GARANZIE PREVISTE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato: a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’Art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in notizia di coinvolgimento nell’indagine penale; c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza; d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile auto e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 c.c.; e) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone; f) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; g) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogata in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso; h) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale: 1. quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità; 2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore ad Euro 100,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti. Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano le Persone Assicurate nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Corpi Veicoli Terrestri
GARANZIE PREVISTE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotte con la L. 41/2016 (Artt. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito 589 bis / 590 bis del Codice Penale). La garanzia è immediatamente operante anche in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 ƒ 186 bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gƒl. Qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gƒl o in caso di imputazione per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’Art. 189 Codice della Strada (fuga e/o eƒo omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile auto e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 c.c.;
e) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
f) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
g) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogata in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
h) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale:
1. quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore ad Euro 100,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti. Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano le Persone Assicurate nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile
GARANZIE PREVISTE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualoradell’Assicurato che, a causa di fatti o eventi connessi alla proprietà o alla guida circolazione del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti per i reati previsti agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi e gravissime) del Codice Penale. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (Artart. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Artart. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’Artall’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizzaPolizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
b) siano sottoposte a procedimento penale subisca danni extracontrattuali alla persona o al veicolo assicurato, per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese fatto illecito di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in notizia di coinvolgimento nell’indagine penaleterzi;
c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile auto e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 c.c.;
e) debbano xxxxx presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati di sospensione della propria patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesioni a personepersona;
fe) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
g) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogata in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
h) debbano debba presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniariaamministrativa. Tale garanzia vale:
1. vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, per il quale operino le garanzie previste alle lettere a) o b), purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;.
2f) debba predisporre Reclamo/Ricorso avverso l’Avviso di Accertamento, di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore ad Euro 100,00. DAS La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorsoReclamo ai sensi di quanto previsto all’Art. 17-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e del Ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere alla presentazione o al deposito o alla presentazione dello stesso degli stessi agli Uffici Competenti. Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano le Persone Assicurate nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.competenti;
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie
GARANZIE PREVISTE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, assicurate che a causa di fatti o eventi connessi alla proprietà o alla guida circolazione del veicolo assicurato:
aA) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’Art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;.
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
cB) subiscano danni extracontrattuali dovuti a alla persona o al veicolo assicurato, per fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
dC) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile auto e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 c.c.;
eD) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati di sospensione della loro patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesioni a personepersona;
fE) debbano presentare istanza sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per ottenere le quali il dissequestro del veicolo coinvolto valore in un incidente stradale con terzilite sia superiore a € 210,00. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l’acquisto e la vendita di veicoli a motore;
gF) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria a parziale deroga di ritiroquanto previsto all’Articolo 14 - ESCLUSIONI, sospensione o revoca della patente di guida, irrogata in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
h) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniariaamministrativa. Tale garanzia vale:
1. vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, per il quale operino le garanzie previste alle lettere A) o B), purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore ad Euro 100,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti. Le suddette garanzie operano operano, poi, anche per gli eventi che coinvolgano le Persone Assicurate coinvolgono l’Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
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Samples: Polizza Di Tutela Legale Per La Circolazione Stradale
GARANZIE PREVISTE. La Con riferimento all'Art. 23 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicuratonell'ambito dell’attività d’impresa dichiarata in polizza. Tale tutela si sostanzia nella:
a) a. Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito ; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di imputazione per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’Art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizzareato. Sono esclusi compresi i casi procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa ed i procedimenti derivanti dalla Circolazione stradate di estinzione del reato veicoli a motore per qualsiasi altra causaragioni di servizio, anche con auto propria;
b) b. Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine nell'indagine penale. La Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nel limite della somma di € 3.000.00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si conclude con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Società chiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) subiscano c. Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali dovuti a subiti da persone e/o da cose per fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose comprese le vertenze derivanti dalla circolazione stradale di loro appartenenzaveicoli a motore per ragioni di servizio, anche con auto propria;
d) d. Difesa Legate nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione un’apposita Assicurazione di responsabilità civile auto Responsabilità Civile e a ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazioneAssicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Artdell'Articolo 1917 del Codice Civile. 1917 c.c.In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite massimo di € 500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa;
e) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato e. Difesa Legale nel caso in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
f) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
g) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogata in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
h) cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale:
1Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. quando l’applicazione della Nei casi di sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione relative al solo pagamento di responsabilitàuna somma di denaro, la garanzia sarà operante con il limite di due denunce vale allorché la somma ingiunta, per ciascun anno assicurativosingola violazione, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia pari o superiore ad Euro 100,00€ 1.000,00. DAS provvederàA titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: − Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, su richiesta dell’Assicuratonorme analoghe e successive integrazioni; − Decreto Legislative n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorsonorme analoghe e successive integrazioni e dal Regolamento UE 2016/679; − Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe; − Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, restando a carico dell’Assicurato l’onere norme analoghe e successive integrazioni;
f. Servizi di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti. Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano le Persone Assicurate nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.consulenza legale
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Samples: Polizza Tutela Legale
GARANZIE PREVISTE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualoraassicurate in relazione alla proprietà, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicuratoo all’utilizzo di veicoli, qualora:
aA) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
B) subiscano danni extracontrattuali alla persona o al veicolo assicurato, per fatto illecito di terzi;
C) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
D) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento di sospensione della loro patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato morte o lesioni a persona;
E) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l’acquisto e la vendita di veicoli a motore;
F) a parziale deroga di quanto previsto all’Articolo 15 - ESCLUSIONI, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste alle lettere A) o B), purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
G) La garanzia vale inoltre anche per le seguenti fattispecie. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (Artart. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Artart. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’Artall'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza, comprese quelle sostenute per la sua difesa. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile auto e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 c.c.;
e) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
f) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
g) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogata in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
h) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale:
1. quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore ad Euro 100,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti. Le suddette garanzie operano operano, poi, anche per gli eventi che coinvolgano le Persone Assicurate coinvolgono l’Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
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Samples: Polizza Di Tutela Legale Per La Circolazione Stradale
GARANZIE PREVISTE. La Con riferimento all'Art. 15 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa nell’ambito dell’attività di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicuratoimpresa dichiarata in polizza. Tale tutela si sostanzia nella:
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito ; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di imputazione per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’Art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizzareato. Sono esclusi compresi i casi procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa ed i procedimenti derivanti dalla Circolazione stradale di estinzione del reato veicoli a motore per qualsiasi altra causaragioni di servizio, anche con auto propria;
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. La Società provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di € 3.000.00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la società chiederà all’Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) subiscano Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali dovuti a subiti da persone e/o da cose per fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose comprese le vertenze derivanti dalla Circolazione stradale di loro appartenenzaveicoli a motore per ragioni di servizio, anche con auto propria;
d) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione Assicurazione di responsabilità civile auto Responsabilità Civile e a ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazioneAssicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Artdell’Articolo 1917 del Codice Civile. 1917 c.c.In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite massimo di € 500.00. Si intendono escluse le altre spese di difesa;
e) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato Difesa Legale nel caso in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
f) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
g) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogata in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
h) cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale:
1Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. quando l’applicazione della Nei casi di sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione relativa al solo pagamento di responsabilitàuna somma di denaro, la garanzia sarà operante con vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni;
f) SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE CONSULDAS Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, attivabile: • contattando il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore ad Euro 100,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando numero verde 800/849090; • scrivendo a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere xxxxxxxxx@xxx.xx; • collegandosi al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti. Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano le Persone Assicurate nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzosito xxx.xxx.xx.
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Samples: Assicurazione Di Tutela Legale
GARANZIE PREVISTE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’Art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile auto e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 dell’Art.1917 c.c.;
e) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
f) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
g) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogata in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
h) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale:
1. quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore ad Euro 100,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti. Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano le Persone Assicurate nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile
GARANZIE PREVISTE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotte con la L. 41/2016 (Art.. 589 bis / 590 bis del Codice Penale). Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito La garanzia è immediatamente operante anche in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 / 186 bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l. Qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in caso di imputazione per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’Art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile auto e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 c.c.;
e) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
f) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
g) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogata in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
h) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale:
1. quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore ad Euro 100,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti. Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano le Persone Assicurate nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Corpi Veicoli Terrestri