Common use of Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell’art. 1917 comma 3, secondo periodo, del codice civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato é tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell’art. 1917 comma 3, secondo periodo, del codice civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Incendio, Cristalli, r.c.t., Tutela Legale Dedicato Alle Costruzioni Immobiliari Destinate Ad Uso Civile, Quali Condomini, Uffici, Singole Unità Abitative, Chiese, Ricoveri, Scuole, Nonché Fabbricati in Corso Di Costruzione O Ristrutturazione

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, fino a quando ne ha interessealla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora . Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale massimale, le spese vengono ripartite tra fra la Società ed Assicurato e l’Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse, ai sensi dell’art. 1917 comma 3, secondo periodo, del codice civile. La Società Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Convenzione Smi Unipolsai Assicurazioni Spa

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesseinteresse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, designando ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora . Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale massimale, le spese vengono ripartite tra fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell’art. 1917 comma 3, secondo periodo, del codice civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

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Samples: www.sardegnaprogrammazione.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, Compagnia assume fino a quando ne ha interesseinteresse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale . La designazione dei legali e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designandotecnici viene effettuata dalla Compagnia d’intesa con l’Assicurato, ove occorra, legali o e tecnici nell’ambito di una rosa di tre nominativi preventivamente individuati di comune accordo con l’Azienda ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono poste a carico della Società Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora . Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale massimale, le spese vengono ripartite tra Società fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell’art. 1917 comma 3, secondo periodo, del codice civile. La Società Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

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Samples: Assicurazione Di Responsabilita'

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora . Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse, ai sensi dell’art. 1917 comma 3, secondo periodo, del codice civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: www.regione.marche.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono L’Assicurato é tenuto a carico della prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro ha il limite diritto di un importo pari al quarto rivalersi sull’Assicurato del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell’art. 1917 comma 3, secondo periodo, del codice civilepregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. La Società non riconosce rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dedicato Ai Proprietari O Affittuari Di Uffici