Gestione terre e rocce Clausole campione

Gestione terre e rocce. La sezione “Gestione terre e rocce da scavo” riporta attività, responsabilità, metodologie, adempimenti normativi, procedure di autocontrollo e criteri relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo durante le operazioni di cantiere al fine di dare evidenza dei seguenti aspetti: • Verifica del rispetto della normativa vigente, a livello nazionale, regionale e locale e delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi del progetto; • Limitazione dell’impatto ambientale delle operazioni; • Misurazione degli eventuali scostamenti dal Piano di Utilizzo (PdU) approvato o dalla Dichiarazione di Utilizzo (DdU); • Gestione della filiera di utilizzo dei materiali; • Tracciabilità della suddetta filiera, mediante rendicontazione e archiviazione dei documenti richiesti; • Esecuzione autocontrolli sulla conformità operativa ai diversi adempimenti; • Adozione delle eventuali misure di mitigazione, in caso di non conformità. Nell’ambito delle operazioni autorizzate, le terre e rocce da scavo derivano da attività di scavo in sotterranea oppure di scavi all’aperto. Come principio generale, il riutilizzo del materiale scavato all’interno della stessa opera o in altra opera come sottoprodotto è da preferirsi rispetto all’utilizzo di materiale proveniente dall’esterno dell’opera, così da limitare il ricorso a materie prime di nuova estrazione. La gestione delle terre e rocce da scavo può avvenire attraverso diversi possibili percorsi, sulla base della necessità/possibilità di riutilizzo o meno del materiale, come rappresentato di seguito sintetizzato: Riutilizzo ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L’art. 185 del D.Lgs. 152/06 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti dalla attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate. Secondo quanto disposto dall’art. 24 del DPR 120/2017, al fine di poter riutilizzare presso il medesimo sito di produzione, le matrici di scavo dovranno essere sottoposte alle analisi chimico-fisiche prescritte dal predetto articolo di legge. Riutilizzo ai sensi dell’art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i e del D.M. 161/12 (art. 15 disposizioni finali e transitorie) e del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 Settembre 2022. L’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 prevede che ogni sostanza od oggetto, se soddisfa tutte le condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo, può ...
Gestione terre e rocce. 78 10.10Gestione rifiuti 83 10.11Gestione delle attività di tutela di suolo e sottosuolo 86 10.12Gestione attività di tutela paesaggio, natura, habitat 88 10.13Matrice RACI delle attività di monitoraggio e controllo 89 11 ATTIVITÀ DEL CSE IN FASE DI ESECUZIONE E SUE INTERFACCE 97