilito, il Comune ha la facoltà di cui alla polizzarisolvere il contratto con le conseguenze previste, anche dopo per i casi di risoluzione, dal presente atto. Essa pertanto va reintegrata mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest’ultimo ha la scadenza facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste, per i casi di risoluzione, dal presente capitolato. Il Comune ha la facoltà, nel corso della polizza stesse e comunque sino ad espresso svincolo che avverrà con la restituzione dell’originale riportante l’avvenuto svincolo o con dichiarazione dell’ente garantito che libera la società garante da ogni responsabilità in ordine alle garanzie prestate. La cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’ appaltatoregestione, di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’ eventuale inadempimento delle condizioni medesimerichiedere al Concessionario l’esecuzione di ulteriori opere o servizi. In tutti i predetti casi l’ Appaltatore ha diritto tal caso, si procederà alla sottoscrizione di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque dovuta all’ Appaltatore, salvo l’ esperimento di ogni ulteriore azione. In ogni caso l’ Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’ Appaltatore si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’ esecuzione dell’ appalto. Nessun interesse è dovuto all’ Appaltatore sulle somme costituenti la cauzione, sia essa depositate in contanti ovvero in titoli di stato o in qualsiasi altra formaapposito contratto aggiuntivo.

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Samples: Concessione Per La Progettazione E Gestione Di Un Parco Acquatico

GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Al momento L’Aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva nella misura del dieci per cento dell'importo aggiudicato, secondo regolamento aziendale e dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto. L’importo della stipulazione cauzione definitiva, da costituirsi, a scelta della ditta aggiudicataria in contanti o in titoli del contratto debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante fideiussione bancaria o comunque prima dell’inizio assicurativa è ridotto del servizio50%, se si è dato avvio all’esecuzione in via d’urgenzaper gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la ditta aggiudicataria deve prestare garanzia reale pari al 10% dell’ importo complessivo annuale certificazione del contratto (oneri fiscali esclusi)sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Sono previste altre riduzioni, mediante Fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria per gli operatori economici in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che gli stessi avranno cura di impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’ esercizio del ramo cauzioni ai sensi del DPR 13/02/1959 n. 449 autorizzate dalle vigenti norme in materiadimostrare. La cauzione dovrà prevedere, pena garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la non accoglibilità della stessa: - espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni 15 gg., a semplice richiesta scritta del Concedentedell’ATS, ogni eccezione rimossa e con rinuncianonché la competenza esclusiva ed inderogabile, altresì, della decadenza di cui all'art 1957, comma 1per qualunque controversia dovesse insorgere, del codice civile; - espressa dichiarazione che la società garante resta impegnata per le inadempienze foro del Concessionario, per gli obblighi capoluogo di provincia in cui alla polizza, anche dopo la scadenza della polizza stesse e comunque sino ad espresso svincolo che avverrà con la restituzione dell’originale riportante l’avvenuto svincolo o con dichiarazione dell’ente garantito che libera la società garante da ogni responsabilità in ordine alle garanzie prestateha sede l’ATS. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento provvisoria da parte dell’ appaltatore, dell’ATS che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di tutte le obbligazioni avere effetto solo alla data di emissione del contratto, certificato di collaudo provvisorio o del risarcimento dei danni derivanti dall’ eventuale inadempimento delle condizioni medesime. In tutti i predetti casi l’ Appaltatore ha diritto certificato di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque dovuta all’ Appaltatore, salvo l’ esperimento di ogni ulteriore azione. In ogni caso l’ Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’ Appaltatore si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’ esecuzione dell’ appalto. Nessun interesse è dovuto all’ Appaltatore sulle somme costituenti la cauzione, sia essa depositate in contanti ovvero in titoli di stato o in qualsiasi altra formaregolare esecuzione.

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