GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 21.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia in favore di Xxxxxx S.p.A. per un ammontare pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo massimo complessivo. Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Quadro. 21.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione di ciascun Contratto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari al 10% del valore del Contratto Esecutivo tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione. Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006, lo stesso può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii) un Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto Quadro. 21.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. 21.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi: i) per effetto dell’applicazione di penali, o ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato di cui al precedente articolo 8, 21.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. 21.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Convenzione Consip Per Servizi Di Cloud Computing, Contratto Quadro
GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 21.1 18.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia in data 6/09/2017 da Coface avente n. 2180651 per importo pari di Euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemilamila/00) in favore di Xxxxxx Consip S.p.A. per un ammontare pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo massimo complessivo. Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Quadro, con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Contratto Quadro.
21.2 18.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione stipula di ciascun Contratto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese spese, nel rispetto di quanto previsto nella Lettera di invito, e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari all’8,5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% del valore del Contratto Esecutivo della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 (si precisa, tuttavia, che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 3.4.2015- e nelle more della loro completa applicazione, la fideiussione potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; essi dovranno indicare gli estremi di iscrizione nel suddetto albo o nel suddetto elenco) - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio. L’importo della Inoltre, una cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000dovrà essere prestata dal Fornitore, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell’art. 47 113 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione. Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006, lo stesso può godere a fronte dell’approvazione da parte dell’Amministrazione contraente di variazioni al Progetto Esecutivo, che modifichino il valore dei servizi oggetto del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso medesimo Progetto Esecutivo; in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii) un Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006tal caso, il concorrente può godere del beneficio relativo importo verrà calcolato sul valore dei servizi come quantificato per effetto dell’approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo. Si precisa che tale cauzione dovrà essere prestata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della riduzione della garanzia solo nel caso in cui cauzione definitiva afferente il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione relativo Contratto di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione BeneficiariaEsecutivo. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto QuadroEsecutivo.
21.3 18.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
21.4 18.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni Esecutivo approvato di cui al precedente articolo 8,, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., per la garanzia di cui al precedente comma 18.1, e dall’Amministrazione Beneficiaria, per la garanzia di cui al precedente comma 18.2.
21.5 18.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
21.6 18.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
18.7 Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato la cauzione in conformità a quanto richiesto dalla Lettera di invito.
18.8 Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Contratto Quadro
GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 21.1 18.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia rilasciata in data 6/09/2017 da Coface avente n. 2180650 per importo pari di Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) in favore di Xxxxxx Consip S.p.A. per un ammontare pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo massimo complessivo. A.. Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Quadro, con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Contratto Quadro.
21.2 18.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione stipula di ciascun Contratto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese spese, nel rispetto di quanto previsto nella Lettera di invito, e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari all’8,5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% del valore del Contratto Esecutivo della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 (si precisa, tuttavia, che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 3.4.2015- e nelle more della loro completa applicazione, la fideiussione potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; essi dovranno indicare gli estremi di iscrizione nel suddetto albo o nel suddetto elenco) - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio. L’importo della Inoltre, una cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000dovrà essere prestata dal Fornitore, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell’art. 47 113 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione. Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006, lo stesso può godere a fronte dell’approvazione da parte dell’Amministrazione contraente di variazioni al Progetto Esecutivo, che modifichino il valore dei servizi oggetto del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso medesimo Progetto Esecutivo; in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii) un Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006tal caso, il concorrente può godere del beneficio relativo importo verrà calcolato sul valore dei servizi come quantificato per effetto dell’approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo. Si precisa che tale cauzione dovrà essere prestata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della riduzione della garanzia solo nel caso in cui cauzione definitiva afferente il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione relativo Contratto di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione BeneficiariaEsecutivo. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto QuadroEsecutivo.
21.3 18.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
21.4 18.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni Esecutivo approvato di cui al precedente articolo 8,, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., per la garanzia di cui al precedente comma 18.1, e dall’Amministrazione Beneficiaria, per la garanzia di cui al precedente comma 18.2.
21.5 18.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
21.6 18.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
18.7 Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato la cauzione in conformità a quanto richiesto dalla Lettera di invito .
18.8 Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Contratto Quadro
GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 21.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia in favore di Xxxxxx S.p.A. per un ammontare pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo massimo complessivo. Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Quadro.
21.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione di ciascun Contratto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari al 10% del valore del Contratto Esecutivo Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - assicurativa- rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione. Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006, lo stesso può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii) un ii)un Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto Quadro.
21.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
21.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato di cui al precedente articolo 8,
21.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
21.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Quadro
GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 21.1 18.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia rilasciata in data 04/09/2017 dalla UBI Banca avente n. 144411/919 per un importo di Euro 1.800.000,00= (unmilioneottocentomila/00) in favore di Xxxxxx Consip S.p.A. per un ammontare pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo massimo complessivo. A.. Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Quadro, con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Contratto Quadro.
21.2 18.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione stipula di ciascun Contratto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese spese, nel rispetto di quanto previsto nella Lettera di invito, e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari all’8,5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% del valore del Contratto Esecutivo della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 (si precisa, tuttavia, che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 3.4.2015- e nelle more della loro completa applicazione, la fideiussione potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; essi dovranno indicare gli estremi di iscrizione nel suddetto albo o nel suddetto elenco) - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio. L’importo della Inoltre, una cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000dovrà essere prestata dal Fornitore, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell’art. 47 113 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione. Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006, lo stesso può godere a fronte dell’approvazione da parte dell’Amministrazione contraente di variazioni al Progetto Esecutivo, che modifichino il valore dei servizi oggetto del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso medesimo Progetto Esecutivo; in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii) un Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006tal caso, il concorrente può godere del beneficio relativo importo verrà calcolato sul valore dei servizi come quantificato per effetto dell’approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo. Si precisa che tale cauzione dovrà essere prestata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della riduzione della garanzia solo nel caso in cui cauzione definitiva afferente il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione relativo Contratto di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione BeneficiariaEsecutivo. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto QuadroEsecutivo.
21.3 18.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
21.4 18.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni Esecutivo approvato di cui al precedente articolo 8,, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., per la garanzia di cui al precedente comma 18.1, e dall’Amministrazione Beneficiaria, per la garanzia di cui al precedente comma 18.2.
21.5 18.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
21.6 18.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
18.7 Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato la cauzione in conformità a quanto richiesto dalla Lettera di invito.
18.8 Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Contratto Quadro
GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 21.1 19.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Accordo Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia in favore di Xxxxxx S.p.A. per un ammontare pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo massimo complessivodi Euro 600.000,00. Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Accordo Quadro.
21.2 A 19.2 Successivamente alla presentazione del Progetto dei Fabbisogni, ed entro 15 giorni dalla specifica richiesta del soggetto che aderisce all’Accordo Quadro e, comunque, prima della sottoscrizione del Contratto Esecutivo, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione di ciascun Contratto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari al 1066,20% del valore del Contratto Esecutivo tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio. L’importo della cauzione definitiva (9% che, tuttavia, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore rideterminato ai sensi dell’art. 47 103 co. 1 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione. Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera eD.Lgs 50/2016), del D.Lgs. n. 163/2006eventualmente ridotto, lo stesso può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii) un Consorzio di cui alle lettere b) e c) ai sensi dell’art. 3493 co. 7 del D.Lgs 50/2016, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio sulla base della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazionedocumentazione prodotta dal Fornitore all’Amministrazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto Accordo Quadro.
21.3 19.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113103, comma 35, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/201050/2016.
21.4 19.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato di cui al precedente articolo 8,, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., per la garanzia di cui al precedente comma 19.1, e dall’Amministrazione Beneficiaria, per la garanzia di cui al precedente comma 19.2.
21.5 19.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto EsecutivoEsecutivo , fermo restando il risarcimento del danno.
21.6 19.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 21.1 18.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia rilasciata in data 01/09/2017 da Intesa San Paolo avente n. n 01383/8200/00693266/2936/2017 per un importo di Euro 750.000,00= (settecentocinquantamila/00) in favore di Xxxxxx Consip S.p.A. per un ammontare pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo massimo complessivo. Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Quadro, con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Contratto Quadro.
21.2 18.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione stipula di ciascun Contratto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese spese, nel rispetto di quanto previsto nella Lettera di invito, e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari all’8,5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% del valore del Contratto Esecutivo della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 (si precisa, tuttavia, che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 3.4.2015- e nelle more della loro completa applicazione, la fideiussione potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; essi dovranno indicare gli estremi di iscrizione nel suddetto albo o nel suddetto elenco) - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio. L’importo della Inoltre, una cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000dovrà essere prestata dal Fornitore, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell’art. 47 113 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione. Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006, lo stesso può godere a fronte dell’approvazione da parte dell’Amministrazione contraente di variazioni al Progetto Esecutivo, che modifichino il valore dei servizi oggetto del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso medesimo Progetto Esecutivo; in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii) un Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006tal caso, il concorrente può godere del beneficio relativo importo verrà calcolato sul valore dei servizi come quantificato per effetto dell’approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo. Si precisa che tale cauzione dovrà essere prestata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della riduzione della garanzia solo nel caso in cui cauzione definitiva afferente il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione relativo Contratto di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione BeneficiariaEsecutivo. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto QuadroEsecutivo.
21.3 18.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
21.4 18.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni Esecutivo approvato di cui al precedente articolo 8,, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., per la garanzia di cui al precedente comma 18.1, e dall’Amministrazione Beneficiaria, per la garanzia di cui al precedente comma 18.2.
21.5 18.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
21.6 18.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
18.7 Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato la cauzione in conformità a quanto richiesto dalla Lettera di invito.
18.8 Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Contratto Quadro
GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 21.1 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha costituito idonea garanzia in favore prestato una cauzione definitiva pari ad Euro € 300.000,00 (trecentomila/00), mediante la stipula di Xxxxxx S.p.A. per un ammontare pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo massimo complessivo. Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Quadrouna fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
21.2 2. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni derivanti dal singolo Contratto Esecutivodi fornitura, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data dal perfezionamento del predetto Contratto di ricezione di ciascun Contratto Esecutivofornitura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, costituirà è tenuto a proprie spese e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare prestato una cauzione definitiva pari al 10% del valore del Contratto Esecutivo tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 505% (cinquanta cinque per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione dell’ammontare netto contrattuale del sistema Contratto di qualità Fornitura, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, conforme alle al modello di cui all’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri.
3. A garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare (anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di tale benefico17020:2012), il Fornitore dovrà produrreFornitore, se non precedentemente prodottaha prestato in favore della Consip S.p.A. una cauzione pari ad Euro 8.162,50 (ottomilacentosessantaduevirgolacinquanta/00), mediante la certificazione stipula di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione)una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
4. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore La cauzione definitiva rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante comma 1 del presente articolo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti ‐ con il possesso della predetta certificazione. Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34presente Accordo Quadro ‐ dal Fornitore, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006, lo stesso può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii) un Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniivi inclusi quelli a fronte dei quali è prevista, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria. La detta favore della Consip, l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Consip S.p.A., ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto Quadro.
21.3 La fidejussione o polizza fidejussoria definitiva di cui al precedente comma 1 per l’applicazione delle penali.
5. La cauzione definitiva di cui al comma 1 opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro. La garanzia sarà svincolata ‐ previa deduzione di eventuali crediti di Consip S.p.A. ‐ secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
6. Qualora l’ammontare della garanzia di cui al comma 1 prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto, il Fornitore dovrà essere valida provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip S.p.A.
7. La cauzione rilasciata ai sensi del comma 2 del presente articolo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti ‐ con il perfezionamento del contratto di fornitura ‐ dal Fornitore, ivi inclusi quelli a fronte dei quali è prevista, a favore dell’Amministrazione beneficiaria, l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la singola amministrazione beneficiaria, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione di cui al precedente comma 2 per l’applicazione delle penali.
8. La garanzia di cui al comma 2 opera per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e Contratto di fornitura. La garanzia sarà svincolata, svincolata ‐ previa deduzione di eventuali crediti della singola amministrazione beneficiaria ‐ secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
21.4 9. Qualora l’ammontare di ciascuna della garanzia di cui al presente articolo comma 2 prestata dovesse ridursi:
i) ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) penali o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del valore del Contratto Esecutivo a seguito singolo Appalto, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato n. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione beneficiaria.
10. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al precedente articolo 8,
21.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comma 3 per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. ha facoltà procederà allo svincolo progressivo di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
21.6 La prestazione tale garanzia in ragione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo presentazione da parte del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.costi delle predette verifiche ispettive
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 21.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia in favore di Xxxxxx S.p.A. per un ammontare pari al 1,5% (uno 1,5%(uno virgola cinque per cento) dell’importo massimo complessivo. Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto QuadroQuadro .
21.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione di ciascun Contratto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari al 10% del valore del Contratto Esecutivo (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, tutto nel limite massimo - in ogni caso - del 10%); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - assicurativa- rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione. Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006, lo stesso può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii) un ii)un Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto QuadroQuadro .
21.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
21.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato di cui al precedente articolo 8,
21.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto EsecutivoEsecutivo , fermo restando il risarcimento del danno.
21.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Quadro
GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 21.1 18.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia rilasciata in data 01/09/2017 da Intesa San Paolo avente n. n 01383/8200/00693271/2926/2017 per un importo di Euro 825.000,00= (ottocentoventicinquemila/00) in favore di Xxxxxx Consip S.p.A. per un ammontare pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo massimo complessivo. Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Quadro, con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Contratto Quadro.
21.2 18.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione stipula di ciascun Contratto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese spese, nel rispetto di quanto previsto nella Lettera di invito, e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari all’8,5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% del valore del Contratto Esecutivo della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 (si precisa, tuttavia, che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 3.4.2015- e nelle more della loro completa applicazione, la fideiussione potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; essi dovranno indicare gli estremi di iscrizione nel suddetto albo o nel suddetto elenco) - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio. L’importo della Inoltre, una cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000dovrà essere prestata dal Fornitore, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi dell’art. 47 113 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione. Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006, lo stesso può godere a fronte dell’approvazione da parte dell’Amministrazione contraente di variazioni al Progetto Esecutivo, che modifichino il valore dei servizi oggetto del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso medesimo Progetto Esecutivo; in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; ii) un Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006tal caso, il concorrente può godere del beneficio relativo importo verrà calcolato sul valore dei servizi come quantificato per effetto dell’approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo. Si precisa che tale cauzione dovrà essere prestata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della riduzione della garanzia solo nel caso in cui cauzione definitiva afferente il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione relativo Contratto di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione BeneficiariaEsecutivo. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto QuadroEsecutivo.
21.3 18.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
21.4 18.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni Esecutivo approvato di cui al precedente articolo 8,, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., per la garanzia di cui al precedente comma 18.1, e dall’Amministrazione Beneficiaria, per la garanzia di cui al precedente comma 18.2.
21.5 18.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
21.6 18.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
18.7 Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato la cauzione in conformità a quanto richiesto dalla Lettera di invito.
18.8 Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Contratto Quadro