Common use of Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Dichiarazione di Adesione per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze sia - in sede stragiudiziale che e giudiziale, sia civile che e penale a nome dell’assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato all'Assicurato/Contraente stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’assicuratol'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito di assicurazione, riportato nella Dichiarazione di Adesione Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed assicurato e Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le riconosce spese incontrate dall’assicurato sostenute dall'Assicurato per i legali o e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilita' Civile Verso Terzi E La Responsabilita’ Amministrativa Di Amministratori E/O Dipendenti Della Pubblica Amministrazione

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a penale, in nome dell’assicuratodell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed e le azioni spettanti all’assicurato all’Assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Dichiarazione di Adesione per il danno cui si riferisce la domanda. La compagnia rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall’Assicurato, nel comune interesse del buon esito della causa, entro il limite previsto dall’art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato fra compagnia e Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse. La Società compagnia non rimborsa le riconosce eventuali spese incontrate dall’assicurato dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze sia tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale penale, a nome dell’assicuratodell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato all’Assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Dichiarazione di Adesione in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società fra società ed assicurato Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa riconosce le spese incontrate dall’assicurato dall’Assicurato per i legali e/o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: www.comune.troina.en.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale penale, a nome dell’assicuratodell’Assicurato, designando, designando ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato all’Assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Dichiarazione di Adesione in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra la Società ed assicurato Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le riconosce spese incontrate dall’assicurato dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o od ammende e delle spese di giustizia penale. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali. Si precisa che la difesa dell’assicurato viene assunta dalla società sia in sede civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del sinistro.

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Samples: Convenzione Assicurativa Per La

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell’assicuratodell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato all’Assicurato stesso. L’assicurato L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società Compagnia ha il diritto di rivalersi sull’assicurato sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Dichiarazione di Adesione in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società Compagnia ed assicurato Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società Compagnai non rimborsa le spese incontrate dall’assicurato dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa Essa designati e non risponde di multe o e ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Riservato Ai Componenti Del Gruppo Protezione Civile Del Comune Terni

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Dichiarazione nel Modulo di Adesione per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze sia - in sede stragiudiziale che e giudiziale, sia civile che e penale a nome dell’assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato all'Assicurato/Contraente stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’assicuratol'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Dichiarazione Massimale di Adesione assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all’Art. 8 Massimale della presente Sezione per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato alla Stazione appaltante superi detto massimaleMassimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed assicurato e Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le riconosce spese incontrate dall’assicurato sostenute dall'Assicurato per i legali o e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Polizza Rc Patrimoniale Colpa Lieve