HIDDEN LINKS Clausole campione

HIDDEN LINKS. Dopo essere stati ostacolati dalle misure di enforcement complete e altamente efficaci di Alibaba per la protezione degli IPR, i contraffattori hanno adottato tattiche evasive come gli hidden links. Le vendite veicolate tramite hidden links (hidden sales) presentano inserzioni apparentemente non lesive o non sospette e sono quindi in gran parte non rintracciabili dalle tecnologie di monitoraggio altrimenti molto efficaci di Alibaba. Queste vendite sono promosse su siti di social networking di terze parti, siti web indipendenti e applicazioni per la messaggistica, rendendo ancora più difficile la rilevazione dei contraffattori. I contraffattori possono raggiungere un vasto pubblico su questi canali di terze parti per vendere beni contraffatti nascosti dietro inserzioni apparentemente innocue sulle piattaforme di e-commerce. I social media e le applicazioni di messaggistica rappresentano un vero e proprio Far West di link a vendite nascoste, e questa epidemia non può essere completamente contenuta senza il loro coinvolgimento completo. Non solo questi siti di terze parti ospitano ampi mercati di vendite nascoste, ma reindirizzando i compratori verso piattaforme di e-commerce ignare, permettono ai contraffattori di eludere le nostre misure di monitoraggio proattivo. Tuttavia, Alibaba è costantemente alla ricerca di soluzioni a questa minaccia estremamente difficile per l'e-commerce, aumentando la consapevolezza del problema all'interno della comunità di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. AliExpress, ad esempio, ha avviato un programma dedicato a identificare le hidden sales. Le hidden sales sono solo l'ultima in una lunga serie di tattiche fraudolente utilizzate dai venditori per eludere sia le tecnologie di monitoraggio proattivo di Alibaba che quelle dei titolari dei diritti. Detto ciò, le hidden sales presentano una differenza fondamentale: ▇▇▇▇▇▇▇ è vittima al di fuori delle sue piattaforme e quindi non può completamente fermare questo tipo di minaccia senza la collaborazione delle piattaforme di social networking, dei siti web di terze parti e delle applicazioni di messaggistica dove le vendite vengono effettivamente lanciate.
HIDDEN LINKS. Il fenomeno degli Hidden Links non è applicabile al business del gruppo Yoox Net-a-Porter, che gestisce interamente ed in maniera diretta tutti i contenuti pubblicati sulle sue piattaforme di e-commerce.
HIDDEN LINKS. DIGITAL SERVICES ACT (DSA)
HIDDEN LINKS. Per proteggere i nostri utenti, non consentiamo che le inserzioni o i prodotti contengano link che indirizzano i clienti a un sito diverso da eBay, anche se il link non è cliccabile. L’imposizione di limiti all’uso di link che indirizzano i clienti al di fuori del nostro sito, ha come obiettivo proteggere tutti i membri della Community eBay dai siti ingannevoli e dallo spamming. eBay dedica grande impegno ad attrarre acquirenti interessati e a metterli in contatto con venditori di grande affidabilità e queste regole contribuiscono ulteriormente a garantire agli acquirenti transazioni sicure su eBay. L’utilizzo di link nelle inserzioni è pertanto disciplinato da un’apposita policy disponibile sul nostro sito. Inoltre, sempre con il fine di garantire la sicurezza degli utenti, le nostre regole di vendita stabiliscono che: - Tutte le inserzioni su eBay devono offrire un oggetto fisico o un servizio tangibile, le inserzioni vuote non sono consentite. - Non è consentito manipolare le funzionalità di ricerca di eBay aggiungendo nelle inserzioni parole chiave di ampia diffusione che non hanno alcuna relazione con gli oggetti in vendita o utilizzare altre tattiche che potrebbero fuorviare gli acquirenti. L'uso non autorizzato di immagini, video, testi e altri contenuti di terzi non è ammesso. In particolare, non è mai consentito l’utilizzo di marchi e loghi di titolarità di terzi senza la relativa previa autorizzazione.
HIDDEN LINKS. Il fenomeno dei c.d. "hidden links" può veicolare delle violazioni della proprietà intellettuale altrui. Ciò detto, qualora ▇▇▇▇▇▇ venga a conoscenza di tali contenuti in violazione della proprietà intellettuale altrui, li tratterà alla stregua di quelli che promuovono/facilitano la vendita di prodotti contraffatti (anche se instradata al di fuori della piattaforma) e si occuperà successivamente di rimuoverli.
HIDDEN LINKS. Ad oggi, Vinted non ha implementato misure specifiche per combattere il fenomeno degli hidden links. Ciononostante, le misure reattive di Vinted (ad esempio, i strumenti di segnalazione) consentono a questa di essere notificata riguardo a tali link illegali in modo da poter investigare e, se del caso, rimuovere tali link.

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  • Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi ▇▇▇▇▇▇ e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - ▇. ▇▇▇▇▇▇▇. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.

  • Mobbing Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti: 1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing; 2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale; 3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato; 4) formulazione di un codice quadro di condotta. In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.

  • Festività Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: 1) Capodanno; 2) Epifania; 3) anniversario della Liberazione; 4) lunedì di Pasqua; 5) festa del Lavoro; 6) 2 giugno (festa della repubblica) 7) Assunzione della Madonna; 8) Ognissanti; 9) Immacolata Concezione; 10) ▇. ▇▇▇▇▇▇; 11) ▇. ▇▇▇▇▇▇▇; 12) ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno). In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.

  • Adempimenti in materia antimafia L’Affidatario prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l’Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione - in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento, pena la risoluzione di diritto del presente accordo: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula dell’accordo; - ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011; - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula dell’accordo. Il presente articolo si applica anche per l’eventuale soggetto subappaltatore laddove ci sia autorizzazione al subappalto. L’Associazione si riserva la facoltà di recedere dall’accordo nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. L’Associazione procederà alla risoluzione automatica dell’accordo nei casi previsti dalla l. 120/2020.

  • Attrezzature La Ditta Aggiudicataria dovrà effettuare le operazioni manutentive di cui al presente Capitolato mediante l’utilizzo di Officine Mobili di proprietà della stessa ed omologate per l’apposito servizio. Tali Officine Mobili devono essere equipaggiate con tutte le attrezzature idonee all’effettuazione delle lavorazioni inerenti l’appalto (smontagomme, equilibratrice, chiavi dinamometriche, sollevatori, produttore di azoto, utensileria pneumatica, e quant’altro utile a rendere il completo servizio). Tali attrezzature saranno gestite dalla Ditta Aggiudicataria dei servizi in modo autonomo sotto ogni punto di vista (custodia, sostituzione per deterioramento, manutenzione ordinaria e straordinaria etc.). La Ditta Aggiudicataria ne sarà inoltre responsabile in ordine alla corretta utilizzazione, rispetto delle norme antinfortunistiche da seguire durante l’utilizzo, ed alla disposizione delle periodiche verifiche e controlli di sicurezza, nonché tarature. L’installazione di attrezzature di proprietà della Ditta Aggiudicataria dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dall'Azienda; l’installazione, presso gli impianti dell’Azienda, delle attrezzature di proprietà della Ditta Aggiudicataria, dovrà avvenire in conformità delle normative di sicurezza vigenti (in merito ad allacciamenti elettrici, norme antinfortunistiche). Tutte le attrezzature devono essere conformi alla direttiva macchina e con marchio CE. Sarà consentito l’uso delle sole attrezzature dell’Azienda, che per loro natura, siano strettamente connesse all’impiantistica del Deposito-Officina (per esempio impianti di aspirazione gas di scarico, impianto di generazione aria compressa di officina, impianti di erogazione forza motrice). I costi di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, delle suddette attrezzature, saranno a carico dell’Azienda. Gli operatori designati dalla Ditta Aggiudicataria dei servizi che utilizzeranno le attrezzature suddette, dovranno rispettarne le modalità di uso e saranno ritenuti responsabili dei danni cagionati alle stesse o a terzi causati da negligenza nel loro utilizzo.