Gestione informatica Clausole campione

Gestione informatica. 1. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, possono essere appor- tati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.
Gestione informatica. Il Broker è tenuto a fornire adeguati strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri e su richiesta dell’Amministrazione comunale provvedere ad adeguarne la funzionalità in base alle specifiche necessità anche in corso di esecuzione del contratto;
Gestione informatica. Sistema completo di moduli e software di interfaccia in lingua italiana per il collegamento bidirezionale al LIS (sistema di gestione informatizzato, installato presso il Laboratorio); il collegamento a LIS del laboratorio è a carico dell’aggiudicatario. Devono essere fornite due postazioni informatiche complete (pc desktop, tastiera, mouse, stampante laser) in comodato gratuito.
Gestione informatica. Il Broker è tenuto a fornire adeguati strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri e su richiesta dell’Amministrazione comunale provvedere ad adeguarne la funzionalità in base alle specifiche necessità anche in corso di esecuzione del contratto. Il Broker affidatario del servizio dovrà assicurare, a proprie cure e spese, il riversamento sul proprio sistema informatico (prelevandole dal Broker uscente) delle pratiche di sinistro già aperte sulle polizze assicurative attive e pregresse in data antecedente all’inizio del servizio di cui al presente capitolato, garantendo la continuità del servizio. Tutta la documentazione riguardante i contratti assicurativi ed i sinistri dovrà essere gestita in forma telematica per consentire all’Ufficio incaricato delle Assicurazioni di monitorare lo stato di avanzamento della singola pratica. La banca dati, alla scadenza del presente servizio, rimarrà di proprietà dell’Ente senza costi aggiuntivi. Il Broker non assumerà nell’espletamento dell’incarico alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell’Amministrazione, né potrà impegnare l’Amministrazione stessa.
Gestione informatica. Per l’analisi delle risorse informatiche, si richiama il paragrafo 7.2, ricordando che la gestione del servizio si basa su una banca dati principale e su alcune banche dati secondarie, di appoggio. Il software di gestione della banca dati principale, presenta ottime caratteristiche per la consultazione, con prestazioni eccellenti sotto l’aspetto di maneggevolezza e fruizione dei dati. Tuttavia, trattandosi di software a diffusione nazionale, non mostra la necessaria flessibilità per essere adeguato alle procedure di Comune e Provincia e tantomeno all’organizzazione ed alle procedure interne di OPS. Viceversa le modalità operative attuali appaiono come un adattamento dell’intera organizzazione al software, come conferma il fatto che le gestioni legate alle attività post-ispezione sono effettuate con banche dati esterne ed autoprodotte (vedi paragrafo 7.2). In relazione a tale aspetto le maggiori criticità sono legate all’assenza di “comunicazione” tra le banche dati, con l’impossibilità di far viaggiare i dati in maniera bidirezionale. Inoltre, alcune particolari attività comportano la necessità di estrapolare i dati dalla banca dati principale, caricarli sulla banca dati secondaria in MS Access, lavorarli esternamente, effettuando controlli, rettifiche e implementazioni, anche piuttosto delicate (avvolte anche con altri software come ad esempio MS Excel, che interagisce con i dati in Access), quindi utilizzarli per l’attività da compiere, con tutti i rischi connessi di perdita di integrità dei dati, di frammentazione delle informazioni e di impossibilità a stabilire precise regole di gestione delle attività. E’ evidente pertanto che la struttura e l’organizzazione, imposta dal software di gestione, ha consentito di digitalizzare i dati, ma non ha indotto la digitalizzazione dei processi, passaggio fondamentale per l’ottimizzazione delle attività ed una gestione controllata dei flussi e della qualità dei dati. D’altra parte, la mancata digitalizzazione dei processi, consente la permanenza degli archivi cartacei. Tuttavia la coerenza di gestione del servizio, svolto per conto degli enti pubblici proprietari, impone la necessità di adeguare i sistemi al Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). A tale proposito, il software di gestione consente la digitalizzazione di tutti i documenti cartacei, mediante archiviazione ottica, ma si tratta di mera archiviazione, senza la definizione di una precisa filiera produttiva per la ...
Gestione informatica. È la modalità preferita da UniSalute per la gestione di tutti i rapporti inerenti gli Assistiti (prenotazione, “presa in carico”, variazioni, fatturazione, ecc.), utilizzabile per l'attività diagnostica ambulatoriale, per l'attività di ricovero nonché per la chirurgia ambulatoriale. Tale modalità va concordata con UniSalute e consente una gestione esclusivamente elettronica dei flussi documentali, previo inserimento di username e password necessarie per accedere all’Area dedicata disponibile nella home page di UniSalute. Ciò permetterà una maggiore velocità di risposta, la verifica in tempo reale della situazione relativa a prenotazioni, prese in carico, fatturazioni e pagamenti effettuati, nonché una generale semplificazione delle procedure.
Gestione informatica. Importo dell’appalto. Corrispettivo
Gestione informatica. Gestione informatica
Gestione informatica. Per la migliore applicazione di quanto contenuto nel presente capitolo viene introdotto, a far tempo del 1° marzo 2004, un sistema informatico di gestione secondo la metodologia concordata fra le Parti nel documento tecnico denominato “Programma e-cedole” allegato. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo si impegnano, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, ad informare e acquisire il consenso dei dirigenti sindacali interessati ai fini del trattamento necessario per adempiere agli obblighi di cui al precedente comma.

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  • RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI L’Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività didattica ed amministrativa della PROVINCIA DI SALERNO. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

  • Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari:

  • FASCICOLO INFORMATIVO L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - Scheda Sintetica; - Nota Informativa; - Condizioni di Assicurazione; - Glossario; - Modulo di Proposta.

  • Gestione del servizio 1. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. del 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione e dovranno consentire: l’acquisizione delle denunce originarie e di variazione; stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti; gestione dell’evasione e dell’elusione con la stampa delle liste dei contribuenti; gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione; gestione dei rimborsi; gestione del contenzioso. 2. Il Concessionario deve consentire al Comune di accedere, in tempo reale e tramite portale web, alla suddetta banca dati informatica nonché di esportare su foglio elettronico di calcolo le informazioni in essa contenute; ciò al fine di poter consultare ed estrapolare, in ogni momento, i dati relativi ai tributi gestiti, quali le informazioni sui soggetti passivi, sulla base imponibile, sui versamenti effettuati, ecc.. In ogni caso il Concessionario si impegna a fornire la banca dati dei contribuenti in formato xls al termine di ogni esercizio. 3. Il Concessionario, al fine di mantenere allineati i sistemi di gestione dei dati propri con quelli dell’Ente, dovrà utilizzare nei gestionali le codifiche della Stazione Appaltante al fine di poter restituire all’Ente le informazioni gestite riferendole ad oggetti noti alla Stazione Appaltante. I dati codificati da utilizzare e quelli da esporre sono specificati nella seguente tabella: Procedimento Identificativo dell’oggetto Dati da Restituire alla Stazione Appaltante (riferiti all’identificativo dell’oggetto) Nuovo Passo Carrabile Numero Passo + Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente su cui si richiede il passo Data Consegna Pannello, Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Cessazione Passo Carrabile Numero Passo + Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente su cui si richiede la cessazione Data riconsegna pannello (si precisa che la riconsegna può avvenire solo se il concessionario ha avuto comunicazione relativa alla conclusione del procedimento effettuata dagli uffici comunali) Occupazioni temporanee per Manifestazioni Una tantum, Lavori, o Bar-Pubblici Esercizi Numero autorizzazione + codice occupazione Importo versato, data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Occupazioni temporanee per Fiere, Mercati e Manifestazioni Periodiche Codice manifestazione + codice occupazione Importo versato, data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Affissioni Numero Identificativo impianto Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Impianto Pubblicità Privata Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente associato all’attività Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo I dati relativi alla toponomastica: Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente e i dati che identificano l’impianto di affissione saranno resi disponibili al concessionario tramite elenchi, programmi GIS o web services pubblicati sui siti Internet comunali. Il Concessionario potrà scegliere la modalità di integrazione più idonea alle proprie esigenze. I dati relativi al numero di autorizzazione, al codice manifestazione e al codice occupazione saranno trasmessi al Concessionario al momento di notifica dei vari procedimenti comunali. 4. Il Concessionario per la gestione del servizio dovrà impiegare esclusivamente registri, bollettari e stampati, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. I registri, i bollettari e, ove necessario, gli stampati su modulo continuo, dovranno essere preventivamente vidimati dal Comune. 5. Il Concessionario deve farsi carico di predisporre, a proprie spese, tutti gli stampati, registri, bollettari, modelli di dichiarazione e quanto altro necessario all'espletamento del servizio e, comunque, in conformità alle modalità di organizzazione e gestione del servizio proposte in sede di partecipazione alla gara. 6. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione. Il Concessionario predispone le informative e la modulistica da fornire ai contribuenti, relative ai tributi gestiti, anche ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente. 7. Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l’elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali. 8. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all’ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all’altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente. 9. L’affidamento del servizio comporterà per l’aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l’intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell’esecuzione del servizio. L’affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. In particolare l’affidatario dovrà: a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l’ordinamento vieti l’informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza; c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la “sicurezza del trattamento” come da articolo 32 del regolamento UE; d) rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento; e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l’esercizio dei diritti dell’interessato; f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, “tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione”; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l’articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l’articolo 34 che prevede la comunicazione all’interessato della medesima violazione; g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l’ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione; h) infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato. Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni. 10. L’ufficio deve mettere a disposizione, per la visione e consultazione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall’art. 22, comma 10, del D. Lgs. n. 507/1993, le tariffe ed i regolamenti adottati dal Comune che regolano le entrate date in concessione.

  • Gestione delle vertenze La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Malattia e infortunio Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.

  • Gestione dei sinistri A. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicuratore ha la facoltà di assumere e condurre (a nome dell’Assicurato) la difesa di ogni Sinistro da cui potrebbe tenere indenne l’Assicurato. B. L’Assicurato s’impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare la posizione dell’Assicuratore in relazione a un Sinistro coperto dalla presente Xxxxxxx. C. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare alcuna transazione in relazione a un Sinistro, comprese le Spese, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore (che non sarà irragionevolmente ritardato o negato), e l’Assicurato dovrà consultare l’Assicuratore prima di qualunque indagine, difesa o transazione in relazione a un Sinistro. L’Assicurato dovrà, a proprie spese, fornire all’Assicuratore e a ogni investigatore o legale rappresentante da esso nominati, tutte le informazioni che questi potranno ragionevolmente richiedere, nonché dovrà prestare piena collaborazione e assistenza nello svolgimento dell’indagine (anche allo scopo di consentire all’Assicuratore di determinare l’obbligo d’indennizzo previsto dalla presente Polizza), difesa, transazione e per evitare o ridurre qualunque effettiva o possibile Spesa, Danno o Sinistro.

  • ULTERIORI INFORMAZIONI Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 si accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) che deve essere compilato in ogni sua parte e che deve essere inserito all’interno della busta amministrativa (busta A). Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. Il DGUE e finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessita di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sara in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacita di uno o piu altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Se piu operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione) ed inserito nella busta A (busta amministrativa).

  • Gestione del sinistro L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.