Common use of Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Assicurazione Responsabilità Civile Professionale, Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. 18.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze vertenze, in sede civilecivile e penale, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. . 18.2 L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L’Assicurato deve inoltre astenersi dall’effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il previo consenso della Società. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. . 18.3 Sono a carico della Società le spese spese, sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il massimale, indicato nelle Condizioni Particolari, applicabile al danno cui si riferisce la domanda. . 18.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la tra Società e l’Assicurato ed Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. . 18.5 La Società non rimborsa riconosce le spese incontrate sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe multe, ammende o ammende né delle spese di giustizia penale. Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assumeCompagnia assume la gestione delle vertenze, fino a quando ne ha interessetanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale . La designazione dei legali e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorratecnici viene effettuata dalla Compagnia d’intesa con l’Assicurato, legali o tecnici, e tecnici nell’ambito di una rosa di tre nominativi preventivamente individuati di comune accordo con l’Azienda ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono poste a carico della Società Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato Compagnia ed Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo nei suoi vari gradi. La Compagnia non rimborsa le riconosce spese incontrate dall’Assicurato dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati su accordo con il Contraente/Assicurato e non risponde di multe o od ammende e delle spese di giustizia penale. Per La Società prende atto, altresì, che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e ss.mm.i.. in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente polizza assicurativa ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo di mediazione prescelto. In caso di domanda di mediazione proposta dalla controparte, la Contraente - per i sinistri verificatisi oltre SIR – è tenuta ad informare tempestivamente la Società ed a fornire la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e la partecipazione all’incontro tra le parti entro il termine previsto. In ogni caso la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione del legale incaricato. La Contraente garantisce la propria partecipazione diretta e si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo di fuori mediazione prescelto o comunque conferisce specifica procura al legale incaricato alla Compagnia Assicurativa. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto nella procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii. Le spese e gli oneri della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, mediazione e della Repubblica conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di San Marinomediazione, senza giustificato motivo, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimialla stessa addebitabile, l’intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicuratoinclusi quelli previsti dall’art. 8, nella valuta legale ivi correntecomma 4 bis, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazioneD.Lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii.

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Di Strutture Sanitarie Pubbliche

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. a) La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze vertenze, in sede civilecivile e penale, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. . b) L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. . c) Sono a carico della Società le spese spese, sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito Massimale indicato in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. . d) Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra la tra Società e l’Assicurato ed Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. . e) La Società non rimborsa riconosce le spese incontrate sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe multe, ammende o ammende né delle spese di giustizia penale. Per Applicabilesel'Assicuratoèunprofessionistaaisensidell'art.1469bisc.c. a) Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dalContraente haeffetto dalle ore24 del giorno di arrivo dellaletteraraccomandata;ilrecesso daparte della Società ha effetto dalleore 24 del 30°giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata. b) In tutti i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italianacasi, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà rimborserà al Contraente, entro il termine di gestione dei sinistri medesimi30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, l’intervento della Società avrà luogo la partedipremiopagataalnettodell'imposta, relativoalperiododirischio noncorso. Qualora il premiosia stato convenuto, in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro tutto o in quello parte, in cui si deve eseguire l’obbligazionebase alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabilitiperilconteggioedinproporzioneallapartetemporaledirischiononcorso.

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Samples: Insurance Policy

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società QUIXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designandoamministrativa, designando ove occorra, occorra legali o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e ed a comparire personalmente in giudizio giu- dizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha L’Assicurato deve trasmettere a QUIXA l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal rice- vimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, QUIXA si riserva il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighinon ge- stire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico della Società di QUIXA le spese sostenute per resistere all’azione promossa pro- mossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domandadomanda ri- sarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimalemassi- male, le spese vengono verranno ripartite fra la Società QUIXA e l’Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società QUIXA non rimborsa le riconosce spese incontrate sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle o del- le spese di giustizia penale. Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione.

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Samples: Informative Set for Insurance Contracts

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designandoamministrativa, designando ove occorra, occorra legali o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e ed a comparire personalmente in giudizio giudizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha L’Assicurato deve trasmettere ad AXA o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico - giuridiche. Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserverà il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighinon gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico della Società di AXA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandadomanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite fra la Società AXA e l’Assicurato Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società AXA non rimborsa le riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né ammende, o delle spese di giustizia penale. Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Casa E La Famiglia

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società AXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designandoamministrativa, designando ove occorra, occorra legali o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e ed a comparire personalmente in giudizio giudizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha L’Assicurato deve trasmettere ad AXA o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighinon gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico della Società di AXA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandadomanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite fra la Società AXA e l’Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società AXA non rimborsa le riconosce spese incontrate sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale. Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Casa E La Famiglia