CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali – Ufficio Benefici Sociali
Appalto di servizi di organizzazione di viaggio (pacchetti turistici tutto compreso) relativi ai soggiorni estivi da erogare in favore dei figli e orfani di iscritti all’Istituto, in attività di servizio o in quiescenza e dei figli ed orfani di dipendenti Inpdap per le stagioni 2006, 2007 e 2008.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Procedura ristretta di aggiudicazione dell’appalto di servizi di organizzazione viaggio (pacchetti turistici tutto compreso) relativi ai soggiorni estivi per le stagioni 2006, 2007 e 2008
INDICE
CAPO I – Disposizioni Generali - Xxxxxxx e descrizione dell'Appalto Art. 1) – Definizioni
Art. 2) – Oggetto e natura dell’appalto
Art. 3) – Disciplina del rapporto
Art. 4) – Obiettivo e filosofia dell’appalto
CAPO II – Prestazioni costituenti i pacchetti turistici “tutto compreso” Art. 5) – Unitarietà dei servizi oggetto d’appalto. Loro disciplina Art. 6) – Assistenza utenza e organizzazione del viaggio
Art. 7) – Trasferimenti
Art. 8) – Strutture di studio e soggiorno Art. 9) – Vitto
Art.10) – Accompagnatori Art. 11) – Progetto educativo
Art. 12) – Assistenza, tutela sanitaria, assicurazioni e altri servizi connessi.
Rientri anticipati.
Art. 13) – Assistenza specializzata per giovani diversamente abili Art. 14) – Informazioni e supervisione dei fornitori
Art. 15) – Spese.
Art. 16) Presidio - Composizione e articolazione. Reperibilità CAPO III – Durata del contratto. Programmazione dell’attività
Art. 17) – Durata del contratto
Art. 18) – Pianificazione e sviluppo delle attività Art. 19) – Programma esecutivo annuale
Art. 20) – Stato Avanzamento Lavori Capo IV – Gestione informatica
Art. 21) – Gestione Informatica
Capo V – Importo dell’appalto. Corrispettivo
Art. 22) – Importo complessivo presunto dell’appalto Art. 23) – Corrispettivo d’appalto
Art. 24) –Compenso per i rientri anticipati
Art. 25) – Modalità di pagamento. Pagamenti in acconto e ritenute Art. 26) – Revisione dei prezzi
Art. 27) – Avvio anticipato dell’esecuzione del contratto
CAPO VI - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto - Obblighi ed oneri
Art. 28) - Clausola di riservatezza Art. 29) - Reclami. Deroga
Art. 30) - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti Art. 31) - Personale
CAPO VII - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto - Obblighi ed oneri Art. 32) - Domiciliazione
Art. 33) - Direzione Centrale
Art. 34) – Osservatori
Art. 35) - Divieto di subappalto e di cessione del contratto Art. 36) - Riserve e doglianze dell’appaltatore
Capo VIII – Cauzioni, Penali, Risoluzione di diritto Art. 37) – Penali
Art. 38) - Clausola risolutiva espressa Art. 39) - Responsabilità dell’appaltatore Art. 40)- Xxxxxxxx e garanzie
Capo IX – Collaudi
Art. 41) – Certificati di regolare esecuzione e collaudo finale Capo X Disposizioni finali
Art. 42) - Controversie
Capo I – Disposizioni Generali - Oggetto e descrizione dell'Appalto Art. 1 – Definizioni
1.1. Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali siano rispettivamente ad indicare e a definire:
• Committente: I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica); Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali.
• Appaltatore: la persona fisica o giuridica che, con la firma del contratto di appalto, si impegna all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
• Direzione Centrale: l’Ufficio Attività Sociali della Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali del Committente demandato al coordinamento dell’appalto, in base alle norme organizzative del medesimo Committente da presumere perfettamente conosciute dall’appaltatore;
• Coordinatore del programma: Dirigente dell’Ufficio competente con l’incarico di coordinare le attività del medesimo riferite all’appalto;
• Osservatori: tecnici nominati dal Committente e demandati alla vigilanza in loco;
• Capo commessa: tecnico nominato dall’Appaltatore munito di procura speciale a rappresentare lo stesso appaltatore nei rapporti con la Direzione Centrale;
• Presidio: la struttura di supporto dell’appaltatore alla quale fanno capo tutte le attività di interfaccia con il Committente e con gli Utenti per l’intera durata dei soggiorni in appalto;
• Accompagnatore: Personale con adeguata professionalità e competenza impiegato a vario titolo da ciascun appaltatore per la gestione e l’assistenza degli utenti dal momento della loro consegna e per tutta la durata del soggiorno offerto, fino alla riconsegna alle famiglie.
• Lotto: la ripartizione dei soggiorni in base alla loro localizzazione presso strutture in Italia o a strutture all’estero (lotto a: Italia; lotto b: estero);
• Sub-lotto: la ripartizione dei soggiorni, contenuta nel disciplinare di gara per ciascun lotto, in base alle varie caratteristiche dei pacchetti da prestare (ad es.: strutture di proprietà INPDAP o di proprietà di terzi nel lotto a) in Italia, lingua straniera e/o paese di destinazione nei soggiorni all’estero nel lotto b); fasce di età degli utenti dei pacchetti in entrambi i lotti);
• Strutture: College all’estero localizzati nelle aree definite dal disciplinare di gara;centri vacanza e convitti del Committente nonché strutture turistiche di proprietà di terzi in italia utilizzati per lo svolgimento dei soggiorni oggetto dell’appalto.
• Gara: la procedura comunitaria di aggiudicazione dell’appalto, svolta dall’Istituto
• Disciplinare di gara: atto predisposto dal Committente, contenente le regole che presiedono alla licitazione privata, fino alla stipula del contratto escluso.
• Lettera di invito : atto predisposto dal Committente contenente l’invito ai concorrenti prequalificati a formulare offerta tecnico-economica
• Contratto di appalto : atto predisposto dal Committente contenente l’accordo tra i contraenti per l’esecuzione delle prestazioni appaltate e comprendente, fra gli altri, i seguenti documenti:
1. Capitolato Speciale di appalto (Csa): il presente documento predisposto dal Committente contenente le norme generali che regolano il contratto di appalto e le norme tecniche di esecuzione dell’appalto;
2. Altri atti o documenti contrattuali (allegati, schemi, o quant’altro);
3. Offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore in sede di gara;
• Programma esecutivo: atto predisposto dall’Appaltatore relativamente ai servizi da prestare nell’anno di riferimento (rispettivamente: anno 2006; anno 2007; anno 2008);
• Pacchetti turistici “tutto compreso”: ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n° 111/1995, il complesso dei servizi oggetto d’appalto, come definiti nelle relative norme del CSA, riferiti alla singola struttura individuata;
• Progetto educativo: Il progetto educativo è costituito dalle attività ricreative, sportive, culturali e di studio previste durante il soggiorno. E’ il tema che costituisce il filo conduttore della vacanza, in relazione al quale debbono essere definite anche le attività dell’appaltatore da programmare e da eseguire
• Fornitore di servizi turistici: il soggetto che fornisce all’appaltatore una prestazione rientrante o un complesso di prestazioni rientranti in ciascun pacchetto turistico “tutto compreso”;
• Ordine di lavoro: atto ufficiale del Committente, ad aggiudicazione avvenuta, che comunica all’appaltatore le disposizione da eseguire nonché il numero e i nominativi degli utenti da far partire per ciascun turno;
• Utente/utenti: il fruitore o i fruitori del pacchetto turistico o dei pacchetti turistici “tutto compreso” forniti dall’appaltatore;
• Sistema informativo: l’insieme di software ed hardware dedicato dal Committente e utilizzato per la definizione, gestione e controllo del programma oggetto d’appalto e per le correlative attività informative del Committente in favore degli utenti
Art. 2 - Oggetto e natura dell’appalto
2.1. Oggetto dell’appalto sono i servizi di organizzazione di viaggio (pacchetti turistici tutto compreso) aggiudicati all’appaltatore in esito alla gara, relativi ai soggiorni estivi in Italia e/o all’estero da erogare in favore dei figli e orfani di iscritti all’istituto, in attività di servizio o in quiescenza e dei figli e orfani di dipendenti Inpdap, per le stagioni 2006, 2007 e 2008.
2.2. In relazione ai soggiorni richiamati nel comma 1, l’appaltatore fornirà pacchetti turistici “tutto compreso”, definiti ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 111, e comprendenti: documenti di viaggio e gestione delle informazioni all’utenza, assistenza nelle fasi di viaggio e trasferimento, trasporto, accoglienza e ospitalità presso le strutture sociali dell’Istituto o presso le strutture turistiche o college di terzi, fornitura vitto, servizi accessori, organizzazione attività ricreative, culturali, sportive e di studio, assicurazioni, assistenza sanitaria.
2.3. Per i giovani disabili l’appaltatore è obbligato a fornire dotazioni, attrezzature e servizi di assistenza specializzata idonei alla fruibilità di ogni fase del viaggio, del soggiorno e delle attività organizzate.
2.4. Il pacchetto turistico tutto compreso deve avere una durata di quindici giorni e quattordici notti sia presso le strutture dell'Istituto, sia presso strutture o college di terzi in Italia e all’Estero, salvo le destinazioni negli Stati Uniti d’America, in relazioni alle quali la durata del pacchetto è di sedici giorni e quindici notti.
2.5. I soggiorni estivi di cui ai commi precedenti dovranno essere effettuati nel periodo decorrente dalla seconda metà di giugno alla seconda metà di agosto di ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008; le relative tempistiche e scadenze saranno definite in accordo alle disposizioni di cui al presente capitolato.
2.6. In relazione alle domande ricevute da parte dei beneficiari, l'Istituto, fermo il numero totale dei pacchetti aggiudicati all’appaltatore in sede di gara, si riserva di modificare la composizione numerica delle fasce di età, la località di destinazione, la struttura e le date di partenza dei turni, in accordo alle disposizioni di cui al presente capitolato e norme di legge e regolamento applicabili.
2.7. Il Committente garantisce l’acquisto di un numero minimo di pacchetti pari al 70 % dei posti aggiudicati al singolo appaltatore; è fatta salva, comunque, in ogni momento e per il caso di eventi straordinari ed imprevedibili, la facoltà del medesimo Committente di limitare, oltre tale aliquota, l’acquisto dei pacchetti aggiudicati. L’appaltatore espressamente dichiara di non aver nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, in relazione all’esercizio, da parte del Committente, di una e/o dell’altra facoltà di cui al presente comma.
2.8. Fatte salve, per il caso di inadempimenti, le sanzioni contrattuali e/o la risoluzione di diritto di cui al Capo del presente capitolato, il Committente si riserva, a sua insindacabile discrezione, in relazione al livello di qualità rilevato e penalità contestate, la facoltà di revocare all’appaltatore, alla fine di ogni stagione, fino ad un massimo del 20% dei pacchetti turistici aggiudicati in sede di gara; l’appaltatore espressamente dichiara di non aver nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, in relazione all’esercizio di tale facoltà da parte del Committente.
2.9. In corrispondenza delle riduzioni che fossero eventualmente disposte dal Committente a carico di altro appaltatore, come previsto al punto precedente, il Committente medesimo si riserva la facoltà di aumentare in favore dell’appaltatore fino ad un massimo del 20 % il numero di pacchetti turistici oggetto d’appalto, agli stessi prezzi e condizioni offerti in gara. L’appaltatore espressamente dichiara di non aver nulla a pretendere a qualsivoglia titolo in relazione sia all’esercizio sia al mancato esercizio di tale facoltà da parte del Committente.
2.10. L'Istituto si riserva, in relazione alle domande ricevute da parte dei beneficiari e nel corso del triennio, di modificare, relativamente ai pacchetti aggiudicati ad ogni appaltatore, la composizione numerica delle fasce di età, la località di destinazione, la struttura e le date di partenza dei turni nella misura del 10%, fermo restando il numero complessivo di pacchetti aggiudicati.
Art. 3 - Disciplina del rapporto
3.1. Nella fase esecutiva il rapporto è regolato dal presente capitolato, dal contratto e dalle normative, anche tecniche, dagli stessi richiamati o comunque applicabili al rapporto stesso, tra cui si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il regolamento di contabilità e il regolamento di organizzazione dell’INPDAP di volta in volta vigenti pro
tempore, le norme tutte di ordinazione dei pagamenti adottate dall’Istituto, le direttive comunitarie ed ogni normativa nazionale e regionale applicabili, norme tutte che, ad ogni effetto, l’appaltatore dichiara espressamente e comunque assume sin d’ora impegno di ben conoscere ed accettare in quanto comunque applicabile o riferibile al presente appalto.
Art. 4 – Obiettivi e filosofia dell’appalto
4.1. L’appaltatore dichiara di avere piena consapevolezza che per il Committente l’obiettivo dell’appalto è particolarmente importante sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo dell’immagine, in quanto si tratta di rendere una prestazione in favore di minori, figli degli iscritti e/o dipendenti in servizio o in quiescenza.
4.2. Per quanto al comma precedente, è espressamente convenuto che il presente appalto è finalizzato a fornire al Committente e agli utenti da esso individuati, servizi che si collochino al massimo livello qualitativo e di mercato, risultato da conseguire dall’appaltatore mediante ogni possibile accorgimento tecnico e operativo necessario a garantire non solo il livello qualitativo proposto in offerta ma anche un servizio integrato in costante miglioramento rispetto alla stessa proposta risultata aggiudicataria.
4.3. In relazione a quanto stabilito al comma precedente, anche al di là delle strette previsioni di capitolato, contratto e relativi allegati, e comunque in funzione del miglior soddisfacimento dell’utenza, l’appaltatore presterà il proprio servizio con particolare cura ed attenzione:
• alla migliore definizione di ciascun segmento del servizio in appalto;
• all’adozione, da parte dell’appaltatore stesso, delle metodologie di comunicazione con il Committente e con gli utenti più aggiornate ed efficaci (web, posta elettronica, telefonia portatile e quant’altro occorrente);
• all’adozione, da parte dell’appaltatore stesso, di procedure di trasparenza e garanzia di qualità nella scelta dei fornitori, per l’acquisizione di servizi della migliore qualità;
• alla accurata programmazione e cura dell’attività didattica, ricreativa, sportiva e culturale, idoneamente certificata;
• alla dotazione di strutture residenziali sicure ed adeguate, di vettori di viaggio efficienti e certificati;
• all’impiego di personale, anche da parte dei fornitori, di garantita competenza, specializzazione, moralità, affidabilità e riservatezza;
• ad ogni iniziativa ed attività comunque occorrenti per massimizzare il grado di soddisfazione dell’utenza.
4.4. Quanto posto in essere dall’appaltatore ai sensi dei precedenti commi potrà essere valutato dal Committente ai fini delle riduzioni o incrementi di cui al precedente art. 2.
Capo II - Prestazioni costituenti i pacchetti turistici “tutto compreso”. Art. 5 Unitarietà dei servizi oggetto d’appalto. Loro disciplina
5.1. I servizi oggetto d’appalto debbono considerarsi unitari, inscindibili e collegati da un nesso di reciproca integrazione e complementarità. Salvo quanto ulteriormente disposto in altre parti del presente capitolato e degli allegati allo stesso, tali servizi sono disciplinati dalle norme che seguono.
Art 6 – Assistenza utenza e organizzazione del viaggio
6.1 Le informazioni e i rapporti nei confronti della famiglia dei beneficiari costituiscono un elemento essenziale della predisposizione e organizzazione del soggiorno affidata all’appaltatore, anche in quanto correlato all’immagine del Committente nei confronti degli utenti.
6.2. Le famiglie dei giovani beneficiari devono essere costantemente e compiutamente informate e assistite prima, durante e dopo le fasi di viaggio e soggiorno e debbono essere messe in grado di contattare i ragazzi in ogni momento del soggiorno stesso.
6.3. Ogni informazione sarà fornita in maniera chiara, trasparente, veritiera, leggibile, tenendo conto delle esigenze dei potenziali partecipanti e delle loro famiglie; è espressamente stabilito che per ciascuno dei servizi costituenti il pacchetto turistico fornito dovrà essere data alle famiglie apposita comunicazione scritta. In particolare, a titolo non esaustivo, sarà obbligo dell’appaltatore, tra l’altro:
a) informare la famiglia in modo chiaro ed esauriente su tutti i dati inerenti il viaggio ed il soggiorno, con particolare riguardo, per i trasferimenti, alle date, agli orari e ai centri di raccolta in partenza ed arrivo e, per l’estero, ai documenti di espatrio e, per i soggiorni, a tutti gli elementi atti a consentire la più esauriente informazione della famiglia circa il soggiorno;
b) predisporre e inviare a domicilio dell’utente il programma di viaggio;
c) fornire con debito anticipo alla famiglia copia del contratto assicurativo e delle procedure per la gestione di eventuali sinistri, accompagnate da chiara ed esauriente relazione illustrativa redatta dallo stesso appaltatore;
d) richiedere alla famiglia delega per la consegna e/o il ritiro dei giovani beneficiari presso i centri di ritrovo, in partenza ed arrivo; la delega, ove del caso, dovrà recare l’espressa indicazione nominativa degli eventuali soggetti, diversi dal genitore, che accompagneranno e/o ritireranno i minori presso i centri di ritrovo stessi;
e) informare la famiglia sulle modalità di comunicazione telefonica e per e-mail tra giovani e famiglie, garantendo il contatto costante per tutto il tempo del soggiorno, ivi compresi i trasferimenti;
f) nella finalità di cui al punto precedente, l’appaltatore dovrà garantire, dall’inizio del soggiorno, un sistema telefonico adeguato, per punti telefonici e linee messe a disposizione, all’effettiva dimensione del gruppo; nel caso di strutture all’estero, dovranno garantirsi operatori aventi perfetta conoscenza della lingua italiana;
g) garantire almeno 4 conversazioni telefoniche per ciascun giovane, a carico dell’appaltatore stesso;
h) fornire uno zaino e eventualmente un cappellino, con logo Inpdap, che permetta il riconoscimento immediato del gruppo di appartenenza dell’ospite.
6.4 L’appaltatore dovrà organizzare centri di raccolta per l’accoglienza degli utenti, localizzati, rispettivamente:
1. per partenze e arrivi relativi ai soggiorni in Italia: presso la città, capoluogo di provincia e/o di regione di provenienza dei giovani beneficiari;
2. per partenze e arrivi relativi ai soggiorni all’estero: nell’aeroporto di partenza e arrivo dei voli, salvo i casi di distanza del suddetto aeroporto superiore ai 150 Km dal luogo di residenza dell’utente, nel qual caso il xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx di provincia.
6.5 Il personale di accoglienza, idoneamente preparato e in numero adeguato alla dimensione del gruppo, dovrà essere perfettamente individuabile e riconoscibile, nonché in grado di gestire ogni occorrenza, quali, a titolo esemplificativo:
a) tutte le procedure di partenza ed arrivo (ad es.: gestione dei documenti di espatrio; verifica e ritiro della scheda sanitaria, e quant’altro);
b) accoglienza degli utenti e relativi accompagnatori;
c) ogni eventuale imprevisto, quali le problematiche relative ai bagagli (compreso lo smarrimento) e/o i ritardi; nel caso di smarrimento bagagli, anche per i trasferimenti di terra, l’appaltatore provvederà alle prime necessità del minore per il tempo previsto dalle norme in vigore nel settore del trasporto aereo.
Art. 7 – Trasferimenti
7.1. Tutti i trasferimenti dal/verso il centro vacanza devono avvenire secondo il principio di sicurezza, efficiente intermodalità e comfort. Sono tassativamente esclusi trasferimenti notturni, ad esclusione degli Stati Uniti d’America.
7.2. Per i voli interni e internazionali devono essere utilizzate esclusivamente le migliori compagnie aeree IATA. Saranno privilegiati i voli di linea, quelli diretti e i voli riservati Inpdap. Nel caso di destinazioni internazionali non raggiungibili con voli non stop, il transito deve avvenire, preferibilmente, in ambito nazionale utilizzando per l’ottimizzazione delle procedure e dei tempi di transito il medesimo vettore, sia per la tratta nazionale, che per quella internazionale. L'Istituto si riserva di manifestare il proprio gradimento sul vettore prescelto in casi di mutamento del vettore, ammesso esclusivamente per cause eccezionali ex ante non prevedibili. Per i soli trasferimenti relativi ai soggiorni in Italia e dietro approvazione formale da parte del committente, viene riconosciuto un rimborso pari a 180 euro.
7.3. I trasferimenti in autobus, comprese le escursioni debbono essere effettuati con automezzi di gran turismo e/o mini van, efficienti e puliti, in regola con le disposizioni del codice della strada (per l’estero in vigore nel paese ospitante).
7.4. I trasferimenti in treno devono avvenire in carrozze dedicate con uso esclusivo ed efficace sorveglianza.
7.5. Per tutti i trasferimenti devono essere garantite assistenza e intrattenimento con personale specializzato in numero adeguato ai gruppi presenti, nonchè assistenza bagagli. Deve essere inoltre prevista adeguata ristorazione e disponibilità di bevande durante il periodo del viaggio. In caso di ritardi, scioperi e altre cause, il soggetto affidatario dovrà garantire e sostenere, a proprie spese, l’eventuale pernottamento, vitto e assistenza anche nei giorni eccedenti quelli di durata del soggiorno.
Art. 8 – Strutture di studio e soggiorno
8.1. Le caratteristiche delle strutture ricettive debbono puntualmente rispondere alla scelta educativa definita nei progetti presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
8.2. Le strutture dovranno permettere la vigilanza e supervisione degli ospiti 24 ore su 24. Devono, inoltre, essere garantite tutte le condizioni per: la sicurezza fisica, la prevenzione rischi (agibilità ai fini richiesti dal contratto, impianti elettrici e di terra, sicurezza, antinfortunistica, antincendio a norma di legge; il tutto con adeguata segnaletica), un servizio manutenzione rapido ed efficace, la piena potabilità dell’acqua, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’idoneità all’ospitalità di giovani disabili (di qualsiasi grado e tipo), la vicinanza a centri abitati dotati di assistenza sanitaria e di ogni altro servizio essenziale.
8.3. Il numero di posti letto nelle camere destinate ad ospitare gli utenti non potrà essere superiore a quattro; tali alloggi dovranno, anche se semplici, essere funzionali, confortevoli, puliti, con un minimo di 4 mq. di superficie per ogni posto letto previsto, essere provvisti di servizi sufficienti, igienicamente a norma, adatti al soggiorno di gruppi e in particolare di minori (preferibilmente servizi in camera o in alternativa lavabo con acqua calda e fredda, bagni e docce al piano con rapporto 1 a 5 tra servizi e giovani ospitati). Non è ammesso l'utilizzo di letti a castello.
8.4. Le camere riservate ai giovani disabili devono rispondere alle vigenti normative, in caso di stato estero alle normative del paese ospitante; gli assistenti ai disabili dovranno essere alloggiati in camere attigue a quelle occupate dai disabili stessi.
8.5. Tutte le camere devono avere adeguata luce e ventilazione, essere debitamente isolate dai rumori esterni e climatizzate o provviste di attrezzature idonee a mantenere una temperatura interna corrispondente alle previsioni sanitarie in vigore, in caso di stato estero, alle normative del paese ospitante.
8.6. In caso di non esclusività della struttura, e quindi di contemporanea presenza di altri ospiti, deve essere garantito uno spazio dedicato e esclusivo destinato agli utenti, fermo restando, per lo svolgimento delle attività di studio, ricreative e sportive, l'uso di tutti i necessari locali della struttura secondo quanto analiticamente specificato nel progetto educativo dell’appaltatore.
8.7. Le strutture dovranno avere una dotazione omnicomprensiva; pertanto, ciascuna struttura dovrà essere provvista, preferibilmente all’interno della struttura stessa, di tutti i servizi di supporto funzionali al soggiorno e alle attività previste per l’intera durata dello stesso (aule, mensa, strutture sportive e ricreative e quant’altro necessario).
8.8. Per i soggiorni in Italia le strutture ospitanti offerte devono avere o corrispondere ad una classificazione turistica di almeno “3 stelle”.
8.9. A garanzia del mantenimento di un livello di igiene adeguato agli utenti destinatari dei servizi, le pulizie devono essere effettuate periodicamente e con la massima attenzione ed accuratezza. Il cambio delle lenzuola e federe deve essere effettuato almeno una volta a settimana e il cambio degli asciugamani, che siano o meno forniti direttamente dalla struttura, deve effettuarsi almeno due volte a settimana. In ogni caso, il cambio deve essere tempestivamente effettuato ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Le parti comuni devono essere pulite giornalmente.
8.10. Le aule devono essere di forma e dimensioni idonee, con sedie e banchi oppure sedie con ribaltina, comprensive di adeguate strumentazioni per lo svolgimento delle attività didattiche; le aule stesse devono inoltre essere adeguatamente illuminate e ventilate, essere debitamente isolate dai rumori esterni nonché climatizzate o provviste di
attrezzature idonee a mantenere una temperatura interna corrispondente alle previsioni sanitarie in vigore, in caso di stato estero, alle normative del paese ospitante.
8.11. In ciascuna struttura devono essere disponibili spazi per lo studio e il tempo libero, in ambiente chiuso e aperto, per l’organizzazione dei momenti di socializzazione, ricreativi e educativi previsti nel progetto educativo e comunque necessari.
8.12. Gli impianti sportivi devono essere adeguati e a norma di legge, in caso di stato estero conformi alle normative del paese ospitante; presso ciascun impianto, se previsto nella normativa in vigore, la struttura deve garantire la costante presenza di istruttori provvisti di brevetto.
8.13. In ogni struttura deve essere disponibile per tutta la durata dei rispettivi turni una infermeria adeguatamente attrezzata, con funzione anche di primo ricovero.
8.14. Il servizio ristorazione deve essere effettuato come servizio mensa, completo di cucina e cottura dei cibi all’interno della struttura.
8.15. Il numero degli utenti all’interno della singola struttura non può essere inferiore ai 50 e superiore ai 200 per turno.
8.16. Per l’estero la distanza tra la struttura ospitante e l’aeroporto di destinazione non può essere superiore ai 250 Km.
8.17. Devono essere previsti una serie di servizi connessi al soggiorno, quali servizio lavanderia per indumenti e biancheria intima, store per valigie, consegna valori, tutti a carico dell’appaltante.
8.18 La singola struttura proposta non potrà essere offerta da più di un soggetto partecipante.
Art. 9 – Vitto
9.1. Il vitto offerto deve essere conforme ai principi di dietetica relativi all’esigenza di corretta alimentazione della fascia d’età di utenti partecipanti al soggiorno; dovrà in ogni caso essere assicurato nei pasti un apporto calorico adeguato al fabbisogno e alle attività svolte durante il soggiorno.
9.2. Si deve assicurare la massima varietà dei menu, con prodotti genuini, freschi e di prima qualità, che valorizzino la cucina locale, in conformità al menù tipo (con indicazione dell’apporto calorico) proposto dall’appaltatore in sede di offerta; dovrà in ogni caso essere sempre garantito il soddisfacimento delle esigenze individuali di utenti allergici, ad esempio al glutine o ad altre sostanze alimentari, nonché di utenti vegetariani garantendosi comunque l’apporto energetico previsto.
9.3. Tutti i cibi devono essere preparati esclusivamente nelle cucine della struttura; sono tassativamente vietati i cibi precotti.
9.4. Oltre i pasti principali, deve essere offerto uno spuntino a metà mattina e una merenda pomeridiana o serale.
9.5. Le bevande, esclusivamente analcoliche, devono essere varie e in quantità adeguata alle esigenze dei pasti e dell’intero soggiorno.
9.6. In caso di escursioni, gite o attività esterne, deve essere fornito un cestino da viaggio completo conforme ai precetti dietetici e alle prescrizioni dei commi precedenti o un equivalente buono pasto del valore pari a € 10,00.
9.7. Tutti i processi alimentari devono essere adeguati alla normativa HACCP.
9.8. L’istituto procederà senza preavviso a controlli sulla qualità e quantità dei generi alimentari liquidi e solidi utilizzati dall’impresa e sui cibi con essi preparati.
Art. 10 Accompagnatori
10.1. Ad ogni effetto di legge e di contratto, gli utenti si considerano sotto la piena responsabilità dell’appaltatore dal momento in cui vengono presi in consegna e fino al momento della loro riconsegna alle famiglie.
10.2. Data l’età dei partecipanti, l’accompagnamento è assegnato dall’appaltatore a personale responsabile e competente nella gestione del gruppo e nelle attività previste dal programma educativo; detto personale deve comprovatamente possedere adeguato titolo di studio, ottima conoscenza delle lingue straniere richieste, consapevolezza del proprio ruolo, nonché essere in grado, per esperienza acquisita, di guidare gli utenti, senza pregiudicarne l’autonomia, ed essere motivato a condividere con loro l’intera esperienza del soggiorno in armonia e sicurezza. Tutti gli accompagnatori e in ogni caso tutto il personale anche di terzi fornitori, presente in loco deve essere a conoscenza del piano di sicurezza della struttura in cui si svolge l’attività e del loro ruolo nell’ambito del suddetto piano; tali soggetti debbono avere altresì frequentato un xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
00.0. L’appaltatore garantisce, per ogni turno e per l’intera durata di ciascun soggiorno, la presenza del relativo numero di assistenti indicato in sede di offerta.
10.4. In sede di programma esecutivo di cui all’art. 18 e 19, l’appaltatore in conformità all’organigramma presentato in sede di gara, sottoporrà, per ogni struttura, al gradimento del Committente i curricula degli accompagnatori incaricati; il gradimento del Committente sarà espresso dal Committente entro 15 giorni dalla data della presentazione del programma operativo e non libera in nessun caso l’appaltatore dalla responsabilità circa il personale di accompagnamento prescelto e l’operato del medesimo. Il diniego anche parziale del gradimento da parte del Committente è pienamente discrezionale ed obbliga l’appaltatore a proporre, entro cinque giorni dalla ricezione della relativa comunicazione del committente, personale sostitutivo idoneamente qualificato come ai commi precedenti.
10.5. Le eventuali assenze dei partecipanti agli eventi proposti devono essere accertate, prontamente verificate e gestite, nonché immediatamente segnalate al Committente.
Art. 11 – Progetto educativo
11.1. Il progetto educativo affidato all’appaltatore è quello contenuto nel relativo elaborato presentato in sede di gara e definisce le attività ricreative, sportive, culturali e di studio da eseguire durante il relativo periodo di soggiorno.
11.2. Il Committente verificherà l’attuazione e i risultati del progetto educativo affidato all’appaltatore, con riferimento a:
• obiettivi
• attività
• tempo dedicato al progetto e timing del soggiorno, con la progressione delle attività indicati in sede di offerta
• modalità di erogazione
• materiale fornito
• risorse umane impiegate
• eventuali titoli rilasciati
11.3. L’appaltatore esegue il progetto educativo affidatogli in stretta conformità a quanto proposto in sede di offerta, ed in particolare:
a) dovrà essere assicurata nei corsi di sport la presenza di istruttori qualificati, laddove previsto con relativo brevetto, nel numero minimo indicato in offerta; per tali corsi dovranno essere rilasciati, laddove previsti, i certificati indicati in sede di offerta;
b) le escursioni, le visite a luoghi e musei legate all’apprendimento della lingua e/o approfondimento del tema proposto, come indicate in offerta, dovranno avvenire con l’accompagnamento delle guide esperte e autorizzate come indicato in offerta. Tutte le visite dovranno essere accuratamente preparate, sotto ogni profilo, nonché preventivamente esplicate ed illustrate agli utenti, con ogni relativo strumento funzionale all’approfondimento delle tematiche oggetto della visita; analogamente, per quanto di ragione, deve essere eseguito per gli incontri organizzati con minori coetanei del luogo ospitante e con coetanei di altre nazionalità;
c) dev’essere puntualmente garantita la conformità dei corsi di lingua straniera, indicati nel progetto educativo offerto, alla capacità di apprendimento e alle competenze linguistiche di ingresso degli utenti partecipanti ai soggiorni (principiante, intermedio, avanzato), in modo da permettere una suddivisione per classi con competenze linguistiche omogenee.
d) gli insegnanti devono essere adulti, qualificati e abilitati all’insegnamento della lingua oggetto del corso; gli insegnanti stessi devono avere una perfetta conoscenza della cultura del relativo paese e dovranno essere affidabili, puntuali e professionali.
e) le classi non potranno superare il numero massimo di allievi indicato in offerta.
f) tutti i corsi di lingua proposti devono essere svolti secondo il framework Europeo dell’Alte, certificati nelle competenze d’ingresso e di uscita e devono essere rilasciati i relativi diplomi spendibili e/o riconosciuti nel sistema formativo Italiano. Per le classi formate dai partecipanti ai soggiorni di 16 e 17 anni sono preferibili diplomi internazionalmente riconosciuti (Delf, Souffle, Goethe Institut, British Council, Junior tie, Xxx Xxxxx, Accet, Istituto Xxxxxxxxx, etc). Per lo studio delle lingue in Italia, fermo restando il framework di cui sopra, il relativo diploma deve essere rilasciato da scuole accreditate o riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
g) dovranno essere effettivamente impiegati gli strumenti e le metodologie innovative, nonché le situazioni di richiamo post soggiorno via internet che l’appaltatore ha proposto in sede di offerta;
h) il materiale didattico e di cancelleria ivi compresi i libri di testo, saranno a totale carico dell’appaltatore;
j) dovrà essere assicurata, ove proposta in sede di offerta, l’integrazione dei ragazzi appartenenti alle fasce di età superiori in classi internazionali.
Art. 12 - Assistenza, tutela sanitaria, assicurazioni e altri servizi connessi. Rientri anticipati.
12.1. L’appaltatore, per l’intero periodo del soggiorno, comprese le fasi di trasferimento ed escursioni, è obbligato a fornire la migliore tutela e assistenza sanitaria avvalendosi, a proprio onere e spesa, dello staff medico e paramedico proposto in offerta tecnica, e in ogni caso – pena la risoluzione di diritto del contratto – di personale medico in grado di attuare una efficace prima azione di intervento e di dialogare con le strutture mediche esterne e le famiglie. Nel caso di strutture all’estero il medico deve avere le relative
autorizzazioni del paese ospitante o se del luogo avere una conoscenza fluente dell’italiano.
12.2. Nella finalità di cui al comma precedente, l’appaltatore, per il tramite del personale medico da esso impiegato, dovrà compilare e mantenere costantemente aggiornato apposito registro sanitario relativo ai partecipanti ai soggiorni; in tale registro saranno annotati tutti gli elementi e dati inerenti la relativa attività anche di prevenzione svolta, tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, le visite mediche iniziali, la presa in carico delle schede sanitarie, la continuità di cure mediche già iniziate, le attività svolte durante il soggiorno e le risultanze delle visite mediche finali con riconsegna delle schede sanitarie; il registro sanitario dovrà essere visionato e vidimato dal Committente secondo le modalità definite in sede di definizione del programma operativo approvato dal Committente.
12.3. Ferma la piena responsabilità dell’appaltatore in proposito, il personale medico da esso incaricato dovrà curare il controllo HACCP con la periodicità prescritta dalle norme applicabili, per il paese ospite le norme ivi in vigore e la accurata verifica della qualità dei generi alimentari e dei valori calorici, redigendo per ciascun controllo un’apposita scheda/rapporto da inviare, secondo le modalità definite nel programma operativo approvato dal Committente. Il personale medico dovrà inoltre garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per la comunità di minori.
12.4. Il personale medico dovrà disporre, sotto la propria responsabilità, la somministrazione di tutti i farmaci occorrenti, sia nel caso di continuità di cure pregresse sia a seguito di malessere o infortunio occorso durante il soggiorno.
12.5. In caso di malessere o infortunio deve essere data immediata comunicazione al Committente e alla famiglia, fermo restando che, ove sia ritenuto necessario, a giudizio del personale medico, il ricovero in ospedale, la relativa decisione in merito sarà assunta dal medico preposto, il quale dopo aver adempiuto agli obblighi di sua competenza, potrà concordare con la famiglia e con la direzione della struttura gli altri provvedimenti da adottare nell’interesse del malato o dell’infortunato e dell’intera comunità, ivi compreso l’eventuale rientro dell’utente al domicilio. In tal caso, i costi del rientro e la presenza di eventuale accompagnatore sono a carico del soggetto aggiudicatario. Possono comunque essere coperti da idonea polizza assicurativa.
12.6. Ogni onere derivante da visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, acquisto farmaci, spese di trasporto da e verso strutture sanitarie e quant’altro inerente la assistenza e tutela sanitaria affidata cederà ad esclusivo carico dell’appaltatore; è assolutamente vietato all’appaltatore richiedere in proposito al minore o alla famiglia compensi, rimborsi, indennizzi di sorta, pena la risoluzione di diritto del contratto.
12.7. L’appaltatore resta, ad ogni effetto, direttamente responsabile di tutte le conseguenze patrimoniali sfavorevoli che dovessero a qualsiasi titolo essere addossate al Committente in ordine alla assistenza e tutela sanitaria affidate.
12.8. L’appaltatore ha l’obbligo di stipulare, per ogni utente, idonea polizza sanitaria, infortuni, responsabilità civile ed assistenza estera obbligatoria per legge, nonché contro i furti, danni alle cose e smarrimento bagagli.
12.9. Le polizze assicurative di cui al comma precedente dovranno essere esenti da eventuali franchigie e prevedere come minimo i sottoindicati massimali:
In caso di morte
Euro 500.000,00
Euro 350.000,00 | In caso di invalidità permanente |
Euro 50.000,00 | Per rimborsi spese sanitarie, di protesi, ivi comprese quelle dentarie e trasporto nel caso di rientro per infortunio o malattia |
Euro 1.500.000,00 | Per ogni sinistro |
Euro 300.000,00 | Per ogni persona lesa |
Euro 100.000,00 | Per danni a cose e animali |
12.10. Eventuali rientri anticipati di singoli utenti al domicilio devono essere gestiti in modo rigoroso e professionale ed in stretto rapporto con la famiglia e l’Istituto.
Art. 13 - Assistenza specializzata per giovani diversamente abili
13.1. Deve essere garantita un’assistenza adeguata per i giovani diversamente abili di ogni tipologia e grado, in ogni fase di trasferimento, viaggio e soggiorno.
13.2. Il rapporto di assistenza dovuto è quello stabilito, sulla base delle certificazioni rilasciate all’utente dalle ASL competenti; l’assistenza dovrà essere svolta da soggetti ed assistenti specializzati come per legge. Deve essere previsto, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente o la famiglia, il coinvolgimento dell’accompagnatore personale dell’utente, su richiesta della famiglia stessa.
13.3. E’ tassativamente vietata la discriminazione degli utenti diversamente abili nelle attività formative, culturali, sportive e ricreative, fermo l’obbligo di prevedere eventuali attività specifiche, nei casi eccezionali in cui sussistesse comprovata impossibilità di assicurare ai medesimi utenti diversamente abili i servizi previsti nel programma operativo.
Art. 14 - Informazioni e supervisione dei fornitori.
14.1. I fornitori dell’appaltatore devono aver ricevuto dal medesimo, prima dell’inizio delle rispettive prestazioni, tutte le informazioni necessarie ai fini del puntuale adempimento dei loro obblighi, inclusi quelli relativi alla salute e alla sicurezza degli utenti; l’appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del Committente e degli utenti per qualsiasi disservizio o inadempimento dei fornitori medesimi.
Art. 15 - Spese.
15.1. Tutte le attività, i servizi e/o i trasferimenti, a qualsiasi titolo previste nei soggiorni, che richiedessero la corresponsione di somme dovranno essere prepagate dall’appaltatore.
15.2. In nessun caso deve essere previsto il pagamento di somme da parte degli utenti, neppure per attività esplicitamente richieste o organizzate in forma volontaria dagli stessi.
15.3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sarà considerata gravissima dal Committente ai fini del computo dell’aliquota di penale contrattuale irrogabile.
Art. 16 - Presidio - Composizione e articolazione. Reperibilità.
16.1. L’Appaltatore dovrà costantemente assicurare la disponibilità, in Roma, di una struttura di supporto, denominata “Presidio”, coordinata da un Responsabile di Progetto unico per tutta la fornitura e costituita dal numero di unità di personale e dalle varie professionalità indicate in sede di offerta, comunque adeguate alla natura e alla consistenza delle attività oggetto dell’appalto. A tale “presidio” faranno carico tutte le
necessarie attività di interfaccia con il Committente e con l’utenza, nonché il coordinamento di tutti gli interventi ordinari e straordinari necessari nel corso dell’esecuzione del contratto.
16.2. Le attività e gli obiettivi individuati dovranno essere erogati secondo le date indicate in un Piano di progetto proposto dalla società affidataria, prima delle assegnazioni e partenze ed essere conformi alle proposte di progetto approvati.
Capo III – Durata del contratto. Programmazione dell’attività
Art. 17 - Durata del contratto
17.1. La durata del contratto è fissata in anni tre, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
Art. 18 – Pianificazione e sviluppo delle attività
Art. 18.1. I servizi e le prestazioni richieste dovranno svilupparsi secondo le modalità previste dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Istituto.
18.2. L’appaltatore, nel dettaglio, dovrà di volta in volta identificare puntualmente le attività complessive da svolgere, le relative priorità, i tempi e tutte le risorse da impiegare, nonché verificare il completamento delle attività, garantire l'integrazione dei servizi ad esso affidati con tutte le componenti del complessivo progetto dei soggiorni di studio che il Committente realizzerà nel periodo contrattuale. L’appaltatore dovrà altresì curare la gestione del rischio e le eventuali ripianificazioni, definendo preventivamente le modalità di coordinamento ed integrazione con il Committente e con tutti i fornitori.
18.3. A fronte dell'elevata dinamicità del contesto in cui verranno prestati i servizi oggetto di contratto, l’appaltatore è pienamente consapevole che possono verificarsi imprevisti esterni non dipendenti dall’Istituto e che, pertanto, è richiesto di impostare e adottare modalità di gestione unitaria ed integrata delle attività affidate, tali da permettere il pieno ed efficace controllo di tutte le attività funzionali alla sicurezza degli utenti.
18.4. A fronte di quanto ai commi precedenti, l’appaltatore è pertanto obbligato:
- a garantire il massimo grado di flessibilità operativa nell'allocazione delle risorse, la piena disponibilità ad adattare la propria organizzazione alle ripianificazioni e variazioni di indirizzo che, a giudizio del committente, si rendessero necessarie o anche soltanto opportune,
- in ogni caso, a far fronte ad improvvisi mutamenti di contesto esterno.
Art. 19 – Programma esecutivo annuale.
19.1. Per l’erogazione dei servizi da prestare in relazione alla singola stagione di vacanze studio rispettivamente da svolgere nel periodo di durata contrattuale (anni 2006/2007/2008), l’appaltatore dovrà redigere un programma esecutivo annuale nel quale provvederà ad identificare puntualmente le attività da svolgere con indicazione di tutte le modalità e risorse da impegnare.
19.2. Il programma esecutivo sarà predisposto dall’appaltatore e sottoposto all’approvazione entro quindici/trenta giorni dalla data della richiesta da parte del Committente all’appaltatore e dovrà contenere tutte le indicazioni relative alla prestazione dei servizi costituenti i pacchetti turistici, nonché indicare la frequenza, la tipologia e le modalità di esecuzione delle varie componenti dei servizi stessi e tutte le misure finalizzate
alla prevenzione e al rimedio di inconvenienti e/o imprevisti. Il programma esecutivo dovrà, in ogni caso, contenere almeno:
• un piano di comunicazione e rapporto con le famiglie (call center, modalità di comunicazione prima, durante e dopo, sito internet);
• un piano dei trasferimenti (date, mezzi di trasporto e modalità di intermodalità);
• il programma delle prestazioni inerenti i singoli turni di soggiorno;
• il piano di qualità.
19.3. Intervenuta l’approvazione, l’appaltatore dovrà eseguire le attività indicate nel programma in puntuale aderenza alle indicazioni ed ai termini nello stesso contenuti.
19.4. Non sono soggetti ad accettazione o approvazione formale ma solo al processo di consegna, documenti che misurano l'efficacia ed efficienza delle attività proposte.
19.5. I documenti di cui sopra saranno redatti utilizzando Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint e Project e consegnati sia su supporto cartaceo che magnetico.
Art. 20 - Stato Avanzamento Lavori
20.1. Al termine di ogni turno, l’appaltatore dovrà presentare uno stato avanzamento dei servizi, redatto sul modello che sarà predisposto e fornito dal Committente, corredato di tutta la documentazione giustificativa di dettaglio ivi indicata, concernente:
• attività concluse e loro date;
• numero dei partecipanti e variazioni in corso;
• problematiche di assistenza emerse;
• risultanze delle attività di verifica e inadempienze accertate;
• eventuali imprevisti ed azioni di recupero effettuate;
• livello di soddisfazione utenti.
20.2. Dovranno inoltre essere evidenziate le situazioni fuori linea, i fatti nuovi emersi, ed ogni altra informazione utile al controllo dell’attività da parte del Committente, anche in ordine alle prestazioni eseguite da terzi fornitori dell’appaltatore.
20.3 Anche in base alle risultanze delle attività di vigilanza, verifica e controllo da esso svolti in corso d’opera, lo stato d’avanzamento lavori sarà esaminato, valutato ed approvato dal Committente, ai fini della liquidazione ed erogazione dei pagamenti del corrispettivo contrattuale e/o dell’applicazione delle sanzioni contrattuali di cui al presente CSA.
Capo IV - Gestione informatica Art. 21 – Gestione informatica
21.1. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto ha in atto una revisione complessiva del proprio Sistema Informativo; pertanto, l’appaltatore si impegna a garantire il supporto e la compatibilità dei dati forniti con la tipologia del sistema informatico attualmente in uso presso il Committente e quello a venire.
21.2. E’ in facoltà del Committente chiedere all’appaltatore, che dovrà provvedervi senza alcun onere aggiuntivo per il Committente medesimo, tutte le modifiche e/o necessarie integrazioni per rendere compatibili tutti i dati e supporti forniti con le esigenze e con la
strumentazione hardware e software in uso presso il Committente, anche se modificata nel corso dell’appalto.
Capo V – Importo dell’appalto. Corrispettivo.
Art. 22 – Importo complessivo presunto dell’appalto.
22. 1. L’importo complessivo presunto dell’appalto sarà quantificato nel contratto sulla scorta del numero totale dei pacchetti aggiudicati in sede di gara.
22.2. In fase di esecuzione del contratto, l’’importo di cui al comma precedente potrà subire variazioni, in più o in meno, nei limiti di cui all’art. 11 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’art. 120 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, senza che l’Appaltatore possa nulla pretendere a titolo di compensi aggiuntivi o indennità di sorta.
Art. 23 - Corrispettivo d’appalto
23.1. Il corrispettivo contrattuale sarà determinato a misura, moltiplicando, per ciascuna struttura, il costo unitario forfetario del singolo pacchetto turistico per il numero dei pacchetti turistici effettivamente forniti dall’appaltatore.
23.2. ll costo unitario del singolo pacchetto turistico, come offerto dall’appaltatore in sede di gara per ciascuna struttura, è indicato all’art. 3 del contratto (NB: in tale norma, in esito alle risultanze di gara, sarà indicato, per ciascuna delle strutture prescelte dal Committente, il rispettivo costo unitario dei pacchetti turistici da fornire). Tale costo unitario rimane fisso e invariabile, quale che sia il numero di pacchetti effettivamente acquistati dal Committente.
23.3 Il corrispettivo dell’appaltatore deve intendersi remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per prestare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi e le prestazioni oggetto dell’appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi che dovessero rivelarsi necessari a tal fine.
Art. 24 – Compenso per i rientri anticipati
24.1. In caso di rientro anticipato del singolo utente a termine dell’art. 12.10, verrà riconosciuto all’appaltatore:
a) per rientri avvenuti entro la prima settimana di soggiorno, computata dal primo al settimo giorno incluso, sarà riconosciuto all’appaltatore il prezzo del relativo pacchetto risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara, con una riduzione del 30%;
b) per rientri successivi sarà riconosciuto all’appaltatore l’intero prezzo del pacchetto come risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara.
Art. 25 – Modalità di pagamento. Pagamenti in acconto e ritenute
25.1 Il corrispettivo contrattuale di cui ai precedenti artt. sarà versato con le seguenti modalità:
1) Entro 30 giorni dall’approvazione del programma esecutivo di cui all’art.19, il Committente corrisponderà all’appaltatore un acconto pari al 40% dell’importo complessivo contrattuale riferito al valore del minimo contrattuale garantito per ciascun anno.
2) Entro 30 giorni dalla data di approvazione del primo stato di avanzamento lavori riferito al primo turno di soggiorno e comunque dalla data di ricezione della fattura, il Committente corrisponderà un secondo acconto pari al 40%
dell’importo complessivo contrattuale riferito al valore del minimo contrattuale garantito per l’ anno di riferimento
25.2. A seguito dell’approvazione degli stati di avanzamento di erogazione delle attività verrà redatto un rapporto con l’esito che potrà essere positivo o negativo. L’esito sarà comunicato in forma scritta al soggetto aggiudicatario del presente appalto.
25.3. Tutte le somme che, alla scadenza del termine contrattuale, non saranno ancora state erogate all’appaltatore rimarranno vincolate a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni richieste e saranno corrisposte entro 90 giorni dall’approvazione del collaudo definitivo.
Art. 26 - Revisione dei prezzi
26.1. La revisione dei prezzi forfetari di vendita dei pacchetti da fornire dall’appaltatore è ammessa soltanto per i casi di cui al primo comma dell’art. 11, co. 1 D. Lgs. n° 111/1995 e limitatamente al 2% dei prezzi forfettari dei pacchetti e solo per quanto riguarda i soggiorni relativi agli anni 2007 e 2008.
26.2. A pena di decadenza dal beneficio, le eventuali richieste per il riconoscimento delle variazioni di cui al comma precedente dovranno essere dettagliatamente motivate e corredate di tutta la documentazione occorrente a supportare le motivazioni fornite, nonché inoltrate al Committente entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello delle date di partenza.
Art. 27 – Avvio anticipato dell’esecuzione del contratto
27.1. In caso di positivo esito di tutte le verifiche di legge in capo all’appaltatore risultato aggiudicatario provvisorio, il Committente si riserva la facoltà di ordinare al medesimo l’avvio del contratto in via d’urgenza, anche per di singoli turni o parte di singoli turni di partenza pur in pendenza delle relative approvazioni e/o della sottoscrizione del contratto.
27.2. In tal caso la Direzione Centrale e il Capo Commessa provvederanno, su convocazione della Direzione stessa, a redigere e sottoscrivere un verbale di anticipata esecuzione del programma, con allegata tutta la documentazione occorrente per il turno o i turni di partenza del quale il Committente ritenesse necessaria l’anticipata attivazione, anche limitatamente a singole strutture di soggiorno.
27.3. In particolare dal verbale dovrà risultare la data di inizio dei servizi, i nominativi dei referenti amministrativi e degli incaricati dal punto di vista tecnico per l’Appaltatore, un primo programma sommario degli adempimenti urgenti da eseguire ed i relativi termini di esecuzione.
27.4. Con la firma del verbale di anticipata esecuzione, l’appaltatore, in relazione al singolo turno anticipatamente avviato, assume comunque l’impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nei documenti contrattuali, senza poter invocare a giustificazione di eventuali inadempimenti, la mancata sottoscrizione del contratto o qualsiasi altro moti vo.
27.5. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, oppure si rifiuti di sottoscrivere il verbale di anticipata esecuzione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale il Committente, salvo in ogni caso il suo diritto al risarcimento dei danni, ha il diritto di risolvere il contratto, se già sottoscritto e, in ogni caso, di procedere all’affidamento ad altro appaltatore.
Capo VI - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto - Obblighi ed oneri Art. 28 - Clausola di riservatezza
28.1. L’appaltatore garantisce espressamente, anche al di là dei limiti imposti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, che i dati sensibili e/o personali degli utenti e delle loro famiglie non saranno in nessun caso da lui o dai suoi fornitori divulgati, utilizzati o resi in alcun modo conoscibili a terzi; è fatto comunque salvo l’utilizzo di tali dati ove comprovatamene indispensabile all’esecuzione degli obblighi contrattuali facenti carico all’appaltatore.
28.2 Tutto il materiale prodotto in esecuzione dell’appalto sarà di esclusiva proprietà del Committente, che ne potrà liberamente disporre.
Art. 29 – Reclami. Deroga.
29.1. In deroga all’art. 19, co. 2 del D. Lgs. n° 111/1995, gli utenti, per il tramite dei soggetti a ciò per legge abilitati, potranno inoltrare all’appaltatore reclami a mezzo di raccomandata A.R. da spedire entro i 45 giorni successivi alla data del rientro alla località di partenza.
29.2. Il Committente potrà a sua volta sollevare la relativa contestazione nei confronti dell’appaltatore entro i tre mesi successivi alla ricezione della raccomandata A.R. di cui al comma precedente, procedendo, ove ritenuto, all’applicazione delle sanzioni contrattuali, ivi compresa l’escussione delle garanzie prestate.
Art. 30 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti
30.1. L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali o vigenti nel paese di destinazione in materia di:
• normativa in materia di contratti pubblici con particolare riferimento a quella in materia di pubblici servizi;
• sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
• assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
• circolazione e sicurezza stradale;
• prevenzione della criminalità mafiosa;
• superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
• sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
• autorizzazioni igienico-sanitarie;
• prevenzione incendi;
e comunque, ad ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti, vigenti o che siano emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici servizi, suscettibili di essere applicate ai servizi di cui trattasi.
Art. 31 – Personale
31.1. L’Appaltatore provvederà direttamente all’esecuzione dei servizi utilizzando, fermo l’organico minimo e le professionalità indicati in offerta, personale altamente qualificato e mezzi comunque adeguati, sia per numero che per qualità, ad assicurare l’esecuzione a
regola d’arte delle prestazioni affidategli, entro i tempi stabiliti e nel pieno rispetto dei piani e programmi di esecuzione.
31.2. Considerata la fascia di utenti destinatari del servizio, tutti di minore età, e la conseguente particolare delicatezza delle prestazioni a rendersi, il personale impiegato dall’appaltatore e dai suoi fornitori dovrà essere di garantita moralità, affidabilità e riservatezza, pena la revoca del gradimento da parte del Committente e l’obbligo di immediata sostituzione con personale idoneo, senz’onere di sorta per il Committente medesimo.
31.3. In ogni caso il personale che non ricevesse o a cui fosse revocato il gradimento da parte del Committente non potrà essere impiegato per l’esecuzione del contratto.
31.4 L’Appaltatore designerà, nell’ambito dell’organico proposto in sede di offerta, il proprio Responsabile di Progetto, di provata ed adeguata moralità e capacità, al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti del Committente. Il nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione Centrale prima della sottoscrizione del contratto, con trasmissione della procura notarile di cui al comma 8.7.
31.5. Il Responsabile di Xxxxxxxx dovrà essere costantemente reperibile, anche in caso di temporanea subdelega delle funzioni, quest’ultima da sottoporre in ogni caso alla preventiva insindacabile approvazione del Committente. Eventuale subdelega, ammessa nelle forme di cui al comma 7, solo per il caso di temporaneo e provato impedimento del Capo commessa, dovrà essere trasmessa al Committente con il massimo anticipo possibile, per l’ottenimento dell’autorizzazione.
31.6. Eventuali disservizi derivanti dall’irreperibilità, anche se temporanea, del Responsabile di Progetto o degli eventuali suoi delegati autorizzati dal Committente o dal loro ritardo nel disporre o far eseguire gli interventi che si rivelassero necessari, costituiscono inadempimento grave e facultizzano il Committente alla risoluzione di diritto del contratto, ferma l’applicazione delle penali e salvo il risarcimento del maggior danno.
31.7 La procura al Responsabile di Progetto deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firme da Notaio e deve essere depositato presso il Committente; analogamente dovrà provvedersi per il caso di subdelega.
31.8. Nel caso in cui l’Appaltatore sia costituito in Raggruppamento Temporaneo di imprese, il Responsabile di Progetto dovrà essere unico per tutte le Società raggruppate e dovrà disporre delle conseguenti deleghe e poteri per firmare a nome di tutte le imprese gli atti contabili e quant’altro necessario per la gestione del rapporto.
31.9 Il Committente ha il diritto di esigere dall’Appaltatore, a seguito di espressa comunicazione scritta delle motivazioni, il cambiamento immediato del Responsabile di Progetto e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all’Appaltatore o allo stesso Responsabile di Progetto.
31.10 L’Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell’appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dalla Direzione; quest’ultima avrà piena facoltà di ottenere l’immediato allontanamento del Responsabile di Progetto e di qualsiasi altro addetto senza l’obbligo di fornire motivazione
31.11 L’Appaltatore risponde direttamente dell’operato di tutti i dipendenti - propri o dei fornitori - nei confronti sia del Committente che di tutti i terzi.
31.12. L’Appaltatore è obbligato a osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell’appalto in materia di assicurazione e previdenza obbligatorie, di collocamento e di assunzione obbligatoria.
31.13. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente e far osservare integralmente ai propri fornitori il trattamento economico e no rmativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, anche nel paese ospite.
31.14. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei fornitori e comunque dei terzi di cui si avvalesse nei confronti dei loro dipendenti per tutte le prestazioni rese in suo favore nell’ambito dell’appalto.
31.15. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore e i suoi fornitori anche se non aderenti alle associazioni imprenditoriali stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale, commerciale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
31.16. In caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel presente articolo, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o da Enti previdenziali o assicurativi, il Committente medesimo comunica all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede a una trattenuta del 10% sui pagamenti destina ndo le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro o dal competente ente assicurativo o previdenziale non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
31.17. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni al Committente né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni per tale titolo. Le suddette norme si applicano anche agli eventuali fornitori: garante e responsabile dell’applicazione delle disposizioni sarà ad ogni effetto l’Appaltatore, che risponde in via diretta.
31.18. Il Committente è e resta ad ogni effetto estraneo da ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle prestazioni (servizi, forniture, danni, etc.).
31.19 L’appaltatore assume piena responsabilità per il mancato rispetto dei parametri di cui alla presente norma, anche ai fini dell’applicazione di penali contrattuali e della risoluzione di diritto del contratto.
Capo VII – Gestione operativa del rapporto e comunicazioni fra le parti Art. 32 - Domiciliazione
32.1. A tutti gli effetti del Contratto di Appalto, l’Appaltatore eleggerà domicilio nel Comune di Roma.
32.2. Tutte le comunicazioni di qualsiasi sorta da indirizzare dal Committente all’Appaltatore potranno essere inviate direttamente e, ad ogni effetto, validamente al domicilio eletto ai sensi del precedente comma.
Art. 33 - Direzione Centrale
33.1. I servizi ed i lavori saranno eseguiti sotto la direzione e la sorveglianza della Direzione Centrale del Committente, nel contesto della quale sarà designato il Responsabile del procedimento incaricato di coordinare le attività tutte occorrenti per la
gestione del rapporto contrattuale in corso d’opera, anche in relazione alla perfetta osservanza, da parte dell’appaltatore o degli eventuali terzi autorizzati a collaborare con il medesimo, di tutte le prescrizioni contrattuali, in conformità a quanto stabilisce l’art. 1662 del c.c..
33.2. L’Appaltatore, nell’eseguire le prestazioni in conformità al contratto, è tenuto ad uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dalla Direzione Centrale.
33.3. Sia i controlli, gli accertamenti e le ispezioni di qualsiasi sorta svolti da parte del Committente sia le istruzioni, prescrizioni o ordini di servizio impartiti dalla Direzione Centrale non sollevano l’Appaltatore dalla proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti.
33.4. L’Appaltatore deve eseguire scrupolosamente ed immediatamente le disposizioni comunicategli con ordine di lavoro fermo restando che, per eventuali osservazioni scritte dovrà sollevare riserva come prescritto dalle norme del presente capitolato speciale.
33.7. Se non vi sono state osservazioni, eccezioni o doglianze, esse non potranno più essere sollevate e l’appaltatore si intenderà decaduto dal relativo diritto.
Art. 34 Ispezioni
34.1. Il Committente attraverso il personale dell’Ufficio preposto, la funzione Ispettiva, funzionari delegati o altre modalità, si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare, senza preavviso, verifiche e controlli in ogni momento, in tutti i luoghi e su tutte le fasi che compongono il servizio e per tutte le disposizioni contrattuali.
34.2. Gli oneri e le spese, ad esclusione delle spese di trasporto, derivanti dalla permanenza nei centri oggetto per le suddette verifiche e ispezioni sono a totale carico dell’appaltatore.
Art. 35 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto
35.1. E’ assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall’INPDAP e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.
Art. 36 - Riserve e doglianze dell’appaltatore
36.1. Ove l’appaltatore intenda sollevare contestazioni e/o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto, ha l’onere di sollevare ogni volta per iscritto una precisa e motivata riserva, da trasmettere a mezzo raccomandata A.R. al Committente; la riserva deve pervenire al Committente, a pena di decadenza, entro i quindici giorni successivi al verificarsi dei fatti; la comunicazione dovrà inoltre contenere, a pena di decadenza, una puntuale esplicazione della riserva, con il dettaglio: a) delle motivazioni di fatto e di diritto della riserva; b) dell’ammontare delle somme cui l’appaltatore ritiene di avere diritto.
36.2. Ricevuta la riserva, il Committente farà seguire le sue motivate controdeduzioni entro i quarantacinque giorni successivi; ove il Committente ritenga necessario acquisire chiarimenti e maggiori documenti dall’appaltatore, detto termine potrà essere interrotto e riprenderà a decorrere dalla consegna delle integrazioni richieste.
36.3. L’iscrizione di riserve o il rifiuto di accettare ordini di servizio o ogni altro atto contabile non potrà in alcun caso costituire motivo di ritardo o inesattezza nell’esecuzione delle prestazioni affidate all’appaltatore.
Capo VIII – Cauzioni, Penali, Risoluzione di diritto Art.37 - Penali
37.1. Per ogni singola inadempienza, agli obblighi contrattuali sarà irrogata all’appaltatore una penalità pecuniaria variabile, a discrezione del Committente, tra il 5% e il 15% del valore complessivo dei pacchetti turistici appaltati relativi al turno di utilizzo nel quale si è verificata l’inadempienza.
37.2 A titolo meramente esemplificativo vengono indicate alcune inadempienze per le quali si applicherà l’aliquota del 15%:
37.2.1 riscontro di scarsa e/o inadeguata vigilanza notturna e diurna della struttura da parte del personale preposto
37.2.2 riscontro di scarsa e/o inadeguata sorveglianza dei minori da parte degli assistenti educatori;
37.2.3. riscontro di scarsa e/o inadeguata presenza di personale qualificato presso i luoghi di accoglienza, le stazioni e gli aeroporti di partenza, transito e arrivo;
37.2.4 richiesta di pagamento di somme a qualsiasi titolo e pagamento di ticket di entrata a musei, castelli o quant’altro;
37.2.5. mancato rispetto delle norme e dei contratti di lavoro del personale utilizzato durante i soggiorni.
Sarà irrogata, invece, una penalità pari al 10% per i seguenti inadempimenti:
37.2.6. servizi igienici e docce non sufficienti al rapporto al numero dei partecipanti;
37.2.7. carenze igieniche della struttura (pulizia dei servizi igienici, delle stanze, delle aree comuni);
37.2.8. utilizzo di vettori aerei e mezzi di trasporto diversi da quelli proposti o inadeguati;
37.2.9. modifica senza autorizzazione di parte del progetto presentato. Verrà irrogata, infine, una penalità pari al 5% per i seguenti inadempimenti:
37.2.10. sostituzione, non autorizzata dal committente, di personale approvato con altro;
37.2.11. mancato utilizzo degli impianti sportivi o di altri spazi come previsto nell’offerta;
37.2.12. mancato rispetto del menù, del contenuto del cestino da viaggio e/o ticket inadeguato;
37.2.13. inadeguatezza dei supporti metodologici per l’insegnamento della lingua;
37.2.14. inadeguatezza dei contatti telefonici famiglia – minore ospite;
37.2.15. gite effettuate senza guida e/o non rispondenti a quelle proposte nel progetto.
37.3. Il verificarsi di almeno due o più delle sopracitate inadempienze comporterà l’applicazione di una penale pari al 30% e nel caso di contestate inadempienze eccedenti il numero di cinque si applicherà il dispositivo di cui all’art. 38.
37.4. Per gli inadempimenti da ritardo, la penale di cui al comma precedente sarà applicata per ogni giorno del ritardo sul termine convenuto.
37.5. Qualora il Committente riscontri inadempienze o ritardi dell’appaltatore, darà a quest’ultimo immediata contestazione scritta, alla quale l’Appaltatore può controdedurre entro due giorni e procederà senz’altro ad irrogare la penale, la misura della quale, nei limiti delle percentuali di cui al comma 1, sarà stabilita insindacabilmente dalla Direzione Generale dell’INPDAP in relazione alla rilevanza dell’inadempimento constatato.
37.6. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazioni o impugnazione dell’appaltatore, ed il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto e non ancora versato all’appaltatore oppure, a discrezione del Committente, a valere sulla cauzione, con obbligo dell’appaltatore di immediato reintegro di quest’ultima entro i 15 giorni successivi al pagamento delle relative somme da parte del garante, pena la risoluzione di diritto del contratto.
37.8 L’applicazione delle penali non solleva l’appaltatore dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione del contratto. E’ fatto pertanto salvo, in caso di applicazione delle penali, il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno.
Art. 38 - Clausola risolutiva espressa
38.1. In caso di grave inadempimento, ovvero in caso di contestate inadempienze eccedenti il numero di cinque, il Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto; la risoluzione opererà automaticamente, a seguito di formale notifica a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell’art. 1456 co. 2 c.c..
38.2 In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Committente potrà applicare la presente clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:
38.2.1 scarsa e inadeguata sorveglianza dei minori, in tutte le fasi del soggiorno (dalla presa in carico dalle famiglie alla relativa riconsegna) che possa mettere in pericolo e cagioni danno e/o infortunio, di qualsiasi grado, ai minori ospiti;
38.2.2 carenze igieniche nella conservazione, preparazione e somministrazione dei cibi tali da alterare il normale stato di salute dei minori ospiti;
38.2.3 carenze igieniche della struttura (pulizia dei servizi igienici, delle stanze, delle aree comuni) tali da creare condizioni di disagio ai minori ospiti e condizionare il buon esito del soggiorno;
38.2.4 atti o molestie di qualsiasi natura, anche successive al soggiorno, nei confronti dei minori ospiti attuate da personale dell’appaltatore o ad esso riconducibile in virtù dei service acquisiti.
38.3. Nei casi in cui, in forza di quanto disposto nei precedenti paragrafi del presente articolo, il contratto fosse risolto, l’Istituto farà eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto in danno ed a spese dell'appaltatore inadempiente.
38.4. In caso di risoluzione del contratto l’Istituto procederà all’incameramento della cauzione e all’immediata escussione, per l’intero importo garantito, di tutte le garanzie prestate, incamerando le relative somme, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Art. 39 – Responsabilità dell’appaltatore
39.1. L’appaltatore, anche in riferimento agli artt. 15 nuovo testo e 16 D. Lgs. 111/1995, assume piena responsabilità per quanto concerne i danni derivanti alla persona e/o alle
cose, dichiarando di aver preso visione e conoscenza dei luoghi e strutture in cui devono essere eseguite le prestazioni, delle problematiche e delle circostanze in ogni modo connesse con e/o suscettibili di influire sull’ l’espletamento del servizio integrato nella sua complessa articolazione.
39.2 A fronte di quanto sopra, ed anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 CCV e dagli art. 14, 15, 16 e 17 D. Lgs. n° 111/1995, l’Appaltatore non potrà quindi eccepire a esonero o limitazione delle sue responsabilità o a fondamento di pretese economiche aggiuntive la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati in sede di formulazione dell’offerta.
Art. 40- Cauzioni e garanzie
40.1. L'Appaltatore deve presentare cauzione a garanzia dell’adempimento del contratto per importo pari al 10% (diecipercento) dell'importo di aggiudicazione, sotto forma di polizza assicurativa ovvero di fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
40.2. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio.
40.3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giorni, a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto.
40.4. La garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi.
40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati.
40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentanti, amministratori, dipendenti e/o consulenti del Committente (polizza RCT/RCO) con massimali pari a € 2.000.000 per ciascuno dei rischi assicurati, sempre con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
40.7. Tutte le polizze dovranno prevedere l’obbligo della Compagnia di assicurazioni di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa
determinare la modifica ovvero l’estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente capitolato, ivi compreso l’eventuale non pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione.
40.8. L’efficacia delle polizze non potrà in ogni caso venir meno, totalmente o parzialmente, ove non consentito dalla legge o dal presente capitolato, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al precedente capoverso.
40.9. I requisiti del garante dovranno permanere per tutta la durata del contratto, come definita al comma 6 del presente articolo; è obbligo dell’Appaltatore vigilare sulla permanenza di tali requisiti in capo al garante avvisando il Committente di ogni relativo accadimento, ed in ogni caso procedere all’immediata sostituzione della cauzione venuta meno per qualsiasi. In caso di liquidazione o scioglimento, per qualsiasi causa, o di fallimento o di altra procedura concorsuale che concerna uno dei garanti e/o assicuratori di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere nuova garanzia o polizza di identico tenore ed ammontare rispetto a quella prestata dal precedente garante o assicuratore; l’appaltatore, senza onere alcuno per il Committente, dovrà sottoscrivere e produrre la nuova garanzia al Committente stesso entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della pubblicazione degli avvisi e/o informative di legge concernenti il garante e/o l’assicuratore; in difetto, il Committente sarà facultato a procedere alla stipula di garanzia o assicurazione equipollente, con oneri a carico dell’appaltatore, da recuperare in occasione del primo pagamento successivo in suo favore.
Capo IX Collaudi
Art. 41 - Certificati di regolare esecuzione e collaudo finale.
41.1 Alla fine di ciascun turno, la Direzione procederà a collaudo tecnico-amministrativo dei servizi sino a quel momento prestati dall’Appaltatore, con emissione di apposito certificato provvisorio di regolare esecuzione, salvo il collaudo finale di cui al comma seguente.
41.2. Ai sensi dell’art. 73 del regolamento di contabilità INPDAP, l’appalto è soggetto a collaudo finale tecnico-amministrativo, anche sulla scorta di quanto accertato nei certificati di regolare esecuzione resi alla fine di ciascun turno. Le operazioni di collaudo finale saranno affidate a una Commissione tecnica di tre componenti nominata dal Committente e avranno inizio entro 60 giorni dalla scadenza del termine di durata contrattuale e dovranno concludersi entro i successivi 60 giorni con l’emissione del certificato di collaudo finale. Le operazioni saranno svolte in contraddittorio con l’Appaltatore e alla presenza di un delegato della Direzione e comprenderanno tutte le verifiche d’ufficio necessarie ad accertare, anche sulla base dei singoli certificati di regolare esecuzione, che l’Appaltatore abbia costantemente ed efficacemente ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.
41.3. L’emissione del certificato di collaudo finale costituirà il presupposto per lo svincolo della fidejussione sostitutiva della cauzione definitiva, delle ritenute di legge e il diritto al pagamento a saldo delle altre somme ritenute in base alle previsioni contrattuali. Lo svincolo avverrà entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’appaltatore, salvo il caso di contestazione di inadempimento, anche per reclamo degli utenti, nel qual caso lo svincolo sarà pro quota posticipato sino alla definizione della pratica ed erogato ove, in applicazione delle norme del presente Csa e/o del contratto, l’importo non svincolato non debba essere trattenuto a carico dell’appaltatore.
41.4. L’Appaltatore dovrà fornire tutte le necessarie assistenze per il compimento delle operazioni di verifica della regolare esecuzione e/o collaudo senza onere di sorta per il Committente
41.4. L’accettazione definitiva delle prestazioni dell’Appaltatore, anche ove si tratti di prestazioni fatte oggetto di certificati di regolare esecuzione di cui al comma 1, conseguirà esclusivamente all’emissione del certificato di collaudo finale.
Capo X Disposizioni finali Art. 42 Controversie
42.1. Qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le parti quanto all’esecuzione e all’interpretazione del contratto e/o in ogni caso connessa con i servizi e le attività affidati all’Appaltatore sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.
42.2. L’appaltatore è espressamente obbligato a non interrompere, sospendere o rallentare in alcun modo la prestazione dei servizi affidati, anche in presenza di lamentato o accertato inadempimento del Committente, di controversia o doglianza nei confronti del medesimo.
ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE ex art.- 1341 c.c.